CNR Consiglio Nozionale delle Ricerche
DCSR - UNITA’ PREVENZIONE E PROTEZIONE
Ai Direttori/Dirigenti/Responsabili
Ai Medici Competenti CNR
Oggetto: Indicazioni per la riammissione in servizio dei lavoratori dopo assenza per malattia Covid-19 correlata
La Circolare del Ministero Salute del 12/4/2021 (0015127-12/04/2021-DGPRE-MDS-P) detta nuove indicazioni procedurali per la riammissione al lavoro dopo assenza per malattia Covid-19 correlata, specificando altresì la certificazione che il lavoratore dovrà produrre al datore di lavoro. Di seguito si riportano le diverse fattispecie contenute nella Circolare e, successivamente, le conseguenti istruzioni operative per le strutture del CNR:
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
In merito al reintegro progressivo di lavoratori dopo l’infezione da COVID-19, coloro che si sono ammalati e che hanno manifestato una polmonite o un’infezione respiratoria acuta grave, potrebbero presentare una ridotta capacità polmonare a seguito della malattia (anche fino al 20-30% della funzione polmonare) con possibile necessità di sottoporsi a cicli di fisioterapia respiratoria. Situazione ancora più complessa è quella dei soggetti che sono stati ricoverati in terapia intensiva, in quanto possono continuare ad accusare disturbi rilevanti, la cui presenza necessita di particolare attenzione ai fini del reinserimento lavorativo.
Pertanto il medico competente, per quei lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, effettua la visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e-ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.
B) Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 e che presentano sintomi di malattia (diversi da quelli previsti al punto A) possono rientrare in servizio dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
C) Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare al lavoro dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).
Pertanto, il lavoratore di cui alle lettere B) e C), ai fini del reintegro, invia, anche in modalità telematica, al datore di lavoro per il tramite del medico competente ove nominato, la certificazione di avvenuta negativizzazione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
I lavoratori positivi la cui guarigione sia stata certificata da tampone negativo, qualora abbiano contemporaneamente nel proprio nucleo familiare convivente casi ancora positivi non devono essere considerati alla stregua di contatti stretti con obbligo di quarantena ma possono essere riammessi in servizio con la modalità sopra richiamate.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
Secondo le più recenti evidenze scientifiche i soggetti che continuano a risultare positivi al test molecolare per SARS-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una settimana (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione), possono interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (cfr. Circolare Ministero della salute 12 ottobre 2020).
Tuttavia, in applicazione del principio di massima precauzione, ai fini della riammissione in servizio dei lavoratori si applica quanto disposto dal richiamato Protocollo condiviso del 6 aprile 2021.
Pertanto, ai fini del reintegro, i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario; il lavoratore avrà cura di inviare tale referto, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per il tramite del medico competente, ove nominato.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare del 12 ottobre e la negativizzazione, nel caso in cui il lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della malattia rilasciato dal medico curante.
Nella fattispecie prevista dal presente paragrafo non si ravvisa la necessità da parte del medico competente, salvo specifica richiesta del lavoratore, di effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l’idoneità alla mansione” (art. 41, comma 2, lett. e-ter) del D.lgs. 81/08.
E) Lavoratori contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia un contatto stretto di un caso positivo, informa il proprio medico curante che rilascia certificazione medica di malattia salvo che il lavoratore stesso non possa essere collocato in regime di lavoro agile (cfr. messaggio Inps n. 3653 del 9 ottobre 2020).
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo, si sottopone all’esecuzione del tampone e il referto di negatività del tampone molecolare o antigenico è trasmesso dal Dipartimento di Sanità Pubblica o dal laboratorio dove il test è stato effettuato al lavoratore che ne informa il datore di lavoro per il tramite del medico competente, ove nominato.
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE STRUTTURE DEL CNR
A) Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
Per i lavoratori che sono stati affetti da COVID-19 per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, in seguito alla comunicazione da parte del lavoratore di possibile rientro al lavoro in presenza (se in periodo subito successivo al termine del periodo di malattia COVID-19), il Datore di Lavoro (DL) richiede al Medico Competente (MC) una visita medica prevista dall’art.41, c. 2 lett. e- ter del D.lgs. 81/08 e s.m.i (quella precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione. La richiesta deve essere fatta indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia. All’atto della visita il lavoratore dovrà presentare, oltre alla documentazione clinica, anche la certificazione di avvenuta negativizzazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, in particolare: Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”).
La procedura sopra descritta (effettuazione della visita da parte del Medico Competente) riguarda esclusivamente i soli lavoratori per i quali sia stato necessario un ricovero ospedaliero. Sarà cura del lavoratore, alla richiesta di rientro al lavoro, fornire al DL la generica informativa circa l’avvenuto ricovero per malattia COVID-19, fornendo successivamente solo al MC la documentazione sanitaria specifica.
B) Lavoratori positivi sintomatici
In questi lavoratori la malattia si è manifestata con sintomi di meno gravi rispetto a quelli previsti al punto A. Per la riammissione lavorativa dovranno aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (prescritto dal MMG o dalla ASL) ed aver effettuato un test molecolare con riscontro negativo eseguito secondo le indicazioni indicate nella circolare (almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test RT-PCR).
Sarà cura del lavoratore, al momento della richiesta di rientro in servizio, fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”). Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa.
C) Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi alla ricerca di SARS-CoV-2 (caso confermato) ma asintomatici per tutto il periodo, per la riammissione lavorativa dovranno aver trascorso un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dall’effettuazione del test positivo, ed aver effettuato un test molecolare con riscontro negativo eseguito secondo le indicazioni indicate nella circolare (almeno 10 giorni dal test positivo + test RT-PCR).
Sarà cura del lavoratore, al momento della richiesta di rientro in servizio, fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del Test molecolare (RT-PCR, -tampone “molecolare”). Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa.
D) Lavoratori positivi a lungo termine
I lavoratori ancora positivi al Test molecolare oltre il ventunesimo giorno, sebbene possano interrompere, su indicazione del MMG, l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi (Circolare Ministero della Salute 12 ottobre 2020), non potranno comunque rientrare al lavoro in presenza prima della negativizzazione del tampone molecolare (Test molecolare, RT-PCR).
Quindi, in questo caso, potranno essere alternativamente operative due opzioni:
1) Il lavoratore ancora positivo concorda con il DL il rientro al lavoro in modalità agile. In questo caso si procede al reintegro, senza ulteriori atti immediati.
2) In caso di impossibilità al lavoro agile il lavoratore, tramite il proprio MMG (“medico curante”) dovrà continuare ad essere coperto da un certificato di prolungamento di malattia per il periodo intercorrente tra il rilascio dell’attestazione di fine isolamento ai sensi della Circolare MS del 12 ottobre e la negativizzazione del tampone molecolare (Test molecolare, RT-PCR).
In entrambi i casi, al momento della negativizzazione del test molecolare, sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone molecolare (Test molecolare o RT-PCR).
Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza.
E) Lavoratori contatto stretto asintomatico
Il lavoratore che sia stato classificato dall’autorità sanitaria come un contatto stretto di un caso positivo (cioè di un “caso confermato”), potrà rientrare al lavoro in presenza solo dopo aver effettuato una quarantena di 10 giorni dall’ultimo contatto con il caso positivo ed aver effettuato, con esito negativo, un tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR) al termine di questo periodo. Quindi, nel caso di lavoratore classificato “contatto stretto”, potranno essere alternativamente operative due opzioni:
1) Il lavoratore concorda con il DL la prosecuzione del lavoro in modalità agile durante il periodo di quarantena. In questo caso non sono necessari ulteriori atti immediati.
2) In caso di impossibilità al lavoro agile il lavoratore, tramite il proprio MMG (“medico curante”) dovrà essere coperto da un certificato di malattia per il periodo di quarantena previsto (10 gg).
In entrambi i casi, al termine dei 10 gg, e dopo l’effettuazione, con esito negativo, del tampone molecolare (Test molecolare - RT-PCR), sarà cura del lavoratore fornire al DL la generica informativa, provvedendo poi all’invio, anche in modalità telematica, al Medico Competente, della certificazione del tampone molecolare negativo (Test molecolare o RT-PCR).
Il MC provvederà tempestivamente a comunicare al DL, sempre per via telematica, il nulla osta alla ripresa dell’attività lavorativa in presenza.