Regione Abruzzo
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2021, n. 13
Misure urgenti per la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art.32 comma 3 della legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità. Applicazione misure restrittive
Il Presidente della Regione
VISTI
• l’art. 32 della Costituzione;
• lo Statuto della Regione Abruzzo;
• la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
• il D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.;
VISTI
• la Delibera del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2020;
• le Delibere del Consiglio dei Ministri del 13 e del 31 gennaio 2020;
VISTI
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01-04-08-09-11-22 marzo 2020;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 01- 10-26-30 aprile 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 luglio 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 ;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 ;
• i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 13-18-24 ottobre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021;
• il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021;
VISTI
• il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
• il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35;
• il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L.14.07.2020, n. 74;
• il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, convertito con L. n.124 del 25 settembre 2020;
• il Decreto Legge 7 ottobre 2020 n.125 , convertito con L. n.159 del 27 novembre 2020;
• il Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con L.18 dicembre 2020 n. 176;
• il Decreto Legge 18 dicembre 2020 n,172, convertito con L.29 gennaio 2021 n.6;
• il Decreto Legge 5 gennaio 2021, n. 1 ;
• il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2;
• il D.L. 12 febbraio 2021 n.12;
• il D.L. 23 febbraio 2021 n.15;
VISTE le Ordinanze del Ministero della Salute
• del 09-16-30 gennaio 2021
• del 12-13-14-27 febbraio 2021
recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
VISTE
• la circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del Ministero della Salute del 08/01/2021 avente ad oggetto” Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing.”;
• La circolare del Ministero della Salute del 31/01/2021 recante “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARS-CoV2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, Prot. 0004761-08/02/2021-DGPRE- DGPRE-P recante “Ulteriori indicazioni operative relative al rischio di diffusione di nuove varianti SARS-CoV2: integrazione dei dati di genotipizzazione e indagine rapida per la valutazione della prevalenza della variante SARS-CoV-2 VOC202012/01.”;
• La Circolare della Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria, di cui al prot. 0005320- 11/02/2021-DGPRE-DGPRE-P recante all’oggetto : “Trasmissione quotidiana da parte delle regioni e PPAA di dati su positività campioni SARS-COV-2 per nuove varianti e presenza di ordinanze di disposizioni relative all’articolo 3 comma 4 del DPCM 14 gennaio 2021 e dei suoi allegati - cd.zona rossa - ,ripartiti per comune “;
ATTESO CHE il Decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020 n.35, prevede, all’articolo 3, che "... le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza ”;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del richiamato decreto legge 19/2020, tra le misure che possono essere adottate per fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID - 19, sono ricomprese anche le “limitazioni o divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali”;
RICHIAMATE le OO.PP.GG.RR. n. 11 del 27.02.2021 e n. 12 del 03.03.2021;
DATO ATTO delle relazioni prodotte dalle AASSLL della regione Abruzzo, nelle quali - in ragione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico - si propone quanto segue:
• ASL PESCARA: conferma dell’applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 11/2021, con esclusione del comune di Picciano ed integrazione, tra gli stessi, del comune di Abbateggio, Carpineto della Nora, Castiglione a Casauria, Civitaquana,;
• ASL LANCIANO VASTO CHIETI: conferma dell’applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 11/2021 ed attivazione di una sorveglianza particolare sui comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalincontrada - in aggiunta ai comuni già sottoposti a monitoraggio intensivo ex O.P.G.R. n. 11/2021 -;
• ASL TERAMO conferma dell’applicazione di misure restrittive ai comuni destinatari delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 12/2021;
• ASL AVEZZANO SULMONA L’AQUILA: conferma dell’applicazione di misure restrittive al comune di Ateleta, destinatario delle disposizioni di cui all’O.P.G.R. n. 11/2021 ed applicazione di nuove misure restrittive ai Comuni di Cagnano Amiterno , Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli, Roccaraso, Scontrone ;
DATO ATTO della riunione dell’Unità di Crisi Regionale del 05.03.2021, in seno alla quale:
• in considerazione della puntuale disamina dell’andamento della situazione epidemiologica e dei dati allo stesso correlati, si è rilevato che, pur a fronte di un arretramento dell’indice RT, la pressione ospedaliera non è diminuita in relazione all’occupazione dei posti letto, atteso che la diffusa presenza delle varianti produce quadri clinici più gravi, che sono alla radice del numero così alto di ricoveri;
• è stata ravvisata, l’opportunità di esclusione del comune di Scontrone dall’applicazione di ulteriori misure restrittive in considerazione del fatto che i casi positivi riscontrati sono correlati a un solo focolaio familiare;
• i dati forniti dalle AA.SS.LL. sono stati confrontati con le elaborazioni statistiche ed epidemiologiche fornite dal Dipartimento Sanità e dal Responsabile delle Maxi Emergenze Sanitarie. A seguito di tale approfondita analisi dei dati, si è ritenuto di dover applicare - per quanto riguarda la ASL di Pescara - le misure restrittive per i comuni di Castiglione a Casauria e Torre de Passeri, riservandosi per i comuni di Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano una rivalutazione dopo un periodo di stretto monitoraggio di almeno 48 ore;
CONSIDERATO il perdurare della circolazione del virus tra i giovani e giovanissimi in età scolare - come ribadito dalle AA.SS.LL. - e dall'incremento dei relativi casi di contagio, tali da necessitare il procrastinarsi delle misure disposte con l’O.P.G.R. n. 11/2021, nelle more del completamento delle attività vaccinali destinate agli operatori della scuola, che vedranno la conclusione alla data del 14.03.p.v.;
RITENUTO, pertanto, che alla data attuale sussistono le ragioni di rischio sanitario che rendono necessario porre in essere - nei confronti dei comuni come meglio sopra circostanziati ed in aggiunta a quelle applicate dal Governo centrale nei confronti della Regione Abruzzo - tutte le misure utili a contenere la trasmissione del SARS-COV 2 e delle specifiche varianti dello stesso, nonché la pressione ospedaliera correlata, quali:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori interessati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori interessati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
c) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
d) Sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett. f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 - siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (art. 17 commi 2 e 3) - anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzate dagli enti di promozione sportiva ;
RITENUTO, inoltre di stabilire che sino alla data del 14.03.2021, sull’intero territorio della Regione Abruzzo:
• le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
• è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza; le disposizioni di cui al presente punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
• sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia della presente ordinanza;
SENTITO il Ministro della Salute;
ORDINA
1) l’applicazione ai comuni della :
a) Provincia di Pescara: Caramanico Terme, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Lettomanoppello, Manoppello, Montesilvano, Pescara, Pianella, Scafa, San Valentino in Abruzzo Citeriore, Spoltore e Turrivalignani, Castiglione a Casauria e Torre dei Passeri;
b) Provincia di Chieti : Bucchianico, Chieti, Francavilla, Lanciano, Miglianico, Ortona, San Giovanni Teatino, Torrevecchia Teatina e Ripa Teatina.
c) Provincia di Teramo: Silvi, Pineto, Roseto .
d) Provincia di L’Aquila : Ateleta, Cagnano Amiterno , Capitignano, Castelvecchio Subequo, Ovindoli, Pizzoli e Roccaraso,
delle seguenti misure restrittive:
e) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori summenzionati, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori indicati è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente provvedimento. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito, nell'ambito del territorio comunale, una volta al giorno, in un arco temporale compreso fra le ore 5,00 e le ore 22,00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni quattordici sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per i comuni con popolazione non superiore a cinquemila abitanti, gli spostamenti di cui al periodo precedente sono consentiti per una distanza non superiore a trenta chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
f) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato, sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali , purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi;
g) Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;
h) Sono sospese tutte le attività previste dall’art.1 comma 10 lett. f) e g) del D.P.C.M. del 14.01.2021 - siccome sostituito con decorrenza dal 06.03.2021 dal D.P.C.M. 02.03.2021 (, art. 17 commi 2 e 3) - anche se svolte nei centri sportivi all’aperto. Sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzato dagli enti di promozione sportiva ;
2) alle AASSLL territorialmente competenti di sottoporre a monitoraggio specifico per la valutazione di ulteriori restrizioni rispetto a quelle contenute nella presente Ordinanza i comuni già indicati nell’O.P.G.R. n. 11/2021, siccome integrati dai comuni di Paglieta, Mozzagrogna, Santa Maria Imbaro, Frisa, Castelfrentano, Roccamontepiano, Casalincontrada, Abbateggio, Carpineto della Nora, Civitaquana e Rosciano;
3) che sino alla data del 14.03.2021, sull’intero territorio della Regione Abruzzo:
• le attività scolastiche e didattiche di tutte le classi delle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per lo svolgimento di attività laboratoriali o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell’Istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall’ordinanza del Ministro dell’Istruzione 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il col-legamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
• è sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. I corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e le altre attività, didattiche o curriculari, eventualmente individuate dalle università, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, possono proseguire, laddove necessario, anche in modalità in presenza; le disposizioni di cui al presente punto si applicano, per quanto compatibili, anche alle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;
• sono temporaneamente sospese le prove di verifica delle capacità e dei comportamenti, di cui all'art. 121 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per il conseguimento delle patenti di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei termini previsti dagli articoli 121 e 122 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in favore dei candidati che non hanno potuto sostenere dette prove, per un periodo pari a quello di efficacia della presente ordinanza;
4) restano confermate tutte le disposizioni di cui agli artt. 1 e 2 dell’O.P.G.R. n. 99/2020, relativamente ai percorsi ITS, IFTS e IeFP, a quelli autorizzati ed erogati a pagamento dagli Organismi di formazione accreditati, nonché a quelli finanziati nell’ambito del programma Garanzia Giovani e nell’ambito del POR FSE 2014/2020;
5) è, inoltre, consentita in presenza la formazione in azienda esclusivamente per i dipendenti dell’azienda stessa che siano coinvolti in percorsi di formazione continua. Per i tirocini extracurriculari restano confermate tutte le disposizioni di cui alle OO.PP.GG.RR. nn. 101/2020 e 103/2020;
6) la presente ordinanza è immediatamente esecutiva nei confronti dei comuni già individuati nelle OO.PP.GG.RR. nn.rr. 11-12/2021, mentre per i comuni di nuovi individuazione decorrono dalla data del 07.03.2021;
7) la presente ordinanza sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti competenti per territorio, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Dipartimento Protezione Civile regionale, alle AA.SS.LL. della Regione Abruzzo;
8) che la presente ordinanza sia pubblicata sul sito istituzionale della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge. La presente ordinanza sarà pubblicata, altresì, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Il Presidente della Giunta Regionale
Dott. Marco Marsilio