Cassazione Civile, Sez. Lav., 08 aprile 2021, n. 9372 - Liquidazione in capitale della rendita per infortunio in itinere. Scadenza del decennio dalla costituzione della rendita
Presidente: BERRINO UMBERTO Relatore: CAVALLARO LUIGI
Data pubblicazione: 08/04/2021
Fatto
che, con sentenza depositata il 9.12.2014, la Corte d'appello di Catania ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda con cui D.A. aveva opposto il provvedimento di liquidazione in capitale della rendita per infortunio in itinere di cui godeva a seguito di sentenza passata in giudicato, richiedendo un aggravamento della rendita medesima;
che avverso tale pronuncia D.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l'INAIL ha resistito con controricorso;
Diritto
che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 75, T.U. n. 1124/1965, per avere la Corte di merito ritenuto legittima la capitalizzazione della rendita effettuata dall'INAIL in data 1.6.2007 sul presupposto che fosse trascorso un decennio dalla sua costituzione, nonostante che egli avesse contestato la permanenza del medesimo grado d'invalidità permanente parziale e che comunque, avuto riguardo alla data del provvedimento di liquidazione invece che alla data di consolidamento dei postumi, il decennio non potesse considerarsi trascorso;
che, al riguardo, va premesso che l'art. 75, T.U. n. 1124/1965, stabilisce che «qualora, dopo la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita, il grado di inabilità permanente residuato all'infortunato risulti determinato in maniera definitiva nella misura superiore al dieci e inferiore al sedici per cento, è corrisposta, ad estinzione di ogni diritto, una somma pari al valore capitale, determinato in base alle tabelle di cui al primo comma dell'art. 39, dell'ulteriore rendita spettante, calcolata sul limite minimo di retribuzione annua ai sensi del terzo comma dell'art. 116, applicabile al momento della liquidazione di tale somma»; che, nell'interpretare tale disposizione, questa Corte ha chiarito che la capitalizzazione della rendita da inabilità permanente presuppone, in coerenza con il principio della stabilizzazione dei postumi di cui all'art. 83, T.U. n. 1124/1965, l'avvenuta scadenza di un decennio dalla costituzione della rendita stessa (Cass. n. 7718 del 2004), precisando che i criteri di calcolo della somma da corrispondere in capitale, indicati nella seconda parte dello stesso art. 75, così come l'età dell'assicurato, debbono essere riferiti al momento in cui si compiono le operazioni tecnico-contabili necessarie per la determinazione quantitativa della somma da attribuire, dovendo sino a quel momento corrispondersi all'assicurato, da parte dell'INAIL, i ratei della rendita in essere (Cass. n. 16459 del 2007);
che, nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che, sebbene il provvedimento di costituzione della rendita fosse stato adottato in data 21.10. 2004, la sua decorrenza era stata fissata al 3.4.1997, di talché correttamente ha ritenuto che l'Istituto, pur avendo costituito la rendita in data successiva al passaggio in giudicato della sentenza che aveva accolto la domanda dell'odierno ricorrente, avesse legittimamente esercitato la potestà di liberarsi mediante la prestazione unica decorso il decennio dalla data di decorrenza della rendita, essendo stato parimenti chiarito che l'accertamento con sentenza passata in giudicato dell'obbligazione originaria, essendo privo di efficacia, costitutiva e dunque inidoneo a mutare gli effetti dell'accertato rapporto obbligatorio, non può togliere efficacia alla previsione dell'art. 75, cit., permanendo a carico dell'assicurato che abbia conseguito la rendita la soggezione al potere-dovere dell'Istituto debitore di liberarsi attraverso la prestazione unica (Cass. nn. 7142 del 2002, sul punto richiamata da Cass. n. 16459 del 2007, cit.);
che contrari argomenti non possono desumersi da Cass. n. 8793 del 1991, citata a sostegno della censura svolta nel ricorso per cassazione, riguardando essa una fattispecie di c.d. costituzione negativa, in relazione al fatto che l'inabilità temporanea era terminata in quel caso senza che esistessero postumi indennizzabili, e avendo semplicemente confermato l'impossibilità per l'INAIL di provvedere alla capitalizzazione prima della data di costituzione della rendita, che - diversamente dal caso di specie - non poteva identificarsi con quella della cessazione dell'indennità temporanea corrisposta a seguito dell'infortunio;
che, per contro, non risulta ulteriormente sostenibile l'affermazione di Cass. n. 9790 del 1991, parimenti citata in ricorso, secondo cui, ai fini di cui all'art. 75, T.U. n. 1124/1965, cit., la scadenza del decennio dalla costituzione della rendita dovrebbe identificarsi con riguardo al provvedimento di riconoscimento e liquidazione della prestazione anche nel caso d'infortunio con lesioni giudicate in via amministrativa guarite senza postumi invalidanti cui abbia fatto seguito azione giudiziaria dell'assicurato conclusasi con la costituzione della rendita dalla cessazione dell'indennità temporanea, dal momento che tale soluzione - come puntualmente chiarito da Cass. n. 7142 del 2002, cit. - finirebbe con l'attribuire al provvedimento dell'INAIL un valore costitutivo che non può strutturalmente avere;
che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;
che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 3.200,00, di cui € 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell'8.10.2020.