CONFINDUSTRIA
Emergenza COVID-19
Le misure del Decreto Proroghe e del DL n. 1/2021
Nota di Aggiornamento
7 gennaio 2021
Sommario
1. Premessa
2. Il Decreto Proroghe
3. Il DL n. 1/2021
1. Premessa
Nei giorni scorsi, sono stati adottati ulteriori provvedimenti connessi alla gestione dell’emergenza COVID-19. Si tratta di:
• il DL n. 183/2020 (c.d. Decreto Proroghe), in vigore dal 31 dicembre 2020 e recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;
• il DL n. 1/2021, in vigore dal 6 gennaio 2021 e recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito, le principali novità di interesse per le imprese.
2. Il Decreto Proroghe
Il Decreto Proroghe dispone la proroga di alcune misure e di alcuni termini correlati allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19. In particolare:
• l’art. 19 proroga, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVlD-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, i termini stabiliti dalle disposizioni legislative elencate nell’allegato 1 dello stesso Decreto. Il riferimento è, in particolare, a: i) l’art. 90, commi 3 e 4, del DL n. 34/2020, che consente ai datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile (c.d. smart working), per ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali, utilizzando la procedura "semplificata” ; ii) l’art. 73 del DL n. 18/2020 sulla possibilità per le associazioni private
anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative e i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati e purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente; iii) l’art. 15, co. 1 del DL n. 18/2020 sulla produzione, importazione e commercio di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni; iv) l’art. 16 del DL n. 18/2020, che considera le mascherine chirurgiche DPI per i lavoratori che nello svolgimento dell’attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di 1 metro; v) l’art. 83 del DL n. 34/2020 sulla sorveglianza sanitaria eccezionale; vi) l’art. 122 del DL 34/2020 sulla cessione dei crediti d'imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l'emergenza da COVID-19;
• l’art. 3, co 6 proroga, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 31 marzo 2021, il termine di cui all’art. 106, co. 7, del DL n. 18/2020, sulla possibilità di tenere assemblee societarie in videoconferenza o audio-conferenza, di parteciparvi a distanza, di utilizzare il voto per via elettronica o per corrispondenza, anche ove non previsto dallo statuto.
Per le ulteriori misure del Decreto Proroghe di interesse per le imprese, si rinvia a una Nota di aggiornamento di prossima pubblicazione.
3. Il DL n. 1/2021
Il DL n. 1/2021 contiene misure urgenti per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
In particolare, l’art. 1 del DL detta specifiche misure applicabili dal 7 al 15 gennaio 2021.
Infatti, è previsto che dal 7 al 15 gennaio 2021 è vietata la mobilità interregionale, salvi gli spostamenti per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.
Inoltre, nelle giornate del 9 e 10 gennaio 2021, sull'intero territorio nazionale e a eccezione delle Regioni “rosse”:
• si applicano le misure di contenimento disposte per le Regioni “arancioni” (ex art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020);
• sono consentiti gli spostamenti dai Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia.
Infine, fino al 15 gennaio 2021, restano ferme le misure di contenimento di cui al DPCM 3 dicembre 2020 e alle successive ordinanze del Ministro della salute (es. ordinanze del Ministro della salute del 20 dicembre 2020 e del 23 dicembre 2023). Per un approfondimento delle misure del DPCM 3 dicembre 2020 e delle ordinanze del Ministro della salute del 20 dicembre 2020 e del 23 dicembre 2023, si rinvia rispettivamente alle nostre Note di aggiornamento del 4 dicembre 2020 e del 28 dicembre 2020.
L’art. 2 del DL rivede i criteri per l’individuazione degli scenari di rischio sulla base dei quali saranno applicate le misure previste per le Regioni “arancioni” e “rosse”. In particolare, per le Regioni che si collocano in uno scenario di tipo 2 (arancione) o 3 (rosso) e che presentano un livello di rischio almeno moderato e un'incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, il Ministro della salute, con propria ordinanza, potrà disporre misure di contenimento aggiuntive e progressive rispetto a quelle applicabili sull'intero territorio nazionale.
In sede di prima applicazione di tale disposizione e fino al 15 gennaio 2021, per le Regioni che presentano un'incidenza dei contagi superiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti, il Ministro della salute dispone l’operatività di:
• le misure previste per le Regioni “arancioni” di cui all'art. 2 del DPCM 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 2 e il livello di rischio è almeno moderato;
• le misure previste per le Regioni “rosse” di cui all'art. 3 del DPCM 3 dicembre 2020, se lo scenario è almeno di tipo 3 e il livello di rischio è almeno moderato.
Infine, l’art. 4 del DL dispone misure per la progressiva ripresa dell'attività scolastica in presenza. In particolare, per le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, è previsto che dall’11 al 16 gennaio 2021, sia garantita l'attività didattica in presenza almeno al 50% della popolazione studentesca. Nelle Regioni “rosse”, nonché su tutto il territorio nazionale nei giorni 7, 8 e 9 gennaio 2021, l'attività didattica si svolge a distanza per il 100% della popolazione studentesca.
1 L’art. 90, nella sua formulazione originaria, fissava la possibilità di avvalersi della procedura semplificata sino alla fine dello stato di emergenza (allora fissata al 31 luglio 2020) e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020. Questa formulazione (identica a quella ora utilizzata all’art. 19 del Decreto Proroghe) è stata oggetto di una FAQ interpretativa, pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro, in base alla quale “il riferimento della norma al 31 dicembre 2020 è da intendersi come limite massimo di applicazione della procedura di cui sopra, nel caso di proroghe allo stato di emergenza. Resta inteso che sia le nuove attivazioni, sia le prosecuzioni dello svolgimento della modalità agile oltre la data del 31 luglio 2020 dovranno essere eseguite con le modalità e i termini previsti dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81.” (ossia secondo la procedura ordinaria, previa acquisizione del consenso del lavoratore); v. https://www.lavoro.gov.it/temi-e-priorita/Covid- 19/Pagine/FAQ.aspx
In buona sostanza, dunque, seguendo la stessa logica interpretativa già utilizzata dal Ministero del Lavoro per l’analoga formulazione allora adottata, dobbiamo ritenere che la proroga dell’utilizzo della procedura semplificata varrà solo fino al 31 gennaio 2021 (termine attualmente fissato per la cessazione dello stato di emergenza) e solo eventualmente fino al 31 marzo, ossia solo nel caso in cui sarà disposta una proroga dello stato di emergenza fino a quella data.
Confindustria, che non aveva condiviso quella interpretazione del Ministero, era riuscita a far approvare un emendamento, nel DL n. 125/2020 (convertito nella legge n. 159/2020), basato su una impostazione opposta e che conteneva una formulazione inversa, ossia che la proroga della procedura semplificata era prorogata fino al 31 gennaio 2021 e comunque fino al termine dello stato di emergenza. Ciò sulla scorta della basilare motivazione che la procedura semplificata (che comporta la possibilità per il datore di adottare il lavoro agile a prescindere dal consenso del lavoratore) non è altro che una misura prevenzionale: se sussiste lo stato di emergenza, poter far lavorare a casa il singolo lavoratore significa esporre a minor rischio di contagio sia lui che la comunità dei suoi colleghi.
Fonte: confindustria.pu.it