- Dispositivo di Protezione Individuale
- Informazione, Formazione, Addestramento
- Pubblica Amministrazione
Un operaio era impegnato presso un Comune in attività socialmente utili (manutenzione e pulizia del depuratore, impianto di sollevamento e collettore fognario), con l'incarico di provvedere a monitorare giornalmente l'intero collettore, di segnalare problemi e di individuare eventuali soluzioni in campo elettrico ed elettromeccanico.
A sua volta, l'Impresa individuale di L.G. era stata incaricata dall'Amministrazione del Comune di eseguire in via d'urgenza lavori per eliminare gli inconvenienti verificatisi negli impianti di sollevamento fognario (avarie alla pompa di spinta e sollevamento e dispersione fognaria) .
Nel corso dell'attività, l' operaio, unitamente a due dipendenti dell'Impresa L., si erano introdotti all'interno di una vasca di raccolta e sollevamento dei reflui dell'impianto di depurazione comunale per verificarne le cause del cattivo funzionamento (risultato poi ascrivibile ad una falla nella tubazione); durante l'intervento, era sopraggiunta una situazione di asfissia dovuta all'inalazione di aria priva di ossigeno all'interno della vasca con conseguente annegamento e decesso dei tre lavoratori.
A sua volta, l'Impresa individuale di L.G. era stata incaricata dall'Amministrazione del Comune di eseguire in via d'urgenza lavori per eliminare gli inconvenienti verificatisi negli impianti di sollevamento fognario (avarie alla pompa di spinta e sollevamento e dispersione fognaria) .
Nel corso dell'attività, l' operaio, unitamente a due dipendenti dell'Impresa L., si erano introdotti all'interno di una vasca di raccolta e sollevamento dei reflui dell'impianto di depurazione comunale per verificarne le cause del cattivo funzionamento (risultato poi ascrivibile ad una falla nella tubazione); durante l'intervento, era sopraggiunta una situazione di asfissia dovuta all'inalazione di aria priva di ossigeno all'interno della vasca con conseguente annegamento e decesso dei tre lavoratori.
Responsabilità del direttore dell'ufficio tecnico comunale e del titolare dell'impresa, imputati di omicidio colposo rispettivamente in danno del lavoratore socialmente utile e degli altri due operai per non avere fornito ai rispettivi lavoratori dipendenti dispositivi di protezione individuale, non avere fornito informazioni sui rischi connessi alla introduzione in vasche di raccolta dei liquami, non avere dato informazioni sui rischi connessi all'attività esercitata e sul comportamento da tenere in situazioni di emergenza, avere omesso di porre in essere le precauzioni ed i controlli inerenti gli accessi in ambienti con possibile sviluppo di gas tossici: furono il primo condannato ed il secondo assolto.
Ciò perchè il dirigente del settore tecnico aveva omesso di "attivarsi per l'attuazione di misure di prevenzione di carattere informativo e per l'individuazione dei rischi e della connessa protezione, relativi all'attività svolta dall'operaio.
Per contro, non sussisteva prova che il L. avesse avuto l'incarico dal Comune di provvedere alla riparazione dei guasti concernenti la vasca (ex Afem) ove i tre operai erano stati rinvenuti deceduti; mentre i suoi dipendenti, senza che egli fosse stato informato, si erano uniti all' operaio, su iniziativa e richiesta di questo, per accertare i guasti presentati dalla vasca e a tal fine si erano introdotti nella stessa privi di adeguata attrezzatura."
Per contro, non sussisteva prova che il L. avesse avuto l'incarico dal Comune di provvedere alla riparazione dei guasti concernenti la vasca (ex Afem) ove i tre operai erano stati rinvenuti deceduti; mentre i suoi dipendenti, senza che egli fosse stato informato, si erano uniti all' operaio, su iniziativa e richiesta di questo, per accertare i guasti presentati dalla vasca e a tal fine si erano introdotti nella stessa privi di adeguata attrezzatura."
Ricorso in Cassazione - Rigetto.
La Corte, nel confermare la precedente decisione, afferma che: "i Giudici di merito hanno correttamente delineato la posizione di garanzia a lui riferibile, quale direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campofelice Roccella alle cui dipendenze lavorava I.A., ed in quanto tale tenuto ad impartire disposizioni tecniche e preventive e controllare costantemente le modalità operative del lavoratore al fine di attuare la tutela antinfortunistica.
D'altro canto, si evidenzia che,in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducibile all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute.
Nel caso in esame, i Giudici hanno ragionevolmente affermato che la condotta realizzata dall' I., introdottosi nella vasca senza munirsi dei necessari accorgimenti, non poteva ritenersi esulare in modo macroscopico dagli incombenti di istituto."
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da: SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. GALBIATI Ruggero - rel. Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
1) S.E. N. IL (OMISSIS) P. Civile R.;
2) C.E. N. IL (OMISSIS) P. Civile R.;
3) COMUNE DI CAMPOFELICE ROCCELLA Responsabile Civile R.;
4) R.G. N. IL (OMISSIS) Imputato Ricorrente;
6) L.G. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 459/2007 CORTE APPELLO di PALERMO, depositata il 07/03/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/09/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GALBIATI RUGGERO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MONETTI VITO che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
Udito l'Avv.to Aricò Giovanni (per R.), Avv.to Lo Re Vincenzo (per il Responsabile Civile).
FATTO
1. R.G., nella qualità di direttore dell'ufficio tecnico del Comune di Campofelice Roccella, veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese per rispondere del delitto di omicidio colposo a danno di I.A., lavoratore socialmente utile impegnato presso il Comune, reato perpetrato a seguito di infortunio sul lavoro. L.G., titolare dell'omonima impresa, veniva pure tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Termini Imerese, in riferimento al medesimo infortunio sul lavoro, per rispondere del reato di omicidio colposo nei confronti dei propri dipendenti G.F. e R.G..
Ai predetti imputati era contestato di non avere fornito ai rispettivi lavoratori dipendenti dispositivi di protezione individuale, non avere fornito informazioni sui rischi connessi alla introduzione in vasche di raccolta dei liquami, non avere dato informazioni sui rischi connessi all'attività esercitata e sul comportamento da tenere in situazioni di emergenza, avere omesso di porre in essere le precauzioni ed i controlli inerenti gli accessi in ambienti con possibile sviluppo di gas tossici (violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 21, e 43; e D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 236, 372).
Ai predetti imputati era contestato di non avere fornito ai rispettivi lavoratori dipendenti dispositivi di protezione individuale, non avere fornito informazioni sui rischi connessi alla introduzione in vasche di raccolta dei liquami, non avere dato informazioni sui rischi connessi all'attività esercitata e sul comportamento da tenere in situazioni di emergenza, avere omesso di porre in essere le precauzioni ed i controlli inerenti gli accessi in ambienti con possibile sviluppo di gas tossici (violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, artt. 4, 21, e 43; e D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 4, 236, 372).
2. In fatto ((OMISSIS)), era avvenuto che I.A., operaio, era all'epoca impegnato presso il Comune di Campofelice Roccella in attività socialmente utili (manutenzione e pulizia del depuratore, impianto di sollevamento e collettore fognario), con l'incarico di provvedere a monitorare giornalmente l'intero collettore, di segnalare problemi e di individuare eventuali soluzioni in campo elettrico ed elettromeccanico.
A sua volta, l'Impresa individuale di L.G. era stata incaricata dall'Amministrazione di Campofelice di eseguire in via d'urgenza lavori per eliminare gli inconvenienti verificatisi negli impianti di sollevamento fognario (avarie alla pompa di spinta e sollevamento e dispersione fognaria) posti nelle contrade "(OMISSIS)" e "(OMISSIS)".
Nel corso dell'attività, l' I., unitamente a G. e R. dipendenti dell'Impresa Lucio, si erano introdotti all'interno di una vasca (ex Afem) di raccolta e sollevamento dei reflui dell'impianto di depurazione comunale per verificarne le cause del cattivo funzionamento (risultato poi ascrivibile ad una falla nella tubazione); durante l'intervento, era sopraggiunta una situazione di asfissia dovuta all'inalazione di aria priva di ossigeno all'interno della vasca con conseguente annegamento e decesso dei tre lavoratori.
3. Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza in data 7-6-2006, dichiarava R.G. colpevole per il delitto attribuitogli nei riguardi di I.A.; lo condannava, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sull'aggravante contestata, alla pena di anni uno di reclusione; lo condannava in solido con il responsabile civile - Comune di Campofelice Roccella - al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, con il riconoscimento di una provvisionale in favore di quest'ultime.
Assolveva l'imputato L.G. dal delitto attribuito con la formula il fatto non sussiste.
Osservava il Tribunale che l'imputato R., nella qualità di dirigente del settore tecnico, aveva mancato di attivarsi per l'attuazione di misure di prevenzione di carattere informativo e per l'individuazione dei rischi e della connessa protezione, relativi all'attività svolta da I..
Assolveva l'imputato L.G. dal delitto attribuito con la formula il fatto non sussiste.
Osservava il Tribunale che l'imputato R., nella qualità di dirigente del settore tecnico, aveva mancato di attivarsi per l'attuazione di misure di prevenzione di carattere informativo e per l'individuazione dei rischi e della connessa protezione, relativi all'attività svolta da I..
Per contro, non sussisteva prova che il L. avesse avuto l'incarico dal Comune di provvedere alla riparazione dei guasti concernenti la vasca (ex Afem) ove i tre operai erano stati rinvenuti deceduti; mentre i suoi dipendenti, senza che egli fosse stato informato, si erano uniti all' I., su iniziativa e richiesta di questo, per accertare i guasti presentati dalla vasca e a tal fine si erano introdotti nella stessa privi di adeguata attrezzatura.
4. Proponevano appello avverso le statuizioni della sentenza il R. ed il Comune di Campofelice Roccella; nonchè le parti civili (i congiunti dei dipendenti deceduti di L.G.) dolendosi per l'assoluzione del L.; mentre il P.M. presso il Tribunale di Termini Imerese avanzava ricorso per cassazione, poi convertito in appello ai sensi dell'art. 569 c.p.p..
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 7-3-2008, confermava la decisione di primo grado.
Rilevava che, diversamente da quanto prospettato dagli interessati, doveva escludersi che il comportamento tenuto dalla parte offesa I., sicuramente incauto nell'introdursi nella vasca senza rendersi conto dei pericoli sussistenti, potesse qualificarsi addirittura come abnorme in relazione alle modalità e caratteristiche del lavoro in concreto espletato dal predetto, essendo sicuramente prevedibile che il soggetto incaricato di sorvegliare l'intero sistema di smaltimento ritenesse di ispezionare le singole vasche.
D'altro canto, ribadiva la Corte che non ricorrevano elementi di responsabilità a carico del L. per essersi gli operai G. e R., lavoratori alle sue dipendenze, calati, a sua insaputa, in una vasca di smaltimento diversa da quelle oggetto dell'intervento manutentivo concordato con il Comune di Campofelice Roccella. In tal caso, l'intervento delle vittime doveva qualificarsi come del tutto anomalo rispetto agli incombenti assegnati alle stesse anche perchè concernente porzioni di impianto non contemplate nel contratto di appalto stipulato con l'Ente locale.
La Corte di Appello di Palermo, con sentenza in data 7-3-2008, confermava la decisione di primo grado.
Rilevava che, diversamente da quanto prospettato dagli interessati, doveva escludersi che il comportamento tenuto dalla parte offesa I., sicuramente incauto nell'introdursi nella vasca senza rendersi conto dei pericoli sussistenti, potesse qualificarsi addirittura come abnorme in relazione alle modalità e caratteristiche del lavoro in concreto espletato dal predetto, essendo sicuramente prevedibile che il soggetto incaricato di sorvegliare l'intero sistema di smaltimento ritenesse di ispezionare le singole vasche.
D'altro canto, ribadiva la Corte che non ricorrevano elementi di responsabilità a carico del L. per essersi gli operai G. e R., lavoratori alle sue dipendenze, calati, a sua insaputa, in una vasca di smaltimento diversa da quelle oggetto dell'intervento manutentivo concordato con il Comune di Campofelice Roccella. In tal caso, l'intervento delle vittime doveva qualificarsi come del tutto anomalo rispetto agli incombenti assegnati alle stesse anche perchè concernente porzioni di impianto non contemplate nel contratto di appalto stipulato con l'Ente locale.
5. Avverso la sentenza di appello, avanzavano ricorso per cassazione R.G. ed il responsabile civile - Comune di Campofelice Roccella -.
Si dolevano per l'errata qualificazione del comportamento attuato da I. caratterizzato da una determinazione operativa imprevedibile ed irrazionale rispetto alle mansioni di consueto espletate dal lavoratore ed esorbitanti i suoi compiti, atteso che il Comune, per i problemi di natura elettromeccanica (riguardanti le pompe ed i galleggianti) presentati dall'impianto, si rivolgeva a ditte esterne specializzate in interventi all'interno delle vasche.
Ricorrevano per cassazione anche le parti civili ( S. E. ed C.E.) in relazione alla posizione di L.G..
Ribadivano che, secondo le emergenze processuali, doveva ragionevolmente ritenersi che la condotta lavorativa messa in atto nell'occorso dagli operai G. e R. rientrasse pienamente nelle funzioni loro assegnate. Difatti, costoro erano stati adibiti a lavori di manutenzione fognaria sull'impianto comunale, il quale non poteva funzionare nel suo insieme in presenza del guasto riscontrato nella vasca - Afem - (perdita di una tubazione di mandata posta all'interno di essa); per cui, conseguenziale era stato l'intervento effettuato dai due lavoratori anche se la vasca in questione non era oggetto specifico del rapporto di manutenzione concluso tra l'Impresa Lucio ed il Comune di Campofelice. Sotto tale profilo, doveva ritenersi che sicuramente il L., in relazione alla tipologia del lavoro svolto dai dipendenti, non avesse adottato le misure necessarie per tutelare la loro integrità fisica, ed in particolare non avesse fornito dispositivi individuali di protezione conformi a legge, quali autorespiratori adeguati a proteggere dal rischio di inalazione di gas tossici, strumenti rivelatori di gas tossici, cinture di sicurezza. Per di più, l'imprenditore non aveva posto in essere le dovute precauzioni e controlli in occasione di possibili accessi dei propri lavoratori in ambienti con possibile presenza di gas tossici.
Si dolevano per l'errata qualificazione del comportamento attuato da I. caratterizzato da una determinazione operativa imprevedibile ed irrazionale rispetto alle mansioni di consueto espletate dal lavoratore ed esorbitanti i suoi compiti, atteso che il Comune, per i problemi di natura elettromeccanica (riguardanti le pompe ed i galleggianti) presentati dall'impianto, si rivolgeva a ditte esterne specializzate in interventi all'interno delle vasche.
Ricorrevano per cassazione anche le parti civili ( S. E. ed C.E.) in relazione alla posizione di L.G..
Ribadivano che, secondo le emergenze processuali, doveva ragionevolmente ritenersi che la condotta lavorativa messa in atto nell'occorso dagli operai G. e R. rientrasse pienamente nelle funzioni loro assegnate. Difatti, costoro erano stati adibiti a lavori di manutenzione fognaria sull'impianto comunale, il quale non poteva funzionare nel suo insieme in presenza del guasto riscontrato nella vasca - Afem - (perdita di una tubazione di mandata posta all'interno di essa); per cui, conseguenziale era stato l'intervento effettuato dai due lavoratori anche se la vasca in questione non era oggetto specifico del rapporto di manutenzione concluso tra l'Impresa Lucio ed il Comune di Campofelice. Sotto tale profilo, doveva ritenersi che sicuramente il L., in relazione alla tipologia del lavoro svolto dai dipendenti, non avesse adottato le misure necessarie per tutelare la loro integrità fisica, ed in particolare non avesse fornito dispositivi individuali di protezione conformi a legge, quali autorespiratori adeguati a proteggere dal rischio di inalazione di gas tossici, strumenti rivelatori di gas tossici, cinture di sicurezza. Per di più, l'imprenditore non aveva posto in essere le dovute precauzioni e controlli in occasione di possibili accessi dei propri lavoratori in ambienti con possibile presenza di gas tossici.
DIRITTO
6. Il ricorso di R.G. non può essere accolto nel merito perchè infondato.
Si osserva che il reato ascritto all'imputato risulta essersi prescritto il 22-12-2008 essendo avvenuto il fatto il (OMISSIS).
Al riguardo, si rileva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del Giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del Giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento. In altre parole, per pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza dell'imputato. (v. da ultimo, così, Cass. 8-6-2004 n. 31463; Cass. 18-5-2007 n. 26008). Il che non è ravvisabile nel caso di specie.
Difatti, alla luce delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, sono evidenziabili elementi attestanti la condotta colposa attuata da R.G. e nè ricorrono profili logico-giuridici tali da escludere la sussistenza del nesso di causalità tra l'azione del prevenuto e l'evento.
Ne discende che, ai sensi degli artt. 129, 578 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alle statuizioni penali, per essere il reato contestato al ricorrente estinto per prescrizione.
Al riguardo, si rileva che questa Corte di legittimità ha ripetutamente affermato che, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del Giudice di assolvere per motivi di merito si riscontra solo quando gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto ovvero della sua non attribuibilità penale al prevenuto emergono in modo incontrovertibile, tanto che la valutazione di essi da parte del Giudice sia assimilabile più ad una constatazione che ad un accertamento. In altre parole, per pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, deve applicarsi il principio di diritto secondo cui "positivamente" deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato per quanto contestatogli e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza ovvero la prova positiva dell'innocenza dell'imputato. (v. da ultimo, così, Cass. 8-6-2004 n. 31463; Cass. 18-5-2007 n. 26008). Il che non è ravvisabile nel caso di specie.
Difatti, alla luce delle argomentazioni svolte dai giudici di merito, sono evidenziabili elementi attestanti la condotta colposa attuata da R.G. e nè ricorrono profili logico-giuridici tali da escludere la sussistenza del nesso di causalità tra l'azione del prevenuto e l'evento.
Ne discende che, ai sensi degli artt. 129, 578 c.p.p., la sentenza impugnata va annullata senza rinvio relativamente alle statuizioni penali, per essere il reato contestato al ricorrente estinto per prescrizione.
7. Peraltro, la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione non comporta, come è noto, un'automatica conferma delle statuizioni civili, ma in relazione a tale aspetto giuridico il Giudice anche di legittimità deve prendere in esame i motivi di ricorso, con accertamento di essi in modo esaustivo e non limitato al riscontro della mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2, (v. così, Cass. 8-6-2004 n. 31464).
Sul punto, va detto che i Giudici di merito hanno manifestato un logico, coerente ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre, sono state date risposte esaustive alle obbiezioni della difesa.
Sul punto, va detto che i Giudici di merito hanno manifestato un logico, coerente ed adeguato apparato argomentativo con il quale sono stati in modo ampio evidenziati ed esaminati gli elementi di prova a disposizione, è stata fornita una corretta e ragionevole interpretazione di essi, sono state indicate le specifiche ragioni che hanno indotto a scegliere alcune conclusioni processuali e non altre, sono state date risposte esaustive alle obbiezioni della difesa.
In particolare, in ordine alle specifiche doglianze fatte valere dal ricorrente R., si osserva che i Giudici di merito hanno correttamente delineato la posizione di garanzia a lui riferibile, quale direttore dell'Ufficio Tecnico del Comune di Campofelice Roccella alle cui dipendenze lavorava I.A., ed in quanto tale tenuto ad impartire disposizioni tecniche e preventive e controllare costantemente le modalità operative del lavoratore al fine di attuare la tutela antinfortunistica.
D'altro canto, si evidenzia che, in materia di infortuni sul lavoro, la condotta colposa del lavoratore infortunato non assurge a causa sopravvenuta da sola sufficiente a produrre l'evento quando sia comunque riconducitele all'area di rischio propria della lavorazione svolta: in tal senso il datore di lavoro è esonerato da responsabilità solo quando il comportamento del lavoratore, e le sue conseguenze, presentino i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive di organizzazione ricevute.
Nel caso in esame, i Giudici hanno ragionevolmente affermato che la condotta realizzata dall' I., introdottosi nella vasca senza munirsi dei necessari accorgimenti, non poteva ritenersi esulare in modo macroscopico dagli incombenti di istituto.
Ne consegue, ad avviso di questo Collegio, come detto, la ricorrenza nel caso di specie del rapporto di causalità materiale tra la condotta omissiva di R. e l'evento, accertamento questo che, come è noto, configura un giudizio di fatto riservato al Giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità se adeguatamente e logicamente motivato.
Altresì, ricorre la corrispondenza causale tra la violazione della regola cautelare posta a carico del prevenuto e la produzione del risultato offensivo.
In altre parole, secondo il criterio della c.d. "concretizzazione del rischio", risulta che, nella vicenda che occupa, l'evento lesivo verificatosi rappresenta la realizzazione del rischio che la norma cautelare violata dall'imputato doveva prevenire.
Sono così infondati i gravami fatti valere da R.G. e dal Comune di Campofelice Roccella, nella qualità di responsabile civile, in ordine agli interessi civili ed alle relative statuizioni poste a loro carico; i ricorsi vanno respinti.
Sono così infondati i gravami fatti valere da R.G. e dal Comune di Campofelice Roccella, nella qualità di responsabile civile, in ordine agli interessi civili ed alle relative statuizioni poste a loro carico; i ricorsi vanno respinti.
8. Parimenti infondati sono i ricorsi avanzati dalle parti civili (Elisabetta Strizzone ed C.E.) nei confronti dell'imprenditore L.G. limitatamente agli effetti civili.
Invero, sul punto i Giudici, prendendo atto della peculiarità della vicenda, hanno manifestato argomentazioni fornite di requisiti di intrinseca razionalità e di idoneità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dai Giudici stessi per giungere alla decisione.
Invero, sul punto i Giudici, prendendo atto della peculiarità della vicenda, hanno manifestato argomentazioni fornite di requisiti di intrinseca razionalità e di idoneità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dai Giudici stessi per giungere alla decisione.
In tal caso, seguendo le regole della logica giuridica, è stata esclusa la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta asseritamente omissiva di L.G. e quella del tutto anomala, rispetto alle funzioni lavorative loro demandate, attuata dai dipendenti G. e R.. Le impugnazioni menzionate debbono rigettarsi.
9. Infine, le parti civili ( S. e C.) soccombenti, come il Comune di Campofelice Roccella (responsabile civile), vanno condannati, unitamente a quest'ultimo, al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2009