Cassazione Penale, Sez. 6, 14 gennaio 2021, n. 1582 - Mobbing. Differente approccio della Sez. 6 rispetto alla Sez. 5


 

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BRICCHETTI R. G. - Presidente -
Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere -
Dott. CALVANESE Ersilia - rel. Consigliere -
Dott. APRILE Ercole - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
 

sul ricorso proposto:
M.A., nata a (OMISSIS), parte civile;
nel procedimento a carico di:
Me.En., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 11/10/2019 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Ersilia Calvanese;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Pirrelli Francesca Romana, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile.
 

 

Fatto

 

1. Con la sentenza del 5 luglio 2017, il Tribunale di Spoleto aveva condannato l'imputato Me.En. alla pena ritenuta di giustizia e alle statuizioni civili in favore della parte civile M.A. per i reati di minaccia di cui all'art. 612 c.p. (così riqualificato parzialmente il fatto di cui al capo A) e di diffamazione di cui all'art. 595 c.p. (capo C), mentre lo aveva assolto perchè il fatto non sussiste per i reati di maltrattamenti di cui all'art. 572 c.p. (capo A) e di appropriazione indebita di cui all'art. 646 c.p. (capo D) e aveva dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti per il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p. (così riqualificata la originaria imputazione di estorsione di cui al capo B), perchè estinto per prescrizione.
A seguito di appello proposto dall'imputato e dalla parte civile, la Corte di appello di Perugia riformava parzialmente la sentenza di primo grado, dichiarando non doversi procedere per i reati di cui agli artt. 612 e 595 c.p. perchè estinti per prescrizione e confermando nel resto.
Per quel che rileva in questa sede, quanto alle imputazioni di cui ai capi A) e B), all'imputato era stato contestato di aver, in qualità di Presidente di una fondazione, a partire dal (OMISSIS) e sino al (OMISSIS), maltrattato la dipendente M.A., sottoponendola ad atti di violenza morale e psicologica e a comportamenti vessatori (capo A); nonchè di aver nella stessa qualità, nel periodo (OMISSIS), con minacce, costretto la predetta ad accettare il demansionamento della qualifica dirigenziale in altra inferiore, procurandosi l'ingiusto profitto di non essere censurato per la gestione della fondazione (capo B).
La assoluzione per il reato di maltrattamenti era stata fondata dal Tribunale sulla assenza da un lato di un rapporto di lavoro inquadrabile nel concetto di "parafamiliarità" e dall'altro della abitualità dei comportamenti ascritti all'imputato.
Quanto alla condotta estorsiva contestata al capo B), il Tribunale aveva accertato che, se era stata effettivamente minacciata la persona offesa della perdita del posto di lavoro, doveva escludersi che l'accettazione da parte di quest'ultima del declassamento, formalizzato dal Consiglio di amministrazione con Delib. 28 luglio 2009, dovesse essere riconducibile alla suddetta minaccia (la dipendente si era infatti consultata con legali seguendo le scelte prospettatele da costoro); aveva inoltre evidenziato che la stessa minaccia non poteva integrare il reato estorsivo, posto che difettava la dimostrazione sia dell'ingiusto profitto contestato (consistito per l'imputato nell'evitare di essere censurato nella gestione della fondazione) sia della condotta tipica di costrizione a "fare" od "omettere" (risolvendosi invece nella specie la costrizione in un mero pati).
2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, nonchè procuratore speciale della parte civile, M.A., denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Violazione di legge in relazione all'art. 572 c.p., artt. 192 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione con riferimento al capo A).
La motivazione della sentenza impugnata è censurabile in quanto ha rigettato in modo assertivo gli argomenti con i quali la parte civile aveva inteso dimostrare che l'ambiente lavorativo in cui si erano svolti i fatti erano di tipo para-familiare, così da giustificare la configurabilità del reato.
In particolare, risultano pretermesse le prove che la parte civile aveva indicato come rivelative di questo rapporto.
2.2. Violazione di legge in relazione all'art. 629 c.p., artt. 192, 521 e 546 c.p.p. e vizio di motivazione, anche per travisamento della prova, in ordine al capo B).
La parte civile aveva chiesto con l'appello la riqualificazione del fatto nel reato di estorsione, che, in quanto non prescritto, legittimava la condanna dell'imputato al risarcimento del danno morale.
La sentenza impugnata merita censura per tutte ragioni con cui è stato disatteso l'appello al riguardo.
In primo luogo, la Corte di appello sembra adombrare un difetto di specificità da parte della appellante, ma di fatto non dichiara il gravame inammissibile, ma soprattutto non spiega quale sia la alternativa argomentazione del primo giudice non sottoposta a critica (che di fatto non esiste).
In secondo luogo, la Corte di appello ha ritenuto che la intrinseca illeceità della minaccia di licenziamento sarebbe venuta meno in quanto la posizione apicale sarebbe stata abolita, così introducendo per la prima volta un presupposto di fatto che in realtà non si è mai verificato e non è dato comprendere da dove sia stato tratto. In ogni caso, è illogico il ragionamento: al momento della minaccia il reato era perfetto ed era irrilevante la successiva abolizione del posto; l'intensità della minaccia rendeva la condotta di tipo estorsivo.
Infine, carente è anche l'ultima ragione addotta dalla Corte di appello: la Corte di appello non spiega perchè vi sarebbe mutazione del fatto rilevante ai fini del pregiudizio della difesa nell'attribuire l'ingiusto profitto alla Fondazione anzichè, come contestato, all'imputato (posto che ciò che rileva è l'ingiustizia del profitto indipendentemente dal percettore).
3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
La difesa dell'imputato ha fatto pervenire in Cancelleria una memoria con cui ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. Una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale ha, a sua volta, depositato in Cancelleria la difesa della ricorrente parte civile.
 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.
2. Quanto al primo relativo, relativo al reato di maltrattamenti, va ricordato che, anche prima delle modifiche apportate all'art. 572 c.p. dalla L. n. 172 del 2012, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che le pratiche persecutorie realizzate ai danni del lavoratore dipendente e finalizzate alla sua emarginazione (c.d. "mobbing") potevano integrare il delitto di maltrattamenti in famiglia esclusivamente qualora il rapporto tra il datore di lavoro e il dipendente venisse ad assumere natura para-familiare, in quanto caratterizzato da relazioni intense ed abituali, da consuetudini di vita tra i soggetti, dalla soggezione di una parte nei confronti dell'altra, dalla fiducia riposta dal soggetto più debole del rapporto in quello che ricopre la posizione di supremazia (tra tante, Sez. 6, n. 16094 del 11/04/2012, I., Rv. 252609).
La Corte di appello ha al pari del primo giudice escluso che le risultanze processuali dimostrassero l'esistenza di un rapporto tra l'imputato e la persona offesa connotato da tali peculiarità, essendo emerse soltanto relazioni amicali e di sostegno nello studio, con episodi verificatisi saltuariamente in un arco di quasi trent'anni.
La parte civile ricorrente si è limitata in questa sede a riproporre evidenze probatorie già valutate dai giudici di merito in funzione di una loro diversa e, nella sua prospettiva, più convincente lettura.
Tale procedere è inammissibile sotto più profili.
Va rammentato che per la riforma di una pronuncia assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado, caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella del primo giudice, ma occorre, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio, anche in caso di impugnazione proposta dalla parte civile per le sole statuizioni civili (Sez. 5, n. 54300 del 14/09/2017, Banchero, Rv. 272082).
Anche l'impugnazione deve essere idonea ad orientare il giudice dell'impugnazione verso la decisione di riforma, con la conseguenza che essa non può limitarsi alla mera riproposizione dei temi già valutati insufficienti o inidonei (Sez. 6, n. 25711 del 17/05/2016, V, Rv. 267011).
In secondo luogo, va ribadito che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata e convincente, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone; Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Aiello).
E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la novella del 2006 dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), resta immutata la natura del sindacato che la Corte di cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasta preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (per tutte, tra le tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).
La previsione del vizio di travisamento della prova, invero, lungi dal consentire di denunciare in sede di legittimità il "travisamento del fatto" da parte del giudice di merito, ha la funzione di rimediare ad errori commessi da parte di quest'ultimo nel considerare una prova in realtà inesistente o nell'omettere una prova presente nel compendio processuale, purchè l'errore - oltre che decisivo sulla motivazione - abbia comunque un oggetto definito e non opinabile (ex multis, Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018, Grancini, Rv. 272406; Sez. 1, n. 54281 del 05/07/2017, Tallarico, Rv. 272492).
Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono - come quelle avanzate dalla ricorrente - nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito ovvero nella selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito.
3. In ordine alle questioni sollevate con riferimento al capo B), il motivo va dichiarato parimenti inammissibile.
3.1. Preliminarmente deve ritenersi sussistere l'interesse della parte civile alla proposizione del ricorso con riferimento a tale capo.
Nella specie, va rammentato che i Giudici di merito hanno concordemente qualificato il fatto, così come accertato, nel reato di violenza privata, in luogo della originaria ipotesi estorsiva contestata, e che, in ordine al fatto così qualificato, già in primo grado l'imputato era stato prosciolto per prescrizione del reato.
Si è registrata, pertanto, con la sentenza di primo grado, una totale soccombenza delle pretese avanzate dalla parte civile rispetto alla quale non vi è ragione di escludere la tutela, attraverso l'impugnazione.
La prospettazione contenuta nel ricorso e già nell'appello della parte civile mira infatti a contrastare la riqualificazione e dunque la premessa da cui è derivato il riconoscimento della prescrizione fin dal primo grado di giudizio.
Va rammentato che recentemente le Sezioni Unite di questa Corte hanno stabilito che è ammissibile l'impugnazione della parte civile nei confronti della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, così come nei confronti della sentenza di appello che tale decisione abbia confermato, ove con la stessa si contesti l'erroneità di detta dichiarazione (Sez. U, n. 28911 del 28/03/2019, Massaria, Rv. 275953).
La parte civile è infatti non solo legittimata ad appellare la sentenza di proscioglimento per estinzione del reato a seguito di intervenuta prescrizione, ma è anche portatrice di un concreto interesse a detta impugnazione, attesa la finalità, perseguita attraverso la doglianza mossa in ordine ad una erronea affermazione di intervenuta prescrizione, ad ottenere il ribaltamento della prima pronuncia e l'affermazione, sia pure solo "virtuale" perchè valorizzabile ai soli fini delle statuizioni civili, di responsabilità penale dell'imputato. Nel caso in cui la parte civile impugni con il ricorso per cassazione l'erronea conferma da parte del giudice di appello della dichiarazione di prescrizione, già erroneamente affermata dal giudice di primo grado, la pretesa è volta ad ottenere l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice civile in grado di appello, ex art. 622 c.p.p., senza la necessità di iniziare "ex novo" il giudizio civile e quindi in tempi più rapidi dell'ordinario.
3.2. Tanto chiarito sul piano dell'interesse, va osservato che la Corte di appello, nel respingere il gravame della ricorrente in ordine alla qualificazione dei fatti contestati al capo B), aveva indicato varie ragioni, ciascuna ritenuta "sufficiente" alla sua reiezione. Tra queste, il fatto che l'appello non avesse censurato uno degli argomenti utilizzati dal Tribunale per escludere l'ipotesi estorsiva, ovvero che la condotta dell'imputato aveva avuto di mira soltanto di costringere la persona offesa a tollerare il demansionamento.
In ordine a detto punto, che aveva portata assorbente, secondo la Corte di appello, rendendo il gravame aspecifico, la parte ricorrente in questa sede si è limitata a sostenere la mancanza di una declaratoria di inammissibilità del gravame, nonchè la genericità del richiamo della sentenza di primo grado e comunque il travisamento della motivazione di quest'ultima sentenza (nel senso della assenza di una siffatta ragione).
Si tratta di argomenti tutti privi all'evidenza di fondatezza.
La inammissibilità dell'impugnazione, come prevede l'art. 591 c.p.p., comma 4, anche se non rilevata dal giudice dell'impugnazione, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento. Pertanto, è irrilevante che la Corte di appello non l'abbia dichiarata espressamente, ben potendo tale vizio della impugnazione essere rilevato anche in questa sede.
La ricorrente non considera inoltre che la Corte di appello ha indicato puntualmente nella parte in fatto della motivazione le argomentazioni esposte dal Tribunale per escludere l'ipotesi estorsiva (tra le quali quella sopra indicata) e che la stessa sentenza di primo grado (pag. 53) aveva proprio posto tra le ragioni della riqualificazione dei fatti l'oggetto della costrizione.
3.3. L'inammissibilità della censura ora esaminata rende aspecifiche le restanti critiche versate nel secondo motivo.
4. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La ricorrente deve, pertanto, essere condannata, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila Euro, in favore della Cassa delle ammende.
 

P.Q.M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, il 26 novembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2021