DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/377 DELLA COMMISSIONE
del 2 marzo 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/436 relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
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LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 6,
vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) Conformemente all'articolo 7 della direttiva 2006/42/CE, le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata, il cui riferimento è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, sono presunte conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti da tale norma armonizzata.
(2) Con il mandato M/396, del 19 dicembre 2006, la Commissione ha presentato al Comitato europeo di normazione (CEN) e al Comitato europeo di normazione elettrotecnica (Cenelec) una richiesta di redazione, revisione e completamento del lavoro sulle norme armonizzate a sostegno della direttiva 2006/42/CE per tenere conto delle modifiche introdotte da tale direttiva rispetto alla direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (la "richiesta").
(3) Sulla base della richiesta, il CEN ha redatto le nuove norme armonizzate EN ISO 3743-2:2019 sui metodi in camere riverberanti speciali per piccole sorgenti trasportabili in campo riverberante, EN 62841-2-11:2016/A1:2020 riguardante prescrizioni particolari per seghe alternative portatili e EN 62745:2017 sulle prescrizioni per i sistemi di comando e controllo senza fili del macchinario.
Inoltre, sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno rivisto le seguenti norme armonizzate esistenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01 della Commissione (4), per adeguarle ai progressi tecnologici: EN 574:1996+A1:2008, EN 349:1993+A1:2008, EN ISO 13857:2008, EN 1612-1:1997+A1:2008, EN 12643:2014, EN ISO 7096:2008, EN 12301:2000+A1:2008, EN 12965:2003+A2:2009, EN 13525:2005+A2:2009, EN 1870-19:2013, EN 940:2009+A1:2012, EN 1870-4:2012, EN ISO 19432:2012, EN ISO 15012-4:2016, e EN 60745-2-14:2009/A1:2010. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate seguenti: EN ISO 13851:2019 sui principi per la progettazione e la scelta dei dispositivi di comando a due mani, EN ISO 13854:2019 sugli spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo, EN ISO 13857:2019 sulle distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori, EN 1612:2019 sui requisiti di sicurezza per macchine e impianti per stampaggio a reazione, EN ISO 5010:2019 sui requisiti per la sterzatura per macchine movimento terra a ruote gommate, EN ISO 7096:2020 sulle valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell'operatore di macchine movimento terra, EN 12301:2019 sui requisiti di sicurezza relativi alle calandre delle macchine per materie plastiche e gomma, EN 12965:2019 sugli alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni per trattrici e macchine agricole e forestali, EN 13525:2020 sui requisiti di sicurezza per sminuzzatrici mobili, EN ISO 19085-9:2020 sulle seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile), EN ISO 19085-11:2020 sulle macchine combinate per la lavorazione del legno, EN ISO 19085-13:2020 sulle seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale, EN ISO 19432-1:2020 sui requisiti di sicurezza per troncatrici per dischi abrasivi rotanti montati al centro, EN ISO 21904-1:2020 sulle attrezzature per la cattura e la separazione dei fumi di saldatura e EN 62841-4-1:2020 sulle prescrizioni particolari per seghe a catena.
(4) Sulla base della richiesta, il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme seguenti, i cui riferimenti sono inclusi nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 (5) della Commissione: EN ISO 19225:2017 sulle tagliatrici a tamburo e le macchine robotizzate per macchine ad abbattimento continuo, EN ISO 3691-5:2015 sui carrelli industriali con operatore a piedi e EN 62841-3-4:2016 sulle smerigliatrici da banco trasportabili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative EN ISO 19225:2017/A1:2019, EN ISO 3691-5:2015/A1:2020 e EN 62841-3-4:2016/A12:2020.
(5) Il CEN e il Cenelec hanno inoltre modificato le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01: EN ISO 11203:2009 sulla determinazione dei livelli di pressione sonora per il rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature, EN ISO 3691-1:2015 sui carrelli telescopici e i carrelli trasportatori per carichi, EN ISO 4254-11:2010 sulle raccoglimballatrici, EN ISO 20361:2015 sulle pompe e i gruppi di pompaggio per liquidi, EN 50636-2-107:2015 sui robot tosaerba elettrici alimentati a batteria e EN 62841-3-9:2015 sulle troncatrici trasportabili. Ciò ha portato all'adozione, rispettivamente, delle norme armonizzate modificative seguenti: EN ISO 11203:2009/A1:2020, EN ISO 3691-1:2015/A1:2020, EN ISO 4254-11:2010/A1:2020, EN ISO 20361:2019/A11:2020, EN 62745:2017/A11:2020, EN 50636-2-107:2015/A2:2020 e EN IEC 62841-3-9:2020/A11:2020.
(6) Unitamente al CEN e al Cenelec, la Commissione ha valutato la conformità alla richiesta delle norme redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec.
(7) Le norme armonizzate redatte, riviste e modificate dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta soddisfano i requisiti di sicurezza cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nella direttiva 2006/42/CE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, insieme ai riferimenti delle relative norme modificative o rettificative.
(8) Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità alla direttiva 2006/42/CE, mentre nell'allegato II della suddetta decisione di esecuzione figurano i riferimenti delle norme armonizzate che conferiscono una presunzione di conformità con limitazioni. Per garantire che i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE siano elencati in un unico atto, è opportuno includere tali riferimenti nella decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(9) Nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 figurano i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE ritirati dalla serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a decorrere dalle date stabilite nel medesimo allegato.
(10) A seguito del lavoro svolto dal CEN e dal Cenelec sulla base della richiesta, le norme armonizzate seguenti, i cui riferimenti sono stati pubblicati con la comunicazione 2018/C 092/01, sono state sostituite, riviste o modificate: EN 12301:2000+A1:2008, EN 574:1996+A1:2008, EN ISO 15012-4:2016, EN 12643:2014, EN 12965:2003+A2:2009, EN 13525:2005+A2:2009, EN 1612-1:1997+A1:2008, EN 1870-19:2013, EN 1870-4:2012, EN 349:1993+A1:2008, EN 50636-2-107:2015 quale modificata dalla norma EN 50636-2-107:2015/A1:2018, EN 60745-2-13:2009 quale modificata dalla norma EN 60745-2-13:2009/A1:2010, EN 62841-2-11:2016, EN 62841-3-9:2015 quale modificata dalla norma EN 62841-3-9:2015/A11:2017 e rettificata dalla norma EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09, EN 940:2009+A1:2012, EN ISO 11203:2009, EN ISO 13857:2008, EN ISO 19432:2012, EN ISO 20361:2015, EN ISO 3691-1:2015 quale rettificata dalla norma EN ISO 3691-1:2015/AC:2016, EN ISO 4254-11:2010 e EN ISO 7096:2008 quale rettificata dalla norma EN ISO 7096:2008/AC:2009. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea includendoli nell'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(11) È inoltre necessario ritirare i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 19225:2017 e EN ISO 3691-5:2015 pubblicati con la decisione di esecuzione (UE) 2019/436, dato che tali norme sono state modificate o rettificate. È pertanto opportuno sopprimere tali riferimenti dall'allegato I della suddetta decisione di esecuzione.
(12) Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all'applicazione delle nuove norme, delle norme riviste o delle modifiche apportate alle norme, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti di tali norme armonizzate.
(13) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/436.
(14) La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell'Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all'allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L'allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è modificato conformemente all'allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
I punti 1) e 3) dell'allegato I si applicano a decorrere dal 3 settembre 2022.
Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24.
(3) Direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine (GU L 207 del 23.7.1998, pag. 1).
(4) Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa dell'Unione sull'armonizzazione) (GU C 92 del 9.3.2018, pag. 1).
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/436 della Commissione, del 18 marzo 2019, relativa alle norme armonizzate per le macchine redatte a sostegno della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 75 del 19.3.2019, pag. 108).
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 è così modificato:
1) |
la riga 26 è soppressa; |
2) |
è inserita la riga n. 26 bis seguente:
|
3) |
la riga 47 è soppressa; |
4) |
è inserita la riga n. 47 bis seguente:
|
5) |
sono aggiunte le righe seguenti:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato III della decisione di esecuzione (UE) 2019/436 sono aggiunte le righe seguenti:
«64. |
EN 12301:2000+A1:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Calandre - Requisiti di sicurezza |
3 settembre 2022 |
C |
65. |
EN 12643:2014 Macchine movimento terra - Macchine a ruote gommate - Requisiti per la sterzatura (ISO 5010:1992, modificata) |
3 settembre 2022 |
C |
66. |
EN 12965:2003+A2:2009 Trattrici e macchine agricole e forestali - Alberi cardanici di trasmissione dalla presa di potenza (p.d.p.) e loro protezioni - Sicurezza |
3 settembre 2022 |
C |
67. |
EN 1612-1:1997+A1:2008 Macchine per materie plastiche e gomma - Macchine per stampaggio a reazione - Parte 1: Requisiti di sicurezza per unità di dosaggio e miscelazione |
3 settembre 2022 |
C |
68. |
EN 1870-19:2013 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 19: Seghe circolari da banco (con o senza tavola mobile) e seghe da cantiere |
3 settembre 2022 |
C |
69. |
EN 1870-4:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Seghe circolari - Parte 4: Seghe circolari multilama per il taglio longitudinale con carico e/o scarico manuale |
3 settembre 2022 |
C |
70. |
EN 349:1993+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Spazi minimi per evitare lo schiacciamento di parti del corpo |
3 settembre 2022 |
B |
71 |
EN 574:1996+A1:2008 Sicurezza del macchinario - Dispositivi di comando a due mani - Aspetti funzionali - Principi per la progettazione |
3 settembre 2022 |
B |
72. |
EN 50636-2-107:2015 Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Parte 2-107: Prescrizioni particolari per robot tosaerba elettrici alimentati a batteria (IEC 60335-2-107:2012, modificata) EN 50636-2-107:2015/A1:2018 |
3 settembre 2022 |
C |
73. |
EN 60745-2-13:2009 Sicurezza degli utensili elettrici a motore portatili - Parte 2-13: Norme particolari per le seghe a catena (IEC 60745-2-13:2006, modificata) EN 60745-2-13:2009/A1:2010 |
3 settembre 2022 |
C |
74. |
EN 62841-2-11:2016 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 2-11: Prescrizioni particolari per seghe alternative portatili (seghetti e seghe universali) (IEC 62841-2-11:2015, modificata) |
3 settembre 2022 |
C |
75. |
EN 62841-3-4:2016 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - parte 3-4: Prescrizioni particolari per smerigliatrici da banco trasportabili (IEC 62841-3-4:2016, modificata) EN 62841-3-4:2016/A11:2017 |
3 settembre 2022 |
C |
76. |
EN 62841-3-9:2015 Utensili elettrici a motore portatili, utensili elettrici a motore trasportabili ed apparecchi elettrici per il giardinaggio - Sicurezza - Parte 3-9: Prescrizioni particolari per troncatrici trasportabili (IEC 62841-3-9:2014, modificata) EN 62841-3-9:2015/AC:2016-09 EN 62841-3-9:2015/A11:2017 |
3 settembre 2022 |
C |
77. |
EN 940:2009+A1:2012 Sicurezza delle macchine per la lavorazione del legno - Macchine combinate per la lavorazione del legno |
3 settembre 2022 |
C |
78. |
EN ISO 11203:2009 Acustica - Rumore emesso dalle macchine e dalle apparecchiature - Determinazione dei livelli di pressione sonora al posto di lavoro e in altre specifiche posizioni sulla base del livello di potenza sonora (ISO 11203:1995) |
3 settembre 2022 |
B |
79. |
EN ISO 13857:2008 Sicurezza del macchinario - Distanze di sicurezza per impedire il raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori e inferiori (ISO 13857:2008) |
3 settembre 2022 |
B |
80. |
EN ISO 19432:2012 Macchine e attrezzature per le costruzioni edili - Troncatrici a disco portatili con motore a scoppio - Requisiti di sicurezza (ISO 19432:2012) |
3 settembre 2022 |
C |
81. |
EN ISO 20361:2015 Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Procedura per prove di rumorosità - Classi di accuratezza 2 e 3 (ISO 20361:2015) |
3 settembre 2022 |
C |
82. |
EN ISO 3691-1:2015 Carrelli industriali - Requisiti di sicurezza e verifica - Parte 1: Carrelli industriali motorizzati, esclusi quelli senza conducente, i telescopici e i trasportatori per carichi (ISO 3691-1:2011, compresa Cor 1:2013) EN ISO 3691-1:2015/AC:2016 |
3 settembre 2022 |
C |
83. |
EN ISO 4254-11:2010 Macchine agricole - Sicurezza - Parte 11: Raccoglimballatrici (ISO 4254-11:2010) |
3 settembre 2022 |
C |
84. |
EN ISO 7096:2008 Macchine movimento terra - Valutazioni di laboratorio delle vibrazioni trasmesse al sedile dell’operatore (ISO 7096:2000) EN ISO 7096:2008/AC:2009 |
3 settembre 2022 |
C |
85. |
EN ISO 15012-4:2016 Salute e sicurezza in saldatura e nelle tecniche affini - Attrezzatura per la captazione e la separazione dei fumi di saldatura - Parte 4: Requisiti generali (ISO 15012-4:2016) |
3 settembre 2022 |
C». |
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