Tipologia: Protocollo condiviso
Data firma: 26 aprile 2021
Parti: Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Ania
Fonte: fisac-cgil.it


Sommario:


Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per la prevenzione, il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 26 aprile 2021

L’Ania e First-Cisl, Fisac-Cgil, Fna, Snfia e Uilca

Premesso che
• Il perdurare della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e l’incremento esponenziale dei casi sul territorio nazionale, nonché i provvedimenti normativi recanti “misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’epidemia da Covid-2019”, classificata dall’OMS come pandemia, hanno imposto un impegno comune alle Parti Sociali, anche per la funzione che il settore assicurativo riveste nel tessuto economico nazionale, nei territori, tra i cittadini e le famiglie italiane, al fine di garantire la sicurezza, la salute, la tenuta economica delle lavoratrici e dei lavoratori;
• tali provvedimenti (e nello specifico il DPCM 11 marzo 2020) hanno previsto, tra l’altro, l’osservanza di misure restrittive su tutto il territorio nazionale e, in relazione ai luoghi di lavoro, talune raccomandazioni alle imprese;
• inoltre, il DPCM 11 marzo 2020 ha disposto che siano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari e assicurativi;
• il DPCM 22 marzo 2020 ha successivamente stabilito la sospensione di tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 (del decreto medesimo), tra cui rientrano espressamente le attività assicurative;
• la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo assicurando adeguati livelli di protezione delle lavoratrici e dei lavoratori;
• sono stati nel frattempo emanati altri provvedimenti di natura emergenziale da parte del Governo (da ultimo il DPCM 2 marzo 2021) e alcune indicazioni sono state fornite dal Ministero della Salute, anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL;
• in particolare, il DPCM 2 marzo 2021 prevede, in continuità con i precedenti provvedimenti:
a) il massimo utilizzo - ove possibile - della modalità di lavoro agile o da remoto, l’incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
b) l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
c) l’incentivazione delle operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
d) la limitazione al massimo degli spostamenti all’interno delle sedi aziendali e il contingentamento dell’accesso agli spazi comuni;
e) il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro, garantendo altresì che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree;
f) di favorire, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
• in data 6 aprile 2021 è stato sottoscritto, in sede governativa, un Protocollo di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS COV 2/COVID 19 negli ambienti di lavoro.
Alla luce di quanto premesso, si rende necessario procedere a un aggiornamento del Protocollo di settore sottoscritto il 24 marzo 2020.
Considerato che
• l’Ania, le Compagnie di assicurazione e le Società di assicurazione/assistenza hanno, con il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali, continuato ad operare nella direzione auspicata dagli organi istituzionali, attenendosi alle prescrizioni e indicazioni contenute nei suddetti provvedimenti, anche adottando le seguenti misure precauzionali di distanziamento sociale:
- favorire al massimo, in tutti casi possibili, lo svolgimento in modalità agile o da remoto, della propria attività lavorativa;
- far fronte al problema della chiusura delle scuole concedendo permessi retribuiti ai propri dipendenti, nonché fornendo una costante informazione delle misure di sostegno alla genitorialità previste dai provvedimenti di legge via via succedutisi;
- mettere in campo sistemi di flessibilità di accesso sui luoghi di lavoro estremamente favorevoli all'organizzazione familiare, fortemente condizionata dall'emergenza;
- facilitare l'utilizzo del proprio mezzo per evitare assembramenti sui mezzi pubblici;
- fare investimenti per cercare di rendere da remoto attività lavorative complesse, legate a sistemi informatici centrali;
- sensibilizzare con ogni mezzo le proprie lavoratrici e lavoratori sull'importanza di adottare comportamenti responsabili, fornendo costantemente informazioni sulle misure igienico-sanitarie da adottare ai fini della prevenzione del contagio;
- in data 6 aprile 2021 tutte le Parti Sociali - al fine di realizzare l’impegno delle aziende alla vaccinazione diretta delle lavoratrici/lavoratori che, a prescindere dalla tipologia contrattuale, prestano la loro attività in favore dell’azienda - hanno sottoscritto il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” promosso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute, che qui si intende integralmente richiamato; l’Ania, al riguardo, si attiverà presso la struttura del Commissario Straordinario al fine di verificare l’estendibilità della campagna vaccinale in azienda anche alle lavoratrici e ai lavoratori della rete agenziale;
- l’Ania, le Compagnie, le Società di assicurazione/assistenza e le Organizzazioni Sindacali seguono costantemente con prioritaria attenzione l’evoluzione della situazione relativa alla diffusione del virus Covid-19, svolgendo responsabilmente la propria attività al fine di garantire la continuità del servizio erogato alla collettività, consapevoli che tale continuità esige come presupposto fondamentale la piena garanzia delle condizioni di salute e sicurezza per tutte le lavoratrici/lavoratori del settore e che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di adeguati livelli di protezione, anche con attenzione alle criticità che tale emergenza sanitaria può comportare alla rete distributiva, anche agenziale, delle imprese;
- l’obiettivo delle Parti col presente Protocollo è quello di fornire alle imprese del settore assicurativo e alle Società di assicurazione/assistenza indicazioni operative aggiornate, finalizzate a incrementare nei luoghi di lavoro l’efficacia delle misure precauzionali volte a contenere e a contrastare l’epidemia da Covid-19.
L’Ania ha provveduto di tempo in tempo all’aggiornamento delle “Linee Guida relative allo svolgimento della prestazione dei servizi assicurativi da parte della rete agenziale nel corso dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid-19”, con cui si invitano le Imprese a raccomandare puntualmente alla rete agenziale l’adozione di modalità di comportamento utili alla prevenzione e al contrasto dell’epidemia.
Condividono quanto segue

1 - Informazione
- L’impresa informa tutte le lavoratrici/lavoratori, chiunque entri in azienda e la clientela, circa le disposizioni delle Autorità, anche attraverso cartellonistica, depliants informativi e comunicazioni tramite portale aziendale.
- In particolare, le informazioni riguardano:
- l’obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di avvisare il proprio medico di famiglia e l’Autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l’accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all’ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, febbre o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, ecc.) in cui i provvedimenti dell’Autorità impongano di informare il medico di famiglia e l’Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l’esistenza di misure organizzative atte a garantire la distanza interpersonale di almeno un metro o, in alternativa, presidi di protezione individuale previsti da provvedimenti emanati, che l’azienda si attiva per reperire sul mercato;
- l’impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell’igiene;
- l’impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

2 - Modalità di ingresso in azienda
• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine chirurgiche ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
• Il datore di lavoro informa preventivamente (con le modalità di cui sub 1) il personale e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al Covid-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS² o si trovi in ogni altra situazione indicata sub 1).
• Per questi casi si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente (richiamata in nota³) e alle successive ulteriori disposizioni che saranno adottate in materia.
• La riammissione al lavoro dopo l’infezione da virus SARS-CoV-2/Covid-19 avverrà secondo le regole differenziate e le modalità previste dalla normativa vigente (Circolari del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 e del 12 aprile 2021). In particolare, ai fini del rientro in azienda, le lavoratrici e i lavoratori positivi oltre il 21° giorno, saranno riammessi solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario nazionale. Qualora non fosse possibile effettuare i test sopra citati presso le competenti strutture sanitarie locali, l’azienda si impegna a sostenere i successivi esami fino al risultato negativo dei medesimi necessario per il rientro in azienda.
• Con specifico riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che versano in condizione di “fragilità”, i periodi di assenza dal servizio prescritti dalle competenti autorità sanitarie sono equiparati al ricovero ospedaliero e non sono computabili ai fini del periodo di comporto per malattia.

3 - Modalità di accesso dei fornitori esterni
• Per l’accesso di fornitori esterni vanno definite procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.
• Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: in ogni caso è a loro vietato l’accesso agli uffici. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di sicurezza di un metro dal personale aziendale.
• Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno devono essere individuati/installati, servizi igienici dedicati, prevedendo il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantendo un’adeguata pulizia giornaliera.
• Va ridotto, per quanto possibile, l’accesso ai visitatori; qualora fosse necessario l’ingresso di visitatori esterni (impresa di pulizie, manutenzione, ecc.), gli stessi dovranno inoltre sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.
• Ove sia presente un servizio di trasporto organizzato dall’azienda, va garantita e rispettata la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori lungo ogni spostamento, in particolare mettendo in atto tutte le misure previste per il contenimento del rischio del contagio (distanziamento, uso della mascherina, ecc.).
• In caso di lavoratrici e lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone Covid-19, l’appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente, ed entrambi dovranno collaborare con l’Autorità sanitaria fornendo elementi utili
all’individuazione di eventuali contatti stretti, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali.
• L’azienda committente è tenuta a dare, all’impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché le lavoratrici/lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4 - Pulizia e sanificazione in azienda
• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, della relativa strumentazione, pc, touch screen, tastiere e stampanti nonché delle superfici verticali (porte, finestre, corrimano, ecc.) e delle aree comuni e di svago, in coerenza con le indicazioni fornite dal Ministero della Salute (Circolare n. 17644 del 22 maggio 2020).
• Nel caso di presenza di una persona con Covid-19 all’interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla loro ventilazione.
• L’azienda garantisce la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti negli uffici, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.
• L’azienda, in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della salute, può organizzare, secondo le modalità ritenute più opportune, interventi particolari/periodici di pulizia.
• Nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle imprese in cui si siano registrati casi sospetti di Covid-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario, in occasione della riapertura, attenersi a quanto previsto dalla sopra menzionata Circolare n. 5443/2020.

5 - Precauzioni igienico sanitarie
• È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani, per le quali è raccomandata la frequente pulizia con idonei prodotti forniti dalle imprese.
• L’azienda mette a disposizione altri idonei detergenti per le mani (gel disinfettanti a base alcolica), oltre all’acqua e al sapone, dotazioni che devono essere accessibili a tutte le lavoratrici e lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.
• È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

6 - Dispositivi di protezione individuale
• L’adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale indicati nel presente Protocollo è fondamentale e, visto il perdurare della situazione di emergenza, si continua a raccomandare un loro utilizzo razionale secondo la disciplina vigente. L’azienda a tal fine fornirà le dotazioni di protezione individuale (DPI) conformi alle previsioni dettate dall’autorità sanitaria.
• In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore; tale uso non è necessario nel caso di attività svolte in condizioni di isolamento, in coerenza con quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021.
• Nella declinazione delle misure del presente Protocollo all’interno dei luoghi di lavoro, sulla base del complesso dei rischi valutati a partire dalla mappatura delle diverse attività aziendali, si adotteranno DPI idonei.

7 - Gestione spazi comuni (mensa, spogliatoi, aree fumatori, distributori di bevande e/o snack)
• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di un metro tra le persone che li occupano.
• L’azienda provvede alla organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità delle lavoratrici e dei lavoratori, che li utilizzano per necessità lavorative, luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igienico-sanitarie;
• L’azienda garantisce, con appositi detergenti, la pulizia giornaliera dei locali mensa, delle tastiere, dei distributori di bevande e snack.

8 - Organizzazione aziendale (turnazione, trasferte, lavoro agile e da remoto, assenze)
In riferimento al DPCM 2 marzo 2021 e avuto particolare riguardo agli artt. 4 e 30, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al Covid-19, le imprese potranno, avendo a riferimento quanto previsto dai CCNL per i dipendenti non dirigenti delle imprese di assicurazione e di assicurazione assistenza e favorendo, così, le intese con le rappresentanze sindacali aziendali:
• predisporre all’interno dell’impresa, nei soli casi in cui è necessario assicurare la continuità del servizio assicurativo, un piano di turnazione dei dipendenti ad esso dedicati con l’obiettivo di diminuire al massimo i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
• ridefinire, ove possibile, coerentemente con il CCNL e/o gli accordi integrativi aziendali, l’articolazione dell’attività lavorativa con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti all’entrata e all’uscita con flessibilità degli orari;
• garantire il rispetto del distanziamento sociale, anche attraverso una rimodulazione degli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura dei processi produttivi e degli spazi aziendali. Nel caso di lavoratrici e lavoratori che non necessitino di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro e che possono lavorare da soli, gli stessi potranno, per il periodo transitorio, essere posizionati in spazi ricavati da uffici inutilizzati o sale riunioni. Per gli ambienti dove operano più lavoratrici e lavoratori contemporaneamente, potranno essere individuate soluzioni innovative (ad esempio, il riposizionamento delle postazioni di lavoro adeguatamente distanziate tra loro, ecc.);
• favorire il più possibile la prestazione mediante il ricorso al lavoro agile e da remoto, al fine di ridurre al massimo la presenza dei dipendenti nelle sedi;
• ricorrere a tutti gli istituti contrattuali indicati dai CCNL di settore e dai Contratti Integrativi Aziendali quali ad esempio banca ore, permessi retribuiti, congedi, nonché utilizzare l’istituto delle ferie salvaguardando, per quanto possibile, la dotazione di ferie dell’anno in corso;
• ricorrere alle misure in favore delle lavoratrici e dei lavoratori introdotte dai provvedimenti di natura emergenziale via via succedutisi (da ultimo i decreti-legge nn. 30 e 41 del 2021), ivi compreso il ricorso all’assegno ordinario del Fondo Intersettoriale di Solidarietà ANIA, secondo le modalità semplificate e le procedure previste dall’Appendice al Protocollo del 24 marzo 2020, sottoscritta in data 29 aprile 2020;
• fornire informazioni utili agli interessati in merito alla possibilità di richiedere le indennità economiche previste per quelle tipologie di lavoratrici e lavoratori autonomi, che si trovano nelle condizioni di esserne destinatari e che stanno affrontando una contrazione dell’attività derivante dalla contingente situazione di emergenza sanitaria.
In merito alle trasferte nazionali e internazionali, è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e con il RSPP, nella gestione delle autorizzazioni tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche con riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione.
In relazione a quanto previsto dal DPCM 2 marzo 2021, relativamente alla garanzia delle attività assicurative, le trasferte del personale delle reti commerciali, del personale che svolge attività ispettiva e più in generale del personale che svolge “funzioni esterne”, sono previste nella misura in cui non costituiscono attività complementari alle attività core dell’azienda, in quanto strutturalmente funzionali e necessarie alla natura della prestazione ed allo svolgimento delle mansioni tipiche del lavoratore.

9 - Gestione entrata e uscita dei dipendenti
• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa).
• dove è possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

10 - Spostamenti interni, riunioni, eventi interni e formazione
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel rispetto delle indicazioni aziendali.
• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina chirurgica o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore e un’adeguata pulizia e areazione dei locali.
• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è comunque possibile, qualora l’organizzazione aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza, anche per le lavoratrici e i lavoratori in lavoro agile o da remoto.
• Sono consentiti in presenza: la formazione in azienda, esclusivamente per le lavoratrici e i lavoratori della azienda stessa, in materia di salute e sicurezza e protezione civile, i corsi di formazione individuali nonché l’attività in presenza, ove necessario, nell’ambito di tirocini e stage in coerenza con i limiti normativi vigenti a condizione che siano adottate le misure del contenimento del rischio di cui al “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV- 2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” pubblicato dall’INAIL.

11 - Gestione di una persona sintomatica in azienda
• Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale e/o al servizio di Prevenzione e Protezione; si dovrà procedere, in base alle disposizioni dell’Autorità sanitaria, al suo isolamento e a quello degli altri presenti nei locali. L’azienda procederà immediatamente ad avvertire le Autorità sanitarie competenti ai numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.
• Il lavoratore, al momento dell’isolamento, deve essere subito dotato - ove già non lo fosse - di mascherina chirurgica.
• L’azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19, anche con il coinvolgimento del medico competente. Ciò al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell’indagine, l’azienda chiederà agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente la sede di lavoro, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

12 - Sorveglianza Sanitaria/Medico Competente/RLS
• La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (c.d. decalogo), compatibilmente con la fruizione dell’istituto del lavoro agile o da remoto.
• La sorveglianza sanitaria periodica rappresenta un'ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti di contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire alle lavoratrici e ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio. La sorveglianza sanitaria deve tendere al completo, seppur graduale ripristino delle visite previste a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall’OMS, previa valutazione del Medico Competente, che tiene conto dell’andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020 e con la circolare interministeriale del 4 settembre 2020.
• In considerazione di quanto sopra, il medico competente, ove presente:
a) collabora con il datore di lavoro, il RSPP e i RLS/RLST nell’identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento dei rischi di contagio da Covid-19, anche suggerendo l’adozione di strategie di testing/screening nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori;
b) attua la sorveglianza sanitaria eccezionale a favore delle lavoratrici e dei lavoratori e fragili;
c) collabora con l’Autorità sanitaria, in particolare per l’identificazione degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore/lavoratrice riscontrato positivo al tampone Covid-19, al fine di permettere all’Autorità medesima di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai “contatti stretti” così come definiti dalla circolare del Ministero della Salute del 29 maggio 2020 è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate in azienda ai fini del contenimento del rischio SARS-CoV-2/Covid 19;
d) relativamente al reintegro progressivo delle lavoratrici e dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, effettua la visita medica prevista dall’art. 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l’idoneità alla mansione - anche per valutare i profili specifici di rischiosità - indipendentemente dalla durata dell’assenza per malattia.

13 - Osservatorio per l’emergenza Covid-19
Nel riconoscere che a livello aziendale è già in atto un sistema di comunicazione e informazione sulle iniziative intraprese e/o da intraprendere, che coinvolge rappresentanze sindacali aziendali e RLS, anche attraverso la possibilità di costituire uno specifico Osservatorio Aziendale, le Parti, a fronte del perdurare della situazione di emergenza, si incontreranno nuovamente, nel quadro di un percorso di confronto più ampio, per verificare l’andamento dell’applicazione del Protocollo, tenendolo aggiornato sulla base dell’evoluzione della situazione di emergenza anche nel contesto del mercato assicurativo e dei provvedimenti - anche in materia di ammortizzatori sociali - tempo per tempo emanati.

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¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) fornire l’informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l’informativa può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell’informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l’implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 30, comma 1, lettera c), del DPCM 2 marzo 2021 e con riferimento alla durata dell’eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d’emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell’Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali “contatti stretti” di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19) e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi.
² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l’assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l’acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da virus SARS-CoV-2 (COVID-19). Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al virus SARS-CoV-2 (COVID-19), occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.
³ artt. 14, comma 1, e 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27);
art. 1, comma 1, lettera d), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35);
art. 1 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 (convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74);
art. 1-bis del decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124).