- Datore di Lavoro
- Delega di Funzione
- Dirigente e Preposto
- Dispositivi di Protezione Individuali
Responsabilità di un preposto, dichiarato colpevole della contravvenzione prevista dall'art. 4, comma quinto, lettera 1), decreto legislativo 626/94, perché non richiedeva l'osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dell'uso dei dispositivi di prevenzione individuali ed, in particolare, non richiedeva al lavoratore, poi infortunatosi al piede destro, l'uso delle calzature protettive.
Ricorre in Cassazione - Respinto
"Come ha esattamente affermato l'impugnata sentenza, non è esatta l'affermazione secondo cui, per effetto della entrata in vigore del citato decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, la violazione contestata non preveda più una sanzione penale.
È vero che la lett. f) del primo comma dell'art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissa gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, non è contemplata dal successivo art. 55 (nella formulazione precedente al decreto legislativo correttivo del 3 agosto 2009, n. 106), che prevede le corrispondenti sanzioni per datore e dirigenti. Tuttavia deve considerarsi che la violazione dell'obbligo di richiedere l'osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni resta comunque sanzionata a carico del preposto, come conseguenza dell'analogo precetto che alla lett. a) dell'art. 19 è fissato, appunto, tra gli obblighi di questa categoria di soggetti.
È infatti proprio chi è deputato, dal datore o dal dirigente, con delega, formale o anche di fatto, a sorvegliare e vigilare sulle modalità di concreto espletamento dell'attività lavorativa ed a verificare, quindi, che il dipendente si attenga alle disposizioni impartite, a dover rispondere del fatto di non aver vigilato sull'uso da parte dei lavoratori dei prescritti dispositivi di prevenzione.
Sicché per il preposto la violazione dell'obbligo in esame resta sanzionata penalmente dall'art. 56, lett. a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, peraltro con pena più lieve rispetto alla lett. b) dell'art. 89 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
È possibile però - come è avvenuto nella specie - che il datore di lavoro non deleghi tale attività di vigilanza ad alcuno preposto.
In tale evenienza questa attività di vigilanza sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni non può che far carico direttamente sul datore di lavoro stesso non potendo farsi discendere dalla mancata delega ad un preposto l'esonero tout court dall'osservanza di tale norma di prevenzione.
Ne consegue che la condotta omissiva contestata è tuttora sanzionata penalmente a carico del datore nella misura in cui quest'ultimo non abbia delegato tale attività di vigilanza ad un preposto e quindi allorché tale attività faccia carico direttamente su lui."
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione III Penale
composta dagli ill.mi signori Magistrati:
dott. Ernesto Lupo Presidente
1. dott. Agostino Cordova
2. dott. Aldo Fiale
3. dott. Giovanni Amoroso
4. dott. Luigi Marini
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da ..., n. a..... avverso la sentenza dell'11 dicembre 2008 del tribunale di Barcellona Pozzo del Gotto, sez. distaccata di Milazzo;
Udito il P .M., in persona del S . Procuratore Generale dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per il rigetto del ricorso;
All'udienza del 13 novembre scorso, la difesa preliminarmente rilevava la intervenuta depenalizzazione o abrogazione del precetto in esame, per il quale non più esisterebbe oggi sanzione a seguito della entrata in vigore del decreto legislativo 9.4.2008 n. 81.
Espletata l'istruttoria, il tribunale di Barcellona Pozzo del Gotto, sez. distaccata di Milazzo, con sentenza del 11.12.2008 dichiarava ... colpevole della contravvenzione ascrittagli e, concesse le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di euro seicento di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali, con i benefici della pena sospesa e della non menzione.
Deduce innanzi tutto la nullità della sentenza per la mancata correlazione tra il fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, nonché erronea applicazione della legge penale e difetto di motivazione nella parte in cui, in sentenza, è stata affermata la responsabilità dell'imputato quale preposto.
È vero che la lett. f) del primo comma dell'art. 18 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che fissa gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, non è contemplata dal successivo art. 55 (nella formulazione precedente al decreto legislativo correttivo del 3 agosto 2009, n. 106), che prevede le corrispondenti sanzioni per datore e dirigenti.
Tuttavia deve considerarsi che la violazione dell'obbligo di richiedere l'osservanza, da parte dei lavoratori, delle disposizioni sull'uso dei dispositivi di prevenzione degli infortuni resta comunque sanzionata a carico del preposto, come conseguenza dell'analogo precetto che alla lett. a) dell'art. 19 è fissato, appunto, tra gli obblighi di questa categoria di soggetti.
Ne consegue che la condotta omissiva contestata è tuttora sanzionata penalmente a carico del datore nella misura in cui quest'ultimo non abbia delegato tale attività di vigilanza ad un preposto e quindi allorché tale attività faccia carico direttamente su lui.
Nello specifico - ha poi osservato ulteriormente il tribunale - all'epoca dei fatti il ..., legale rappresentante della s.r.l. datrice di lavoro, risultava comunque anche aver svolto in concreto le funzioni di "preposto" (cfr. in tal senso la precisazione fatta all'udienza dallo stesso verbalizzante escusso) ed in quella veste egli rispondeva ugualmente della violazione contestata.
Nella specie comunque correttamente il tribunale ha dato ragione del suo convincimento in ordine alla sussistenza della condotta contestata rilevando che dall'audizione dell'infortunato emergeva la pratica costante seguita, non soltanto dall'infortunato, ma anche da altri dipendenti e che comportava la sistematica violazione della prescrizione antinfortunistica.
Il tribunale ha poi ulteriormente rilevato che l'elemento soggettivo era integrato dalla coscienza e volontà dell'omissione dell'attività di vigilanza da parte dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2009
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Il 3 DIC. 2009