CONFINDUSTRIA
10 novembre 2020
É stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 novembre il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149 (c.d. Decreto “Ristori-Bis”) che, in continuità con il precedente decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137 (c.d. Decreto “Ristori”), interviene con ulteriori misure finalizzate al ristoro delle attività economiche interessate direttamente dalle misure restrittive previste dai recenti DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre.
Il nuovo provvedimento, adottato a pochi giorni dal precedente - nel quale dovrebbe confluire - introduce e, in alcuni casi, amplia le misure a sostegno dei settori che hanno subito direttamente le limitazioni governative in considerazione dell’evoluzione dell’emergenza epidemiologica.
Le misure previste intendono anche rispondere ad alcune delle preoccupazioni espresse dalle associazioni imprenditoriali nel corso delle audizioni sul Decreto Ristori, legate soprattutto alla necessità di estendere il perimetro delle attività destinatarie degli indennizzi. Questi ultimi sono stati concessi, infatti, sulla scorta di un elenco di codici ATECO connotato da esclusioni ingiustificate, sia per attività analoghe a quelle citate, sia per quelle interessate, anche indirettamente, dalle sospensioni e restrizioni, in quanto parte della filiera delle attività direttamente limitate.
Considerate dunque le criticità che stanno emergendo in termini di perimetro e intensità delle misure di sostegno, l’esame parlamentare dovrebbe essere l’occasione per estendere e rafforzare l’azione di “ristoro”, anche alla luce dell’inasprimento degli interventi di contenimento e delle conseguenti ricadute sul sistema economico.
Positive alcune misure volte ad alleggerire gli oneri gravanti sulle imprese in questa particolare fase (ad esempio, il rinvio al 30 aprile 2021 - per i soggetti ISA e forfettari - del pagamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP; sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali per novembre e dicembre), anche se l’individuazione della platea dei beneficiari sul la base del doppio parametro (attività ricompresa nei codici ATECO allegati al decreto e la sede legale o operativa nelle zone critiche, individuate dalle ordinanze del Ministero della salute sulla base di indici di rischio rivedibili nel corso delle prossime settimane) non costituisce una semplificazione degli adempimenti per le imprese e rischia di generare incertezza sul diritto alla loro fruizione.
Peraltro, sarebbe utile avere chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità di applicazione dei benefici fiscali qualora una impresa abbia la sede legale in una zona rossa e le sedi operative in zone arancioni o gialle, e viceversa. Tale tematica si era presentata nella prima fase solo con riguardo a un numero ristretto di province (Lombardia e in Veneto), ma assume particolare rilevanza qualora le misure restrittive continuino ad essere applicate in modo non uniforme sul territorio nazionale.
Di seguito, le misure di maggiore interesse per le imprese.
Misure di indennizzo
Come anticipato, il nuovo provvedimento amplia e rafforza il quadro degli strumenti di compensazione economica già introdotti dal DL Ristori. In particolare:
• viene sostituito l’Allegato 1 del precedente Decreto, estendendo a ulteriori 20 categorie il contributo a fondo perduto e indicando le relative percentuali di calcolo. Al riguardo, in linea con un’istanza di Confindustria, sono state ricomprese nel perimetro le lavanderie industriali e i servizi museali;
• viene prevista a favore di determinate attività economiche (ad esempio, alberghi, gelaterie e pasticcerie) con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse o arancioni una maggiorazione di 50 punti percentuali sul coefficiente settoriale di calcolo del contributo a fondo perduto fissato dal precedente DL Ristori;
• si introduce un nuovo contributo a fondo perduto, nel limite di spesa di 280 milioni per il 2021, destinato agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e a quelli delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande. Al riguardo, si prevedono due diversi criteri di calcolo del contributo a seconda che l’attività svolta in via prevalente rientri o meno nei codici ATECO individuati nella nuova elencazione;
• viene istituito un nuovo contributo a fondo perduto per sostenere gli operatori dei settori interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre con attività prevalente ricompresa nei codici ATECO di cui a un nuovo Allegato 2 e che abbiano il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. zone rosse. Per la determinazione del contributo si applicano le disposizioni del DL Ristori di cui all’art. 1, commi da 3 a 11;
• inoltre, si prevede la possibilità di riconoscere il contributo a fondo perduto previsto dai due decreti-legge - nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 - anche ad altre attività (non ricomprese negli Allegati), che risultino “gravemente pregiudicate” dalle restrizioni introdotte dai DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre. I codici ATECO di tali attività, ulteriori rispetto a quelli riportati negli Allegati 1 e 2 del DL Ristori-bis potranno essere individuati con uno o più decreti interministeriali;
• infine, si prevede che ai nuovi oneri derivanti dall’eventuale aggiornamento della classificazione delle Regioni come aree caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (c.d. zone arancioni e rosse), si provveda a valere su un Fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 340 milioni di euro per il 2020 e 70 milioni per il 2021.
Misure fiscali
Sul piano fiscale, viene esteso il credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e di affitto d'azienda, già riconosciuto dal DL Ristori per i soggetti colpiti dalle chiusure disposte dal DPCM del 24 ottobre, per ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020. L’estensione riguarda le imprese con codice ATECO compreso nell’Allegato 2, e quelle con attività riferibili ai codici 79.1, 79.11 e 79.12 che operano nelle c.d. zone rosse. Il credito è riconosciuto indipendentemente dai ricavi e compensi conseguiti nel periodo d’imposta precedente.
Viene disposta la cancellazione della seconda rata dell’IMU per le attività delle c.d. zone rosse con codice compreso in quelli indicati nell’Allegato 2, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, comprese negli elenchi ATECO di cui agli Allegati 1 e 2, e aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. zone rosse, nonché per i soggetti esercenti l'attività di ristorazione nelle c.d. zone arancioni, è prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; tale proroga si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi. Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi del DPCM del 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale; per quelli che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone c.d. rosse o arancioni; nonché per i soggetti che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2, ovvero esercitano l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle zone rosse, sono sospesi i termini dei versamenti fiscali aventi scadenza nel mese di novembre 2020 relativi a: i) ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati ii) trattenute relative all’addizionale regionale e comunale; iii) imposta sul valore aggiunto.
Resta sempre fermo l’obbligo dei sostituti di imposta di effettuazione delle ritenute al momento dell’erogazione dei predetti redditi. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati dai sostituti di imposta, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
Le disposizioni riguardanti i canoni di locazione e l’IMU dovranno rispettare i limiti e le condizioni previste dal “Quadro temporaneo per gli aiuto di Stato” e necessiteranno della preventiva autorizzazione della Commissione europea.
Misure in materia di lavoro
In materia di lavoro, viene disposta la sospensione dei versamenti contributivi in scadenza nel mese di novembre 2020 (prevista nel DL Ristori) anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nel nuovo Allegato 1.
É prevista la sospensione dei versamenti contributivi di competenza del mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con unità produttive o operative nelle c.d. zone rosse e appartenenti ai settori previsti nell’Allegato 2.
É prevista, inoltre, la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati con sede operativa nelle zone rosse e operanti nelle attività relative ai codici ATECO previsti nell’Allegato 2.
I dati identificativi relativi ai suddetti datori di lavoro verranno comunicati, a cura dell'Agenzia delle Entrate, all’INPS, al fine di consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure. I pagamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
Viene poi esteso anche al mese di dicembre 2020 l’esonero contributivo, già previsto dal DL Ristori, a favore delle imprese che operano nelle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, purché svolgano un’attività compresa con i codici ATECO indicati in un Allegato 3 del DL Ristori- bis.
In tema di ammortizzatori sociali, si prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all'emergenza Covid- 19 di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL Cura Italia, per il periodo dal 1° al 30 settembre.
I nuovi trattamenti di integrazione salariale previsti nel DL Ristori (6 settimane) sono utilizzabili anche con riferimento ai lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del DL Ristori-bis (9 novembre).
I benefici contributivi sono attribuiti in coerenza con la normativa in materia di aiuti di Stato.
In caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado, limitatamente alle aree delle c.d. zone rosse e solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è poi riconosciuto alternativamente a entrambi i genitori, lavoratori dipendenti, un congedo straordinario dal lavoro per la durata della sospensione dell’attività didattica in presenza. L’indennità del congedo è pari al 50% della retribuzione. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
In caso di chiusura delle scuole secondarie di primo grado, limitatamente alle aree della zona rossa, i genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata o iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite di 1000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Il beneficio si applica anche con riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura.
Inoltre, il provvedimento interviene in materia di agenti biologici, sostituendo gli allegati XLVII e XLIII del D.lgs. 81/08, contenenti rispettivamente “indicazioni su misure e livelli di contenimento” e “contenimento per processi industriali”. È stato, infatti, necessario conformarsi agli allegati V e VI della direttiva (UE) 1833/2019, al fine di rendere pienamente rispondente l’ordinamento nazionale alla direttiva (UE) 739/2020 (recepita con l’art. 4 del DL 125/2020, che inserisce Sars-Cov-2 nell’elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo).¹
Misure in materia di giustizia
Recependo una richiesta di Confindustria, viene differita di ulteriori 6 mesi, quindi fino al 19 maggio 2021, l’entrata in vigore delle nuove norme in tema di class action.
Inoltre, si prevede che, fino alla conclusione dello stato di emergenza, i giudizi penali siano sospesi per tutto il tempo in cui l’udienza è rinviata per l’assenza del testimone, del consulente tecnico, del perito o dell’imputato in procedimento connesso, quando l’assenza è giustificata dalle restrizioni ai movimenti in conseguenza delle misure urgenti di contenimento e gestione della emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale. In tali casi, l’udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti.
Altre misure
In materia sanitaria, alle regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, che a seguito dell’emergenza COVID-19 hanno sospeso le attività assistenziali ordinarie, è concessa la facoltà di riconoscere alle strutture private accreditate, destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90 per cento del suddetto budget assegnato per l’anno 2020, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.
Infine, viene istituito il “Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore”, con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome.
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¹ Per ulteriori dettagli, si rimanda ad una circolare Confindustria di prossima pubblicazione
fonte: confindustria.pu.it