T.A.R. Toscana, Sez. 1, 10 marzo 2016, n. 431 - Dipendenza da causa di servizio del militare e concessione dell'equo indennizzo


R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima)

N. 00431/2016 REG.PROV.COLL. N. 00597/2010 REG.RIC.

ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 597 del 2010, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Maria Guerra, Paolo Guerra, con domicilio eletto presso - Segreteria T.A.R. in Firenze, Via Ricasoli 40;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, ove domicilia, in Firenze, Via degli Arazzieri 4;
per l'annullamento
1) del Decreto Direttoriale del Ministero della Difesa - PREVIMIL n. 7/N del 01.01.2010 notificato il 29.01.10 con il quale e' stata respinta la domanda presentata dal ricorrente - Caporal Maggiore Capo E.I. - in data 28.12.2005, in servizio presso il Distaccamento 6° Reggimento di Manovra di -OMISSIS-, per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo dell'-OMISSIS- - OMISSIS-;
2) di ogni atto presupposto, endoprocedimentale e non, connesso e conseguente, nella parte in c-OMISSIS- pregiudichi il diritto al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della ridetta -OMISSIS-e dei richiesti connessi benefici, segnatamente:
3) del verbale di visita della 1^ C.M.O. di -OMISSIS-mod. BL/B n. 009206 datato 22.06.2005;4) del parere del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio espresso nell'adunanza n. 231/2009 frl 15.05.2009, posizione 37624/2008.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2016 il dott. Bernardo Massari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FattoDiritto


Espone il ricorrente, caporalmaggiore capo dell’Esercito, di avere eseguito a partire dal 1999, numerose missioni di “-OMISSIS-” in teatri di guerra (-OMISSIS-) dove è notorio che i belligeranti facessero uso di armamenti dotati di-OMISSIS-.
Durante l’ultima di tali missioni veniva diagnosticato all’interessato un “-OMISSIS-”. Per tale ragione veniva sottoposto ad intervento chirurgico di -OMISSIS-, dovendo successivamente assumere per tale ragione una terapia -OMISSIS- sostitutiva permanente.
Ai fini del riconoscimento della dipendenza di tale -OMISSIS- da causa di servizio veniva sottoposto a visita dalla Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- che, con verbale del 22 giugno 2005, esprimeva la diagnosi di “-OMISSIS-in buon compenso periferico -OMISSIS-”, ascrivendo l’-OMISSIS-alla Tabella A, 8^ categoria.
Conformandosi al parere negativo espresso dal Comitato di verifica per le cause di servizio, il Ministero della Difesa, con il provvedimento in epigrafe rigettava l’istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo dell'-OMISSIS- sopradetta.
Avverso tale proponeva ricorso il sig. -OMISSIS- chiedendone l’annullamento e deducendo tra l’altro, il vizio di eccesso di poter per travisamento dei fatti, irragionevolezza e difetto di motivazione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione intimata opponendosi all’accoglimento del gravame. Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2016 il ricorso veniva trattenuto per la decisione.
Il ricorrente lamenta che il parere espresso dal Comitato di verifica e, conseguentemente, il provvedimento conclusivo del procedimento si fondino su motivazioni apodittiche che non tengono in alcun conto il quadro anamnestico quale risultante dalla riferita partecipazione del militare a missioni nelle quali si è stato, notoriamente, fatto uso di munizioni ad-OMISSIS- e, dunque, si è omesso di valutare l’elevata probabilità che la patologia contratta sia riconducibile all’esposizione a “fattori multipli inducenti la proliferazione-OMISSIS-”.
L’assunto merita condivisione.
Come è noto -OMISSIS-, ottenuto come scarto del procedimento di arricchimento dell’-OMISSIS-, viene utilizzato nelle munizioni anticarro, per il suo potere di penetrazione, e nelle corazzature di alcuni sistemi d'arma, per la sua elevata resistenza.
Quando il proiettile colpisce l’obiettivo si liberano, secondo numerosi,accreditati e documentati studi scientifici, da 1 a 3 kg di polvere di - OMISSIS- -OMISSIS-; inoltre, quando i penetratori al-OMISSIS- non colpiscono l'obiettivo, rimanendo sul suolo, sepolti o sommersi nell'acqua, essi si ossidano e si disgregano creando le condizioni per c-OMISSIS- le -OMISSIS-. Il tutto, poi, senza considerare che che la polvere prodotta da un impatto iniziale può essere rimessa in sospensione da impatti successivi e dal vento.
Si è in proposito parlato di "sindrome dei-OMISSIS-" riferendosi a quella lunga serie di malattie - per lo più -OMISSIS-- che hanno colpito i soldati italiani al ritorno dalle missioni internazionali.
Nel corso di una conferenza stampa tenutasi il 4 gennaio 2010, l’Associazione italiana Vittime -OMISSIS- ha reso noto il bilancio provvisorio sul numero di militari italiani morti per possibile contaminazione da-OMISSIS-, ammontante ad “almeno 216 casi”.
La probabile connessione tra l’esposizione a-OMISSIS- e l’insorgenza di -OMISSIS-, ha indotto l’ONU a vietare l’utilizzo di armi contenenti tale elemento (risoluzione n. 1996/16) e diversi Paesi hanno assunto misure di protezione e precauzione a favore dei militari impiegati nelle operazioni NATO (vedasi la Direttiva del Ministero della Difesa del 26.11.99).
La Commissione parlamentare d’inchiesta “sui casi di morte e gravi malattie che hanno colpito il personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali di pace”, istituita con deliberazione del Senato del 17 novembre 2004, nella sua relazione finale, approvata nella seduta del 1º marzo 2006, pur rilevando che “non sono emersi elementi che consentano di affermare che le patologie in questione siano da attribuire ad effetti -OMISSIS-dovuta a questo tipo di munizionamento” afferma che “l’esistenza di un rischio significativo per la salute riconducibile in quanto tale all’-OMISSIS- -OMISSIS- sembra doversi circoscrivere ai soggetti che abbiano comunque potuto inalare l’aerosol che si sviluppa a seguito dell’impatto di proiettili a -OMISSIS-: in concreto, tale situazione sembra poter ricorrere solo per coloro che si fossero trovati a breve distanza di tempo da un mitragliamento con utilizzo di proiettili a -OMISSIS- nelle immediate vicinanze di veicoli o edifici colpiti”; tale rischio dunque sarebbe “realisticamente ipotizzabile per i militari italiani impegnati nei-OMISSIS-, visto che essi non risultano aver partecipato ad azioni di guerra sul terreno”.
Soggiunge, nondimeno, la medesima relazione che “Occorre però ricordare come quasi tutte le forme di -OMISSIS- abbiano un’eziologia multicausale, e come in particolare l’esposizione a un ampio novero di agenti chimici, fisici o biologici possa avere effetti -OMISSIS-. Vengono - OMISSIS-in considerazione quelle situazioni di degrado ambientale ed inquinamento bellico che sono state ben documentate dagli studi dell’UNEP 30, e che possono aver giocato un ruolo particolarmente importante nel primo periodo di operatività dei contingenti, allorché più alta era la concentrazione di inquinanti derivanti da manufatti industriali o civili danneggiati o distrutti dalle operazioni belliche”.
Di tali risultanze il Comitato non sembra aver tenuto alcun conto, neppure nella forma di ipotesi da escludere sulla base di circostanze certe attinenti al caso concreto.
La manifesta lacunosità dell’istruttoria si palesa perfino nella noncuranza con cui si è riprodotta la diagnosi (manifestamente errata e probabilmente dovuta ad un refuso) della CMO e cioè “-OMISSIS-”, senza ritenere di dover richiedere a tale organo tecnico una precisazione o una rettifica.
Come è noto, il parere del Comitato per la verifica della cause di servizio costituisce giudizio di discrezionalità tecnica, parzialmente vincolante per l'Amministrazione nel senso che essa non se ne può discostare, a meno che non ravvisi una evidente carenza istruttoria ovvero un palese travisamento dei fatti e/o illogicità; del pari anche il giudice, chiamato a vagliare la legittimità di tale parere, può esercitare in proposito solo un cosiddetto “sindacato debole”, nel senso che la contestazione di una valutazione tecnica come quella resa dal Comitato di verifica può attenere unicamente ad aspetti di incongruità e irrazionalità (tra le più recenti, Cons. Stato, sez. IV, 25 marzo 2014, n. 1454; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. II, 17 dicembre 2015 n. 3610; T.A.R. Lazio, sez. I, 13 aprile 2015 n. 5371).
Nondimeno, ai fini dell'affermazione o della negazione se il servizio ha potuto costituire causa o concausa dell'-OMISSIS-denunciata dal pubblico dipendente è necessaria la ricostruzione, da effettuare con la dovuta sintesi, ma sulla base di una compiuta istruttoria, delle caratteristiche specifiche del servizio, dei fatti accaduti e delle circostanze rilevanti risultanti dagli atti acquisiti, da porre in relazione con i caratteri della patologia riscontrata, al fine della espressione di un giudizio che sia frutto di un'approfondita analisi degli elementi considerati e delle possibili correlazioni tra gli elementi stessi (T.A.R. Marche 11 dicembre 2015 n. 872, T.R.G.A. Trento 14 maggio 2014 n. 191).
Si è affermato, in tema, che il provvedimento che nega la dipendenza da causa di servizio dell'-OMISSIS-deve basarsi su indagini di fatto dirette a valutare il tipo di -OMISSIS-, l'ambiente nel quale l'attività lavorativa viene prevista e la sua connessione con l'insorgere della malattia (T.A.R. Molise, 4 dicembre 2014 n. 665): valutazione che, nella fattispecie, appare del tutto omessa o comunque non motivata, essendo in sostanza assorbita da una mera formula di stile.
Con specifico riferimento alla patologia denunciata la giurisprudenza ha in più occasioni riconosciuto l’illegittimità dei provvedimenti con cui l’Amministrazione ha negato il riconoscimento dell’equo indennizzo in relazione ad -OMISSIS-di natura -OMISSIS- connesse alla probabile o certa esposizione ad-OMISSIS- (Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4440; T.A.R. Campania, sez. VI, 28 novembre 2007, n. 15430; T.A.R. Campania, 5 agosto 2010, n. 17232; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. 4, 19 febbraio 2013, n. 478; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 27 ottobre 2015, n. 2247; T.A.R. Lazio, sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1364; T.A.R. Piemonte, sez. I, 17 aprile 2015, n. 659).
Il parere qui impugnato, che ha escluso il nesso eziologico fra la grave -OMISSIS- contratta dal ricorrente ed il servizio dallo stesso prestato, non ha fatto alcun cenno ai dati e alle indagini sopra citate che hanno condotto lo stesso Legislatore a riconoscere l’esistenza del rischio specifico, correlato all’impiego di militari nei principali teatri operativi, quali i-OMISSIS-,-OMISSIS-, e a prevedere la concessione di appositi benefici economici in favore del personale che abbia contratto patologie-OMISSIS-a causa dell’esposizione all’-OMISSIS- -OMISSIS- ed alla dispersione nell’ambiente di -OMISSIS-, prodotte da esplosione di materiale bellico (art. 1079 comma 1 del D.P.R. n. 90 del 2010 – e già con l’abrogato art. 2 D.P.R. n. 37 del 2009 emanato in attuazione dell’art. 2, commi 78 e 79 della L. n. 244 del 2007).
Va -OMISSIS- condivisa la tesi espressa dalla giurisprudenza prevalente secondo cui “a causa sia dell’impossibilità di stabilire, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, un nesso diretto di causa-effetto, sia del concorso di altri fattori collegati a contesti ambientali fortemente degradati ed inquinati, non deve essere richiesta la dimostrazione dell’esistenza del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendo sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici, come indicato nella Relazione della Commissione Parlamentare di Inchiesta approvata nella seduta del 12 febbraio 2008 ed in quella approvata nella seduta del 9 gennaio 2013, con riferimento ai Teatri Operativi principali, quali i-OMISSIS-, -OMISSIS-” (T.A.R. Lazio, sez. I, 1 febbraio 2016, n. 1364; e nello stesso senso T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. II, 2 ottobre 2014 n. 1568; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I, 10 ottobre 2013, n. 2034, T.A.R. Friuli, 19 giugno 2014 n. 308; Cons. Stato, sez. IV, 4 settembre 2013, n. 4440; T.A.R. Lazio, sez. I bis, 16 agosto 2012, n. 7363;).
Senza voler affermare una sorta di inversione dell’onere della prova, occorre rilevare che il diniego della richiesta del ricorrente non tiene alcun conto della particolare situazione rappresentata al fine di ottenere il beneficio richiesto, né contesta le risultanze diagnostiche e anamnestiche relative all’interessato con dati scientifici certi, sottraendosi così all’obbligo generale di motivazione del provvedimento e, prima ancora, a quello di eseguire una completa istruttoria sulle questioni oggetto di valutazione.
Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso va perciò accolto con conseguente annullamento del decreto impugnato e del parere presupposto, facendo obbligo all’Amministrazione di riesaminare la fattispecie, alla luce delle argomentazioni illustrate in precedenza.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
 

P.Q.M.
 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e conseguentemente annulla l’atto impugnato agli effetti in motivazione precisati.
Condanna il Ministero della Difesa alla rifusione delle spese di giudizio che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art.22, comma 8 D.lgs. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in -OMISSIS- nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati: Armando Pozzi, Presidente Bernardo Massari, Consigliere, Estensore Gianluca Bellucci, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 10/03/2016
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)