Regione Marche
Ordinanza 26 febbraio 2021, n. 6
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Visto l’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante “Istituzione del servizio sanitario nazionale”;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
Visto il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante: «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19» e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante: «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», nonché del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»”;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»”;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021;
Vista l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021;
ì Preso atto della relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio Sanità ID: 22167402|25/02/2021|SAN, agli atti della Segreteria Generale, nella quale si conclude che “alla luce dell’andamento epidemiologico sopra indicato si rileva una situazione in evoluzione, con un incremento del tasso di Incidenza maggiore nel territorio nella provincia di Ancona. Tale incremento risulta particolarmente evidente nelle classi di età 11-13 anni e 14-18 anni. Tuttavia si segnala che anche nelle restanti Province il tasso specifico per classi di età è maggiormente aumentato per la classe 14-18 anni ad eccezione della Provincia di Macerata che vede coinvolte sia la classe 11-13 anni che la classe 14-18 anni con maggior incidenza in quest’ultima.
Si ritiene quindi necessario prendere iniziative volte alla riduzione della circolazione del virus in ambito scolastico nelle classi di età maggiormente colpite, anche incrementando la DAD, intervenendo nelle province in base alla differente intensità di incidenza rilevata nelle diverse classi di età come sopra indicato, con lo scopo di ridurre la pressione sul sistema sanitario (tracciamento, territorio, ospedale).”;
Preso atto della relazione istruttoria a firma del Dirigente del Servizio della P.F. Istruzione, formazione, orientamento e servizi territoriali per la formazione ID 22164087|25/02/2021|IFD, agli atti della Segreteria Generale, che così conclude “In linea con quanto emerso dal Tavolo di lavoro permanente DM78 e dal Tavolo regionale di confronto si propone di adottare iniziative che riducono la circolazione del virus, anche incrementando la didattica a distanza e comunque nel rispetto dei principi previsti dall’art. 3 comma 4 lett. f) del DPCM del 14 gennaio 2021, intervenendo nelle province in base al differente tasso di incidenza come sopra rilevato.”;
Ritenuto necessario, alla luce dei dati sopra riportati, in forza del principio di precauzione, estendere la durata di efficacia delle ordinanze del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021, già prorogata con ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 4 del 20 febbraio 2021, e n. 5 del 22 febbraio 2021, e adottare ulteriori misure restrittive al fine di contenere la diffusione del contagio nei territori interessati ed in particolare la veloce trasmissibilità del virus in ambito scolastico e, di conseguenza, familiare;
Sentito il Ministro della Salute;
Sentiti i Prefetti della Regione Marche;
Sentiti il Tavolo di lavoro permanente DM 78 e il Tavolo regionale di confronto, convocati dall’ufficio Scolastico Regionale per le Marche il giorno 25 febbraio 2021;
ORDINA
Art. 1
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, dal 27 febbraio 2021 e fino al 5 marzo 2021 compreso si applicano le seguenti misure:
a) sul territorio delle Province di Ancona e di Macerata, le istituzioni scolastiche secondarie di primo grado, fatta eccezione del primo anno di frequenza, e di secondo grado, statali e paritarie, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata;
b) sul territorio delle Province di Ascoli Piceno, di Fermo e di Pesaro-Urbino, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, statali e paritarie, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata.
2. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
3. Le modalità concrete di attuazione delle misure di cui al presente articolo sono definite dalle istituzioni scolastiche facendo ricorso alla flessibilità organizzativa di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 275/1999 e nel rispetto delle linee guida per la didattica digitale integrata adottate con decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e successive modifiche.
Art. 2
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-CoV-2, l’efficacia dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3 del 16 febbraio 2021, già prorogata con ordinanza n. 4 del 20 febbraio 2021, e dell’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 5 del 22 febbraio 2021 è prorogata fino alle ore 24:00 del 5 marzo 2021.
Art. 3
1. Nel territorio regionale è fortemente raccomandato di rispettare rigorosamente il divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico, all’interno e nelle adiacenze di qualsiasi tipologia di attività e nelle aree pubbliche e private ad uso pubblico, in conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 8, primo periodo, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.
Art. 4
1. La presente ordinanza può essere modificata o revocata in relazione all’andamento dell’indice di contagio (Rt) e della situazione epidemiologica complessiva in considerazione dei relativi indicatori come individuati dalla normativa nazionale.
2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell’istruzione, ai Prefetti della Regione, ai Presidenti delle Province e ai Sindaci dei Comuni della Regione Marche e al Direttore generale dell’ufficio scolastico regionale per le Marche.
3. La presente ordinanza è pubblicata sul BURM e sul sito web della Regione.
Ancona, 26 febbraio 2021