Regione Lombardia
Ordinanza 10 febbraio 2021, n. 699
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 e dell’art. 1 comma 16 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

IL PRESIDENTE

VISTI gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
VISTO l’articolo 168 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 e, in particolare, l’art. 32;
VISTO l’art. 117, comma 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020” convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021» ed in particolare l’art. 1, comma 10, lettera oo) che stabilisce che, ”a partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali, solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e delle province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti”;
VISTA la proposta di “Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" approvata dalla Conferenza delle Regioni nella seduta del 28 gennaio 2021;
PRESO ATTO che in data 4 febbraio 2021 il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), ha provveduto alla validazione delle predette Linee guida, con la richiesta di sopprimere la previsione relativa alla riapertura delle strutture anche nelle c.d. “zone arancioni”;
PRESO ATTO che, sulla base del predetto rilievo formulato dal Comitato tecnico scientifico, le suddette Linee guida sono state aggiornate dalla Conferenza delle Regioni, come da nota dell’8 febbraio 2021 del Presidente della Conferenza stessa;
RITENUTO, pertanto, di recepire le suddette Linee guida datate 8 febbraio 2021, quale parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;
RILEVATO che le “Linee guida per l'utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali" stabiliscono in premessa che “è necessario limitare il numero massimo di presenze giornaliere mediante l’introduzione di un tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, determinato in base alle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico, con criteri omogenei per Regione o Provincia Autonoma o comprensorio sciistico da definire successivamente, sentiti anche i rappresentanti di categoria ed i rappresentanti delle strutture ricettive, e concordati con i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio” e che “nei comprensori sciistici di maggiori dimensioni, che si estendono oltre i confini regionali e/o provinciali, le Regioni o le Province Autonome confinanti dovranno coordinarsi per individuare misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze, soprattutto nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio di una Regione/Provincia Autonoma”.
RILEVATA pertanto la necessità di definire in maniera omogenea sul territorio regionale i criteri per calcolare il tetto massimo di skipass giornalieri vendibili, che tenga conto non solo delle quote giornaliere ma anche di quelle settimanali e stagionali, e che tenga conto, inoltre, anche delle caratteristiche della stazione/area/comprensorio sciistico;
SENTITI in relazione ai predetti criteri i rappresentanti di categoria (A.N.E.F. Lombardia, FEDERFUNI, COLLEGIO REGIONALE DI MAESTRI DI SCI, A.M.S.I. LOMBARDIA) ed i rappresentanti delle strutture ricettive (Confcommercio Lombardia, Confesercenti Regionale della Lombardia e Confindustria Lombardia); CONCORDATI i predetti criteri omogenei per il territorio regionale con le Agenzie di tutela della salute competenti per territorio;
VISTO il decreto del Ministero della Salute del 30 aprile 2020 avente ad oggetto «Emergenza COVID-19: attività di monitoraggio del rischio sanitario connesse al passaggio dalla fase 1 alla fase 2 di cui all’allegato 10 del D.P.C.M. 26 aprile 2020»; VISTO il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 gennaio 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto”;
DATO ATTO di quanto riportato nell’ultimo report di monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità (ISS) aggiornato al 3 febbraio 2021;
VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
 

ORDINA

Art. 1 (Utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali)

1. A decorrere dal 15 febbraio 2021 e fino al 31 marzo 2021, con esclusione dei giorni in cui alla Regione Lombardia si dovessero applicare le misure di cui all’articolo 2 o 3 del DPCM 14 gennaio 2021, gli impianti nelle stazioni e nei comprensori sciistici sono aperti anche agli sciatori amatoriali.
2. L’utilizzo degli impianti di risalita deve avvenire secondo quanto previsto nelle “Linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali” della Conferenza delle Regioni dell’8 febbraio 2021, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.
 

Art. 2 (Definizione del numero massimo di presenze giornaliere nei comprensori sciistici e nelle stazioni sciistiche non ricomprese in un comprensorio sciistico)

1. In ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 30% della portata oraria complessiva di tutti gli impianti a fune (cabinovie, funivie, seggiovie, skilift) presenti nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio.
2. Il calcolo delle presenze giornaliere è definito dalla somma degli skipass giornalieri, di quelli plurigiornalieri e settimanali relativi al periodo di riferimento nonché di quelli stagionali. A titolo esemplificativo: se la somma della portata oraria di tutti gli impianti del comprensorio sciistico o della stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio fosse pari a 12.000, il numero delle persone ammesse giornalmente nel comprensorio sciistico/stazione sciistica non può essere superiore al 30% di tale cifra, ossia 3.600 unità; se il numero degli skipass plurigiornalieri e settimanali già venduti per il periodo di riferimento è pari a 300 e il numero degli skipass stagionali venduti è pari a 100, il numero degli skipass giornalieri vendibili non potrà essere superiore a 3.200.
3. Nel caso di aperture in notturna, il calcolo delle persone ammesse dovrà essere riferito alla sola portata oraria dell’impianto o degli impianti aperti in notturna.
4. Per le stazioni sciistiche con numero massimo di due impianti complessivi, il numero massimo di presenze giornaliere è determinato nella misura del 50% della portata oraria complessiva.
5. Agli abbonati plurigiornalieri, settimanali e stagionali dovrà essere garantito il posto, nel limite del contingente giornaliero, anche attraverso appositi sistemi di prenotazione.
6. Per il comprensorio sciistico Ponte di Legno - Tonale che si estende tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, nel quale è presente un sistema unico di prenotazione e gestione dei titoli di ingresso, si prevede, in stretto coordinamento con la predetta Provincia Autonoma, che:
a. la determinazione del numero massimo di presenze giornaliere avvenga a livello complessivo del comprensorio sciistico, derivante dalla somma della quota lombarda, calcolata come sopra, e della quota trentina, calcolata secondo il criterio che sarà definito dalla Provincia Autonoma stessa;
b. i gestori degli impianti, di parte lombarda e trentina, dovranno monitorare congiuntamente attraverso il sistema unico di prenotazione e gestione, il rispetto del numero di utenti che possono giornalmente accedere ai comprensori sciistici ed ai relativi impianti di risalita;
c. che, nel caso di possibili differenze nei regimi di apertura/chiusura conseguenti al mutamento delle condizioni di rischio tra i due predetti territori, ovvero di presenza del divieto di spostamento in entrata e in uscita tra i territori della Regione Lombardia e della Provincia Autonoma di Trento, verranno adottate di concerto con la Provincia Autonoma di Trento, misure idonee di prevenzione per la gestione dei flussi e delle presenze.
7. Al fine di assicurare un adeguato monitoraggio delle misure adottate, i gestori di ogni comprensorio sciistico, o stazione sciistica non ricompresa in un comprensorio sciistico dovranno comunicare sia a Regione Lombardia che alle Agenzie di Tutela della Salute competenti per territorio, entro la data di apertura degli impianti, gli impianti aperti, la portata oraria dei singoli impianti e complessiva del comprensorio sciistico o della stazione sciistica, le presenze giornaliere ammissibili nel comprensorio sciistico o nella stazione sciistica, determinate in applicazione del criterio di cui al presente articolo.
 

Art. 3 (Disposizioni finali)

1. Il mancato rispetto delle misure di cui alla presente ordinanza è sanzionato, secondo quanto previsto dall’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 35/2020.
2. La presente ordinanza è trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro per gli affari regionali ed al Ministro della salute ed è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) e nel portale internet della Regione Lombardia, pagine dedicate all’emergenza sanitaria Corona Virus - COVID 19.
 

IL PRESIDENTE
ATTILIO FONTANA

 

Allegato
Conferenza Regioni-Province autonome, 8 febbraio 2021, n. 21/17/CR/COV19 - Proposta di linee guida per l’utilizzo degli impianti di risalita nelle stazioni e nei comprensori sciistici da parte degli sciatori amatoriali