Regione Autonoma della Sardegna
Ordinanza 15 marzo 2021, n.7
Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE
VISTO l’art.32 della Costituzione;
VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA la legge regionale 7 gennaio 1977, n.1 recante “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati regionali”;
VISTA la legge 23 dicembre 1978, n.833 “Istituzione del servizio sanitario nazionale” e in particolare l’art.32 che dispone “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, nonché “nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino al 31 luglio 2020, prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021 e, infine, al 30 aprile 2021;
VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.630 del 3 febbraio 2020 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTO il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n.627 del 27 febbraio 2020 che nomina il Presidente della Regione Sardegna, soggetto attuatore degli interventi di cui all’OCDPC 630/2020;
VISTA la dichiarazione dell’Organizzazione mondiale della sanità dell’11 marzo 2020 con la quale l’epidemia da COVID-19 è stata valutata come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;
VISTO Il decreto legge 17 marzo 2020, n.18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”; convertito, con modifiche, con la legge 24 aprile 2020, n.27;
VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n.19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, dalla legge 22 maggio 2020, n.35 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020, in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;
VISTO il decreto legge 16 maggio 2020, n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.125 del 16 maggio 2020, convertito, con modifiche, con la legge 14 luglio 2020, n.74 e ulteriormente modificato dal D.L. n.83/2020;
VISTO il decreto legge 19 maggio 2020, n.34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modifiche, con la legge 17 luglio 2020, n.77;
VISTE le ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020, del 9 luglio 2020, del 16 luglio 2020, del 24 luglio 2020, del 30 luglio 2020, del 1 agosto 2020, del 12 agosto 2020 e del 16 agosto 2020;
VISTO il decreto legge 30 luglio 2020, n.83 “Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020”;
VISTO il decreto legge 14 agosto 2020, n.104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia”;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125, recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2020, n.159;
VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, recante: “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 18 dicembre 2020, n.176;
VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n.172, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n.2, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 12 febbraio 2021, n.12, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021 n.15, recante: “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
VISTO il documento recante “Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale” predisposto dal Ministero della Salute, dall’Istituto Superiore di Sanità, dal Coordinamento delle Regioni e Province Autonome che fornisce elementi generali per rafforzare la preparedness per fronteggiare le infezioni nella stagione autunno-inverno 2020-2021 (prot. n.7474 del 12 ottobre 2020 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021, recante: “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 maggio 2020, n.35, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2020, n.74, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n.2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;
VISTA la circolare del Ministero della Salute n.3787 del 31 gennaio 2021, avente ad oggetto: “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”;
VISTA l’ordinanza del Ministro della Salute in data 27 febbraio 2021, e in particolare l’art.1, per il quale “ai sensi dell’articolo 1, commi 16 sexies e 16 septies del decreto legge 16 maggio 2020, n.33, a decorrere dal 1° marzo 2021 alla Regione Sardegna si applicano le misure di cui alla c.d. “zona bianca”, come determinate dal decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 14 gennaio 2021 e successivi decreti adottati ai sensi dell’art.2, comma 1, del decreto legge 25 marzo 2020, n.19”;
CONSIDERATO che secondo la citata ordinanza “al fine di monitorare gli effetti del rilascio delle misure anticontagio nella Regione Sardegna, è istituito un tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2021 e i relativi allegati e, in particolare, l’art.7 che detta misure di contenimento del contagio applicabili alla zona bianca;
VISTO il decreto legge n.30 del 13 marzo 2021 recante “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”;
RICHIAMATE le proprie precedenti Ordinanze emanate ai sensi dell’articolo 32, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19;
CONSIDERATO che occorre dettare ulteriori disposizioni mirate a contrastare l’eventuale ripresa della diffusione virale da covid-19 e a garantire, nel contempo, la sicurezza degli utenti e dei lavoratori del settore della scuola e dei trasporti, assicurando parimenti la fruizione del servizio essenziale del trasporto pubblico locale;
VISTE le motivazioni contenute nell’ordinanza n.4 del 28 febbraio 2021, che si intendono qui integralmente richiamate;
CONSIDERATO che l’art.57, comma 4 del DPCM 2 marzo 2021, stabilisce che “le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione”;
DATO ATTO delle potestà primarie attribuite alla competenza regionale dalla Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n.3;
RITENUTO di dover adottare ogni misura utile ad evitare che lo svolgimento della campagna vaccinale possa essere pregiudicato dall’eventuale aumento dei contagi e che, all’uopo, appare necessario prorogare le disposizioni di cui alla propria Ordinanza n.6 del 5 marzo 2021;
ATTESO che rientri nelle competenze primarie della Regione Autonoma della Sardegna riferite alle materie rimesse alla propria potestà legislativa ed amministrativa e, per essa, spetti al Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, anche in qualità di Autorità Sanitaria Regionale, valutare e ponderare gli interventi necessari per la tutela della salute pubblica;
ORDINA
Art.1) All’art.2 dell’Ordinanza n.6 del 5 marzo 2021, le parole “- per la prima settimana di vigenza delle presente Ordinanza -” sono soppresse.
Art.2) L’Ordinanza n.6 del 5 marzo 2021, così come modificata all’art.1, è prorogata fino al 6 aprile 2021, salvo ulteriore proroga esplicita o diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organi dell’Amministrazione e delle Aziende.
Art.3) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 2 marzo 2021 e relativi allegati.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art.2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).
La presente ordinanza viene trasmessa, secondo le rispettive competenze, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, al Ministro della Salute, al Ministro dell’istruzione, agli Amministratori delle Provincie del territorio regionale, al Sindaco metropolitano di Cagliari, ai Sindaci dei Comuni della Sardegna, ai Prefetti degli Uffici territoriali di Governo della Sardegna, agli Assessori regionali, alle società e aziende di trasporto pubblico locale e agli altri soggetti interessati.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Christian Solinas