Tipologia: Accordo quadro interconfederale COVID-19 - Coronavirus
Data firma: 13 marzo 2020
Parti: Conflavoro PMI, Fesica-Confsal e Confsal
Fonte: conflavoro.it


Accordo quadro interconfederale COVID-19 - Coronavirus
(ex Art. 1, comma 9, DPCM 11 marzo 2020)

Oggi 13 marzo 2020, alle ore 16:00 convocati e presenti in video conferenza si sono incontrati: Conflavoro PMI […], Fesica-Confsal […] e Confsal […]

Premesso che
• In data 01 Marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da CO-VID-19”, il quale all’art. 4, 1° comma, lett. a) consente l’applicazione del “lavoro agile per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020,dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti. Gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
• In data 4 Marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rubricato “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, il quale all’art. 1, lett n), consente l’applicazione della modalità del “lavoro agile” disciplinata dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 (artt. 18 - 23) per la durata dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti invia telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro.
• In data 11 Marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, rubricato: “Ulteriori disposizioni attuatine del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale”.
Le misure previste all’interno del suindicato Decreto sono volte a contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 (c.d. Coronavirus) sull’intero territorio nazionale e, a tal fine, sono state sospese determinate categorie di attività commerciali al dettaglio indicate all’art. 1, commi 1, 2 e 3, fatta esclusione per le attività che rientrano negli allegati 1 e 2 del citato DPCM, nonché è stato consentito il solo esercizio delle attività produttive e professionali di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 6 ed agli allegati 1 e 2 del DPCM, per il periodo 12 marzo 2020 - 25 marzo 2020 (salvo successive proroghe di validità e/o modifiche dello stesso).
• In ordine alle attività produttive ed alle attività professionali il DPCM raccomanda di osservare determinate prescrizioni; in particolare:
• attuare il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
• incentivare le ferie e i concedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
• sospendere le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
• adottare dei protocolli di sicurezza anti-contagio anche tramite l’utilizzo di strumenti di protezione individuale;
• incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
• per le sole attività produttive, altresì, limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentare l’accesso agli spazi comuni.
• Le Organizzazioni Sindacali sottoscrittrici il presente Accordo Quadro intendono dare attuazione a quanto previsto dal DPCM dell’11 marzo u.s. e, pertanto, al fine di contrastare e contenere l’epidemia diffusasi sull’intero territorio nazionale, di intesa tra loro, ed ai sensi dell’Art. 1, comma 9, del suindicato DPCM, limitatamente alle attività economiche che possono continuare nell’ attività lavorativa, convengono le seguenti pattuizioni da rendersi attuative dal momento della sottoscrizione fino a tutto il periodo di emergenza sanitaria COVID-19 salvo intese tra le parti.
Tutto ciò premesso, le parti concordano quanto segue:
- . le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
- . le parti, in considerazione della situazione nazionale descritta in premessa ed al fine di contenere l’epidemia, ravvisano, per le attività produttive, per le attività professionali e le attività rientranti negli allegati 1 e 2 del citato DPCM:
- la necessità che le medesime siano esercitate, ove l’organizzazione del lavoro lo consenta, mediante l’utilizzo del “Lavoro Agile” di cui alla Legge n. 81/2017. Tale modalità di utilizzo della prestazione lavorativa dei dipendenti, infatti, consente, flessibilità organizzativa per tutte quelle attività che possono essere svolte, “a distanza” (ad esempio, dal proprio domicilio o residenza), anche attraverso l’utilizzo di strumentazioni che consentono di lavorare da “remoto” (come ad es. pc portatili, tablet e smartphone).
A tal fine, in deroga a quanto disciplinato dalla Legge n. 81/2017 (che prevede la sottoscrizione di un accordo individuale tra parte datoriale e lavoratore) ed in attuazione dell’Art. 4, comma 1, lett. a) del DPCM 1° Marzo 2020, dell’Art. 1, lett. n) del DPCM 4 Marzo 2020 e dell’Art. 1, comma 7, DPCM 11 marzo 2020, il datore di lavoro potrà unilateralmente adottare l’istituto del “lavoro agile” come modalità organizzativa del lavoro dei propri dipendenti, senza il consenso di questi ultimi e senza la sottoscrizione tra le parti dell’accordo individuale che ne legittimi il ricorso. Le comunicazioni “massive” inerenti l’adozione di tale forma di svolgimento della prestazione lavorativa c.d. “smart working” avverrà in via telematica previa registrazione sul portale dei servizi lavoro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali attraverso l’utilizzo dell’applicativo “clic lavoro” ovvero attraverso l’utilizzo del Sistema Pubblico d’identità digitale “SPID” e con modalità massiva semplificata attraverso la compilazione di un file Excel di cui alla Tabella predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed allegata al presente Accordo.
- Ai sensi dell’Art. 1, comma 7, DPCM 11 marzo 2020, ai datori di lavoro è consentito disporre unilateralmente - e, pertanto, senza il consenso dei lavoratori alle proprie dipendenze - la fruizione delle ferie, dei permessi e dei congedi retribuiti, al fine di sopperire alla riduzione e/o sospensione del lavoro, nei reparti, unità produttive, settori e/o rami d’azienda ed articolazioni autonome dell’Impresa.
Per le medesime finalità, i datori di lavoro potranno utilizzare l’istituto contrattuale collettivo della c.d. ‘‘banca ore", facendo recuperare con giornate o ore di riposo retribuite le prestazioni di lavoro straordinario già effettuate ed accantonate dai propri dipendenti.
- I datori di lavoro, inoltre, potranno accedere alle forme di integrazione salariale previste dal D.Lgs. n. 148/2015, da ultimo modificate dal D.L. n. 9 del 2 marzo 2020 (arrt. 13 e ss.).
- Al fine di arginare il contagio del coronavirus all’ interno degli ambienti di lavoro non soggette a sospensione dell’attività lavorativa, in intesa tra le parti sociali sottoscrittrici del presente accordo, è stato redatto il protocollo di sicurezza Anti-Contagio COVID-19, dove vengono individuate le misure generali e specifiche di sicurezza sia per gli ambienti di lavoro ove sia possibile rispettare la distanza di sicurezza di un metro e laddove ciò non fosse praticabile. Il protocollo di sicurezza Anti-Contagio COVID-19 allegato al presente accordo quadro che ne diventa parte integrante compresi i suoi allegati, è passibile di modifiche ed integrazioni e potrà essere integrato in misura di sicurezza superiore, secondo eventuali disposizioni normative o secondo le necessità aziendale in concerto tra il datore di lavoro e il Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori.
- Le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo Quadro, si incontreranno entro il 25 marzo 2020, al fine di confermare, modificare e/o ampliare le misure emergenziali per le Imprese, volte a contrastare e contenere il fenomeno epidemiologico del COVID-19, nonché per l’esame delle eventuali disposizioni normative che verranno emanate medio tempore a tutela del sistema produttivo italiano.