Tipologia: Ipotesi accordo rinnovo CCNL
Data firma: 26 gennaio 2021
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2024
Parti: Feniof/Confcommercio e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti-Servizi, Attività funebre
Fonte: feniof.it

Sommario:

 

Art. 2 Relazioni Sindacali
Art. 4 Secondo livello di contrattazione
Art. 8 Osservatorio nazionale
Art. 9 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
Art. 11 Assunzione, documenti, visita medica
Art. 12 Contratti a tempo determinato
Art. 12 bis Contratti a tempo determinato ai sensi dell’art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015
Art. 14 Apprendistato professionalizzante
Art. 15 Diritti sindacali per lavoratori part-time e apprendistato professionalizzante
Art. 17 Lavoro ripartito [cancellato]
Art. 22 Mutamento e cumulo di mansioni
Art. 23 Orario di lavoro

 

Art. 39 Trattamento di malattia e infortunio
Art. 50 Aumenti salariali e parametri
Art. 55 Indennità di trasferta
Art. 65 Previdenza complementare
Art. 69 bis Trasferimenti d’azienda
Art. 69 ter Appalti
Art. 79 Decorrenza e durata
Dichiarazione a verbale delle organizzazioni sindacali
Avviso comune tra Filtcgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Feniof
Dichiarazione delle parti all'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente dalle imprese esercenti l'attività funebre del 26.01.2021
Scioglimento riserva ipotesi di rinnovo CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre 2021-2024


Ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti l’attività funebre

Il giorno 26 del mese di gennaio dell’anno 2021, si sono riuniti: Feniof, Federazione nazionale imprese onoranze funebri […], con l’assistenza di Confcommercio-Imprese per l’Italia […], e Filt-Cgil […], Fit-Cisl […], Uiltrasporti […]
Le Parti hanno concordato la seguente ipotesi di accordo.

Art. 2 Relazioni Sindacali
1. I processi di ristrutturazione e le evoluzioni tecnologiche del settore devono indurre le parti a cercare nuove e più moderne relazioni sindacali al fine di rendere sempre più partecipi allo sviluppo del settore in senso produttivo ed occupazionale i lavoratori e le Organizzazioni sindacali.
2. Nell'ambito dell’autonomia delle parti e dei rispettivi ruoli, le relazioni sindacali avverranno a livello sia nazionale sia decentrato aziendale, con un sistema di informazione, consultazione, contrattazione, in applicazione degli Accordi Interconfederali sottoscritti dalle Confederazioni cui le Parti stipulanti il presente CCNL aderiscono.
Premessa
1. Il sistema di relazioni sindacali, recepisce ed attua quanto previsto dal D.Lgs n. 25 del 6 febbraio 2007, dall'Accordo Interconfederale sulla rappresentanza del 26 novembre 2015 e dall'Accordo interconfederale sottoscritto tra Confcommercio - Imprese per l’Italia e Cgil, Cisl e Uil il 24 novembre 2016, per un nuovo sistema di relazioni sindacali e modello contrattuale.
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Art. 4 Secondo livello di contrattazione
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10. Oltre alle eventuali erogazioni in termini di erogazioni salariali, alla contrattazione territoriale/aziendale vengono altresì demandate le seguenti materie con le modalità previste dall'accordo interconfederale del 24 novembre 2016:
a. l'applicazione delle norme inerenti l'orario di lavoro e le forme di articolazione previste dall'art. 23 del presente contratto;
b. l'applicazione e la gestione dell'orario straordinario in ottica perequativa ed in relazione ai previsti meccanismi di cumulo delle ore prestate, con trasformazione delle stesse in riposi compensativi;
c. le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni in attuazione delle norme esistenti;
d. la sperimentazione di forme innovative di organizzazione del lavoro funzionali alla rotazione di mansione ed alla crescita professionale;
e. la definizione di fabbisogni formativi e la contrattazione di percorsi professionali;
f. particolari misure che favoriscano la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
g. reperibilità;
i. possibilità di modifica/sospensione degli istituti del CCNL, anche a contenuto economico, in situazioni di crisi, sviluppo, sostegno all'occupazione e aree del Mezzogiorno, ad esclusione del trattamento economico di cui all'art. 47, del periodo di ferie di cui all'art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, durata massima dell'orario di lavoro di cui all'art. 23, lett. A), comma 1 del presente CCNL, della contribuzione da erogare a enti e fondi nazionali, della disciplina della somministrazione di lavoro e dell'apprendistato;
h. definizione di accordi specifici sulla composizione degli equipaggi dei mezzi funebri in rapporto alla percorrenza chilometrica ed ai criteri di viabilità.
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Art. 8 Osservatorio nazionale
1. Per quanto sopra il sistema di relazioni sindacali vigente viene integrato attraverso l’Osservatorio Nazionale al quale vengono affidate le competenze più oltre elencate; qualora, alla scadenza del presente CCNL, le parti lo ritenessero opportuno, funzionale ed economicamente compatibile, anche sulla base della esperienza maturata e degli obiettivi raggiunti, potranno costituire un Ente Bilaterale.
2. In questo quadro l’Osservatorio Nazionale costituisce lo strumento per lo svolgimento delle attività individuate dalle parti stipulanti il CCNL per i dipendenti delle imprese di Trasporto Funebre in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e sicurezza sul lavoro.
3. L'Osservatorio Nazionale, composto da 6 membri, di cui 3 designati da FenioF e 3 dalla Filt- Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, elegge domiciliazione presso la sede dell’Feniof. Le riunioni sono peraltro possibili - con l'accordo delle parti - anche in altra sede o in teleconferenza.
4. La composizione dell’Osservatorio Nazionale può essere estesa - laddove la materia sia di esplicito loro interesse - anche alle organizzazioni sindacali territoriali. In tale ipotesi rimane comunque inalterata la pariteticità dei diritti di voto.
5. L’Osservatorio Nazionale formulerà le proprie valutazioni ed orientamenti con maggioranza qualificata del numero totale dei componenti e le comunicherà alle parti stipulanti che, se del caso, interesseranno le proprie istanze locali. Agli effetti del suo funzionamento l’Osservatorio Nazionale, nella prima riunione da tenersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente ceni, aggiornerà, se necessario, l’esistente regolamento.
6. L’Osservatorio Nazionale promuoverà - nell’esercizio delle sue funzioni ed in adempimento e nei limiti del suo mandato - almeno una concreta iniziativa all’anno.
7. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 10 dipendenti, componenti l’Osservatorio Nazionale, segnalati alle aziende per il tramite della Feniof in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a 16 ore annuali di permesso retribuito per partecipare alle riunioni dell'Osservatorio Nazionale.
8. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana.
9. Le riunioni dell’Osservatorio Nazionale dovranno essere comunicate ai rispettivi componenti con un preavviso di almeno 15 giorni.
Compiti
a. L'Osservatorio Nazionale attua ogni utile iniziativa per la qualificazione e lo sviluppo del settore e, in particolare:
- effettua il monitoraggio e la rilevazione dei fabbisogni professionali e formativi del settore;
- elabora proposte in materia di formazione e qualificazione professionale e di sviluppo dei sistemi di riconoscimento delle competenze per gli addetti del settore, anche in relazione a disposizioni legislative provinciali, regionali, nazionali e comunitarie ed in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti, finalizzate a creare le condizioni più opportune per la loro pratica realizzazione a livello territoriale;
- promuove iniziative in materia di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, anche per il personale interessato da processi di ristrutturazione e riorganizzazione, in collaborazione con le regioni e gli altri enti competenti;
- assume iniziative tendenti a creare concreti strumenti di analisi del comparto in sinergia con le istituzioni (Presidenza del Consiglio, Cnel, Unioncamere, Università ed Enti di Ricerca, Ministeri competenti, ecc.);
- promuove approfondimenti sulla normativa per la sicurezza nei luoghi di lavoro, monitorando il suo stato di applicazione nel settore, e in merito alla formazione dei responsabili aziendali e dei RLS;
- valuta la fattibilità di studi o indagini su temi di comune interesse, definendone modalità e criteri di realizzazione, finalizzati all'individuazione di soluzioni ed iniziative atte a favorire lo sviluppo del settore del trasporto funebre nonché il superamento dei suoi punti di fragilità nella consapevolezza della sua interdipendenza con l’intero sistema economico.
b. L’Osservatorio Nazionale inoltre può svolgere attività di promozione e organizzazione di studi sul quadro economico e produttivo del settore e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e le previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni allo scopo, tra l’altro, di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di informazione;
c. In ordine all’attuazione dei programmi predetti potrà valutare l’opportunità di coinvolgere, per realizzare ogni utile sinergia, gli enti locali.
d. L'Osservatorio Nazionale potrà infine essere interpellato da aziende, lavoratori, organizzazioni sindacali dei lavoratori o dei datori di lavoro al fine di comunicare indirizzi applicativi nelle materie di cui al presente articolo.
e. Le parti, riconosciute le particolarità del settore del trasporto a funebre, prevedono che l’Ente di cui al presente articolo definisca le ulteriori esigenze e mansioni per le quali sarà possibile ricorrere a forme contrattuali differenti rispetto a quelle previste nel presente contratto.
Formazione
a. In considerazione di quanto previsto dagli accordi interconfederali in materia di sviluppo della formazione e dell'importanza che riveste una costante valorizzazione professionale delle risorse umane, la formazione si pone come strumento strategico per fronteggiare efficacemente la sfida della concorrenza e costituisce un importante riferimento per le analisi ed i lavori dell’Osservatorio.
L'Osservatorio Nazionale promuove quindi, attraverso la raccolta di apposita documentazione, lo sviluppo di progetti formativi prestando particolare attenzione alla formazione professionalizzante per l'apprendistato e alla formazione permanente per l’aggiornamento e la qualificazione del personale dipendente; alle tematiche della sicurezza sul lavoro, ai percorsi formativi inerenti la professione operativa, i modelli contrattuali e i rapporti con gli utenti. ; promuove l’introduzione, nei percorsi di formazione continua e perii personale neoassunto, programmi formativi relativi alle pari opportunità, al rispetto della dignità della persona per prevenire e contrastare ogni forma di molestie e violenza sui luoghi di lavoro;
a. La predisposizione di adeguati modelli gestionali ed organizzativi potrà essere strumento utile per costruire un rapporto organico sia con le strutture formative operanti a livello nazionale e locale sia con il sistema scolastico nel perseguimento dei seguenti obiettivi principali:
- porre i lavoratori in condizione di adeguare le loro conoscenze per meglio rispondere alle esigenze poste dalla trasformazione tecnologica ed organizzativa in atto nelle imprese implementando, per quanto possibile, le relative professionalità;
- rispondere alle necessità di aggiornamento al fine di prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; 
- facilitare il reinserimento dei lavoratori dopo eventuali periodi di assenza per vari motivi tra cui i periodi di congedo di maternità/paternità o dopo un lungo periodo di congedo parentale; migliorare la qualità dei servizi offerti, anche al fine di incrementare l’efficienza, l’efficacia e la produttività aziendale:
- valorizzare le potenzialità occupazionali, favorendo l’incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
- ridurre gli infortuni sul lavoro e prevenire malattie professionali;
b. Come ulteriore obiettivo connesso alla formazione l'Osservatorio Nazionale si propone in attività di consulenza per la gestione e rilascio del Libretto formativo del cittadino: strumento pensato per raccogliere, sintetizzare e documentare le diverse esperienze di apprendimento dei cittadini lavoratori nonché le competenze da essi comunque acquisite.
c. Per il mercato del lavoro e per il sistema delle imprese, il Libretto formativo, rappresenta uno strumento di informazione, finalizzato ad evidenziare in modo omogeneo ed attendibile il percorso formativo e professionale del soggetto nonché a facilitare la riconoscibilità di professionalità e competenze individuali all’interno di un percorso di inserimento e mobilità lavorativa.
Sicurezza sul lavoro
a. L'Osservatorio Nazionale monitorerà costantemente le tematiche della sicurezza sul lavoro in attuazione del Testo Unico approvato con Dlgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, seguendo altresì l’evoluzione legislativa in materia e diffondendo le informazioni raccolte in momenti seminariali ed in report specifici.
b. L'Osservatorio Nazionale promuove la diffusione sul territorio delle buone pratiche in atto che saranno quindi proposte come modello di comportamento e percorso formativo specifico del settore, anche al fine di ridurre le cause di incidenti sul lavoro e soprattutto garantire sempre maggiore sicurezza ai lavoratori.
c. L'Osservatorio Nazionale raccoglie documentazione utile ai fini valutativi dell’andamento dei rischi presenti, formulando eventuali proposte formative ed indirizzi applicativi, anche con la collaborazione delle aziende, nel rispetto delle vigenti normative sulla privacy, nonché raccoglie e diffonde fonti informative istituzionali essenziali guai! la normativa specifica da applicare, le linee guida del TU sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento ai documenti afferenti l'uso di dispositivi individuali di protezione, la movimentazione dei carichi, la protezione da agenti biologici, dal rumore e dalle vibrazioni.
d. Ai fini specifici della formazione e della sicurezza sul lavoro l’Osservatorio Nazionale può concorrere infine alla valorizzazione delle iniziative settoriali e/o territoriali promosse da organismi con particolari competenze per realizzare e implementare appositi progetti sul territorio.
Conciliazione
a. Verificare la corretta applicazione del CCNL con riferimento agli istituti dallo stesso disciplinati.
b. Conciliare vertenze territoriali o aziendali, che non abbiano trovato una soluzione su problematiche inerenti all'interpretazione e/o la corretta applicazione del CCNL.

Art. 9 Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro
1. Nel quadro della riaffermata attenzione verso le tematiche concernenti l'occupazione femminile le parti, in attuazione di quanto previsto dal Dlgs, n. 198/2006 e successive modificazioni e integrazioni dal Dlgs n. 5/2010, convengono sull'opportunità di sviluppare attività di studio e di ricerca finalizzata alla promozione di azioni positive per le donne dirette a realizzare condizioni di pari opportunità.
2. Tali iniziative saranno svolte da un organismo paritetico denominato Comitato Pari Opportunità di seguito CPO, composto da 6 componenti, di cui 3 designati da Feniof e 3 dalla Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti.
3. In particolare al CPO è demandato il compito di:
a) promuovere indagini, ricerche ed analisi necessarie a concretizzare effettive condizioni di parità fra lavoratrici e lavoratori;
b) verificare eventuali oggettive disparità con riferimento agli effetti che l'introduzione di nuove tecnologie e tecniche di lavoro possono produrre nella collocazione e sulla salute della donna e proporre adeguati correttivi;
c) proporre e promuovere iniziative e strumenti idonei alla prevenzione delle molestie sessuali ed alla conseguente tutela delle donne;
d) esprimere pareri obbligatori e non vincolanti sulle modalità di accesso al lavoro, all’aggiornamento e sviluppo professionale, ai percorsi di carriera, all’orario di lavoro, alla salute alla sicurezza e tutela della salute;
e) avere funzioni di osservatorio permanente con il compito di individuare e proporre alle parti stipulanti strumenti e iniziative dirette a promuovere comportamenti ed azioni positive coerenti con i principi di parità di cui al D.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e s.m.i. nonché i principi di pari opportunità nell'accesso al lavoro, nelle organizzazioni e condizioni di impiego, e nella formazione di percorsi professionali.
f) promuovere incontri con i CPO Nazionali di altri settori e significative realtà nazionali ed europee operanti nel campo delle Pari Opportunità;
g) mantenere il massimo collegamento e diffusione di informazione, progettazione ecc. tra le CPO;
h) promuovere e verificare lo stato di attuazione delle direttive comunitarie e della legislazione nazionale e formulare proposte a riguardo;
i) collaborare con le aziende al fine di attuare percorsi per prevenire, individuare e gestire il fenomeno come previsto dall’accordo quadro del dialogo sociale europeo sulle molestie e la violenza nei luoghi di lavoro.
4. Il CPO può deliberare quando siano presenti la metà più una delle sue componenti.
5. Ove sia necessario procedere a votazione, le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei 2/3 delle presenti. La riunione si ritiene valida con la presenza di almeno il 50% delle rappresentanti sindacali e aziendali. In mancanza di numero legale la riunione si intende riconvocata entro la settimana seguente e dopo 3 assenze consecutive di una stessa Organizzazione Sindacale o delle rappresentanti delle aziende la riunione del CPO ha comunque validità deliberativa.
6. La Presidente del CPO viene nominata fra le sue componenti presenti alla riunione, con apposita deliberazione a maggioranza dei 2/3 del numero complessivo delle componenti dello stesso, nelle prime due votazioni e della metà più uno dalla 3a votazione. Tale elezione avverrà a scrutinio segreto.
7. La durata dell'incarico della Presidente è, di norma, di un anno, salvo diversa decisione adottata a maggioranza del CPO. La carica di Presidente dovrà essere alternata per ogni mandato tra parte datoriale e parte sindacale.
8. In caso di assenza o temporaneo inadempimento della Presidente, il Comitato designerà, a maggioranza semplice, una sostituta il cui incarico durerà per il tempo strettamente necessario a garantire il funzionamento dello stesso.
9. Il CPO è convocato via E-Mail dalla Presidente almeno trimestralmente, o su richiesta di 1/3 delle componenti. La convocazione deve essere portata a conoscenza delle componenti con un preavviso di almeno 15 giorni e dovrà indicare l’ordine del giorno ed essere corredata della necessaria documentazione.
10. Almeno due giorni prima della riunione stessa i componenti dovranno dare la propria disponibilità ovvero indicare il nominativo della sostituta.
11. Delle riunioni si redigerà apposito verbale.
12. I lavoratori in servizio presso aziende con più di 10 dipendenti, componenti del Comitato Pari Opportunità (CPO), segnalati alle aziende per il tramite della Feniof in misura non superiore ad una unità per ogni azienda, hanno diritto a 16 ore annuali di permesso retribuito per partecipare alle riunioni dell'onanismo.
13. Il permesso dovrà essere richiesto con un preavviso di almeno una settimana e non potrà comportare la contemporanea assenza di lavoratori che godano dei permessi sindacali di cui all'art. 5.

Art. 11 Assunzione, documenti, visita medica
1. Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è la forma comune che regolamenta i rapporti di lavoro. Al fine di sviluppare l'occupazione, soprattutto giovanile, di incentivare i servizi e di espandere le attività aziendali, nonché di garantire obiettivi di efficienza e di competitività, il presente CCNL disciplina il ricorso ad altre tipologie di contratto di lavoro utilizzabili a livello aziendale.
2. L’assunzione dei lavoratori avviene in conformità alle norme di legge. All’atto dell'assunzione, l'Azienda comunicherà al lavoratore per iscritto:
[…]
g. il regolamento di esercizio ed il regolamento aziendale alla cui osservanza il dipendente è tenuto;
h. tutte le eventuali altre condizioni concordate, ivi comprese le visite attitudinali.
3. Prima dell’assunzione, e successivamente, il lavoratore è tenuto a sottoporsi a visita medica di controllo, a spese dell’azienda, per gli accertamenti della sua idoneità alle mansioni che è chiamato a svolgere, secondo le norme di legge in vigore.
[…]

Art. 12 Contratti a tempo determinato
1. Il presente articolo disciplina i rapporti di lavoro a tempo determinato e recepisce, integrandole, le norme di cui al D.lgs n. 81/2015 ss.mm.ii. e la normativa vigente in materia.
2. Il numero complessivo di contratti a tempo determinato attivabili da ciascuna impresa, visto quanto previsto dall’art. 23, d.lgs. n. 81/2015 ss.mm.ii è stabilito nelle misure di seguito indicate:

Base di computo

n. di lavoratori

0-4

2

5-10

5

11-25

7

26-50

10

Oltre 50

20%

La base di computo è costituita dai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato e con contratto di apprendistato, che risultino iscritti nel libro unico del lavoro all’atto dell'attivazione dei singoli rapporti di lavoro di cui al presente articolo. Le frazioni di unità si computano per intero.
Ai fini dell'applicazione della presente disciplina, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno.
3. La durata complessiva del rapporto a termine - comprensivo di rinnovi e proroghe - non può superare i 36 mesi, limite oltre il quale il rapporto di lavoro è da intendersi a tempo indeterminato.
...omissis...

Art. 14 Apprendistato professionalizzante
1. L'apprendistato professionalizzante di cui all’art. 44 del D.Lgs. n. 81 del 2015 s.m.i. è un contratto a tempo indeterminato. La sua disciplina applicativa fa riferimento alle vigenti norme di legge salvo quanto disposto nei commi seguenti.
2. In attuazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81 del 2015 e s.m.i., il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali attraverso un percorso di formazione per l'acquisizione di competenze tecnico-professionali.
3. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante può esser stipulato dal diciassettesimo anno di età.
[…]
7. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i lavoratori destinati a svolgere le mansioni proprie del 5°, 4°, 3°, 2° e 1° livello con esclusione dei 4°super.
8. La durata massima del periodo di apprendistato professionalizzante e la sua suddivisione in periodi ai fini retributivi è così determinata:
Tabella 1

Livelli

Durata Complessiva mesi

I periodo mesi

II periodo mesi

III Periodo mesi

36

12

12

12

36

12

12

12

3°4°

36

12

12

12

 

36

6

12

18

5° necroforo

36

6

6

24

[…]
12. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 8, in base all’art. 44, comma 2, D.Lgs. n. 81 del 2015 s.m.i. e secondo quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la risposta ad interpello n. 40/2011, le parti individuano nella successiva tabella 2) i profili professionali operai dell’artigianato e delle figure equipollenti a quelle dell’artigianato per i quali la durata dell’apprendistato professionalizzante è fissata in 48 mesi e il trattamento economico è determinato secondo quanto stabilito al precedente comma 9 nel 1°, 2° e 3° alinea.
Tabella 2
Profili artigiani e profili equipollenti a quelli artigiani

Profili

I periodo mesi

II periodo mesi

III periodo mesi

Intagliatore

12

16

20

Ebanista

12

16

20

Facocchio

11112

16

20

[…]
Attività Formativa durata e contenuti:
1. La formazione si realizza tramite la partecipazione a percorsi formativi sia interni che esterni all'azienda.
2. I principi convenuti nel presente capitolo sono finalizzati a garantire una uniforme applicazione sul territorio nazionale delle regole sulla formazione nell’apprendistato professionalizzante.
3. Le Parti si danno atto che relativamente agli standard professionali di riferimento e alla qualifica professionale da conseguire in coerenza con il percorso formativo, definito nel piano formativo individuale, per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, va fatto riferimento ai gruppi di figure professionali e relative conoscenze formative e capacità professionali di cui all’All. 1) del presente CCNL.
4. Le parti del contratto individuale di lavoro definiscono nel piano formativo individuale, la formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche, formazione che sarà coerente con la qualifica professionale ai fini contrattuali da conseguire ai sensi del sistema di inquadramento definito nel CCNL.
5. Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello di inquadramento previsto dalla disciplina contrattuale nazionale che l’apprendista dovrà raggiungere (vedi all. 1). I requisiti della formazione in termini quantitativi sono quelli indicati nelle tabelle A) e B), allegate al presente contratto e che ne costituiscono parte integrante. La formazione professionalizzante può essere svolta anche on the job, in affiancamento, con esercitazioni di gruppo, testimonianze, action learning, visite aziendali, ecc..
6. La formazione professionalizzante sarà integrata dall’offerta formativa pubblica, laddove esistente, ai sensi di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 44 del D.Lgs. n. 81/2015 s.m.i.
7. Nel piano formativo individuale sarà indicato un tutore/referente aziendale, inserito nell’organizzazione dell'impresa, quale figura di riferimento per l'apprendista, in possesso di adeguata professionalità.
8. L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative formative esterne ed interne all'azienda.
9. In caso di interruzione del rapporto prima del termine il datore di lavoro attesta l'attività formativa svolta.
10. La registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale ai fini contrattuali, eventualmente acquisita, sarà effettuata nel libretto formativo del cittadino.
11. La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
12. Durante il periodo di apprendistato le aziende cureranno che l’addestramento e la formazione siano coerenti a quanto stabilito nella sopra richiamata intesa.
Dichiarazione a verbale
Le parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero disposizioni legislative e/o regolamentari sulla materia non compatibili con l’impianto contrattuale, si incontreranno tempestivamente per una valutazione e per le conseguenti armonizzazioni.
Nota a verbale
Ai contratti di apprendistato instaurati ai sensi della disciplina vigente prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 continua ad applicarsi la normativa originaria fino alla loro naturale scadenza.

Art. 15 Diritti sindacali per lavoratori part-time e apprendistato professionalizzante
1. Considerata la necessità di combattere il lavoro nero e le forme irregolari di rapporto e di creare le condizioni per la diffusione di un contesto di leale concorrenza fra le aziende, le parti concordano che, ai soli fini dell’applicazione del titolo III° della legge 20 maggio 1970 n. 300, e quindi esclusivamente ai fini dei diritti sindacali, i lavoratori con contratto a tempo parziale vengono computati per intero e vengono calcolati inoltre, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dopo un periodo di 12 mesi dall’attivazione del rapporto di lavoro.

Art. 22 Mutamento e cumulo di mansioni
[…]
3. Come previsto nella nota a verbale all’art. 19 ''Inquadramento del personale", nel ciclo produttivo delle aziende che esercitano l’attività funebre, è compresa la completa movimentazione della salma e relativo contenitore fino alla sepoltura. Per particolari e momentanee esigenze di servizio, operatori inquadrati nei livelli superiori possono, nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e previo adeguata formazione, essere saltuariamente avviati a mansioni proprie dei livelli inferiori, mantenendo lo stesso livello di inquadramento e retribuzione di appartenenza.

Art. 23 Orario di lavoro
1. La durata dell'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali.
2. L’orario di lavoro settimanale viene distribuito con prestazioni su 6 giorni nella settimana.
3. Per gli impiegati amministrativi potrà essere concordata a livello aziendale la distribuzione dell'orario settimanale in 5 giorni.
4. L'orario di lavoro va conteggiato dall'ora preventivamente fissata dall'azienda per l'entrata in rimessa, scuderia, magazzino o comunque nel luogo di lavoro per l'inizio della prestazione, fino all'ora in cui il lavoratore, ultimato il servizio, è messo in libertà, comprese le eventuali ore di inattività.
5. Durante la giornata il lavoratore ha diritto almeno ad un'ora di pausa non retribuita. Le modalità di fruizione della pausa, anche in relazione ad una sua diversa durata, sono concordate a livello aziendale, fra le rappresentanze dei lavoratori e dell'azienda, tenuto conto delle esigenze di servizio.
6. Nel caso in cui il lavoratore, non in trasferta, chiamato a prestare la propria opera sia impossibilitato ad usufruire di una pausa per la consumazione del pasto di almeno 30 (trenta) minuti nelle ore comprese tra le 12.00 e le 15.00 e/o le 19.00 e le 22.00, allo stesso verrà riconosciuto una indennità chiamata convenzionalmente di "salto pasto" di complessivi € 8 per ogni pausa non usufruita.
...omissis...

Art. 55 Indennità di trasferta
...omissis...
3. Nel caso in cui il lavoratore chiamato a prestare la propria opera in trasferta sia impossibilitato a consumare il pasto nelle ore comprese tra le 12 e le 15 e/o le 19 e le 22, allo stesso, in sostituzione del piè di lista, verrà riconosciuto un concorso spese di complessive € 13,00 per ogni pasto. Tale indennità sarà pari ad € 14,00 a far data dal 1° gennaio 2022 e ad € 15,00 a far data dal 1° gennaio 2023.

Art. 69 ter Appalti
1. Qualora le aziende ricorrano all'appalto, le stesse dovranno porre particolare attenzione alla salvaguardia delle conoscenze ed esperienze professionali acquisite su metodi di lavoro e tecnologie, nonché al rapporto tra qualità del servizio ed economicità di gestione.
2. Nel rapporto con le aziende appaltatrici, le aziende opereranno nell'osservanza di tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di appalti e nel rispetto dei diritti dei lavoratori delle imprese appaltatrici per quanto attiene all’applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, in tema di sicurezza sul lavoro, consentendo inoltre, ai dipendenti dell'azienda appaltatrice, la conoscenza delle procedure e delle tecnologie applicate, con particolare riguardo alle attività che possono determinare interferenze all’interno dell'impresa appaltante.
3. Le aziende appaltanti, al fine di consentire una più efficace tutela dei lavoratori, inseriranno nei contratti di appalto apposite clausole che impegnino le imprese appaltatrici al rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, conformemente alle disposizioni di legge, nonché all'applicazione del CCNL del settore merceologico di riferimento sottoscritto dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. Previe opportune intese tra l'azienda appaltante e l’azienda appaltatrice i lavoratori delle aziende appaltatrici potranno fruire dei servizi di mensa, ove esistenti.
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Avviso comune tra Filtcgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Feniof
Integrazione elenco delle attività particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto interministeriale del 19 maggio 1999
Visto
• il decreto interministeriale del 19 maggio 1999 che individua alcune attività considerate particolarmente usuranti in ragione delle caratteristiche di maggiore gravità dell’usura che esse presentano sia sotto il profilo dell’incidenza della stessa sulle aspettative di vita sia dell’esposizione al rischio professionale di particolare intensità.
• l’allegato B della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 recante l’elenco aggiornato delle attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo, cosiddette “gravose” e l’allegato A del decreto interministeriale del 5 febbraio 2018 che ha ulteriormente specificato le professioni di cui all’allegato B
Considerato
• che le attività lavorative delle società e dei lavoratori compresi nel “Settore del Necroforato e delle Attività Cimiteriali” impegnano i lavoratori sia nelle attività funebri che nelle operazioni cimiteriali e, nel medio e lungo termine, li espongono a danni fisici e psicologici.
• che le mansioni tipiche consistono in lavorazioni manuali di varia natura: la pulizia, la vestizione e la movimentazione della salma anche in fase di progressiva putrefazione; il facchinaggio sia nel trasporto del feretro dall’abitazione privata sia nelle operazioni cimiteriali di infossamento, o estrazione.
• che il peso del feretro può variare da 100 a 180 kg secondo il peso del defunto o la tipologia del cofano.
• che il necroforo è chiamato spesso a movimentare ed estrarre manualmente i resti delle salme e i feretri senza l’ausilio di strumentazione tecnica o mezzi meccanici anche per evitare di incorrere in reati procedibili d’ufficio come il vilipendio di cadavere.
• che l’attività del necroforo comporta spesso la mansione di autista alla guida di un’autofunebre con percorsi (sia di andata che di ritorno) con alto chilometraggio per effettuare i trasferimenti anche extra regionali.
• che le mansioni di autista necroforo non sono sottoposte ad alcun tipo di regolamentazione da parte del codice stradale configurandosi come trasporti di natura privata e quindi non sottoposti a tempi di lavorazione e pause e riposi, fatti salvi i relativi elementi di tutela previsti nel CCNL.
• che il ciclo produttivo del settore prevede, oltre al trasporto della salma una molteplicità variabile di adempimenti per pratiche come l’inumazione, la tumulazione, l’esumazione, l’estumulazione, la cremazione ed attività connesse previste dalle vigenti normative.
• che tutte le attività descritte vengono svolte anche in orario notturno.
• che le specifiche mansioni del Settore del Necroforato e delle Attività Cimiteriali espongono i lavoratori alle seguenti tipologie di rischio:
1. Rischio chimico per l’esposizione alle esalazioni dei gas putrefattivi, alle esalazioni nocive nelle operazioni di saldatura della cassa (leghe di stagno e piombo, acido muriatico nel decappaggio della lamiera). Rischio ustioni per l’esposizione alla fiamma libera della saldatura. Rischio di esposizione a materiale organico guasto o a liquami in caso di percolazione del loculo (scoppio della bara).
2. Rischio muscoloscheletrico per le continue sollecitazioni alla colonna vertebrale nel trasporto, tumulazione, estumulazione del feretro in condizioni frequentemente disagevoli e spazi angusti
3. Rischio infettivo per interventi su cadaveri di cui spesso non si conosce la causa di morte in assenza di profilassi.
4. Rischio Cancerogeno per esposizione e contatto con sostanze utilizzate per trattamenti conservativi (Formaldeide)
5. Rischio ferite da taglio quando si rende necessario il taglio della lamiera nelle operazioni di tumulazione, di estumulazione , di ricognizione dei resti mortali.
6. Rischio Psicologico per esposizione a molteplici Implicazioni emotive e psicologiche connesse con il lavoro di necroforo. Diverse sono le motivazioni che possono influire nell’insorgenza di un significativo accumulo di stress: la gestione estrema del dolore, il continuo contatto con tematiche che riguardano la perdita e la morte può comportare uno stato di demotivazione alla professione fino ad arrivare al burn-out che si traduce in frequenti stati di ansia, stanchezza e maggior affaticamento, oscillazioni nel tono dell’umore, apatia, scarso entusiasmo lavorativo, pensieri ricorrenti e polarizzati, rimuginio, incapacità di distinguere l’aspetto professionale da quello personale, incapacità di scacciare pensieri o preoccupazioni in ambito lavorativo anche durante il tempo libero.
Formulano il presente Avviso Comune, volto a sensibilizzare l’Onorevole Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale e l’Onorevole Ministro della Salute, circa la necessità di integrare, con uno o più provvedimenti normativi l’elenco delle attività particolarmente usuranti di cui all’art. 2 del decreto interministeriale del 19 maggio 1999 o, in subordine, di integrare l’elenco delle attività cosiddette “gravose” di cui all’allegato B della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 e provvedere ad aggiornare l’elenco delle professioni con le ulteriori specificazioni di cui all’allegato A del Decreto interministeriale del 5 febbraio 2018.
Raccomandano
L’inserimento delle seguenti attività: Lavoro di Necroforo e addetto alle attività cimiteriali nel novero delle attività particolarmente usuranti di cui all’art. 2 comma 1 del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 maggio 1999 oppure, in subordine,
Raccomandano
L’inserimento delle seguenti attività con le relative classificazioni ISTAT:
• Lavoro di Necroforo e addetto alle attività cimiteriali e più precisamente
• 5.4.7.2.0 - Addetti alle agenzie di pompe funebri (agente di pompe funebri, necroforo, operatore funebre, portatore di feretri)
nel novero delle attività cosiddette “gravose” di cui all’allegato B della legge n. 205 del 27 dicembre 2017 con il contestuale aggiornamento delle professioni e delle ulteriori specificazioni contenute nell’allegato A del Decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero dell’Economia del 5 febbraio 2018.
Roma, 20 novembre 2020