CONFINDUSTRIA
Emergenza COVID-19
Proroga dello stato di emergenza e nuovi provvedimenti
Nota di Aggiornamento
16 gennaio 2021
Sommario
1. Premessa
2. Il DL n. 2/2021
3. Il DPCM 14 gennaio 2021
1. Premessa
Il 13 gennaio scorso il Consiglio dei ministri ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021 dello stato d’emergenza connesso al COVID-19.
Successivamente, sono stati adottati ulteriori provvedimenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del COVID-19. Il riferimento è, in particolare, a:
• il DL n. 2/2021, in vigore dal 14 gennaio, recante Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021;
• il DPCM 14 gennaio 2021, che reca le misure di contenimento applicabili dal 16 gennaio al 5 marzo 2021.
Di seguito, una sintesi dei nuovi provvedimenti.
2. Il DL n. 2/2021
Conseguentemente alla proroga dello stato di emergenza, il DL n. 2/2021 estende fino al prossimo 30 aprile la possibilità di adottare o reiterare misure di contenimento ai sensi del DL n. 19/2020 e del DL n. 33/2020.
Inoltre, il decreto-legge:
• conferma il divieto di mobilità interregionale dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
• prevede la possibilità di istituire la c.d. area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per 3 settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. Nelle aree bianche: i) non si applicano le misure di contenimento previste per le Regioni “gialle”, “arancioni” e “rosse”; ii) le attività si svolgono secondo specifici protocolli individuati con DPCM, cui è demandata anche l’individuazione di specifiche misure restrittive per quelle attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico;
• consente di applicare nelle Regioni “bianche” aventi un livello di rischio “alto” le misure previste per le Regioni “arancioni”.
In merito alla proroga dello stato di emergenza, si rammenta che è in corso l’iter di conversione in legge del DL n. 183/2020 (c.d. Decreto Proroghe) e che, con riferimento alle disposizioni emergenziali di cui all’Allegato 1, il DL n. 183 ne ha prorogato l’efficacia “ fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021” (tra queste, quelle sul lavoro agile semplificato). In proposito, Confindustria sosterrà una modifica normativa per allineare la vigenza di tali misure all’effettiva durata dello stato di emergenza, così da evitare incertezze sulla loro operatività.
3. Il DPCM 14 gennaio 2021
Il DPCM 14 gennaio reca le nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, applicabili dal 16 gennaio fino al 5 marzo 2021. In particolare, il nuovo DPCM conferma:
• la suddivisione del territorio nazionale per livelli di rischio (Regioni “gialle”, “arancioni” e “rosse”, cui si aggiungono le Regioni “bianche”) e la conseguente applicazione differenziata delle misure di contenimento (per maggiori informazioni sulla istituzione delle Regioni “arancioni” e “rosse” e sulle misure di contenimento applicabili, si rinvia alla nostra Nota di aggiornamento 4 novembre 2020). In proposito, si rammenta che l’individuazione delle Regioni appartenenti ai diversi scenari di rischio, cui applicare le corrispondenti disposizioni dei DPCM, è demandata ad apposite ordinanze del Ministro della salute, periodicamente aggiornate. Si ricorda anche che gli scenari di rischio per l’istituzione delle Regioni “arancioni” e “rosse” sono individuati in base ai nuovi criteri aggiornati dal recente DL n. 1/2021 (v. nostra Nota di aggiornamento 7 gennaio 2021) e che, ai sensi del nuovo DL n. 2/2021, le misure previste per le Regioni “arancioni” si applicano anche nelle Regioni “bianche aventi un livello di rischio alto”.
Si rammenta, altresì, che l’istituzione delle Regioni “rosse”, “arancioni e “bianche aventi un livello di rischio alto” non incide sullo svolgimento delle attività produttive, che proseguono e per le quali continuano a valere l’applicazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio nazionali (generale, edilizia e trasporto e logistica) e la raccomandazione in merito all’utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile;
• lo schema dei limiti e obblighi in tema di mobilità internazionale. Infatti, rimangono vietati gli spostamenti verso i Paesi di cui all’elenco E, nonché l’ingresso e il transito in Italia se, nei 14 giorni precedenti, si sia soggiornato o transitato negli stessi (salvi gli spostamenti per esigenze lavorative, assoluta urgenza, esigenze di salute, esigenze di studio, ingresso in Italia di cittadini UE, dei loro familiari e dei soggetti aventi con gli stessi una stabile relazione affettiva, ingresso in Italia di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo in UE, dei loro familiari e dei soggetti aventi con gli stessi una stabile relazione affettiva).
Inoltre, le persone che entrano in Italia dall’estero, rimangono soggette a obblighi: i) dichiarativi al vettore e a chiunque sia deputato a effettuare controlli (chiunque entri, per qualsiasi durata, in Italia dall’estero, tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano); ii) di comunicazione dell’ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio (chiunque entri in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in uno o più Stati e territori di cui agli elenchi C, D ed E); iii) di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario di 14 giorni (in caso di ingresso da Stati e territori di cui agli elenchi D ed E); iv) di esibizione dell’esito negativo di un tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l’ingresso in Italia (in caso di ingresso da Stati e territori di cui all’elenco C). Sono, altresì, confermate le eccezioni agli obblighi di isolamento fiduciario o di tempone, applicabili a prescindere dal Paese di provenienza o in cui si sia transitato nei 14 giorni precedenti e purché non insorgano sintomi di COVID-19 (per maggiori informazioni sulla disciplina degli spostamenti da e verso l’estero, si rinvia alla nostra Nota di aggiornamento 16 dicembre 2020).
Si segnala anche che il nuovo DPCM ha modificato gli elenchi dei Paesi per i quali si prescrivono limiti e obblighi differenziati in ragione del livello di rischio epidemiologico connesso agli spostamenti da e verso gli stessi (Allegato 20 del DPCM) e ha esteso fino al 5 marzo 2021 l’efficacia delle disposizioni dell’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 in materia di ingressi dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
Quanto alle novità di carattere generale, il nuovo DPCM:
• recepisce il divieto, disposto dal DL n. 2/2021 dal 16 gennaio fino al 15 febbraio 2021, di mobilità interregionale, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
• inserisce le librerie tra gli esercizi presenti all'interno dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, che possono restare aperti nelle giornate festive e prefestive (insieme a farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole);
• consente, dal lunedì al venerdì e con esclusione dei giorni festivi, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, nonché delle mostre, nel rispetto dei protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e purché siano garantite modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da consentire che i visitatori possano rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Tale servizio non è consentito nelle Regioni “rosse”, “arancioni” e “bianche aventi un livello di rischio alto”;
• conferma il divieto di apertura degli impianti sciistici agli sciatori amatoriali fino al 14 febbraio 2021. A partire dal 15 febbraio 2021 gli impianti saranno aperti agli sciatori amatoriali, subordinatamente all'adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico;
• prevede che, a partire dal 18 gennaio 2021, le scuole superiori garantiscano l’attività didattica in presenza ad almeno il 50% (fino a un massimo del 75%) della popolazione studentesca, salve le attività di alternanza inerenti ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO), nonché la sospensione dei viaggi di istruzione.
Fonte: confindustria.pu.it