Consiglio di Stato, Sez. 4, 04 settembre 2013, n. 4440 -  Munizionamenti ad uranio impoverito altamente suscettibili di provocare patologie tumorali 


 

N. 04440/2013REG.PROV.COLL.
N. 01810/2012 REG.RIC.

 





R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)


ha pronunciato la presente

SENTENZA



sul ricorso numero di registro generale 1810 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm. da: L.L., rappresentato e difeso dall’Avv. Angelo Fiore Tartaglia, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale delle Medaglie d’Oro, 266;
contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Stato Maggiore dell’Esercito Italiano;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5246 dd. 16 settembre 2011, resa tra le parti e concernente collocamento in congedo. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Viste le memorie difensive;
Visti l’art. art. 112 e ss. cod. proc. amm.; Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 il Cons. Fulvio Rocco e uditi per il ricorrente  L.L. l’Avv. Antonino Galletti su delega dell’Avv. Angelo Fiore Tartaglia e per il resistente Ministero della Difesa l’Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FattoDiritto


1.1. L’attuale ricorrente, Caporalmaggiore VFB dell’Esercito Italiano  L.L., è stato arruolato il 5 dicembre 2001 in ferma triennale e, successivamente, ha proseguito il servizio in dipendenza dell’ammissione ad ulteriori tre ferme biennali, rispettivamente a decorrere dal 4 dicembre 2004, dal 4 dicembre 2006 e dal 4 dicembre 2008.
Nel maggio del 2006 al L.L. è stata riscontrata una “neoplasia melanocitaria atipica meningea” e in data 2 ottobre 2007 egli è stato pertanto giudicato dal Centro Ospedaliero Militare di Taranto non idoneo al proseguimento del servizio quale Volontario in Ferma Breve, ma idoneo al servizio militare incondizionato negli incarichi compatibili con il nuovo profilo sanitario per patologie oggetto di valutazione al fine del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Il Ministero della Difesa- Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto, 7^ Divisione, con provvedimento prot. MD/GMIL 03/II/7.4/2007/0092850 del 12.11.2007, ha pertanto disposto la permanenza in servizio del L.L. ai sensi dell’allora vigente art. 13 del D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215, come sostituito dall’art. 3 del D.L.vo 19 agosto 2005 n. 197, intitolato “Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio”, e in forza del quale:
“(1). I volontari in ferma prefissata, che perdono l'idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma impiegati in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
(2). Se le ferite o lesioni non sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma.
(3). Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all'immissione nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto.
(4). Se non chiedono di permanere in servizio ai sensi del comma 1, i volontari in ferma prefissata sono prosciolti dalla ferma e collocati in congedo illimitato.
5. Ai volontari in ferma prefissata si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter del D.L.29 dicembre 2000 n. 393, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2001 n. 27 e successive modificazioni”.
Va a questo punto doverosamente precisato che già in data 4 giugno 2007 il L.L. aveva comunque presentato domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’anzidetta infermità, ai sensi dell’art. 1, comma 565 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, recante riconoscimento dei benefici già previsti per le vittime del terrorismo, e che tale domanda è stata da lui confermata in data 4 febbraio 2009, anche in dipendenza di sopravvenute integrazioni normative sulla specifica materia.
Il Ministero della Difesa - Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei Volontari congedati e della Leva - II Reparto – VI Divisione, Area Contenzioso e Speciali Benefici Assistenziali ha peraltro comunicato al L.L., con nota prot. M-D GPREV/37265/20 dd. 10 gennaio 2009, ai sensi dell’art. 10-bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, che il Comitato di verifica per le cause di servizio, con parere pos. n. 15547/2008 dd. 3 settembre 2008, si era espresso negativamente circa la sussistenza nei suoi riguardi delle particolari condizioni ambientali ed operative, di cui all’art. 6 del D.P.R. 7 luglio 2006 n. 243 - recante, per l’appunto, “Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma dell’articolo 1, comma 565, della L. 23 dicembre 2005 n. 266” -, ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “Esiti di intervento per neoplasia melanocitaria atipica in sede midollare Cl- Ti”, segnatamente reputando che “dall’esame degli atti, non si evidenzia(va)no condizioni ambientali ed operative di missione comunque implicanti l’esistenza od il sopravvenire di circostanze straordinarie e fatti di servizio che abbiano esposto il dipendente a maggiori disagi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto e che pongano quale causa ovvero concausa efficiente e determinante dell’infermità in questione”.
Con proprie deduzioni presentate a riscontro dell’anzidetta nota dd.10 gennaio 2009, il L.L. ha rappresentato l’erroneità dell’assunto del Comitato, rimarcando che in nessuna considerazione era stato tenuto conto del fatto che le biopsie dei tessuti neoplastici a lui asportati avevano evidenziato la presenza di nanoparticelle di minerali non biodegradabili/biocompatibili, costituenti precisa comprova della sua esposizione all’inquinamento ambientale dei luoghi ove era stato inviato in missione o dove comunque aveva prestato servizio, e che pertanto l’infermità doveva reputarsi derivante dall’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito.
Nondimeno, con parere n. 335/2009 dd. 1 aprile 2009, il Comitato ha provveduto al riesame della pratica riguardante il L.L., confermando le proprie precedenti conclusioni: e, in dipendenza di ciò, con decreto nr. 10-M-DP.REV.37265/20/SBA/0166752 dd. 18 agosto 2009, il Ministero della Difesa – Direzione Generale delle pensioni militari, del collocamento al lavoro dei volontari congedati e della Leva- II Reparto - Area- Servizio Speciali Benefici Assistenziali ha respinto la domanda proposta dal medesimo L.L. al fine di ottenere la concessione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo.
Avverso tale provvedimento il L.L. ha presentato, sub R.G. 9682 del 2009, un primo ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, che risulterebbe a tutt’oggi pendente.
1.2. In data 7 settembre 2009 il Ministero della Difesa ha quindi avviato nei confronti del medesimo L.L. il procedimento finalizzato al proscioglimento dalla ferma contratta per perdita permanente dell’idoneità psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, ai sensi e per gli effetti dell’allora vigente art. 14 del D.L.vo 215 del 2001.
Tale procedimento si è concluso con l’adozione del provvedimento del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare, II Reparto,7^ Divisione, prot.MD/GMILII/7/4/0484822 dd. 10 novembre 2009, recante il proscioglimento del L.L. dalla ferma breve ed il suo collocamento in congedo illimitato a decorrere dal 2 ottobre 2007.
Il provvedimento risultava fondato esclusivamente sul presupposto costituito dall’anzidetto decreto nr. 10-M-DP.REV.37265/20/SBA/0166752 dd. 18 agosto 2009, già adottato nei riguardi del medesimo L.L..
Quest’ultimo ha pertanto proposto, sub R.G. 656 del 2010, un ulteriore ricorso innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, al fine di ottenere l’annullamento della sua collocazione in congedo.
Il relativo provvedimento è stato peraltro annullato in via di autotutela dallo stesso Ministero della Difesa, nelle more della definizione del giudizio, mediante provvedimento prot. MD/GMIL/II/7/4/0033440 dd. 28 gennaio 2010, adottato sempre dalla medesima Direzione Generale, nella considerazione che in data 15 gennaio 2010 era stata acquisita una nota redatta in data 2 dicembre 2009 dalla Direzione Generale per le Pensioni Militari, dalla quale si evinceva che la pratica concernente il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sofferta dal militare non era stata ancora conclusa.
Il relativo contenzioso è stato conseguentemente definito dalla Sez. I-bis dell’adito T.A.R. con sentenza n. 2444 dd. 18 febbraio 2010, dichiarativa della cessazione della materia del contendere e contestuale condanna del Ministero della Difesa al pagamento delle spese di giudizio, complessivamente liquidate in via forfetaria nella misura di € 500,00.-
1.3. Il L.L., in dipendenza del predetto provvedimento adottato in via di autotutela, è stato conseguentemente riammesso in servizio “fino alla definizione della pratica relativa al riconoscimento dell’infermità quale dipendente da causa di servizio, ai sensi dell’art. 13 del D.L.vo 215 del 2001 e successive modificazioni”.
1.4.1. Nondimeno, con provvedimento dd. 3 dicembre 2010 il Comandante del 52° Reggimento artiglieria terrestre “Torino”, avente sede a Vercelli, ha disposto, ai sensi dell’allora vigente art. 933 del R.D. 3 aprile 1942 n. 1133, ossia “per scadenza del periodo di rafferma”,il collocamento in congedo del 1° Caporalmaggiore  L.L. a decorrere dal 5 dicembre 2010, giorno successivo a quello di scadenza della terza rafferma biennale a lui concessa.
1.4.2. Con ricorso proposto sub R.G. 1391 del 2011, sempre innanzi al T.A.R. per il Lazio, sede di Roma, il L.L. ha chiesto l’annullamento anche di tale provvedimento, nonché del provvedimento di proscioglimento dalla ferma e di ogni altro atto presupposto e conseguente.
1.4.3. In tale primo grado di giudizio il L.L. ha dedotto al riguardo, con un primo ordine di censure, eccesso di potere per incoerenza, incongruità, ingiustizia manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 90, lett. b) della L. 24 dicembre 2007 n. 244.
Il L.L. ha in tal senso evidenziato che, ai sensi dell’art. 1, comma 519 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, “per l’anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di cui al comma 513 e’ destinata alla stabilizzazione a domanda del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purché sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinatomediante procedure diverse si provvede previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e prioritariamente del personale di cui all’articolo 23, comma l, del D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215, e successive modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e’ consentita al personale che risulti iscritto negli appositi elenchi, di cui all’ articolo 6 del D.L.vo 8 marzo 2006 n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell’interno, fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonché modalità abbreviate per il corso di formazione. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le modalità di cui all’articolo 39, comma 3-ter, della L. 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni”.
Secondo il L.L. l’applicazione della surriportata disciplina nei suoi confronti era dovuta, in quanto egli si trovava in possesso di tutti i requisiti
richiesti per ottenere la conversione del proprio rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; e, in conseguenza di ciò, l’Amministrazione militare avrebbe anche violato l’art. 3, comma 92, della L. 244 del 2007, in forza del quale “le amministrazioni di cui al comma 90 continuano ad avvalersi del personale di cui al medesimo comma nelle more delle procedure di stabilizzazione”.
1.4.4. Con un secondo ordine di censure il L.L. ha quindi dedotto eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto, nonché illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, del D.L.vo 6 settembre 2001 n. 368, il quale ultimo dispone che “qualora il lavoratore venga riassunto a termine, ai sensi dell’articolo l, entro un periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato”; a sua volta, l’art. 1 testé richiamato afferma che: “(1) E’ consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
(2) L’apposizione del termine e’ priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma l.
(3) Copia dell’atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall’inizio della prestazione. La scrittura non e’ tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasiona/e, non sia superiore a dodici giorni”. Secondo il L.L. l’Amministrazione aveva violato anche la disciplina surriferita, posto che il primo contratto da lui stipulato presentava come decorrenza iniziale la data del 5 dicembre 2001 e come data finale quella del 4 dicembre 2004 e che, essendo stata disposta la rafferma per il periodo 5 dicembre 2004 – 4 dicembre 2006 prima dello spirare dei venti giorni previsti dalla legge, il contratto avrebbe dovuto necessariamente essere convertito a tempo indeterminato: conclusione, questa, che egli estende anche alle proroghe intervenute successivamente per i periodi dal 5 dicembre 2006 al 4 dicembre 2008 e dal 5 dicembre 2008 al 4 dicembre 2010.
1.4.5. Da ultimo, il L.L. ha dedotto l’avvenuta violazione dell’art. 13, comma 10, del D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215, il cui testo è già stato riportato al § 1.1. della presente sentenza, rimarcando che, a fronte dell’inequivoca disposizione per cui, a domanda, egli poteva permanere in servizio fino al termine della ferma, venendo impiegato in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammesso alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio, l’Amministrazione militare lo ha congedato, anziché ammetterlo ad ulteriore ferma biennale.
Sempre in tal senso, il L.L. ha evidenziato l’illogicità e la contraddittorietà del comportamento complessivamente tenuto nei suoi confronti dall’Amministrazione militare, posto che questa, dapprima, aveva annullato in via di autotutela un precedente collocamento in congedo, ammettendolo quindi alla riafferma per il periodo 5 dicembre 2008 – 4 dicembre 2010, e poi ha riadottato analogo provvedimento illegittimo, pur non essendosi ad oggi concluso il procedimento di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio.
1.5. Si è costituito in tale primo grado di giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione del ricorso.
1.6. Con sentenza n. 4473 dd. 23 maggio 2011, resa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., la Sez. I-bis dell’adito T.A.R. ha respinto il ricorso, rilevando che “di seguito al varo della legge finanziaria per il 2007 la Sezione è stata investita di molteplici ricorsi (fra i quali quelli concernenti ufficiale in ferma prefissata della Marina Militare, di sostanziale egual tenore, azionati da ufficiali ausiliari delle FF.AA. che si dichiarano in possesso dei requisiti di servizio prescritti dal citato art. 1, comma 519, con i quali sono prospettate quaestiones juris che riguardano sia la mancata stabilizzazione del relativo rapporto lavorativo (id est: la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di impiego precario intercorrente con l’amministrazione militare) che il mancato trattenimento in servizio nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione in applicazione del comma 519, art. 1, legge finanziaria 2007 (L. n. 296 del 2006). Con molteplici decisioni, essa ha definito la questione dell’ambito di applicazione della invocata normativa, avendo ritenuto non del tutto applicabile all’amministrazione militare quanto disposto dal comma 519 dell’art. 1, della L. 296 del 2006, posto che la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96, art. 1, della L. 311 del 2004, del quale le FF.AA. – con la sola eccezione dell’Arma dei Carabinieri - non sono destinatarie; in coerenza, peraltro, con le disposizioni del D.P.R. 28 aprile 2006, con cui si è provveduto a ripartire, per l’anno 2006, le risorse finanziarie di tale Fondo tra le varie amministrazioni (nel cui novero non sono comprese le FF.AA.); (cfr,. ex multis,T.A.R. Lazio, Sez, I-bis, 27 dicembre 2007 nn. 14112, 14111, 14127, 14113, 14126 e 14125).Sempre la Sezione ha chiarito, altresì, che non sussiste disparità di trattamento rispetto a talune categorie di militari, invece destinatarie della invocata disposizione, attesa la diversità di posizione, avuto riguardo alla assunzione in s.p.e. degli ufficiali dei ruoli delle Capitanerie di Porto., che, al pari di quanto avviene per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza., è soggetta alla procedura autorizzatoria con utilizzazione del fondo di cui al comma 96, art. 1 della L. 311 del 2004. Il primo motivo di ricorso, incentrato anch’esso sull’erroneo presupposto che le FF.AA. siano destinatarie della norma del comma 519 citato, si rivela, per altrettanto, manifestamente infondato. Del tutto inconferente (secondo motivo di gravame) è il richiamo al D.Lvo 6 settembre 2001 n. 368 (Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall’UNICE, dal CEEP e dal CES) con il quale il Legislatore ha regolato il contratto di lavoro subordinato alle dipendenze del datore di lavoro privato, con esclusione, peraltro, di talune tipologie di settori aziendali. Il rapporto di lavoro del personale militare non è stato contrattualizzato e, pertanto, esso sconta la normativa speciale e derogatoria di settore che non contempla al suo interno forme di trasformazione automatica del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato. Più in particolare, la trasformazione del rapporto di lavoro ove disposta nei sensi auspicati dal ricorrente darebbe, invero, la stura ad un rapporto di lavoro nullo ex lege in quanto instaurato in violazione di norme imperative direttamente applicative del canone costituzionale contemplato nell’art.97 Cost.; né potrebbe trovare applicazione l’evocata fonte normativa – come pure la giurisprudenza ha escluso costantemente la applicabilità dell’art. 2 della L. 18 aprile 1962 n. 230 che ha previsto i casi in cui un rapporto di lavoro a tempo determinato si converte in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato - atteso che il citato art. 97 comma 3, Cost. e le leggi di settore impongono che la trasformazione dei rapporti de quibus sia configurabile solo in presenza di uno degli atti genetici previsti dalla normativa specifica. Si può, dunque, affermare che la trasformazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in presenza della circostanza rappresentata dalla continuazione del rapporto stesso oltre i prescritti limiti, è possibile nel pubblico impiego solo quando l’amministrazione ne riceva legittimazione da apposito provvedimento legislativo che ciò espressamente preveda. Tale disposizione autorizzativa, per le ragioni dianzi esposte, non può essere individuata nell’art. 5, comma 3, del D.Lvo 368 del 2001.
Il ricorrente ha lamentato, infine, violazione dell’art. 13, comma 1, del D.Lvo 21 (recte: 215) del 2001. Anche l’ultimo motivo è infondato. Recita l’art. 955 (Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio) del D.Lvo 15 marzo 2010 n. 66 (Codice dell’ordinamento militare) – articolato che ha sostituito le disposizioni di cui all’art. 13 del D.Lvo n. 215 del 2001 -:
“(1). I volontari in ferma prefissata che perdono l’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio.
(2). Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonché all’immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente esono impiegati in incarichi, categorie, specialità e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto”.
Ebbene, nel caso in esame, la causa fondante il provvedimento di collocamento in congedo va individuata nella scadenza della rafferma contratta, che ha determinato la cesura fisiologica del rapporto di servizio instauratosi con l’amministrazione militare siccome giunto alla sua naturale conclusione. Nessuna attinenza causale, dunque, con il precedente annullamento in autotutela che l’amministrazione aveva disposto in pendenza della definizione della pratica relativa al riconoscimento dell’infermità quale dipendente da causa di servizio, quando ancora, cioè, la rafferma non era giunta a scadenza. In disparte quanto sopra, il Collegio osserva che il menzionato art. 955 del Codice militare (ex art. 13 del D.Lvo 215 del 2001) prevede la possibilità di rimanere in servizio per quei volontari che tanto espressamente e formalmente chiedano. Nel caso di specie, non consta che il ricorrente abbia inoltrato all’amministrazione una specifica istanza in tal senso.
La domanda di riammissione in servizio (e non di trattenimento), che il ricorrente ha versato in atti il 24 febbraio 2011, risulta datata 15 febbraio 2011; essa, dunque, è tardiva, e perciò inefficace, siccome presentata dopo il collocamento in congedo (5 dicembre 2010). In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto”.
Il T.A.R. ha – altresì – condannato il L.L. alla refusione delle spese di giudizio a favore del Ministero della Difesa, liquidandole nella misura di € 1.500,00.-
2.1. Con appello proposto sub R.G. 5537 del 2001, il L.L. ha chiesto la riforma di tale sentenza, riproponendo per ampia parte le medesime censure già da lui dedotte nel giudizio di primo grado, ossia:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art.1, comma 519, della L. 296 del 2006 e dell’art.1, commi 95 e 96, della L. 30 dicembre 2004 n. 311; eccesso di potere per incoerenza, incongruità, ingiustizia manifesta, travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto; violazione e/o falsa applicazione dell’art.3, comma 90, lettera b), della L. 244/ del 2007;
2) eccesso di potere per travisamento e/o erronea valutazione della situazione di fatto, errore sul presupposto. Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art.5, comma 34, del D.L.vo 6 settembre 2001 n. 368;
3) illegittimità per violazione dell’art.13, comma 1, del D.L.vo 215 del 2001, errore sui presupposti, nonché eccesso di potere per manifesta ingiustizia, illogicità e irragionevolezza.
2.2. Anche in tale grado di giudizio si è costituito in giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione dell’appello.
2.3. Con sentenza n. 5246 dd. 16 settembre 2011, parimenti resa ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., questa stessa Sezione ha respinto i primi due motivi d’appello, confermando integralmente sul punto la reiezione pronunciata al riguardo dal giudice di primo grado, nel mentre ha accolto il terzo motivo d’appello, segnatamente riferito alla violazione dell’art.13, comma 1, del D.L.vo 215 del 2001, “nei sensi e limiti che di seguito si va ad esporre. Il D.L.vo 15 marzo 2010 n.66, recante il codice dell’ordinamento militare, all’art.955 ( dal titolo “impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio”)al punto 1 così recita: “ i volontari in ferma prefissata che perdono l’idoneità fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio” . Pare al Collegio che una siffatta disposizione volta ad accordare, sia pure in via cautelativa, il beneficio della rafferma a coloro per i quali non sia ancora intervenuta una dichiarazione di inidoneità integrale e permanente al servizio militare, debba applicarsi alla fattispecie all’esame, rinvenendosi nel caso del sig. L.L. il presupposto di fatto e di diritto per farsi luogo alla concessione della riammissione in servizio e cioè la pendenza di una pratica di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopra riferita. Invero, in ordine alla richiesta avanzata dal graduato si è espresso in senso negativo il Comitato di Verifica, ma , allo stato, non risulta sia ancora intervenuto un provvedimento conclusivo della definizione dell’istanza in parola e di tanto deve essersi resa conto la stessa Amministrazione militare, se è vero che nel dicembre del 2010 la Direzione Generale del Personale Militare ha in sede di autotutela disposto l’annullamento della determinazione di proscioglimento dalla relativa ferma in precedenza adottata nei confronti del sig. L.L.. Al riguardo non appare poi preclusiva alla concessione del beneficio previsto dall’ultimo capoverso del citato art.599 la circostanza, fatta valere dal giudice di primo grado a sostegno della negativa statuizione, secondo cui la domanda di riammissione alla ferma biennale (2011-2012) in ragione del titolo qui in discussione è intervenuta solo il 15 febbraio 2011 e cioè quando la ferma precedente a quella in rafferma , era scaduta.
A far propendere per la non decisiva rilevanza della tardività della domanda interviene una prima favorevole considerazione, quella legata alla
interpretazione logico-sistematica e teleologica della norma che non fissa affatto un termine (né iniziale né final ) per presentare l’istanza de qua e al quale collegare una eventuale comminatoria di decadenza; inoltre sussistono motivi di ragionevolezza e giustizia sostanziali a favore del comportamento dell’appellante che comunque si è determinato a presentare formalmente istanza di riammissione ad appena un mese e mezzo dall’inizio del periodo di rafferma cui è interessato. Insomma, aderendo ad un ragionevole criterio interpretativo della norma in questione, ritiene il Collegio che non si possa frustrare la ratio di una previsione intesa oggettivamente a concedere un favor per i soggetti penalizzati da infermità che potrebbero essere riconosciute in base ad un giudizio medico legale come contratte per ragioni di servizio, per il solo fatto che il soggetto destinatario della disposizione di favore abbia avuto l’accortezza di presentare la relativa richiesta di applicazione della norma stessa solamente in un tempo in cui la nuova ferma biennale era già cominciata (peraltro a distanza da appena 45 giorni dalla sua attivazione). Vi sono allora ragionevoli motivi per ritenere che il provvedimento di proscioglimento in contestazione, al di là della interpretazione letterale della normativa data dall’amministrazione, non sia rispettoso dei principi di ragionevolezza e si riveli oltremodo penalizzante di una condotta del sottoposto forse poco diligente, ma non tale da far meritare al medesimo la non ammissione alla successiva ferma. Rimane fermo naturalmente il fatto che la definizione in senso negativo della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di che trattasi in qualsiasi momento dovesse intervenire agisce come clausola risolutiva, idonea a far cessare immediatamente la ferma e collocare il militare in congedo illimitato; nondimeno, nelle more di siffatta definizione, non v’è motivo per non accordare quella tutela interinale che il legislatore ha inteso inequivocabilmente assicurare con il disposto di cui all’art. 599 del codice dell’ordinamento militare. In forza delle suestese osservazioni, l’appello in ragione della fondatezza dei profili di illegittimità dedotti col terzo mezzo d’impugnazione, va accolto, con riforma dell’impugnata sentenza e conseguente annullamento del provvedimento impugnato in primo grado”.
Questa Sezione ha inoltre integralmente compensato tra le parti le spese e gli onorari di entrambi i gradi di giudizio.
3.1. A questo punto, con il nuovo ricorso in epigrafe il L.L. chiede, ai sensi dell’art. 112 e ss. cod. proc. amm., l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla surriferita sentenza n. 5246 del 2011 resa da questa stessa Sezione, non avendo la stessa ricevuto ancora esecuzione da parte dell’Amministrazione militare.
Il L.L. afferma, innanzitutto, che la sentenza medesima preciserebbe che, “fìnché pende il procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia contratta dallo scrivente non è possibile disporne il collocamento in congedo né non ammetterlo alla ferma prolungata” (così a pag. 2 dell’atto introduttivo del presente giudizio).
Il L.L., inoltre, precisa: di non essere stato ancora riammesso in servizio, pur non essendosi
concluso il procedimento tendente a riconoscere la dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, la quale, peraltro, non gli consente di essere impiegato (giusto quanto disposto dalla Commissione medica ospedaliera di Taranto) in attività operative; di aver pure partecipato, con ammissione con riserva, in attesa della definizione della causa di servizio, al concorso per il passaggio in servizio permanente, il cui bando è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 68, IV serie speciale del 26 agosto 2011, e di essere stato pertanto convocato per il giorno 23 dicembre 2011 a Foligno per sostenere le prove di efficienza operativa e che peraltro la competente Commissione non gli ha consentito di svolgere, stante la patologia che lo ha afflitto, “in ordine alla quale gli è stata riconosciuta una percentuale di invalidità del 40 % e tenuto conto che durante il servizio era stato dispensato da tali prove operative dalla Commissione Medica Ospedaliera di Taranto, prove che non avrebbe dovuto svolgere ove già richiamato in servizio in forza della
citata sentenza del Consiglio dì Stato” (cfr. ibidem, pag. 2 e ss.).
3.2. Si è costituito anche in tale fase di giudizio il Ministero della Difesa, concludendo per la reiezione del ricorso.
3.3. Nelle more di tale giudizio, con nota prot. M-DGMIL1II/64 0072616 dd. 23 febbraio 2012, avente ad oggetto “Primo caporal maggiore vfb (un cong.) L.A.(sic!), nato il 6 dicembre 1982. Esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio n. 5246/2011 del 26 luglio 2011 (sic!)” il Ministero della Difesa – Direzione Generale per il Personale Militare (PERSOMIL) – II Reparto Stato giuridico e avanzamento ha dato riscontro alla richiesta di riassunzione in servizio avanzata dal L.L., comunicando testualmente che: “1. A riscontro dell'istanza a riferimento inviata direttamente a questa Direzione generale dall'interessato, tesa ad ottenere il trattenimento in servizio per una ulteriore rafferma ai sensi dell'art. 955, comma l, decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si precisa che tale normativa prevede che i volontari, che perdono l'idoneità fisio-psico- attitudinalc in seguito a ferite o lesioni per le quali è avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare, possono permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonché essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 2. Poiché ai volontari in ferma breve è consentito prolungare la ferma triennale con tre ulteriori rafferme biennali in base all’art. 15, comma 2, del D.L.vo 8 maggio 2001 n. 215, oggi recepito dall’art. 2205 del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, il L.L., come tutti i vfb, alla scadenza dell'ultima rafferma, può solo continuare a partecipare ai concorsi straordinari per l'immissione in servizio permanente, ove in possesso dei requisiti previsti dai bandi di concorso. 3. Pertanto, per le motivazioni suddette, tenuto conto della sentenza in argomento che accoglie il ricorso di primo grado, l’istanza di trattenimento in servizio non è accolta. 4. Il presente provvedimento dovrà essere partecipato in modo certo e documentato all'interessato con l'avvertimento che avverso il medesimo il L.L. ha facoltà di produrre ricorso giurisdizionale al T.A.R competente ai sensi dell’art. 29 e seguenti del codice del processo amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell’art. 9 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, rispettivamente entro il termine perentorio di sessanta o centoventi giorni dalla data di partecipazione”.
Avverso tale provvedimento il L.L. ha proposto motivi aggiunti di ricorso nel presente procedimento, deducendo al violazione e/o elusione del giudicato, illegittimità per violazione e falsa applicazione degli artt. 955 e 2205 del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, incongruità, manifesta ingiustizia, illogicità e irragionevolezza.
3.4. Con propria memoria il Ministero della Difesa ha aderito a tale nuovo contraddittorio, concludendo per la reiezione delle surriferite, ulteriori censure formulate dal L.L..
3.5. Con ordinanza collegiale n. 1034 dd. 19 febbraio 2013 la Sezione ha “ritenuto necessario al fine del decidere e avuto segnatamente riguardo in tal senso all’asserita applicabilità al caso di specie (peraltro solo oralmente prospettata da parte del patrocinio del ricorrente nel corso dell’odierna trattazione della causa) dell’art. 881 del D.L.vo 15 marzo 2010 n. 66, acquisire agli atti di causa l’originale del fascicolo del procedimento R.G. 5537 del 2011 già pendente presso questa stessa Sezione e ad oggi archiviato e non disponibile”, e ha “ritenuto – altresì – necessario acquisire, sempre a tal fine: 1) da parte della Segreteria della Sezione I-bis del T.A.R. per il Lazio, l’originale del fascicolo del procedimento R.G. 1391 del 2011, già ivi e definito con sentenza n. 4473 dd. 23 maggio 2011 resa dalla Sez. I-bis medesima; 2) da parte del Ministero della Difesa - Direzione Generale del Personale Militare (Persomil) documentata relazione circa gli impieghi del VFB  L.L. dall’atto dell’incorporamento nella Forza Armata ad oggi, nonché copia della pratica da lui avviata ai fini del riconoscimento della patologia da lui contratta come dipendente da causa di servizio e ragguagli circa il suo attuale stato di trattazione”.
3.6. Alla camera di consiglio del 16 aprile 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
4.1. Tutto ciò premesso, il ricorso per ottemperanza in epigrafe non può trovare accoglimento.
4.2. Dalla lettura del provvedimento di congedo emesso in data 3 dicembre 2010 nei confronti del L.L. dal Comandante del 52° Reggimento artiglieria terrestre “Torino” consta che esso è stato emesso ai sensi dell’allora vigente art. 933 del R.D. 3 aprile 1942 n. 1133, ossia “per scadenza del periodo di rafferma”.
Il giudice di primo grado, a fronte della sostanziale fondatezza della censura di violazione dell’allora vigente art. 13 del D.L.vo 215 del 2001 dedotta dal L.L., nella propria sentenza n. 4473 del 2011 ha nondimeno respinto la censura medesima – determinando, con ciò, la soccombenza in tale grado di giudizio del L.L. medesimo – affermando che il Collegio osserva che, come detto innanzi, la relativa disciplina – ad oggi recepita dall’art. 955 del Codice dell’ordinamento militare – “prevede la possibilità di rimanere in servizio per quei volontari che tanto espressamente e formalmente chiedano. Nel caso di specie, non consta che il ricorrente abbia inoltrato all’amministrazione una specifica istanza in tal senso. La domanda di riammissione in servizio (e non di trattenimento), che il ricorrente ha versato in atti il 24 febbraio 2011, risulta datata 15 febbraio 2011; essa, dunque, è tardiva, e perciò inefficace, siccome presentata dopo il collocamento in congedo (5 dicembre 2010). In conclusione, il ricorso in esame è infondato e va, perciò, respinto”.
Detto altrimenti, secondo il T.A.R. il collocamento del L.L. in congedo era, in sostanza, un atto dovuto in quanto questi aveva tardivamente presentato la propria domanda di essere trattenuto in servizio.
La surriportata statuizione è stata riformata da questa stessa Sezione con la propria sentenza n. 5246 dd. 16 settembre 2011 “nei sensi e limiti” ivi esposti.
Secondo questo giudice, la disciplina già contenuta nel predetto art. 13 del D.L.vo 215 del 2001, come sostituito dall’art. 3 del D.L.vo 197 del 2005, e poi riprodotta all’art. 955 del Codice dell’ordinamento militare, è “volta ad accordare, sia pure in via cautelativa , il beneficio della rafferma a coloro per i quali non sia ancora intervenuta una dichiarazione di inidoneità integrale e permanente al servizio militare” e deve “applicarsi alla fattispecie all’esame, rinvenendosi nel caso del sig. L.L. il presupposto di fatto e di diritto per farsi luogo alla concessione della riammissione in servizio e cioè la pendenza di una pratica di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità sopra riferita”: pendenza determinata dalla circostanza per cui “in ordine alla richiesta avanzata dal graduato si è espresso in senso negativo il Comitato di Verifica, ma, allo stato, non risulta sia ancora intervenuta un provvedimento conclusivo della definizione dell’istanza in parola e di tanto deve essersi resa conto la stessa Amministrazione militare, se è vero che nel dicembre del 2010 la Direzione Generale del Personale Militare ha in sede di autotutela disposto l’annullamento della determinazione di proscioglimento dalla relativa ferma in precedenza adottata nei confronti del sig. L.L.”.
Questa Sezione ha affermato come “non … preclusiva alla concessione del beneficio previsto dall’ultimo capoverso del citato art.599 la circostanza, fatta valere dal giudice di primo grado a sostegno della negativa statuizione, secondo cui la domanda di riammissione alla ferma biennale ( 2011-2012) in ragione del titolo qui in discussione è intervenuta solo il 15 febbraio 2011 e cioè quando la ferma precedente a quella in rafferma , era scaduta”.
A tale riguardo la Sezione ha affermato che secondo l’ “interpretazione logico-sistematica” della disposizione in esame non risulta fissato affatto un termine, né iniziale né finale, per presentare l’istanza di mantenimento in servizio e al quale collegare una eventuale comminatoria di decadenza; e ha – altresì – evidenziato che “sussistono motivi di ragionevolezza e giustizia sostanziali a favore del comportamento dell’appellante che comunque si è determinato a presentare formalmente istanza di riammissione ad appena un mese e mezzo dall’inizio del periodo di rafferma cui è interessato”, sussistendo con ciò “ragionevoli motivi per ritenere che il provvedimento di proscioglimento in contestazione, al di là della interpretazione letterale della normativa data dall’amministrazione, non sia rispettoso dei principi di ragionevolezza e si riveli oltremodo penalizzante di una condotta del sottoposto forse poco diligente, ma non tale da far meritare al medesimo la non ammissione alla successiva ferma”, ma rimanendo “fermo naturalmente il fatto che la definizione in senso negativo della domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di che trattasi in qualsiasi momento dovesse intervenire agisce come clausola risolutiva ,idonea a far cessare immediatamente la ferma e collocare il militare in congedo illimitato”.
Orbene, va innanzitutto precisato che dalla lettura della disposizione in questione, attualmente contenuta nell’art. 955 del Codice dell’ordinamento militare, si ricava inequivocabilmente che il trattenimento in servizio può essere disposto a favore del volontario, nella pendenza del procedimento per l’accertamento dell’eventuale dipendenza da causa di servizio delle ferite o lesioni da lui riportate, “fino al termine della ferma in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario”, e che il volontario medesimo può anche “essere ammesso alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio”.
Il favor di tale disciplina, illustrato dalla Sezione nell’anzidetta sua sentenza n. 5246 del 2011non può peraltro tradursi – come viceversa vorrebbe il patrocinio del L.L., e contro lo stesso immediato dato letterale delle disposizioni in esame – nella forzatura del “sistema” di reclutamento e di permanenza in servizio dei volontari in ferma breve (Vfb), tale da comportare, al di là del numero massimo di rafferme concedibili a ciascun interessato ai sensi dell’art. 954 e – segnatamente per il caso di specie – dell’art. 2205, comma 2, del D.L.vo 66 del 2010 (cfr. ivi: “Nell’ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma , è consentito prolungare la ferma dei volontari in ferma breve triennale con tre ulteriori rafferme biennali”), una permanenza in servizio mediante la concessione di rafferme extra ordinem sino all’avvenuta definizione della posizione dell’interessato circa la dipendenza da causa di servizio delle infermità da lui contratte durante il servizio medesimo.
Né, ovviamente, tale effetto “forzante” dell’ordinamento potrebbe essere ottenuto mediante una pronuncia del tutto aberrante al riguardo da parte di questo giudice, il quale nell’esecuzione della res iudicata, non può per certo prescrivere all’Amministrazione chiamata ad eseguire la statuizione giudiziale di violare la legge.
In dipendenza di ciò, va pertanto evidenziato che il favor colto dalla Sezione, con la sentenza della quale si chiede ora l’esecuzione, comporta che, per quanto attiene alla disciplina normativa sin qui applicata al L.L., ossia l’anzidetto art. 955 del D.L.vo 66 del 2010, in combinato disposto con l’art. 2205, comma 2, del D.L.vo medesimo, la previsione di 4 anni circa, rispettivamente ai complessivi 9 anni di servizio complessivamente rendibili dall’interessato (tre di ferma, più tre riafferme biennali) va ordinariamente reputata congrua al fine dell’attesa della definizione della pratica della dipendenza da servizio per un’infermità manifestatasi nell’aprile del 2006, e che comunque la disciplina anzidetta – giova ribadire – sin qui applicata al L.L. non può consentire, di per sé, l’ulteriore protrazione della sua ferma militare.
La sentenza resa in primo grado aveva rigidamente interpretato la disciplina di cui trattasi in modo tale da precludere allo stesso L.L. la possibilità di accedere alle rafferme anche proponendo domande fuori termine, e su questo specifico punto la sentenza medesima è stata – per l’appunto – riformata: ma allorquando è stata riesercitata dal Ministero della Difesa l’azione amministrativa discendente dal giudicato, rettamente e ineludibilmente questo non ha potuto che opporre l’impossibilità di provvedere a rafferme eccedenti al numero massimo stabilito dall’art. 2205, comma 2, del D.L.vo 66 del 2010.
4.3. Quanto sin qui esposto non consente pertanto a questo giudice di accogliere il ricorso in epigrafe.
Tuttavia, la consultazione della documentazione resa disponibile a questo giudice, in via oltremodo paradossale, soltanto in sede di esecuzione del giudicato e per effetto delle acquisizioni istruttorie qui disposte, consente di acclarare che il L.L. ha prestato servizio quale addetto ai mezzi di lancio e quale fuciliere del 52° Reggimento “Torino” in Bosnia nel periodo 3 novembre 2003 – 3 giugno 2004 nell’ambito dell’operazione internazionale Joint Forge.
E’ fatto notorio che in quel lasso di tempo sono stati correntemente utilizzati dalle truppe N.A.T.O. ivi presenti munizionamenti ad uranio impoverito, altamente suscettibili – in quanto tali – di provocare patologie tumorali (cfr. al riguardo, ex multis, il documento www.iss.it/binary/publ/publi/0307-8.1107336752.pdf presente sul sito istituzionale dell’Istituto Superiore di Sanità).
In dipendenza di ciò, e nella constatazione che la patologia del L.L. è insorta nell’aprile 2006 con il conseguente suo ricovero all’Ospedale Civile “Carlo Besta” di Milano, questo giudice non può astenersi dall’evidenziare che le pratiche riguardanti le rafferme in servizio del medesimo L.L. non dovevano essere iniziate e definite ai sensi del normale regime contemplato dall’art. 955 del D.L.vo 66 del 2010, ma ai sensi dell’art. 881 del medesimo D.L.vo, nel quale si dispone che “il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità può, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneità al servizio militare a seguito della infermità contratta”, con esplicito obbligo di computare il personale medesimo “nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2215”.
L’indubbio caso umano riguardante una persona che ha servito nell’Esercito Italiano in modo commendevole e la circostanza che alla persona medesima non sia stata applicata una disciplina particolare che puntualmente contempla il suo caso impongono, pertanto, di considerare la stessa ancora in termine al fine di presentare tempestivamente ora, all’esito del presente giudizio, apposita istanza al Ministero della Difesa al fine di veder finalmente applicato nei suoi confronti – si badi, indipendentemente dall’avvenuta definizione del procedimento di cui all’art. 955 del D.L.vo 66 del 2010 – il surriferito art. 881 del D.L.vo medesimo, con conseguente possibilità di essere trattenuto in servizio in ferma annuale sino alla definizione della pratica di dipendenza da causa di servizio della patologia da lui sofferta.
5. Le spese e gli onorari del presente giudizio possono essere integralmente compensati tra le parti.
 

P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge, con le precisazioni di cui in motivazione.
Compensa integralmente tra le parti le spese e gli onorari del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati: Paolo Numerico, Presidente
Diego Sabatino, Consigliere Raffaele Potenza, Consigliere
Fulvio Rocco, Consigliere, Estensore Umberto Realfonzo, Consigliere


L'ESTENSORE IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 04/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)