Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
N. 333-A/ Roma, data del protocollo
Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori aggiornamenti.
ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO
[omissis]
L’evolversi dell’epidemia in oggetto ha determinato, come noto, un incremento dei casi di contagio e una diffusione maggiore sul territorio nazionale, da cui discende l’esigenza di:
o preservare l’efficienza e l’operatività della Polizia di Stato, presidio di legalità, a garanzia dei diritti di libertà;
o accentuare le misure di tutela della salute delle Donne e degli Uomini della Polizia di Stato così come dei terzi con cui questi vengono a contatto;
o garantire le condizioni migliori per consentire al dispositivo sanitario della Polizia di Stato di mantenere il livello di efficienza sin qui assicurato.
A tali fini, si rende necessario impartire puntuali disposizioni, nel solco di quelle già diramate e ora attualizzate rispetto all’evoluzione della situazione e a quella, correlata, del quadro giuridico di riferimento.
In primo luogo, gli ambienti di lavoro continuano a dover essere organizzati per assicurare il distanziamento sociale, secondo i parametri definiti dalla circolare n. 3255 dell’8 maggio 2020 della Direzione centrale di Sanità. Le SS.LL. sono chiamate, pertanto, ad avvalersi, nella misura più ampia possibile, di tutti gli spazi e di tutte le postazioni di lavoro comunque a disposizione di ogni ufficio o, più in generale, dell’Amministrazione, in ciascuna realtà territoriale, inclusi quelli temporaneamente non utilizzati.
In subordine, laddove l’applicazione delle misure di cui sopra non risultasse sufficiente, persiste la necessità di orientare - con la flessibilità del caso, frutto di una puntuale analisi, e con il sostegno sensibile e responsabile, che le Organizzazioni sindacali hanno già pienamente garantito - le programmazioni settimanali di tutti i servizi concretamente interessati, secondo i seguenti criteri:
o adozione di moduli organizzativi ispirati alla “logica dell'alternanza", già enunciata in precedenti circolari, da realizzarsi:
• con orari di lavoro per servizi non continuativi, articolati con turnazione giornaliera su due o tre quadranti, per 5 o 6 giornate lavorative settimanali, ovvero, se necessario, a giorni alterni;
• ove occorra, con la diversificazione della tipologia di impiego (interno o esterno).
Entrambe le opzioni sono sempre compatibili con la possibilità di ricorrere alla prestazione di lavoro straordinario, programmato o emergente, e con valutazione dell’opportunità di ricorso all'orario flessibile;
o in subordine, ricorso al “lavoro agile” (c.d. smart working), per come da tempo già disciplinato per il Personale della Polizia di Stato e più volte confermato, in caso di attività (o segmenti di attività) aventi carattere amministrativo, sempre se suscettibili di essere svolte senza pregiudicare, oltre i limiti dello stretto indispensabile, l’efficienza e l’efficacia dei servizi;
o in ulteriore subordine, ricorso al congedo straordinario per “temporanea dispensa dalla presenza in servizio” previsto dall’articolo 87, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come noto tornato applicabile nei giorni scorsi (sul punto si richiama la recentissima circolare n. 333A/13708 del 16 ottobre 2020).
Infine, si conferma ancora la possibilità, oltre che di consentire la fruizione del congedo ordinario, di ricorrere agli istituti, ordinari e speciali (ivi inclusi quelli di ripristinata applicabilità), del congedo straordinario e di ogni altra figura di assenza legittima, in un’ottica di costante attenzione e sensibilità nei riguardi delle esigenze, anche di natura familiare, che il Personale dovesse rappresentare.
In merito, si segnala che è di prossima registrazione e pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020 (sebbene sia già stato diffuso attraverso canali ufficiali), che detta alcune disposizioni applicabili comunque fino al 31 dicembre 2020.
In ordine a tali imminenti evoluzioni, limitatamente alle disposizioni applicabili al Personale della Polizia di Stato¹, si precisa che l’assenza del dipendente, per accertamenti sanitari (propri o dei figli minorenni) "disposti dall’autorità sanitaria competente per il COVID-19", è equiparata, a tutti gli effetti giuridici ed economici, al servizio effettivamente prestato, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 19 ottobre 2020².
Venendo ad alcuni indirizzi rivolti più specificamente all’organizzazione dei servizi, si raccomanda di:
o ridurre, allo stretto e rigoroso indispensabile, le attività che comportano accentuazione dei rischi di contagio, con specifico riferimento a missioni, nonché ad attività di formazione e aggiornamento professionale in presenza;
o predisporre ogni misura organizzativa utile ad evitare tutte le riunioni in presenza, come noto vietate al pari della partecipazione ad eventi (art. 1, comma 6, lettera n- bis del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020);
o fornire ogni possibile collaborazione ai Medici della Polizia di Stato, anche attraverso la messa a disposizione di Personale non sanitario, ovviamente per adempimenti compatibili con il relativo status (raccolta di informazioni, elaborazione di reportistica, comunicazioni, ecc.).
Con particolare riferimento ai servizi operativi, si ricorda come la presente specifica fase dello stato di emergenza nazionale, nuovamente prorogato dal Consiglio dei ministri dello scorso 7 ottobre fino al 31 gennaio 2021, già si caratterizzi per l’adozione di regole e per la predisposizione di misure maggiormente restrittive da parte delle competenti Autorità di governo (si veda il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, peraltro sostitutivo del precedente del 13, medio tempore già modificato il 18 ottobre). Tali evoluzioni accentuano l’esigenza che l‘ordinaria attività di controllo del territorio intensifichi il proprio orientamento anche a presidio del rispetto delle suddette misure.
Con precedente circolare n. 555-DOC/C/DIPPS/FUN/CTR/5060-20 dello scorso 20 ottobre, poi, è già stata richiamata l’attenzione dei Sigg. Questori affinché dispongano, mediante apposita ordinanza ex art. 37 del Regolamento di servizio, mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica, avendo cura di concentrarli sulle situazioni nelle quali risultino sussistenti rischi rilevanti di alterazione del sereno svolgimento di ogni attività lecita caso per caso coinvolta, nello scrupoloso rispetto anche delle misure sopra menzionate. Le relative valutazioni riguarderanno, in particolare, quegli ambiti spazio-temporali interessati dall’interdizione alla libera circolazione nell’osservanza di misure adottate, con i previsti strumenti emergenziali, dalle varie Autorità competenti, statali, regionali o comunali.
Naturalmente, nella seconda tipologia di ipotesi, spetterà la prevista indennità di ordine pubblico a remunerazione del servizio reso dal Personale incluso in ciascun dispositivo, per come, caso per caso, individuati in occasione dei consueti processi coordinati di governo dell’ordine pubblico. Sul tema, la direttiva del Capo del Gabinetto del Ministro dell’interno n. prot. 64576 dello scorso 20 ottobre ribadisce che “la definizione della forza pubblica, da impiegare nell‘espletamento dei servizi, sarà oggetto di apposita riunione tecnica di coordinamento che i Sigg. Questori organizzeranno con le Forze dell'ordine e gli altri attori della sicurezza territoriale, anche ai fini dell'individuazione delle aliquote di polizia locale che integreranno il dispositivo”, con i necessari e consueti coinvolgimenti dell’intero sistema delle Autorità di pubblica sicurezza territorialmente competenti. Va da sé che tali riunioni dovranno tenersi con modalità che non implichino la fisica compresenza.
Richiamando, ancora una volta, l’attenzione sulla necessità che l’applicazione dei criteri ora indicati sia ispirata a principi di gradualità in ragione dell’evolversi della situazione epidemiologica e delle misure che dovessero essere ulteriormente adottate e confidando nella massima e consapevole collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il Personale dipendente della presente circolare e assicurarne puntuale applicazione.
Il Capo della Polizia
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza
Gabrielli
___
¹ Non trovano, infatti, applicazione le disposizioni previste dal comma 2 dell’articolo 4, dovendosi in ogni caso continuare ad applicare la disciplina specificamente dettata per il Personale delle Forze di polizia (oltre che delle Forze armate e del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco) dell'articolo 87, comma 7, del citato decreto-legge n. 18 del 2020 (come noto, anch’esso tornato applicabile nei giorni scorsi), in materia di congedo straordinario speciale previsto per le assenze connesse a COVID-19 (ossia, oltre alla malattia, la quarantena con sorveglianza attiva e la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva; si ricorda la prevista esclusione dal computo dei giorni previsti dall'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).
² Con conseguente inapplicabilità della disciplina in materia di permesso breve di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.