Cassazione Penale, Sez. 4, 16 dicembre 2020, n. 35967 - Scaffalature pericolanti. Condanna del RSPP presso i locali della Prefettura


 

 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: BELLINI UGO Data Udienza: 03/12/2020

 

Fatto
 

1. La Corte di Appello di Roma confermava quanto agli effetti civili la sentenza del Tribunale di Roma che, nel riconoscere T.A. responsabile del reato di lesioni colpose ai danni di M.S. e di L.G., lo aveva condannato al risarcimento dei danni a favore delle persone offese cui aveva riconosciuto somme provvisionali.
Agli effetti penali dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato per essere il reato stinto per prescrizione.
2. A T.A. era contestato, nella sua qualità di vice prefetto responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nello svolgimento dei compiti di controllo dei locali in uso alla Prefettura, di avere omesso di verificare e segnalare il rischio connesso alla presenza presso la sede di Via Ostiense in Roma di scaffalature che, per difetti di installazione, minacciavano di crollare, come peraltro avveniva il giorno stesso in cui il T.A. aveva visitato i suddetti locali in adempimento delle visite semestrali giustificate dalla sua veste di RSPP sul lavoro.
3. Il giudice distrettuale nel riconoscere al T.A. la posizione di garanzia suddetta, che gli derivava da una formale investitura prefettizia, rappresentava altresì che ricorrevano i presupposti della esigibilità a suo carico della condotta richiesta (individuazione e segnalazione del rischio) e di prevedibilità della situazione di pericolo, percepibile in tutta evidenza, in ragione dell'assenza di sistemi di ancoraggio alle pareti della scaffalatura (contenente pesanti faldoni in cui erano archiviate contravvenzioni).
4. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione la difesa di T.A. denunciando violazione di legge e vizio motivazionale per non avere il giudice distrettuale considerato che la visita eseguita ai locali della Prefettura in Via Ostiense il giorno in cui si era verificato il pernicioso crollo della scaffalatura non era determinata da esigenze connesse al ruolo rivestito di responsabile del Servizio di prevenzione ma in attuazione degli obblighi nascenti dalla disposizione che regola la sorveglianza sanitaria del medico competente il quale ha l'obbligo di procedere a due visite annuali sul luogo del lavoro accompagnato dal RSPP.
5. All'esito delle conclusioni scritte del procuratore Generale, ai sensi dell'art.23 comma 8 D.L. n.137/2020 (in cui veniva richiesto il rigetto del ricorso), depositavano conclusioni scritte le difese delle parti civili costituite L.G. e M.S. chiedendo pronuncia di inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese di difesa sostenute
nel presente giudizio di legittimità. t


 

Diritto




1. Il motivo di ricorso risulta inammissibile in quanto privo di specifica analisi critica sui punti della decisione impugnati, assertivo e del tutto privo di adeguato confronto con le argomentazioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
Lo stesso argomento difensivo introdotto nel motivo di ricorso, concernente la ragione per la quale il ricorrente si era recato in data 6.12.2006 presso i locali della prefettura siti in Via Ostiense, oltre ad essere del tutto disarticolato dal contesto logico della pronuncia impugnata, in quanto prospettazione assolutamente nuova e come tale non suscettibile di introduzione per la prima volta nel giudizio di legittimità, è altresì articolazione inidonea a scalfire gli elementi posti alla base del riconoscimento della sua responsabilità. Con essa non viene infatti contrastata la motivazione della sentenza impugnata né nella parte in cui assume la rilevanza della veste di garanzia allo stesso riconosciuta, né in cui individua profili di esigibilità della condotta richiesta (segnalazione del rischio di ribaltamento e crollo dello scaffale) e di prevedibilità dell'evento dannoso e pericoloso, limitandosi al mero dato formale che, nella specifica occasione in cui si era verificato l'infortunio, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione operava quale accompagnatore del sanitario cui
erano attribuiti compiti di sorveglianza sanitaria e non già quale responsabile del servizio di prevenzione tout court.
2. Trattasi pertanto di argomento assolutamente infondato ed irrilevante atteso che, qualunque fosse stata la ragione per cui era stata eseguita la visita ispettiva presso i locali della Prefettura, del tutto logicamente la Corte di Appello ha riconosciuto che il T.A. era stato posto in condizione di apprezzare, anche mediante la suddetta visita, che costituiva uno dei momenti di possibile verifica semestrale dei luoghi di lavoro sottoposti al suo controllo, la situazione di incombente pericolo che minacciava dalla mancanza di ancoraggio della scaffalatura alla parete e nondimeno il prevenuto aveva omesso di procedere a qualsivoglia formale individuazione del fonte di pericolo per la salute dei lavoratori e di segnalazione agli organi datoriali.
3. Da quanto sopra evidenziato consegue la inammissibilità del ricorso da cui consegue e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento dell'importo di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ricorrendo ipotesi di esonero, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla difesa delle parti civile costituite che liquida come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili costituite così liquidate: euro tremila oltre ad accessori di legge a favore di L.G.; euro tremila oltre accessori di legge a favore di M.S..

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 Dicembre 2020