Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto
Reparto VI
CIRCOLARE TITOLO:
SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE
Non serie: n.9/2021
Argomento: Coronavirus (nCov-2019) - Durata massima del servizio reso a bordo dal personale navigante - MLC, 2006.
Riferimenti:
a. Information note on maritime labour issues and coronavirus (COVID-19) dell’ILO pubblicato il 3 febbraio 2021;
b. Circolari titolo: Sicurezza della navigazione - Non di serie n. 17/2020, 35/2020 e 44/2020.
La diffusione del coronavirus (COVID-19) ha determinato, tra le numerose criticità, una evidente ed ormai nota ripercussione anche sull’avvicendamento del personale navigante e, quindi, sui periodi della loro permanenza a bordo dovuta alle restrizioni sui collegamenti imposte dai Paesi di sbarco del personale navigante e di destinazione finale dello stesso.
Per fronteggiare le oggettive difficoltà correlate alla fattispecie in esordio - evidenziate a più riprese anche dall’IMO - questo Comando generale, di concerto con la competente Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di Sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne, prendendo a riferimento, in particolare, le Information note on maritime labour issues and coronavirus (COVID-19) dell’ILO, pubblicate il 7 aprile ed il 10 luglio 2020, ha individuato, con le Circolari in riferimento b., la documentazione necessaria ai fini della valutazione dell’estensione del periodo di servizio a bordo previsto sia dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Unico dell’industria armatoriale (di seguito CCNL Unico) stipulato tra Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Confitarma e Assarmatori che dalla MLC,2006.
Inoltre, l’ILO - con la già citata Information note on maritime labour issues and coronavirus (COVID-19) - richiamando i gravi effetti della pandemia nel mondo del lavoro, ha, tra l’altro, fornito specifici orientamenti per quanto attiene la durata massima del servizio prestato a bordo da parte del personale navigante.
Nello specifico l’ILO, ha ritenuto che:
a. la nozione di forza maggiore non può più essere invocata, dal momento che appare possibile rispettare le disposizioni della MLC, 2006; è stata inoltre sollecitata l’opportunità, da parte degli Stati che non l'hanno ancora fatto, di adottare senza indugio tutte le misure necessarie per ripristinare i diritti dei marittimi e rispettarli nella massima misura ai sensi della MLC, 2006;
b. L'estensione della durata dei contratti deve essere condotta in conformità con le norme nazionali¹ applicabili, Leggi e regolamenti. È da sottolineare che, in tutti i casi, il consenso del marittimo resta il requisito fondamentale e quindi gli Stati di bandiera devono adottare le misure necessarie o rafforzare senza indugio quelle esistenti per garantire che, in nessun caso, i marittimi siano costretti a continuare a lavorare con contratti/accordi estesi senza il loro consenso formale, libero e informato;
c. lo Stato di bandiera deve garantire il diritto alle ferie annuali minime retribuite, con le eccezioni limitate ed autorizzate dall'Autorità competente (Regola 2.4 e Standard A2.4, paragrafo 3);
d. i marittimi sono rimpatriati - senza alcun costo a loro carico - nelle circostanze specificate nella Convenzione, con il rigoroso rispetto del limite massimo di 11 mesi di servizio a bordo derivato dalle disposizioni della Convenzione; e
e. lo Stato di bandiera dovrebbe comunque garantire un numero di marittimi a bordo sufficienti ad assicurare le condizioni di sicurezza della nave (rif. Regola 2.7 MLC).
Analogamente, la PSCircular 97 rev. 5 del 17 dicembre 2020 del Paris MoU prevede, in particolare al punto 13, che “Per quanto riguarda la questione dell'applicazione della flessibilità, se del caso, lo Stato di approdo dovrebbe ricevere dall'armatore della nave la conferma che lo Stato di bandiera, i membri dell'equipaggio e le organizzazioni marittime competenti (se applicabile) sono stati coinvolti nel processo di estensione dei contratti, così come altre questioni che hanno un impatto sui diritti dei marittimi come stabilito nella MLC. Inoltre, laddove vi siano chiari motivi per ritenere che i membri dell'equipaggio soffrano di affaticamento o non siano comunque idonei al servizio, lo Stato di approdo dovrebbe richiedere un'azione correttiva appropriata e considerare di informare lo Stato di bandiera”.
Premesso quanto sopra, a fronte di una analisi dei dati registrati, basata anche sulla evidenza oggettiva delle attività poste in essere dall’Amministrazione, si è avuto modo di verificare il persistere della necessità di mantenere in vita l’attuale regime derogatorio sebbene le richieste di rilascio delle dispense - di cui al combinato disposto dello Standard A2.4 paragrafi 2 e 3, Standard A2.5 paragrafo 2 (b) della Convenzione ILO - si sono notevolmente ridotte.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, a seguito di dedicati incontri - organizzati in data 3 e 18 marzo 2021 - con la Direzione Generale competente del MIMS, le Associazioni di categoria Confitarma ed Assarmatori e le Organizzazioni Sindacali FILT- CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI - nel pieno rispetto delle rispettive prerogative, competenze e responsabilità - si è convenuto sulla necessità di un coinvolgimento, diretto e puntuale per singola richiesta, delle citate parti stipulanti il CCNL Unico nell’istruttoria dell’istituto della dispensa, limitatamente al personale navigante italiano ed appartenente ad uno Stato membro dell’UE.
A tal proposito, pertanto, sono state sviluppate e concordate le procedure da seguire per richiedere l’emissione delle dispense di cui trattasi, contenute nell’allegato documento, da ritenere parte integrante della presente Circolare.
Le Circolari titolo: Sicurezza della navigazione - Non di serie nn. 17/2020, 35/2020 e 44/2020, nonché tutte le disposizioni in contrasto con i dettami della presente circolare, sono abrogate.
Le presenti disposizioni entrano in vigore il quindicesimo giorno dalla data della loro pubblicazione e cesseranno con la fine dello stato di emergenza dichiarato ed in atto.
IL CAPO REPARTO
Amin. Isp. (CP) Luigi GIARDINO
Allegato
1. APPLICAZIONE
La presente circolare trova applicazione a tutto il personale navigante imbarcato sulle navi battenti bandiera nazionale e che, a causa di fondati motivi ed evidenze oggettive riconducibili all’emergenza pandemica da Covid-19, sono impossibilitati a sbarcare nei tempi previsti dai contratti.
2. PERSONALE NAVIGANTE ITALIANO O APPARTENENTE AD UNO STATO DELL’UE.
2.1 ACCORDO SINDACALE PER L’ESTENSIONE DEI CONTRATTI DI ARRUOLAMENTO OLTRE I PERIODI MASSIMI DI IMBARCO PREVISTI DAL CCNL UNICO E FINO AD 11 MESI
Ricorrendo i presupposti di cui al punto 1, la Company, al fine di sottoscrivere l’accordo sindacale per l’estensione della durata dei contratti di arruolamento oltre i periodi massimi di imbarco previsti dal CCNL unico dell’industria armatoriale 16 dicembre 2020 e comunque fino agli 11 mesi dalla data di stipula della Convenzione di Arruolamento (SEA per MLC,2006), trasmetterà richiesta alle OO.SS. (indirizzi mail
Al fine di agevolare tale adempimento si riporta, nell’Annesso 1 alla presente circolare, un “fac-simile” di richiesta.
L’eventuale accordo sindacale, sottoscritto congiuntamente con tutte le OO.SS. stipulanti il suddetto CCNL, sarà inoltrato al VI Reparto del Comando Generale del Corpo delle capitanerie di porto che lo conserverà senza procedere ad ulteriore formalità amministrativa tenendo in copia la Direzione Generale competente del MIMS.
2.2 PERIODO DI IMBARCO SUPERIORE AD 11 MESI
Nella previsione di rilascio di specifica dispensa, disciplinata al successivo punto 4, la Company, prima di presentare formale istanza, procede ad accordo sindacale di cui al punto 2.1.
Successivamente, formalizzato l’accordo, può avanzare istanza², utilizzando il form in Annesso 2, al VI Reparto del Comando Generale (
Le istanze devono essere corredate dalla seguente documentazione:
a) accordo sindacale di cui al punto 2.1;
b) Proroga del contratto di arruolamento del/i marittimo/i relativo/i al periodo di estensione nonché il contratto originario e le eventuali successive proroghe poste in essere per il marittimo in questione dalla data di imbarco;
c) dichiarazione della Società di gestione attraverso la quale siano evidenziate le ragioni per le quali si richiede la permanenza a bordo del marittimo oltre gli 11 mesi (es. piano di viaggio dal quale possa evincersi che l’unità è diretta verso un’area COVID-19, impossibilità per il marittimo di raggiungere il Paese di origine);
d) piano di rimpatrio del/i marittimo/i e relativa evidenza biglietto/i aereo emesso/i (quest’ultimo non necessario se il porto di sbarco coincide con la residenza del marittimo);
e) aggiornamento delle parti pertinenti della Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo - Parte II (DMLC Part II);
f) dichiarazione della Società di gestione e del Comandante della nave che assicuri che saranno presi in considerazione i pericoli causati dall’affaticamento dei marittimi, in particolare per quelli che hanno compiti riguardanti la sicurezza della navigazione e il funzionamento sicuro della nave;
g) dichiarazione del Comandante dalla quale si evinca che:
1. l’orario di lavoro è limitato anche nella tipologia ed adattato, qualora se ne ravvedano i presupposti, al fine di garantire, al marittimo in questione, un margine di riposo adeguato e comunque superiore alle previsioni di cui allo Standard A2.3 para 5 lettera (b) della MLC,2006;
2. La compilazione del registro dell’orario di lavoro continua a rispecchiare fedelmente gli orari di lavoro effettuati anche nel caso in cui la Società decida di erogare, a favore del personale a bordo, ulteriori emolumenti indipendentemente dal lavoro prestato;
h) dichiarazione della Società di gestione dalla quale si evinca che:
1. la riduzione dell’orario di lavoro non ha effetti sul salario del marittimo;
2. vengono gratuitamente distribuite schede telefoniche ovvero accesso ad internet per collegamenti con familiari;
3. vengono organizzate videoconferenze o contatti telefonici con il medico competente assistito, per ogni possibile supporto, da uno psicologo.
Per le dichiarazioni di cui ai punti f., g. ed h. è utilizzato il form in Annesso 3.
3. PERSONALE NAVIGANTE EXTRA COMUNITARIO PER PERIODO DI IMBARCO SUPERIORE AD 11 MESI.
Ricorrendo i presupposti di cui al punto 1 la Company può avanzare istanza³, utilizzando l’Annesso 2, al VI Reparto del Comando Generale (
L’istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Proroga del contratto di arruolamento del/i marittimo/i relativo/i al periodo di estensione nonché il contratto originario e le eventuali successive proroghe poste in essere per il marittimo in questione dalla data di imbarco;
b) dichiarazione della Società di gestione attraverso la quale siano evidenziate le ragioni per le quali si richiede la permanenza a bordo del marittimo oltre gli 11 mesi (es. piano di viaggio dal quale possa evincersi che l’unità è diretta verso un’area COVID-19, impossibilità per il marittimo di raggiungere il Paese di origine);
c) piano di rimpatrio del/i marittimo/i e relativa evidenza biglietto/i aereo emesso/i (quest’ultimo non necessario se il porto di sbarco coincide con la residenza del marittimo);
d) aggiornamento delle parti pertinenti della Dichiarazione di conformità del lavoro marittimo - Parte II (DMLC Part II);
e) dichiarazione della Società di gestione e del Comandante della nave che assicuri che saranno presi in considerazione i pericoli causati dall’affaticamento dei marittimi, in particolare per quelli che hanno compiti riguardanti la sicurezza della navigazione e il funzionamento sicuro della nave;
f) dichiarazione del Comandante dalla quale si evinca che:
1. l’orario di lavoro è limitato anche nella tipologia ed adattato qualora se ne ravvedano i presupposti al fine di garantire, al marittimo in questione, un margine di riposo adeguato e comunque superiore alle previsioni di cui allo Standard A2.3 para 5 lettera (b) della MLC,2006;
2. La compilazione del registro dell’orario di lavoro continua a rispecchiare fedelmente gli orari di lavoro effettuati anche nel caso in cui la Società decida di erogare, a favore del personale a bordo, ulteriori emolumenti indipendentemente dal lavoro prestato;
g) dichiarazione della Società di gestione dalla quale si evinca che:
1. la riduzione dell’orario di lavoro non ha effetti sul salario del marittimo;
2. vengono gratuitamente distribuite schede telefoniche ovvero accesso ad internet per collegamenti con familiari;
3. vengono organizzate videoconferenze o contatti telefonici con il medico competente assistito, per ogni possibile supporto, da uno psicologo.
Per le dichiarazioni di cui ai punti e., f. e g. è utilizzato il form in Annesso 3.
4. EMISSIONE DELLA DISPENSA
Al termine dell’istruttoria di cui ai punti precedenti 2.2. e/o 3., il VI Reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto emette apposita dispensa che sarà inoltrata, tramite e-mail, alla Company che ne ha fatto richiesta e, per opportuna conoscenza, alla Direzione Generale competente del MIMS (
5. NOTIFICA SBARCO DEL PERSONALE NAVIGANTE
Allo sbarco del personale per il quale è stata emessa la dispensa di cui al precedente punto 4. la Company avrà cura di informare il VI Reparto del Comando generale (
Annesso 1
A: FILT-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI
(
e, p.c.: CONFITARMA⁴
(
ASSARMATORI⁵
(
OGGETTO: Coronavirus (nCov- 2019) - Durata massima del servizio reso a bordo dal personale navigante - MLC,2006 - Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 9/2021 - Richiesta di incontro per la sottoscrizione dell’accordo sindacale per l’estensione dei contratti di arruolamento del personale a bordo della/e M/n __________ - Società _____________.-
L'epidemia globale di coronavirus (COVID-19) è un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale - riconosciuta come pandemia - e la sua diffusione ha determinato l’adozione da parte degli Stati di misure restrittive eccezionali per il contenimento del contagio che hanno creato notevoli ostacoli all’avvicendamento del personale marittimo.
A seguito delle restrizioni di cui sopra, al fine di garantire un’adeguata copertura delle Tabelle minime di sicurezza, sulla base delle seguenti motivazioni:
(inserire le motivazioni, ndr.)
la scrivente Società di gestione e il proprio personale marittimo hanno dovuto ricorrere all’estensione dei contratti di arruolamento.
Tutto ciò premesso e in ottemperanza alla Circolare di cui in oggetto, la scrivente Società
RICHIEDE
a codeste spettabili Organizzazioni sindacali un incontro per la sottoscrizione di un accordo sindacale - da trasmettere al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera, tenendo in copia l’Autorità competente - per l’estensione dei contratti di arruolamento del seguente personale imbarcato a bordo della/e M/n _________, oltre i periodi massimi di imbarco previsti dal CCNL unico dell’industria armatoriale:
Cognome e Nome Marittimo |
Qualifica |
Data imbarco |
Data prevista di sbarco |
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Luogo e data, ___________
Il delegato rappresentante della Società
Annesso 2
A: Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto - Reparto VI
(
e, p.c.: Direzione Generale per la Vigilanza sulle
autorità di sistema portuale, il trasporto
marittimo e per vie d’acqua interne
(
FILT-CGIL/FIT-CISL/UILTRASPORTI⁶
(
CONFITARMA⁷
(
ASSARMATORI⁸
(
OGGETTO: Coronavirus (nCov-2019) - Durata massima del servizio reso a bordo dal personale navigante - MLC,2006 - Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 9/2021 - Richiesta rilascio dispensa per l’estensione contratti personale a bordo della M/n _____.
L'epidemia globale di coronavirus nel 2019 (COVID-19) è un'emergenza di sanità pubblica di interesse internazionale ed è stata recentemente riconosciuta come pandemia e la sua diffusione ha determinato gravi conseguenze economiche nel settore dell’attività marittima, anche dovute alle misure restrittive per il contenimento del contagio, adottate nei diversi Paesi del mondo, che hanno creato notevoli ostacoli all’avvicendamento del personale marittimo. A seguito delle restrizioni di cui sopra ed al fine di garantire un’adeguata copertura delle Tabelle minime di sicurezza, la Compagnia ha dovuto ricorrere all’estensione del contratto di imbarco con particolare riferimento al personale marittimo che ricopre funzioni previste dalle tabelle di sicurezza o richiesto a bordo ai fini di garantire l’operatività della nave.
Tutto ciò premesso, ed in ottemperanza alla Circolare di cui in oggetto, la scrivente Compagnia
CHIEDE
l’emissione di apposita dispensa per la M/n_____ che autorizzi l’estensione, nei limiti di seguito riportati, del periodo di imbarco del/i lavoratore/i marittimo/i come di seguito indicato/i:
Cognome e Nome Marittimo |
Qualifica |
Data imbarco |
Data prevista di sbarco |
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Si allega alla presente la documentazione di cui alla Circolare NdS 9/2021
Luogo e data, _____________
Il delegato rappresentante della Società
Annesso 3
D I C H I A R A Z I O N E
Con riferimento alla Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto n. 9/2021 relativa alla durata massima del servizio reso a bordo dal personale navigante - MLC,2006 i sottoscritti ____________ (Cognome e nome) quale delegato rappresentante della Società “______” e ________ (Cognome e nome) quale Comandante della M/n “____________” dichiarano che saranno presi in considerazione i pericoli causati dall’affaticamento dei marittimi, in particolare per quelli che hanno compiti riguardanti la sicurezza della navigazione e il funzionamento sicuro della nave.
Inoltre,
io Comandante dichiaro che:
- l’orario di lavoro è limitato anche nella tipologia ed adattato qualora se ne ravvedano i presupposti al fine di garantire, al/i marittimo/i per i quali è stata richiesto il rilascio di dispensa per l’estensione contratti, un margine di riposo adeguato e comunque superiore alle previsioni di cui allo Standard A2.3 para 5 lettera (b) della MLC,2006; e
- la compilazione del registro dell’orario di lavoro continua a rispecchiare fedelmente gli orari di lavoro effettuati anche nel caso in cui la Società decida di erogare, a favore del personale a bordo, ulteriori emolumenti indipendentemente dal lavoro prestato;
io delegato Rappresentante della Società dichiaro che:
- la riduzione dell’orario di lavoro non ha effetti sul salario del marittimo;
- vengono gratuitamente distribuite schede telefoniche ovvero accesso ad internet per collegamenti con familiari;
- vengono organizzate videoconferenze o contatti telefonici con il medico competente assistito, per ogni possibile supporto, da uno psicologo.
Data, ____________
Il delegato rappresentante della Società |
IL COMANDANTE DELLA NAVE _____________________________ |
____
¹ Intendasi per l’Amministrazione italiana anche il CCNL unico dell’industria armatoriale 16 dicembre 2020.
² Nel caso in cui l’istanza dovrà essere avanzata oltre che per personale italiano/appartenente a Paesi membri dell’UE anche per il personale extracomunitario, la stessa potrà essere cumulativa.
³ Nel caso in cui l’istanza dovrà essere avanzata oltre che per personale extracomunitario anche per il personale italiano/appartenente a Paesi membri dell’UE, la stessa potrà essere cumulativa.
⁴ Da inserire qualora la Company sia associata.
⁵ Da inserire qualora la Company sia associata.
⁶ Da inserire qualora l’istanza riguardi personale italiano o appartenente a uno Stato membro dell’UE.
⁷ Da inserire qualora la Company sia associata.
⁸ Da inserire qualora la Company sia associata.