Coordinamento per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale del D.Lgs. 105/2015
Quesito 16
 

Rif.

Q16/2018

 

Quesito:
Per uno stabilimento, che svolge attività di logistica o di trattamento rifiuti, al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di “soglia inferiore”, è possibile utilizzare un sistema gestionale delle giacenze e di controllo del non superamento delle soglie secondo la regola delle sommatorie di cui alla nota 4, Allegato 1 del D.lgs. 105/2015?

Presentazione/argomentazione della problematica:
Alcuni gestori di aziende che svolgono attività di logistica o di trattamento rifiuti hanno proposto di utilizzare una gestione flessibile delle quantità massime di sostanze pericolose da tenere in considerazione ai fini dell’attuazione degli obblighi connessi al D.lgs 105/2015, in modo da conoscere in ogni momento l’esatta giacenza delle diverse tipologie di sostanze pericolose che sono presenti in stabilimento, nel rispetto della nota 4 dell’allegato 1 al decreto legislativo. Ciò al fine di mantenere, anche in caso di variazioni frequenti di sostanze e quantitativi, la condizione di assoggettabilità come stabilimento “di soglia inferiore”.
In particolare, la richiesta è relativa alla possibilità di gestire quantitativi variabili di sostanze pericolose presenti in stabilimento, assicurando il non superamento dei limiti di soglia superiore per la singola sostanza pericolosa o categoria di sostanze ed applicando la regola delle sommatorie, mantenendo il risultato inferiore all’unità ad ogni variazione dell’inventario ovvero garantendo, momento per momento:
 

q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + ... < 1


dove qx è la quantità presente di sostanza pericolosa x (o categoria di sostanze pericolose) compresa nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1 del D.lgs. 105/2015, e QUX è la quantità limite corrispondente per la sostanza pericolosa o categoria x indicata nella colonna 3 della parte 1 o nella colonna 3 della parte 2 dell’allegato 1 stesso.
Il monitoraggio ed il controllo delle quantità di sostanze pericolose presenti nello stabilimento sarebbero effettuati dal gestore mediante un sistema informatico di gestione delle giacenze e di programmazione degli arrivi e delle uscite, in modo da garantire in ogni momento il non superamento dei quantitativi limite di assoggettabilità previsti.
Si rileva che l’assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015 viene determinata sulla base del raffronto dei quantitativi massimi di sostanze pericolose dichiarati dal gestore, che sono o possono essere presenti in stabilimento, con le soglie indicate nell’Allegato 1 al decreto nonché sulla base degli esiti dell’applicazione delle regole indicate nella nota 4 dello stesso allegato.
Il D.Lgs. 105/2015, all’art. 3, comma 1, lettera n), stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per «presenza di sostanze pericolose»:
“la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1.”
In conformità al suddetto articolo 3 e all’articolo 13, comma 2, nel modulo di notifica e di informazione di cui alla Sezione B dell’Allegato 5 al citato decreto legislativo, il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose presenti e le quantità massime detenute, che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. Tali quantitativi massimi dovranno essere considerati dallo stesso gestore, nell’ambito della notifica, al fine di determinare l’assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015.
È possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica.

 

 

Risposta:


Il D.lgs. 105/2015 stabilisce che in uno stabilimento si deve intendere per «presenza di sostanze pericolose»: la presenza, reale o prevista, di sostanze pericolose, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in quantità pari o superiori alle quantità limite previste nella parte 1 o nella parte 2 dell’allegato 1.
In conformità all’articolo 3 e all’articolo 13, comma 2 del D.lgs. 105/2015, nel modulo di notifica e di informazione di cui alla Sezione B dell’Allegato 5 il gestore deve dichiarare le sostanze pericolose e la categoria delle sostanze pericolose e le quantità massime detenute, che sono o possono essere presenti in qualsiasi momento nello stabilimento. Tali quantitativi massimi devono essere considerati dallo stesso gestore, nell’ambito della notifica, al fine di determinare l’assoggettabilità dello stabilimento al D.lgs. 105/2015.
È possibile gestire, tramite un adeguato sistema gestionale, ove necessario informatico, la presenza in stabilimento di quantitativi variabili di sostanze pericolose e/o di categorie di sostanze pericolose al fine di mantenere la condizione di assoggettabilità al D.lgs. 105/2015 come stabilimento di soglia inferiore, a condizione che sia assicurata la piena conformità a quanto responsabilmente dichiarato nella notifica.

Risposta approvata nella riunione del 17 dicembre 2020