Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Ordinanza contingibile e urgente 6 marzo 2021, n. 06/2021/PC
Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia di Trasporto Pubblico. Ulteriori disposizioni.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della Costituzione;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 14 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, fino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione Civile n. 572 del 22 febbraio 2020 con il quale il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato nominato soggetto attuatore ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del capo del Dipartimento di Protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020», ed in particolare l’articolo 1, comma 2, lettera a), che nel modificare l’articolo 1, comma 16, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, riconosce alle Regioni la facoltà di introdurre misure “restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi dell’articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d’intesa con il Ministro della salute, anche ampliative”;
Visto il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021);
Visto il decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
Visto il decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli- Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti) e in particolare l’art. 9 in materia di funzioni amministrative in materia di trasporti;
Vista la legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità);
Vista la legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea);
Vista la legge regionale 18 agosto 2005, n. 22 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente nella regione Friuli Venezia Giulia;
Richiamate le proprie Ordinanze contingibili ed urgenti contenenti misure in materia di trasporto pubblico locale e regionale:
- n. 2/PC del 13 marzo 2020;
- n. 5/PC del 25 marzo 2020;
- n. 6/PC del 3 aprile 2020;
- n. 9/PC dell’11 aprile 2020;
- n. 10/PC dell’11 aprile 2020;
- n. 13/PC del 03 maggio 2020;
- n. 15/PC del 17 maggio 2020;
- n. 18/PC del 19 giugno 2020;
- n. 19/PC del 26 giugno 2020;
- n. 21/PC del 15 luglio 2020;
- n. 23/PC del 31 luglio 2020;
- n. 26/PC del 31 luglio 2020;
- n. 28/PC del 09 settembre 2020;
- n. 40/PC del 08 novembre 2020;
Visti il DPCM 02 marzo 2021, in vigore dal 6 marzo 2021 e fino al 06 aprile 2021recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»” e del decreto-legge 23 febbraio 2021 n. 15, recante«Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”., con il quale, tra l’altro si è disposto:
- all’articolo 31 (Trasporti) che:
“ 1. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti.
2. Il Presidente della regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti. ..."
- all’ articolo 54 (Misure in materia di trasporto pubblico di linea) che:
- “. 1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14, nonché delle «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15.
2. In relazione alle nuove esigenze organizzative o funzionali, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con proprio decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro della salute, può integrare o modificare le «Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico», di cui all'allegato 15, nonché, previo accordo con i soggetti firmatari, il «Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica» di settore sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all'allegato 14.”
Atteso che il predetto DPCM 02 marzo 2021 dispone, per quel che qui interessa, all’articolo 21 (Istituzioni scolastiche), comma 3, che:
“3. Presso ciascuna Prefettura-UTG e nell'ambito della Conferenza provinciale permanente di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è istituito un tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la definizione del più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in funzione della disponibilità di mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili, volto ad agevolare la frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal rientro in classe di tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Al predetto tavolo di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana, gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti territoriali del Ministero dell'istruzione, i rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché delle aziende di trasporto pubblico locale. All'esito dei lavori del tavolo, il prefetto redige un documento operativo sulla base del quale le amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le misure di rispettiva competenza, la cui attuazione è monitorata dal medesimo tavolo, anche ai fini dell’eventuale adeguamento del citato documento operativo. Nel caso in cui tali misure non siano assunte nel termine indicato nel suddetto documento, il prefetto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ne dà comunicazione al Presidente della regione, che adotta, ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o più ordinanze, con efficacia limitata al pertinente ambito provinciale, volte a garantire l'applicazione, per i settori della scuola e dei trasporti pubblici locali, urbani ed extraurbani, delle misure organizzative strettamente necessarie al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità di cui al presente comma. Le scuole secondarie di secondo grado modulano il piano di lavoro del personale ATA, gli orari delle attività didattiche per docenti e studenti, nonché degli uffici amministrativi, sulla base delle disposizioni del presente comma.”
Atteso inoltre che il predetto DPCM 02 marzo 2021 dispone, al capo IV (Misure di contenimento che si applicano in zona arancione) all’articolo 35 (Misure relative agli spostamenti in zona arancione ), comma 2, che:
“2. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.”
Richiamate le altre disposizioni del predetto DPCM 02 marzo 2021 ed in particolare gli artt. 19 (Impianti nei comprensori sciistici), 49 e 50 in materia di limitazioni agli spostamenti da e per l’estero e degli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero;
Preso atto dei contenuti degli allegati 14, 15 e 16 del DPCM 02 marzo 2021;
Ritenuto che il coefficiente di riempimento dei mezzi, indicato all’interno dell’allegato 15 al DPCM 02 marzo 2021, recante “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico”, debba essere letto in combinato disposto con quanto previsto all’articolo 31, comma 1del predetto DPCM;
Vista la propria Ordinanza contingibile ed urgente n. 5/2021/PC dd. 03 marzo 2021 recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 con la quale, in ragione della evoluzione situazione epidemiologica sul territorio regionale si è disposto, tra l’altro, che dal giorno 8 marzo 2021 al giorno 20 marzo 2021 su tutto il territorio regionale si applicano le seguenti misure:
a) le istituzioni scolastiche secondarie di primo e di secondo grado, statali e paritarie, e le istituzioni che erogano percorsi di istruzione e formazione professionale, adottano forme flessibili nell'organizzazione dell’attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività siano svolte tramite il ricorso alla didattica digitale integrata, mantenendo le misure organizzative adottate nella loro autonomia;
b) resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati non fruibili da remoto o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on-line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata;
c) resta altresì sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza a favore degli alunni delle scuole secondarie di primo grado che risultino privi delle condizioni di poter svolgere la didattica a distanza per mancanza di dispositivi digitali o di adeguata connettività;
d) è sospesa la frequenza delle attività formative e curricolari delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, fermo restando in ogni caso il proseguimento di tali attività a distanza. Resta garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori strutturati e attrezzati o di strumenti non fruibili da remoto;
e) i corsi per i medici in formazione specialistica, i corsi di formazione specifica in medicina generale, nonché le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e altre attività, didattiche o curricolari eventualmente individuate dalle medesime università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica possono proseguire, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento, laddove necessario, anche in modalità in presenza. Per le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, si applicano le medesime disposizioni per quanto compatibili, sentito il Comitato universitario regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori;
f) a beneficio degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento le attività didattiche possono proseguire anche in modalità in presenza; le università e le istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica assicurano, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative modalità, il recupero delle attività formative, nonché di quelle curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia, che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;
g) le disposizioni di cui alle lettere d) ed f) si applicano per quanto compatibili anche per i percorsi di Istruzione Tecnica Superiore - ITS e per i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore.
Ritenuto quanto sopra e in considerazione del fatto che i servizi di trasporto pubblico locale in atto (ferroviari ed automobilistici) non sono solo configurati quali servizi dedicati agli istituti scolastici, ma risultano dedicati ad assicurare il soddisfacimento delle complessive esigenze di mobilità presenti sul territorio regionale:
- di procedere al momento ad una rimodulazione degli stessi, operandoli, dal 08 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 nella configurazione antecedente il riavvio delle lezioni in presenza intervenuto il 01 febbraio 2021, ad eccezione di quelli svolti a servizio dei poli scolastici di Udine, Codroipo, Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli, Tolmezzo e Cividale del Friuli, nel caso in cui negli stessi siano presenti attività di laboratorio strutturate sulla configurazione dei servizi operata dal 01.febbraio 2021, sulla base delle indicazioni e dei documenti operativi delle Prefetture, che necessitino del mantenimento di parte o tutti i servizi aggiuntivi operati per assicurare il doppio turno di ingresso;
- di prevedere che le aziende di trasporto procedano ad una verifica costante dei servizi operati dal 08 marzo 2021, non effettuando quelli che presentino situazioni di effettivo e continuativo non utilizzo;
Ritenuto altresì di confermare le seguenti disposizioni in vigore a seguito delle Ordinanze contingibili ed urgenti n.19/PC dd. 26.06.2020, n. 18/PC dd. 19.06.2020, n. 28/PC dd. 09.09.2020 e da ultimo dell’Ordinanza Contingibile ed urgente n. 40/PC dd. 08 novembre 2020;
- al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull’obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l’organizzazione e l’attuazione delle relative attività;
- di confermare la Cabina di Regia, attivata con l’ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
- di confermare lo specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l’anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall’emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico;
- di far pervenire settimanalmente, a mezzo PEC, a cura dei singoli gestori dei servizi di TPL, una relazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nella quale, in riferimento all’obbligo di utilizzo delle mascherine e alle altre disposizioni contenute nel DPCM 02 marzo 2021 e nella presente Ordinanza, si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, ed evidenza dei dati giustificativi delle scelte adottate, provvedendo altresì alla trasmissione dei dati relativi ai servizi svolti e ai viaggiatori trasportati.
Ritenuto infine che per tutte le altre fattispecie relative al trasporto di persone siano da applicarsi le indicazioni e prescrizioni di cui al DPCM 02 marzo 2021 e relativi allegati;
Sentito nel merito il Commissario di Governo del Friuli Venezia Giulia;
Ritenuto pertanto che le situazioni di fatto e di diritto fin qui esposte e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica;
ORDINA
1. per quanto in premessa sono applicate, a partire dal 06 marzo 2021, sul territorio regionale, le disposizioni del DPCM 02 marzo2021 e le relative linee guida di cui agli allegati compresi l’“Allegato 15 (Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico)”, e “Allegato16 (Linee guida per il trasporto scolastico dedicato)”, comprese le disposizioni relative alla capienza e modalità di utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale automobilistico (urbano ed extraurbano), ferroviario tranviario, lagunare, costiero e marittimo, dei servizi transfrontalieri, nonché dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto di persone non di linea compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, per i servizi di trasporto dedicato (scuolabus);
2. in considerazione del fatto che i servizi di trasporto pubblico locale in atto non sono configurati quali servizi dedicati agli istituti scolastici ma risultano dedicati ad assicurare il soddisfacimento delle complessive esigenze di mobilità presenti sul territorio regionale:
- di procedere al momento ad una rimodulazione degli stessi, operandoli, dall’08 marzo 2021 e fino al 20 marzo 2021 nella configurazione antecedente il riavvio delle lezioni in presenza intervenuto il 01 febbraio 2021, ad eccezione di quelli svolti a servizio dei poli scolastici di Udine, Codroipo, Gemona del Friuli, San Daniele del Friuli, Tolmezzo e Cividale del Friuli, da mantenere nella configurazione attuale nel caso in cui negli stessi siano presenti attività di laboratorio strutturate sulla organizzazione dei servizi di TPL operata dal 01 febbraio 2021,sulla base delle indicazioni e dei documenti operativi delle Prefetture, che necessitino del mantenimento di parte o tutti i servizi aggiuntivi operati per assicurare il doppio turno di ingresso;
- di prevedere che le aziende di trasporto procedano ad una verifica costante dei servizi operati dall’08 marzo 2021, non effettuando quelli che presentino situazioni di effettivo e continuativo non utilizzo;
3. al fine di assicurare una costante ed efficace informazione e controllo sull’obbligo di corretto utilizzo delle mascherine a bordo dei mezzi è demandata alle aziende di trasporto pubblico locale, ai vettori dei servizi di trasporto non di linea, compresi NCC, TAXI e quelli svolti mediante autobus, ed ai gestori degli impianti a fune, l’organizzazione e l’attuazione delle relative attività;
4. di confermare la Cabina di Regia, attivata con l’ordinanza 2/PC del 13 marzo 2020, coordinata dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, con le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale automobilistico, ferroviario e marittimo e le OO.SS. finalizzata ad individuare, in modo tempestivo e condiviso, le azioni sui servizi di trasporto anche di tipo informativo a favore dei viaggiatori, in recepimento delle disposizioni ministeriali e delle ulteriori valutazioni rimesse alla Regione, che di volta in volta verranno adottate;
5. di confermare l’istituzione di uno specifico tavolo di lavoro regionale comprendente tutti i soggetti interessati, coordinato dall’Assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, per la definizione dei servizi TPL da attuare per l’anno scolastico 2020-2021 tenuto conto delle soggezioni derivanti dall’emergenza COVID-19, sia per il sistema dei trasporti, sia per il sistema scolastico;
6. di far pervenire settimanalmente, a mezzo PEC, a cura dei singoli gestori dei servizi di TPL, una relazione alla Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio, nella quale, in riferimento all’obbligo di utilizzo delle mascherine e alle altre disposizioni contenute nel DPCM 02 marzo 2021 e nella presente Ordinanza, si dia conto delle misure adottate e delle verifiche poste in essere, ed evidenza dei dati giustificativi delle scelte adottate, provvedendo altresì alla trasmissione dei dati relativi ai servizi svolti e ai viaggiatori trasportati.
La violazione delle disposizioni di cui alla presente ordinanza comporta l’applicazione di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Protezione Civile e della Regione. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.
La presente ordinanza viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e ai Prefetti ed ai Sindaci dei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Trieste - Palmanova, 06 marzo 2021.
IL PRESIDENTE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Dott. Massimiliano Fedriga