Tipologia: Contratto collettivo di II livello
Data firma: 8 gennaio 2010
Validità: 08.01.2010 - 31.12.2011
Parti: Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise e Fabi, Fiba-Cisl, Fisac-Cgil
Settori: Credito e Assicurazioni, BCC-CRA, Abruzzo e Molise
Fonte: FABI Abruzzo

Sommario:

 Articolo 1 Ambito di applicazione
Articolo 2 Premio di risultato
Articolo 3 Corsi di formazione
• Raccomandazione delle parti
Articolo 4 Rotazioni del personale
Articolo 5 Sicurezza
• A) Nella prevenzione delle rapine
• B) in caso di eventi criminosi
Articolo 6 Informazioni alle OO.SS.
Articolo 7 Premio di anzianità
Articolo 8 Procedure di lavoro
Articolo 9 Profili professionali
Articolo 10 Gestione del CCNL
 • A) Permessi retribuiti.
• B) Permessi non retribuiti.
• C) Uso di autovettura privata.
• D) Turni di ferie.
• E) Part Time
• F) Provvidenze per disabili
• G) Prestazioni sanitarie di medicina preventiva
Articolo 11 Pari opportunità
Articolo 12 Ticket- pasto
Articolo 13 Servizio di cassa
Articolo 14 Igiene del lavoro
Articolo 15 Fusioni ed incorporazioni
Articolo 16 Decorrenza e durata

Contratto collettivo di lavoro di secondo livello per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle Banche di Credito Cooperativo / Casse Rurali dell’Abruzzo e del Molise

Il giorno 8 gennaio 2010 in Pescara, sono riuniti: la Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise [...], assistiti dal[...]la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo - Casse Rurali ed Artigiane; e la Federazione Autonoma bancari Italiani (Fabi) [...] ; la Fiba/Cisl; la Fisac/Cgil.
Le parti, avuto riguardo degli articoli 28 e 29 del CCNL 21.12.2007 per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CRA, dopo ampia analisi delle materie demandate, hanno sottoscritto il seguente contratto interregionale di secondo livello:

Articolo 1 Ambito di applicazione
Il presente contratto si applica al personale dipendente delle aree professionali e dei quadri direttivi delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise e della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise.

Articolo 3 Corsi di formazione
Le parti si danno atto che, vista la rilevanza che la gestione delle risorse umane nelle Banche di Credito Cooperativo dell’Abruzzo e del Molise assume per lo sviluppo delle stesse nel contesto dell’economia locale, la formazione del personale dipendente rappresenta uno strumento strategico essenziale per la tutela dell’occupazione, per la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; essa, inoltre assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo di dette competenze concorrendo, unitamente ad altri fattori allo sviluppo di carriera secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia.
La formazione è un’opportunità di crescita valoriale dell’Azienda, un efficace strumento per battere la concorrenza ed un modo per offrire alla clientela un servizio sempre più efficiente e qualificato.
Ciò premesso le parti ritengono necessario, al fine di dare specifica attuazione a quanto disposto in tema di formazione dal CCNL 21.12.2007, di adottare la seguente disciplina ad integrazione delle disposizioni di cui al richiamato CCNL.
A tale proposito, fatto salvo quanto previsto dall’art. 63 del CCNL 21.12.2007, le Aziende elaboreranno il programma annuale della formazione prevista dal CCNL in modo tale da svolgerla, di norma, nell’arco dei 12 mesi.
La formazione per i neo assunti deve essere svolta in via preventiva all’adibizione alla mansione assegnata, anche in affiancamento, e per un periodo minimo di due settimane lavorative consecutive.
Con riferimento al “pacchetto formativo” di 24 ore di cui alla lettera a) dell’art. 63 del CCNL 21.12.2007, le ore di formazione ivi annualmente previste non effettuate dal dipendente, per motivi imputabili all’Azienda, verranno aggiunte alle ore di formazione di cui alla medesima lettera a) che il datore di lavoro dovrà offrire ai lavoratori nell’anno successivo a quello considerato.
Ove la quantità di ore di formazione accumulata ai sensi del precedente comma risulti superiore a 48 ore, le parti locali nell’ambito dell’incontro annuale sulla formazione di cui all’art. 63 CCNL 21.12.2007, potranno individuare specifiche soluzioni quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la definizione di specifici interventi formativi eccedenti l’offerta annuale, la destinazione delle ore di formazione accumulate alla banca delle ore di cui all’art. 127 del CCNL 21.12.2007, ecc.
Su specifica richiesta del lavoratore, l’Azienda fornisce quadro riepilogativo delle attività formative svolte dal richiedente.
Nel corso dell’incontro annuale sulla formazione di cui all’art. 63 CCNL 21.12.2007 da tenersi entro il mese di febbraio, la Federazione delle BCC dell’Abruzzo e Molise informerà le Organizzazioni Sindacali stipulanti anche in merito ai quantitativi orari di formazione svolti nell’anno precedente da ciascuna BCC e le iniziative relative alla formazione specialistica dei Quadri Direttivi nonché quelle rivolte ai nuovi assunti. Nel corso di detto incontro le Organizzazioni Sindacali stipulanti formuleranno osservazioni e indicazioni al fine di ricercare soluzioni condivise.
Per il miglior esito di detto incontro, la Federazione delle BCC dell’Abruzzo e del Molise fornirà, preventivamente, alle OO.SS. stipulanti il presente contratto il resoconto della formazione effettuata nell’anno precedente.
Le BCC porteranno a conoscenza del personale, tramite opportuna comunicazione, i contenuti dei piani formativi esaminati e discussi nell’ambito del citato incontro annuale sulla formazione.
I quantitativi orari della formazione svolta con i relativi contenuti saranno conservati nei fascicoli personali.
I quantitativi orari della formazione oggetto dei relativi Accordi per l’accesso agli interventi formativi del Fondi di Solidarietà per il personale delle BCC-CRA di cui al D.M. 157/2000, saranno computati nei “pacchetti” di cui all’art. 63 del CCNL 21.12.2007.

Raccomandazione delle parti
Le parti stipulanti del presente contratto raccomandano alle Aziende, nel caso di passaggio a nuova mansione o a qualifica superiore e qualora il lavoratore ne faccia specifica richiesta, di impegnarsi a far svolgere corsi di aggiornamento e/o specializzazione resi necessari da detto passaggio, compatibilmente con i programmi formativi già definiti.
Le parti rimarcano la rilevanza strategica della formazione professionale, in particolare rispetto al personale di nuovo inserimento, cui è essenziale rivolgere specifica attenzione.

Articolo 4 Rotazioni del personale
Premesso che gli avvicendamenti nelle mansioni vanno considerati pratica da favorire in via generale, il dipendente addetto al medesimo lavoro da oltre tre anni può chiedere di essere impiegato altrimenti; l’Azienda è tenuta a disporre la rotazione entro sei mesi, compatibilmente con le esigenze di servizio.
I casi di mancato accoglimento vanno esaminati, in sede sindacale, tra le BCC interessate, la Federazione e le OO.SS. stipulanti il presente contratto. Al fine di cui sopra le Aziende promuoveranno, sentiti i lavoratori, programmi triennali di rotazione del personale e li trasmetteranno alla Federazione Regionale per l’esame con le OO.SS. stipulanti, a norma dell’art. 29, settimo alinea.
Ai fini di una più puntuale attuazione dei programmi di rotazione, le Aziende concordano nell’adottare i seguenti principi:
• le Aziende favoriranno l’acquisizione da parte del personale della professionalità necessaria per ricoprire ogni posizione di lavoro;
• qualora si rendesse necessario ricoprire posizioni di lavoro per le quali gli organigrammi e le previsioni contrattuali comportassero l’attribuzione di un livello superiore, l’Azienda dovrà ricercarne, al proprio interno, la copertura, anche con opportuni interventi formativi e comunque considerando le mansioni svolte, le rotazioni, le sostituzioni avvenute, i corsi a cui si è partecipato e l’anzianità di servizio. Qualora ciò non risultasse possibile, l’Azienda informerà le RSA o in assenza i lavoratori, prima di procedere ad assunzioni.

Articolo 5 Sicurezza
Le Aziende sono responsabili della sicurezza del lavoro, a norma dell’art. 2087 del c.c..
Per l’attuazione dei programmi di sicurezza di cui all’art. 70 del CCNL di categoria, le Aziende consulteranno le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i lavoratori.
Le aziende sono impegnate a curare la formazione del personale in materia di sicurezza del lavoro; a tal fine terranno, con l’assistenza di soggetti professionalmente idonei, una riunione annuale per informazione ed istruzioni, anche mediante prove pratiche, sui dispositivi e comportamenti di sicurezza, con la partecipazione di tutto il personale.
Sono da adottare procedure di sicurezza anche per l’ingresso negli uffici fuori dall’orario di sportello.

A) Nella prevenzione delle rapine
1) Le Aziende sono impegnate a verificare, nell’ambito dell’Osservatorio Locale con la costituenda commissione per la sicurezza, l’adeguatezza delle misure di tutela in atto.
Sono da considerare utili misure di prevenzione:
• metal detector (all’ingresso, inserito in un sistema di doppie porte o bussole girevoli in cristallo antiproiettile, con perimetro esterno dei locali in muratura e/o cristallo blindato);
• Vetri antiproiettile (collocati sui banconi), vetri antisfondamento ( collocati sulle luci esterne dei locali) e porte a consenso antisfondamento (per gli ingressi ai vari uffici della zona aperta al pubblico);
• Vigilanza esterna (a mezzo guardia giurata);
• Sistema di rilevazione a circuito chiuso (a mezzo telecamere) o sistema di accesso mediante badges, nel rispetto del disposto dell’art. 4 della legge 20 maggio 1970 n. 300;
• In presenza di “banca aperta”, cassa centralizzata (collegata a sistemi di posta pneumatica o simili) o casseforti o altri sistemi temporizzati ( a disposizione di ogni cassiere, con vani a scomparsa del contante) o sistemi di allontanamento del contante.
• È fatta salva la possibilità di diverse intese in sede sindacale, sulle misure da adottare e sui tempi di realizzazione, in presenza di contingenze ed avvenimenti particolari.
2) Le Aziende sono impegnate a comunicare, per il tramite della Federazione Regionale, per esame riservato in sede sindacale, in via preventiva, le misure innovative che in materia di sicurezza del lavoro vorranno adottare, seppure in via sperimentale.
Per i problemi di sicurezza del lavoro saranno tenute riunioni presso la Federazione su richiesta sindacale o su iniziativa della stessa Federazione, in qualunque momento sembrerà opportuno. Per evidenti ragioni di riservatezza, esame e discussione dei problemi della sicurezza del lavoro avverranno in riunioni ristrette, senza rilascio di documenti e senza verbalizzazioni tecniche
3) il servizio di trasporto valori va effettuato, laddove possibile, preferibilmente con imprese specializzate; diversamente, di norma, mediante due persone e con pliche chiusi ( le persone incaricate non potranno svolgere nel contempo altri incarichi se non dopo la consegna dei plichi). Gli addetti al trasporto valori di cui al presente comma debbono essere forniti di adeguati mezzi per poter, in casi di emergenza, far attivare le necessarie misure di sicurezza. È fatto obbligo per le Aziende assicurare i valori trasportati con massimali adeguati, portando riservatamente, a conoscenza del personale addetto i massimali stessi e le norme connesse al trasporto valori. Tali situazioni comunque verranno segnalate dalle Aziende alla Federazione la quale provvederà alle opportune e tempestive informazioni alle OO.SS. firmatarie del presente contratto.

B) in caso di eventi criminosi
1) Ai lavoratori che hanno subito rapina saranno rimborsate dall’Azienda le spese sostenute per sottoporsi a visite specialistiche in seguito a detta rapina, entro sei mesi dall’avvenimento. Laddove possibile, saranno accolte eventuali richieste di assegnazione ad altro servizio o dipendenza, avanzate da lavoratori che hanno subito rapina.
2) Il cassiere è esonerato da responsabilità per danni derivanti da rapina anche per le somme occasionalmente detenute, senza specifica autorizzazione, oltre i limiti stabiliti dalle norme interne di servizio ovvero oltre i limiti assicurati.
3) In caso di assenza dal servizio per cura di infermità conseguenti a rapina, L’Azienda conserva il posto ed il trattamento economico per periodi di tempo pari al doppio di quelli stabiliti dall’art. 55 del CCNL di categoria (ferme restando, per il resto, le disposizioni dell’art. 75 dello stesso CCNL). La previsione dell’art. 55 del CCNL di categoria, concernente l’aspettativa per malattia o infortunio, decorrerà dai nuovi termini.
4) In caso di rapina l’Azienda, di norma, terrà chiuso lo sportello interessato per l’intera giornata.
5) Nei casi di distruzione o danneggiamento del sistema di sicurezza, tali da richiedere tempi lunghi per la sostituzione o riparazione, le aziende adotteranno nel frattempo misure di sicurezza alternative, all’uopo da discutere con le RSA o in assenza con i lavoratori.
6) Le Aziende sono tenute a portare a conoscenza del personale con lettera circolare a tutti i lavoratori, i contenuti delle polizze assicurative e le relative condizioni, nonché, in caso di assunzione diretta del rischio da parte dell’azienda, la relativa dichiarazione di impegno.

Articolo 6 Informazioni alle OO.SS.
La Federazione provvederà a comunicare alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, annualmente entro il mese di aprile:
1. con suddivisione per azienda e tra personale maschile e femminile, gli elenchi riepilogativi dei nuovi dipendenti con specificazione dei relativi inquadramenti, le assunzioni avvenute a termine, i contratti stipulati a tempo parziale, i trasferimenti avvenuti, i rapporti di lavoro cessati, i partecipanti ai corsi dell’anno precedente, i contratti di apprendistato professionalizzante e di inserimento; il programma dei corsi di formazione dei nuovi assunti, di qualificazione ed aggiornamento di tutto il personale, da svolgere nell’anno in corso;
2. i piani di formazione delle singole BCC e le modalità di partecipazione ai corsi di formazione dei nuovi assunti, per assunti con contratto di apprendistato professionalizzante e di inserimento, di qualificazione ed aggiornamento per tutto il personale, da svolgere nell’anno in corso;
[...]
con cadenza trimestrale:
1. i dati mensili, suddivisi per azienda, relativi al lavoro straordinario svolto ed al numero dei dipendenti interessati;
con cadenza semestrale:
2. i dati relativi alla raccolta diretta ed indiretta, agli impieghi e al numero degli addetti per unità produttiva, di ogni singola BCC.
Nel caso di bandi e/o avvisi di selezione, le BCC forniranno preventivamente alla indizione, informazioni alle RSA, o in mancanza, alle OO.SS. locali per il tramite della Federazione locale.
Le RSA interessate, ovvero le OO.SS. locali, potranno richiedere un incontro nel corso del quale fornire eventuale osservazioni in merito.

Articolo 14 Igiene del lavoro
Le parti prendono atto delle novità in materia di salute e sicurezza sul posto di lavoro introdotte dal D.Lgs. 81/08.
Condividono inoltre l’opportunità di diffondere e rafforzare, i contenuti e le previsioni che favoriscono all’interno della citata normativa uno spirito collaborativo e partecipativo dei lavoratori per il perseguimento della massima sicurezza e tutela della salute all’interno dei luoghi di lavoro.
Nel recepire integralmente il disposto della normativa di cui sopra si conviene inoltre che:
• Laddove risultasse necessario programmare interventi di medicina preventiva (comprese eventuali visite mediche mirate) le parti si incontreranno per definire i contenuti e le modalità di attuazione di tali interventi;
• I costi delle iniziative di cui sopra, attuate d’accordo tra le parti, sono a carico delle Aziende.
• In attuazione di quanto previsto all’art. 175 del D.Lgs. 81/08 il lavoratore addetto a video terminali per almeno 20 ore settimanali ha diritto ad una pausa di 15 minuti ogni due ore di applicazione continuativa al video terminale, durante tali pause il lavoratore potrà essere impiegato in altre mansioni;
Il personale femminile in stato di gravidanza, che ne faccia richiesta, sarà esonerato, fatte salve le esigenze di servizio, dall’adibizione al video terminale in via continuativa.
Al fine di favorire la corretta applicazione di tutte le norme connesse alla salute ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro le parti convengono circa l’improcrastinabilità della costituzione dell’organismo paritetico locale di cui Allegato G al CCNL 21.12.2007. A tal fine, entro il 31 maggio 2003 dovranno essere reciprocamente comunicati i nomi dei rappresentanti componenti il suddetto organismo paritetico ( n. 6 di parte datoriale e n. 6 di parte sindacale).