Regione Basilicata
Deliberazione 3 marzo 2021, n. 147
Art. 8 della legge regionale 24 settembre 2015, n. 42 - Approvazione disciplinare "Criteri e modalità per la richiesta, assegnazione ed erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali contenenti amianto"
B.U.R. 6 marzo 2021, n. 18

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
VISTA la L.R. n. 12 del 12 marzo 1996 e ss.mm.ii. recante la “Riforma dell’organizzazione Regionale”;
VISTA la D.G.R n. 11 del 13 gennaio 1998, recante la “Individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale”;
VISTA la D.G.R. n. 227 del 19 febbraio 2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti regionali, così come modificata con D.G.R. n. 693 del 10 giugno 2014;
VISTA la D.G.R. n. 689 del 22 maggio 2015 recante “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle Aree istituzionali Presidenza della Giunta e Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14”;
VISTA la D.G.R. n. 771 del 9 giugno 2015 di rettifica delle DD.GG.RR. n.689/2015 e 691/2015;
VISTA la D.G.R. n. 624 del 7 giugno 2016 recante il “Dimensionamento ed articolazione delle strutture e posizioni dirigenziali delle Aree Istituzionali della Presidenza della Giunta Regionale e della Giunta Regionale. Modifiche alla D.G.R. n. 689/2015”,
VISTA la Legge Statutaria Regionale n. 1 del 17 novembre 2016 recante “Statuto della Regione Basilicata”;
RICHIAMATO in particolare, l’art. 48, comma 1, lettera d) dello Statuto della Regione Basilicata secondo cui il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta;
VISTA la L.R. 30.12.2019 n. 29, riguardante “Riordino degli uffici della Presidenza e della Giunta regionale e disciplina dei controlli interni”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 30 gennaio 2020 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) 2020-2022 - Approvazione.”
VISTA la D.G.R. n. 72 del 30 gennaio 2020, recante “Dirigenti regionali a tempo indeterminato. Conferimento Incarichi”;
VISTO il D.P.G.R. n. 54 del 10 maggio 2019 con cui è stato nominato l’Assessore Gianni Rosa con delega all’Ambiente e Energia;
VISTA la D.G.R. n. 916 del 10 dicembre 2020 con la quale è stato nominato Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente e Energia l’ing. Giuseppe Galante;
VISTO il Regolamento 10.02.2021, n. 1, recante “Ordinamento amministrativo della Giunta regionale della Basilicata”;
CONSIDERATO in particolare, l’art. 27 commi da 1 a 3 (disposizioni transitorie) del suddetto Regolamento n.1/2021, secondo cui continuano ad avere efficacia gli atti di organizzazione recanti il dimensionamento, la declaratoria e la qualificazione degli uffici dirigenziali generali e dirigenziali tout court, fino all’adozione degli atti conseguenti di cui all’art. 5 del medesimo Regolamento;
VISTA la Legge Regionale n. 34 del 6 settembre 2001 riguardante il nuovo ordinamento contabile della Regione Basilicata;
VISTO il D.Lgs. n. 118 del 23 giugno 2011 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, nonché le ulteriori disposizioni integrative e correttive recate dal D.Lgs. n. 126/2014;
VISTO l’allegato 2 al D.P.C.M. 28 dicembre 2011 “Sperimentazioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118” concernente le modalità della sperimentazione e così come modificato per l’esercizio 2018;
VISTE
- la Legge Regionale 20 marzo 2020, n. 11 recante “Bilancio di Previsione finanziario per il triennio 2020-2022”;
- la D.G.R. n. 169 del 15 marzo 2019 recante la “Ripartizione in capitoli dei titoli, delle tipologie e delle categorie delle entrate e delle missioni, dei programmi, dei titoli e dei macro aggregati delle spese del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2019-2021”;
- la D.G.R. n. 188 del 20/03/2020 di “Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”;
- la D.G.R. n. 189 del 20/03/2020 di “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale per il triennio 2020-2022, ai sensi dell'art. 39, co. 10, del D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii”;
- L. R. 09 dicembre 2020, n.40 “Prima variazione al Bilancio di previsione pluriennale 2020-2022 della Regione Basilicata”;
- la Legge Regionale del 28.12.2020 n. 45, recante “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione Basilicata e degli organismi e degli enti strumentali della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2021;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” che al Titolo V, parte IV, detta norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti contaminati;
VISTO il Piano di Bonifica dei Siti Inquinati approvato con Delibera del Consiglio Regionale 30 dicembre 2016, n. 568;
VISTA la legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 “Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” e successive modificazione ed integrazioni, con la quale è stata riordinata la disciplina delle attività di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati;
VISTO il Dpr 5 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” e s.mm.ii.;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
VISTA la legge 27 marzo 1992, n. 257 “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (G.U. n. 87 del 13.04.1992) che ha definitivamente vietato “l’estrazione, l’importazione, l’esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto e di tutti i prodotti contenenti amianto” sull’intero territorio nazionale, prevedendo all’art. 10 l’adozione da parte delle Regioni di specifici “piani di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica”.
VISTO il Decreto Ministero Sanità 6 settembre 1994 “Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto”;
VISTO il Decreto Ministeriale 27 settembre 2010 “Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005”;
VISTO il capo III del Dpr 5 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge regionale 24 settembre 2015, n. 42 “Incentivi per la manutenzione e la rimozione e lo smaltimento di piccoli quantitativi di materiali o rifiuti contenenti amianto”;
VISTO l’art. 8 della suddetta Lr, il quale stabilisce che, entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore, la Giunta regionale della, sentita la Commissione competente, stabilisce:
a) i criteri e le priorità per l’ammissione ai contributi;
b) la documentazione, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per accedere ai contributi;
c) le modalità di erogazione dei contributi;
d) i criteri per la determinazione dell’ammissibilità dei contributi e la puntuale individuazione dei beneficiari;
e) le ipotesi di eventuale revoca dei contributi;
f) i criteri e le procedure semplificate;
VISTO l’allegato disciplinare contenente “Criteri e modalità per la richiesta, assegnazione ed erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali contenenti amianto", predisposto dall’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale;
VISTA la Dgr 13 dicembre 2020, 804 con la quale è stato preliminarmente adottato il suddetto disciplinare, ai fini della richiesta di parere alla III Commissione Consiliare Permanente;
VISTO il parere favorevole espresso dalla III Commissione Consiliare Permanente il 16 dicembre 2020, inviato con nota prot. n. 457/C del 22.01.2021 ed acquisito al prot. della Giunta regionale n. 772 in data 02.02.2021;
RITENUTO di approvare il richiamato disciplinare ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 24 settembre 2015, n. 42;
ATTESO che la pubblicazione del presente provvedimento avviene nel rispetto del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation), che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;
Su proposta dell’Assessore al ramo;
Ad unanimità di voti
 

DELIBERA

1) - di approvare, ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 24 settembre 2015, n. 42, il disciplinare contenente “Criteri e modalità per la richiesta, assegnazione ed erogazione di contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti/materiali contenenti amianto", allegato quale parte integrante al presente provvedimento;
2) - di rimandare ad apposito provvedimento del Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale l’approvazione di specifico bando per la concessione dei contributi, da emanarsi in base alle disponibilità finanziarie rese disponibili annualmente sul bilancio di regionale;
3) - di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e del disciplinare sul sito web della Regione.
Si precisa che i dati comunicati nello svolgimento delle funzioni dell’Ufficio scrivente sono trattati in conformità al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.
 

CRITERI E MODALITÀ PER LA RICHIESTA, L’ASSEGNAZIONE E L’EROGAZIONE DI CONTRUBUTI PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MANUFATTI/MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(art. 8 della legge regionale 24 settembre 2015, n. 42)


CAPO I - PRINCIPI GENERALI E DEFINIZIONI
 

1. Finalità
Il presente Disciplinare definisce i requisiti, i criteri e le procedure di accesso ai contributi per la rimozione e lo smaltimento di piccole quantità di manufatti o materiali contenenti amianto presenti su edifici adibiti a civile abitazione o in impianti di attività artigianali di tipo familiare localizzati sul territorio regionale.
Esso viene emanato ai sensi dell’art. 8 della legge regionale 24 settembre 2015, n. 42, per l’attuazione delle norme dettate dalla suddetta legge.

2. Definizioni
Per tutte le definizioni si fa riferimento alla legge 27 marzo 1992, n. 257 ed ai Decreti attuativi del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, 14 maggio 1996, 20 agosto 1999 e 25 luglio 2001, nonché al Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, capo III e alla Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (attività ESEDI).

3. Dotazione finanziaria
I fondi disponibili sono quelli derivanti dall’assegnazione annuale della legge di stabilità sullo specifico capitolo di competenza del bilancio Regionale.

4. Beneficiari
Beneficiari dei contributi sono i proprietari (o coloro che ne hanno la disponibilità) di edifici adibiti ad abitazione civile e relative pertinenze o di impianti di attività artigianali di tipo familiare, localizzati sul territorio regionale.
In caso di immobili condominiali ciascun proprietario può presentare autonoma domanda di finanziamento per le parti di esclusiva proprietà. Per le parti comuni può essere presentata una sola domanda da parte dell’Amministratore con ripartizione delle spese e del finanziamento per ciascun condomino in ragione delle rispettive quote millesimali. In tal caso il finanziamento complessivo non potrà eccedere i limiti di cui al punto 6.

5. Interventi ammissibili a contributo
Sono ammissibili a contributo gli interventi di rimozione e smaltimento di piccole quantità di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in edifici adibiti a civile abitazione, anche condominiali, e loro pertinenze o in impianti artigianali di tipo familiare.
È ammissibile a contributo anche la rimozione e lo smaltimento di materiali e manufatti contenenti amianto stoccati prima del 28 aprile 1993 presso gli edifici o impianti di cui al primo capoverso del presente punto, in vista del loro impiego.
Non sono ammissibili a contributo:
1. interventi di rimozione e smaltimento eseguiti prima dell’assegnazione del contributo, salvo quanto disposto al punto 19;
2. interventi di rimozione di materiali e manufatti contenenti amianto messi in opera dopo il 28 aprile 1993 o su edifici ed impianti privi di titolo autorizzativo;
3. interventi di rimozione e smaltimento di rifiuti contenenti amianto derivanti da depositi incontrollati e abbandoni di rifiuti.

6. Entità del contributo
Il contributo massimo concedibile per ogni domanda è pari al 60% dell’intera spesa risultante dal quadro economico di cui alla scheda tecnica (allegato B) e non potrà superare l’importo di 5.000,00 Euro.

7. Spese ammissibili
Sono ammissibili a contributo le spese tecniche per la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza, le spese per la rimozione dei manufatti o materiali contenenti amianto ed il loro smaltimento, le spese di analisi di laboratorio e l’IVA (10%) e le spese per la certificazione di restituibilità in caso di interventi eseguiti all’interno di edifici.
Le spese di rimozione e smaltimento dei manufatti o materiali contenenti amianto devono essere contabilizzate utilizzando, per le categorie di lavoro presenti, il prezziario regionale vigente nell'anno in cui è presentata la domanda di contributo. Per le voci non presenti sul prezziario si farà riferimento ai prezzi di mercato.
L’importo relativo alle spese per progettazione, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, al netto di IVA, non può superare complessivamente il 15% dell’importo dei lavori.
 

CAPO II - PROCEDURE DI ACCESSO
 

8. Termini di presentazione delle domande
Le domande di contributo possono essere presentate durante il corso di ciascun anno solare.

9. Modalità di presentazione delle domande
La domanda deve essere sottoscritta dal proprietario o da chi ha la disponibilità dell’immobile o dell’impianto in cui sono presenti i materiali o manufatti contenenti amianto da rimuovere e smaltire.
Alla domanda deve essere allegata la scheda (allegato B) debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente.
La domanda deve essere inviata a mezzo PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.., o inviata per posta all’ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia in via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza, oppure consegnata a mano al protocollo del Dipartimento Ambiente ed Energia, in via Vincenzo Verrastro, 5 - 85100 Potenza.
Uno stesso soggetto può presentare nell’anno di riferimento anche più domande aventi ad oggetto immobili diversi. La stessa domanda può avere ad oggetto più tipologie o manufatti contenenti amianto presenti nello stesso immobile e relative pertinenze o nello stesso impianto artigianale.
Lo stesso manufatto contenente amianto non può essere oggetto di più domande riferite a parti del medesimo.

10. Contenuti della domanda
La domanda di contributo deve contenere l’oggetto della richiesta, la descrizione dell’immobile in cui sono presenti i materiali o manufatti contenenti amianto, la descrizione dell’intervento previsto, la specificazione del titolo del richiedente sull’immobile, l’importo preciso del contributo richiesto e l’elenco della documentazione allegata.
Per la presentazione della domanda può essere utilizzato lo schema allegato (Allegato A).
Alla domanda deve essere allegata, in originale o in copia conforme all’originale, la seguente documentazione:
a - copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
b - scheda (allegato B) debitamente compilata, nella parte di interesse, e sottoscritta dal richiedente;
La mancanza della scheda (allegato B), debitamente compilata e sottoscritta, costituisce motivo di improcedibilità della richiesta di contributo.

11. Priorità
La priorità di ammissione a finanziamento è determinata dall'ordine di arrivo delle domande. L’esistenza di ordinanza di rimozione di manufatti/materiali contenenti amianto costituisce titolo di preferenza rispetto all’ordine cronologico.
 

12. Istruttoria delle domande
Le domande presentate sono istruite e valutate dall’ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale entro e non oltre 30 giorni dall’acquisizione della domanda.

13. Assegnazione contributi
I contributi vengono assegnati con Determina del Dirigente dell’ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale sino ad esaurimento dello stanziamento di competenza per l’esercizio finanziario, utilizzando anche le eventuali ulteriori risorse finanziarie derivanti da disimpegni, da variazioni o dall’assestamento di bilancio.
Con la Determina di assegnazione dei contributi vengono anche definiti i termini entro cui i Soggetti assegnatari dovranno eseguire gli interventi e richiedere l’erogazione del contributo. Il termine entro cui dovrà essere presentata la richiesta di rimborso delle spese, corredata dalla documentazione contabile di cui al punto 14), non potrà superare i sei mesi dalla notifica della Determina di assegnazione del contributo.
 

CAPO III - PROCEDURE DI ESECUZIONE ED EROGAZIONE
 

14. Erogazione del contributo
Il contributo sarà erogato in unica soluzione con Disposizione del Dirigente dell’ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.
Per l’erogazione del contributo assegnato, il richiedente dovrà presentare, con le stesse modalità stabilite per la presentazione della domanda di contributo, apposita richiesta di liquidazione (allegato C), corredata della seguente documentazione in originale o in copia conforme all’originale:
1 - fotografie della parte dell’immobile o dell’impianto interessato dalla presenza dei materiali o manufatti contenenti amianto, prima e dopo l’intervento;
2 - formulario dei rifiuti;
3 - fatture relative a tutte le spese oggetto di contributo;
4 - scheda sintetica dell’intervento e del consuntivo di spesa debitamente sottoscritta dal richiedente e dal direttore dei lavori, se previsto dalle norme vigenti (allegato D);
5 - copia del provvedimento autorizzativo del Comune, se previsto dalle norme vigenti;
6 - certificato di restituibilità, nel caso di ambienti chiusi;
7 - copia dei certificati analitici attestanti la presenza di amianto rilasciati da laboratori aderenti al programma di qualificazione per le analisi sull’amianto per ognuna delle tipologie dei materiali o manufatti contenenti amianto.

15. Esecuzione lavori
I lavori e le attività ammesse a contributo dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore. In particolare si richiamano la legge 27 marzo 1992, n. 257 ed ai Decreti attuativi del Ministero della Sanità 6 settembre 1994, 14 maggio 1996, 20 agosto 1999 e 25 luglio 2001, il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il D.Lgs. [dPR] 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni.

16. Varianti
Sono ammissibili variazioni rispetto agli interventi ammessi a contributo, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente, fermo restando l’entità del contributo assegnato.

17. Criteri e le procedure semplificate di cui al comma 1 dell’art. 4.
In caso di rimozione, manutenzione e smaltimento di piccole quantità di materiali o rifiuti contenenti amianto, ovvero di peso pari o inferiore a 1.200 kg., si possono adottare i criteri e le procedure semplificate di cui al punto 9.6 del Piano Amianto approvato con legge regionale 2 febbraio 2001, n. 6, fermo restando quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Titolo IX, capo III e alla Circolare del 25 Gennaio 2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (attività ESEDI).

18. Decadenza e revoca
Il mancato rispetto dei termini fissati dalla Determinazione di assegnazione del contributo per l’esecuzione e la rendicontazione della spesa costituisce motivo di revoca del finanziamento, previo avviso di avvio del procedimento di cui alla legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni.
La revoca è disposta con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale.

19. Anticipazione interventi
Gli interventi possono essere eseguiti anche prima dell’emanazione e notifica della Determinazione dirigenziale di assegnazione del finanziamento, purché sia stata presentata la domanda di finanziamento. In tal caso alla domanda dovrà essere allegata la documentazione fotografica dei manufatti/materiali oggetto di intervento prima della loro rimozione.

ALLEGATI
ALLEGATO A DOMANDA DI CONTRIBUTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANITÀ DI MANUFATTI/MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (Legge regionale 24 settembre 2015, n. 42)
ALLEGATO B DOMANDA DI CONTRIBUTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALI CONENENTI AMIANTO (Legge regionale 24 settembre 2015, n. 42)
ALLEGATO C RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANITÀ DI MANUFATTI/MATERIALI CONTENENTI AMIANTO (Legge regionale 24 settembre 2015, n. 42)
ALLEGATO D RICHIESTA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI PICCOLE QUANTITÀ DI MATERIALI CONENENTI AMIANTO (Legge regionale 24 settembre 2015, n. 42)