Regione Liguria
Ordinanza 9 aprile 2021, n. 17/2021
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Disposizioni in materia di organizzazione dell'attività didattica sul territorio della Regione Liguria.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI E RICHIAMATI:
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti agenti virali trasmissibili;
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l’art. 3;
il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 ed in particolare l’art. 1 comma 16;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale) convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;
le delibere del Consiglio del Ministri in data 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020 e 13 gennaio 2021, con le quali è stato prorogato, da ultimo, sino al 30 aprile 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;
il decreto legge 5 gennaio 2021, n. 1 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) successivamente abrogato;
il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021) convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29;
il DPCM 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici);
le ordinanze del Ministro della Salute:
- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVI D-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
- 12 marzo 2021 “Misure di contenimento del contagio nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e Veneto” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Molise” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria nella Regione Puglia”;
- 19 marzo 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Campania” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Sardegna” - “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regione Molise”;
- 26 marzo 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Veneto e la Provincia autonoma di Trento”;
- 26 marzo 2021 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza Covid-19 - Regioni Calabria, Toscana e Val d’Aosta”;
- 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta”;
- 2 aprile 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Marche e Veneto e nella Provincia autonoma di Trento”.
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO del report di monitoraggio settimanale della cabina di regia, relativo alla settimana 22 - 28 marzo, che evidenzia che:
“L'incidenza molto elevata e ben lontana dalla soglia di 50 casi per 100.000 per settimana, la sua lenta decrescita ed il forte sovraccarico dei servizi ospedalieri non consentono una riduzione delle attuali misure di restrizione. Si ribadisce, anche alla luce della predominanza di varianti virali a maggiore trasmissibilità, la necessità di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone e della mobilità”.
CONSIDERATO che dalla relazione della struttura Prevenzione e Programmazione di A.Li.Sa. depositata agli atti d'ufficio in data 9 aprile 2021, si evince che il quadro epidemiologico in Liguria è caratterizzato da un’incidenza pari a 173 casi su 100.000 abitanti e che detta incidenza si riflette sulla pressione ospedaliera;
RITENUTO, pertanto, in ragione del quadro epidemiologico relativo all’intera Regione, evidenziato dalla citata relazione della struttura Prevenzione e Programmazione di A.Li.Sa. di stabilire che le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado debbano adottare forme flessibili di organizzazione per garantire l’attività didattica in presenza del 50 per cento della popolazione studentesca mentre il restante 50 per cento della popolazione studentesca si deve avvalere della didattica a distanza;
Sentito il Ministro della Salute
Per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA
1. le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado del territorio della Regione Liguria devono adottare forme flessibili di organizzazione per garantire l’attività didattica in presenza del 50 per cento della popolazione
studentesca mentre il restante 50 per cento della popolazione studentesca si deve avvalere della didattica a distanza;
La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 12 aprile 2021 e ha efficacia fino alle ore 24:00 del 30 aprile 2021.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
al Ministero dell'istruzione;
al Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana;
alle Aziende ed Enti del SSR.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI e ALFA.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi. La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.
Genova, li 9 aprile 2021