Cassazione Penale, Sez. 4, 18 marzo 2021, n. 10554 - Condizioni di sfruttamento dei braccianti agricoli


 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: TANGA ANTONIO LEONARDO
Data Udienza: 09/03/2021
 

Fatto

 


1. Con ordinanza in data 22/05/2020, il GIP del Tribunale di Castrovillari applicava a DG.L.E. la misura degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 81, 110, 603-bis, commi 1, n. 2), 3, nn. 1), 2), 3) e 4), 4, nn. 1) e 3).
1.1. Con l'ordinanza del giorno 26/06/2020, il Tribunale del riesame di Catanzaro, adito dall'indagato, confermava l'ordinanza impugnata.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione DG.L.E., a mezzo del proprio difensore, lamentando (in sintesi giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.):
I) violazione di legge e vizi motivazionali relazione agli artt. 125, 309, 273 c.p.p., 603-bis c. p.
Deduce che dalla interpretazione letterale e sistematica delle parole utilizzate ed intercettate è evidente che non vi può essere certezza della effettiva consapevolezza e conoscenza, da parte del ricorrente, delle dinamiche, economiche e non, intercorrenti tra i lavoratori assunti dalla DeGiovi e l"'intermediario" A.. Tanto più se si considera che il DG.L.E. ha sempre ottemperato a tutte le richieste economiche dei dipendenti, anche quando il caporale A. lo invitava a non versare più del necessario.
Sostiene che i braccianti erano tutti regolarmente dotati di formale assunzione come si evince dalla documentazione già depositata in sede di riesame ed acquisita agli atti.
Afferma che, circa la presunta retribuzione, non v'è neppure un elemento, preciso e concordante tale da rendere certa la discordanza dalle cifre previste dalla contrattazione collettiva.
Eccepisce che, in ordine alla presunta violazione della normativa riguardante gli orari di lavoro e l'aspettativa alle ferie obbligatorie nonché ai metodi di sorveglianza e alle degradanti situazioni alloggiative e alla presunta conoscenza dello stato di bisogno dei braccianti, le conclusioni dei giudici della cautela si basano su mere congetture e sospetti, mai corroborati in maniera certa dal punto di visto probatorio. La considerazione dell'attività lavorativa prestata dai braccianti anche il giorno della Pasqua è null'altro che una mera suggestione priva di altro concreto riscontro.
II) vizi motivazionali relazione agli artt. 125, 309, 274, 275 c.p.p., 603-bis c. p.
Deduce che il ricorrente è persona incensurata e senza carichi pendenti e meritevole di misure alternative a quelle custodiali.

 

Diritto



3. Il ricorso è infondato.


4. È necessario preliminarmente determinare i limiti entro i quali questa Corte Suprema può esercitare il sindacato di legittimità sulla motivazione delle ordinanze relative a misure cautelari personali.
4.1. In virtù dei consolidati principi fissati da questa Corte, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del prowedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (dr. Sez. 5, sentenza n. 46124 del 08/10/2008, Rv. 241997; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Rv. 252178).
4.2. Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto a rigettare l'appello cautelare, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi a disposizione rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto.
Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi stessi o a un diverso esame dei dati materiali e fattuali delle vicende indagate.
In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedimento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato.

5. Alla luce di queste necessarie premesse va esaminato l'odierno ricorso.

5.1. Nel caso di specie lo sviluppo della motivazione non può dirsi inficiato dalla mancanza di approfondimento critico e di rigore argomentativo, dato che la decisione trova giustificazione in un organico e coerente apprezzamento degli elementi di fatto e risulta articolata attraverso passaggi logici dotati della indispensabile saldezza (dr. Sez. 4, n. 22726 del 11/05/2016).

5.2. Mette conto premettere che al ricorrente si contesta di avere, in concorso con G.F., sottoposto i lavoratori assunti presso l'azienda agricola DEGIOVI S.r.1.s. Società Agricola a condizioni di sfruttamento. Rappresenta il Tribunale che <<Il compendio indiziario a carico dell'indagato, socio al 50% della DEGIOVI S.r.l.s. Società Agricola, si fonda sugli esiti dell'attività tecnica; servizi di OCP, documentazione UNILAV e dichiarazioni delle persone offese».
5.3. Vale, ancora, precisare che i c.d. "indici sintomatici" del delitto in parola, come chiaramente affermato nella relazione ministeriale di accompagnamento alla legge, non fanno parte del fatto tipico; possono, invero, costituire delle linee guida che, secondo le intenzioni del legislatore, orientano l'interprete nell'individuazione di condotte distorsive del mercato del lavoro, elemento centrale del reato contestato. La tipologia degli indici individuati dal legislatore - ovvero la remunerazione, il tempo di lavoro, le condizioni di salute e di sicurezza sul lavoro, i metodi di sorveglianza e le situazioni alloggiative - è la stessa che già la giurisprudenza aveva enucleato rispetto alla fattispecie di cui all'art. 600 c.p.
Occorre considerare che, per l'ermeneusi della fattispecie in parola, lo sfruttamento, sostanzialmente, si caratterizza per la violazione "reiterata" della normativa giuslavoristica posta a presidio dei diritti fondamentali del lavoratore. Prima ancora dell'offesa diretta alla libertà di autodeterminazione e alla dignità della persona, è rilevabile una lesione della sua libertà contrattuale, che si manifesta nella violazione di norme extrapenali poste a tutela della sua dignità, appunto, di lavoratore. Si devono, a tal fine, valorizzare tutti gli elementi di contesto, delineati dal legislatore proprio attraverso gli indici di sfruttamento. Anche l'indagine empirica colloca il fenomeno dello sfruttamento lavorativo in un contesto criminoso, caratterizzato da ripetute e diversificate lesioni della dignità e della libertà del lavoratore.
5.3.1. Il primo degli indici di sfruttamento lavorativo è rappresentato dalla "reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali", in luogo della formulazione precedente alla novella n. 199/2016, che prevedeva invece "la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali": la "sistematica" retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi diviene "reiterata", il ché induce a ritenere che si è in presenza di sfruttamento lavorativo anche nella ipotesi in cui la mera ripetizione del comportamento è idonea a ledere la libertà e la dignità del lavoratore.
5.3.2. Il secondo indice di sfruttamento lavorativo concerne la "reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie". Anche in questa seconda ipotesi si segnalano alcune rilevanti novità. Si assiste, infatti, ancora al passaggio da una condotta "sistematica" ad una condotta "reiterata", come nel primo indice di sfruttamento; per la sussistenza della "reiterazione" della violazione potrà, quindi, essere sufficiente la verifica compiuta in un arco temporale anche di pochi giorni.
5.3.3. Il terzo indice di sfruttamento lavorativo consiste nella "sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro". Anche questo indice è stato modificato nella sostanza dalla L. n.199/2016 che ha espunto il requisito per cui la situazione di sfruttamento poteva essere accertata solo quando le violazioni della normativa in materia di sicurezza fossero tali da esporre il lavoratore ad un pericolo per la sua salute o la sua sicurezza o incolumità personale: abbassata la soglia di significatività penale del comportamento è ora sufficiente l'offesa alla dignità della persona.
5.4. Posto quanto sopra, si deve rimarcare che, ai sensi del comma 3 dell'art. 603-bis c.p., costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di "una o più" delle condizioni sopra riportate.
5.5. Quanto al requisito dello stato di bisogno, mette conto evidenziare che la Giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che lo stato di bisogno non può essere ricondotto alla mera impossibilità economica di realizzare qualsivoglia esigenza avvertita come urgente, ma deve essere riconosciuto soltanto quando la persona offesa, pur senza versare in stato di assoluta indigenza, si trovi in una condizione anche provvisoria di effettiva mancanza dei mezzi idonei, atti a far fronte alle esigenze primarie; relative, cioè, ai beni oggettivamente essenziali (v. anche Sez. 2, n. 18778 del 25/03/2014 Cc. -dep. 07/05/2014- Rv. 259962; Sez. 2, n. 43713 del 11/11/2010 Ud. -dep. 10/12/2010- Rv. 248974). In altri termini, versa in stato di bisogno il soggetto che si trovi in una situazione tale da compromettere fortemente la sua libertà contrattuale in ambito lavorativo.

6. Fatte queste doverose precisazioni, si deve osservare che il giudice della cautela -ineccepibilmente in questa sede- ha ritenuto la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, valorizzando, oltre alle dichiarazioni rese dai braccianti e alle relazioni della P.G. operante, le continue conversazioni che il caporale A. intratteneva con l'indagato DG.L.E., aventi ad oggetto i braccianti da destinare al lavoro sui terreni nella disponibilità della società. Dal contenuto delle conversazioni intercettate e dai servizi di OCP è stato invero desunto che A. reclutava stabilmente manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso la DEGIOVI S.r.l.s. Società Agricola, provvedendo personalmente al trasporto dei lavoratori presso la predetta azienda agricola e alla predisposizione della documentazione necessaria per le assunzioni (comunicazioni UNILAV acquisite in atti).
6.1. Segnala il Tribunale che «il DG.L.E. consegna direttamente all'A. il compenso dei braccianti, nella piena consapevolezza che questi ne trattiene una parte per sé [ ... ] Tra i soggetti reclutati si annoverano immigrati irregolari - conversazione n. 2312 del 13/04/2018 - e comunque tutti soggetti provenienti dalla Calabria, che la mattina presto vengono fatti salire a bordo di pulmini per affrontare quasi due ore (a tratta) di viaggio per raggiungere Policoro. L'A. dispone di pieno potere decisionale nella selezione dei braccianti -conversazione n. 230 del 23/03/2018; conversazione n. 232 del 23/03/2018- [ ... ] i lavoratori viaggiano in sovrannumero, "stipati" nel furgone condotto da/i'A. [ ... ] il datore di lavoro pretende lo svolgimento dell'attività lavorativa anche il giorno di Pasqua (conversazione n. 1649 del 07/04/2018) [... ] non tutti i lavoratori sono regolarizzati [ ... ] e alcuni di loro soggiornano presso il centro di accoglienza [ ... ] l'indagato è perfettamente consapevole dell'illegalità dell'attività di reclutamento, tant'è che quando c'è l'ispettorato avvisa l'A. di non portare i braccianti (conversazione n. 3023 del 20/04/2018) [... ] i lavoratori percepiscono 25/30 € per la giornata lavorativa [ ... ] si tratta di soggetti che versano in uno stato di bisogno tale da accettare qualsiasi tipo di ingaggio, nella piena consapevolezza della irrisorietà della retribuzione e delle condizioni usuranti de/l'impiego [ ... ] dalla paga percepita giornalmente vengono decurtati 2 € al giorno per contribuire al pagamento della benzina. Ciò riduce la retribuzione complessiva a circa 28 € al giorno, a fronte dei limiti retributivi mimmi fissati in 37,514 € giornalieri (cfr. Cfr. Contratto Provinciale Di Matera, valido dal 01.01.2017 al 31.12.2019) [ ... ] Dalla conversazione n. 1320 del 4.4.2018, nella quale il bracciante BOLGUROV Lyubomir Rosenov alias "Lupo" -uno dei braccianti assunti dalla DEGIOYI Agricola, unitamente alla moglie N., in data 29.3.2018, pochi giorni prima della conversazione intercettata­ chiede ad A. di versargli un acconto sulla retribuzione (otterrà solo 20 euro), in quanto, come riferito subito dopo dallo stesso A. ad R.A., non possiede nemmeno il denaro per dar da mangiare al proprio bambino [ ... ]Ai braccianti, nonostante la formale assunzione e emissione di busta paga non vengono pagati i contributi, poiché il pagamento passa regolarmente -salvo sporadici acconti versati direttamente dal datore di lavoro ed annotati dall'A.­ direttamente dalle mani del caporale, che gestisce pienamente l'assunzione, il licenziamento ed il pagamento dei lavoratori>>.
Quanto allo stato di bisogno, rimarca, ancora, il giudice del riesame che «Indubbio è lo stato di bisogno dei lavoratori, che non può essere degradato a mera esigenza di lavorare, trattandosi perlopiù di soggetti extracomunitari - alcuni dei quali privi di permesso di soggiorno o dimoranti presso il centro di accoglienza- privi di alternative concrete, disposti ad accettare qualsiasi condizione lavorativa pur di assicurarsi la sopravvivenza sul territorio. Ed invero, non pare potersi riconoscersi in capo a tali soggetti alcun margine di scelta nella contrattazione, né un effettivo potere contrattuale, circostanza che li rende contraenti deboli, esposti alle più variegate forme di sfruttamento lavorativo [ ... ] Non quindi soggetti disposti a lavorare tout court, ma persone disposte a lavorare in qualsiasi condizione. Circostanza ben nota all'A. e al datore di lavoro, che non hanno esitato ad alimentare il circuito di collocamento illecito di cittadini stranieri stanziati in Calabria da destinare al lavoro in Basilicata, sfruttandone la condizione di bisogno».

7. Circa le esigenze cautelari, il Tribunale evidenzia la reiterazione delle condotte rilevate attesa <<la continuità dell'attività di reclutamento dell'A. e di impiego del DG.L.E., potendo il secondo stabilmente contare sul sistema di collocamento illecito costruito dal primo» che lascia validamente presumere l'ulteriore reiterazione di esse.
7.1. Quanto alla misura in atto, il Tribunale conferma la decisione del giudice dell'ordinanza genetica, dando atto che il ricorrente «risiede proprio ove ha sede l'impresa ed è aduso rivolgersi ai caporali per il reclutamento di manodopera. Si impone quindi la necessità di impedire contatti con l'esterno al fine di impedire la riorganizzazione -ingaggiando altri caporali- dell'attività illecita sopra delineata. Tale misura, oltre a garantire l'allontanamento dell'indagato dal sistema illecito diretto dall'A., costituisce anche un valido deterrente per la replicazione di analoghe condotte di sfruttamento di manodopera illecitamente reclutata>>.

8. Da tutto ciò deriva che il ragionamento posto a base delle decisioni del G.1.P. e del Collegio della cautela appare scevro da aporie logiche manifeste né sono rinvenibili errores in iudicando o in procedendo.

9. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.




Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.


Così deciso il 09/03/2021