Infortunio accaduto ad un dottorando universitario, mentre regolava manualmente la direzione del raggio laser fuoriuscente da un apparecchio vetusto e privo di idonei sistemi di sicurezza;
Sussistenza di responsabilità del dirigente del laboratorio;
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. OLIVIERI RENATO PRESIDENTE
1. Dott. TUCCIO GIUSEPPE CONSIGLIERE
2. Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO "
3. Dott. IACOPINO SILVANA "
4. Dott. GALBIATI RUGGERO "
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
1) S. A. N. IL ..omissis..
avverso SENTENZA del 28/05/2003
CORTE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere IACOPINO SILVANA
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. O CEDRANGOLO che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
Udito il difensore Avv. Angelo Peluso che ha chiesto l'accoglimento del ricorso
Fatto
La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza del 14/5/2002 con la quale il Tribunale in composizione monocratica della stessa città aveva condannato S. A. alla pena ritenuta di giustizia, avendolo riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 590 C.P in danno di P. G..
Proponeva ricorso per cassazione il difensore del S. deducendo inosservanza od erronea applicazione di legge nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. Ribadiva che l'evento ora stato cagionato da una causa del tutto accidentale non prevedibile né evitabile. Inoltre, rilevava che non era stata valutata una prova fondamentale rappresentata dalla dimostrazione che l'imputato aveva assunto la qualità di responsabile del laboratorio del Dipartimento di Scienze Fisiche in un momento successivo al verificarsi del fatto.
Diritto
Il gravame è infondato e va rigettato.
I giudici dell'appello hanno chiaramente spiegato le ragioni per le quali andava confermato il riconoscimento della responsabilità del S..
A carico del predetto vi era la testimonianza della parte lesa, P. G., la quale aveva dichiarato che, trovandosi nel laboratorio del Dipartimento di Scienze Fisiche dell'Università di Napoli, mentre regolava manualmente la direzione del raggio laser fuoriuscente da un apparecchio al quale lavorava in quanto preparava la tesi del dottorato di ricerca, era stato colpito dal detto raggio e si era procurato lesioni personali gravi. Deponevano, poi, contro il S. gli accertamenti che la macchina era vetusta e più volte aveva presentato problemi di funzionamento.
Per tale motivo, era necessario prepararla prima dell'inizio dei lavori. Per l'appunto, il giorno dell'incidente, il P., il S. ed altra persona avevano iniziato da soli l'intervento di manutenzione, compiendo controlli e verifiche sulla macchina. Secondo i giudici, l'evento verificatosi era addebitabile al S., in quanto, quale responsabile del Dipartimento di Scienze Fisiche e del laboratorio presso cui operava la parte lesa, era tenuto ad assicurare la tutela della salute di chi, come il P., svolgeva attività lavorativa in quel luogo. Il S. era a conoscenza della vetustà della apparecchiatura e di precedenti episodi di cattivo funzionamento di questa.
Inoltre, sapeva che la macchina era ad alto rischio, priva di idonei sistemi di sicurezza. In tale situazione, egli non avrebbe dovuto consentire l'uso della macchina fino a quando non fosse stata sottoposta a manutenzione da parte di un tecnico specializzato e non fosse stata adeguata alla normativa di sicurezza. L'imputato, invece, violando ogni regola di prudenza e la norma di cui all'art. 375 D.P.R. n. 547 del 1955, aveva continuato nella prassi di una manutenzione fornita dagli studenti ed aveva permesso a costoro l'uso dell'apparecchio. Né può sostenersi, come vorrebbe il ricorrente, che l'evento non fosse prevedibile né evitabile. Questo, come anche si legge nella sentenza di primo grado, la cui motivazione si integra e forma un tutto uno con quella della pronuncia impugnata, era avvenuto mentre il P. regolava manualmente la direzione del raggio laser. Problemi di allineamento del detto raggio laser si erano pure in passato presentati e per risolverli, il P., il S. e gli altri avevano già di persona effettuato controlli e verifiche.
Sia in queste ultime occasioni che in quella in cui si era verificato l'incidente, quindi, si era operato direttamente sull'apparecchio dimenticando che era ad alto rischio sicché non potevano escludersi partenze accidentali del raggio laser, come poi avvenuto. Correttamente, pertanto, i giudici di appello hanno concluso che la macchina era priva di sistemi di sicurezza idonei a scongiurare pericoli del tipo di quello avvenuto. Quanto, poi, alla ulteriore doglianza mossa con il ricorso, va osservato che, come emerge dalla sentenza di primo grado, è stata valutata la circostanza che il S. è divenuto responsabile della sicurezza dopo l'incidente. Tale dato è stato, però, giudicato non rilevante perché l'imputato, alla data del fatto, dirigeva ed era il responsabile del laboratorio di Spettroscopia Laser del Dipartimento di Scienze Fisiche in cui ha operato la parte lesa. In tale qualità, impartiva le disposizioni relative all'attività di ricerca da compiere e di questa rispondeva. Come si vede, quindi, la corte territoriale è pervenuta al suo convincimento all'esito di una disamina degli elementi acquisiti, strettamente attinente al merito dei fatti, e ha dato conto della valutazione compiuta dei dati esistenti con argomentazioni congrue e logiche che sfuggono al sindacato di legittimitÈ. È, infine, il caso di osservare che il reato ascritto, il quale è stato commesso il 7/2/1996, non è ancora prescritto in quanto al termine di sette anni e mezzo, tenuto conto degli atti interruttivi, scadente il 7/8/2003, si deve aggiungere il periodo di tempo di anni uno, mesi due, giorni ventisei con conseguente maturarsi della prescrizione il 2/11/2004. Ed invero, si devono considerare i rinvii di udienza dal 24/9/1999 al 3/5/2000, dal 14/11/2000 al 15/1/2001, dal 27/11/2001 al 13/5/2002, disposti per impedimento del difensore e dell'imputato, per astensione dalle udienze in corso con impossibilità di costituire l'ufficio, per richiesta delle parti, i quali costituiscono cause di sospensione della prescrizione (cfr. Sezioni Unite, Sent. 1021 dell'11/1/2002,, Cremonese; Sezioni Unite, Sent. n. 47289 del 10/12/2003, Petrella).
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del S. al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 22/10/2004
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 2005.