Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio
- Ufficio procedimenti disciplinari

 

Il Direttore Generale

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche”;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” ed, in particolare, l’articolo 14 contenente disposizioni in materia di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche;
VISTA la legge 22 maggio 2017, n. 81 recante “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato” ed, in particolare, gli articoli 18 e seguenti contenenti disposizioni sul lavoro agile applicabili anche nei rapporti di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” ed, in particolare, l’articolo 22 che detta disposizioni per la riorganizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 dicembre 2017 con il quale, in attuazione di quanto disposto dal decreto del Presidente delle Repubblica 15 marzo 2017, n. 57 e dal decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, sono state individuate le unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell’ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali;
VISTO il D.D. n. 97 del 25 marzo 2019 del Direttore generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari che disciplina le modalità di attuazione dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all’interno del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con deliberazioni del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e, da ultimo, fino al 31 luglio 2021 con deliberazione del 21 aprile 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ed, in particolare, l’articolo 87 relativo alle misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTA la circolare n. 2 del 1° aprile 2020, con cui il Ministro per la Pubblica amministrazione ha fornito prime indicazioni a tutte le pubbliche amministrazioni in merito a misure e soluzioni organizzative per la sicurezza dei lavoratori del settore pubblico;
VISTO il decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 17 luglio 2020, n. 77 ed, in particolare, l’articolo 263 relativo alle disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile;
VISTA la circolare n. 3 del 24 luglio 2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, recante indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e il Protocollo quadro “Rientro in sicurezza” sottoscritto nella medesima data;
VISTO l’accordo del 30 luglio 2020 sulle “Linee guida per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;
VISTO il decreto del Segretario generale n.120 del 7 agosto 2020, con il quale si dava attuazione all’articolo 263 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il proprio decreto n. 188 del 15 settembre 2020 di attuazione del citato decreto per la Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 che, nel recare misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale, all’articolo 3, comma 3, ha previsto che nelle pubbliche amministrazioni è incentivato il lavoro agile con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica Amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34;
VISTO il decreto del Segretario generale n.143 del 16 ottobre 2020, con il quale è stato incentivato il lavoro agile, in attuazione all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 e nelle more dell’adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione ivi previsti;
VISTO il proprio precedente decreto n.221 del 16 ottobre 2020, con il quale è stata data applicazione, nell’ambito della Direzione generale, al citato decreto del Segretario generale n. 143;
VISTO il decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020, con il quale sono state individuate modalità organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l’applicazione del lavoro agile, prorogato da ultimo fino al 30 aprile 2021 con decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione 20 gennaio 2021;
VISTO il decreto del Segretario generale n.146 del 26 ottobre 2020 finalizzato ad assicurare le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività delle attività di competenza delle strutture dell’Amministrazione, in attuazione del decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 19 ottobre 2020;
VISTO il proprio precedente decreto n. 226 del 28 ottobre 2020, con il quale è stata data applicazione, nell’ambito della Direzione generale, al citato decreto del Segretario generale n. 146;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 ed, in particolare, l’articolo 5, comma 3, il base al quale le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato, disposizioni successivamente confermate nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020, 14 gennaio 2021 e 2 marzo 2021;
VISTO i decreti del Segretario generale n.167 del 24 novembre 2020, n. 176 del 7 dicembre 2020, n. 4 del 18 gennaio 2021, n. 32 del 5 marzo 2021 e n. 54 del 7 aprile 2021 con i quali, in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati, l’efficacia delle disposizioni del decreto del Segretario Generale n. 146 del 26 ottobre 2020 è stata consecutivamente prorogata fino al 30 aprile 2021;
VISTO i propri precedenti decreti n.268 del 24 novembre 2020, n. 276 del 9 dicembre 2020 e n. 9 del 20 gennaio 2021, n. 67 del 9 marzo 2021 e n.79 del 9 aprile 2021 con i quali, in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citati e dei decreti del Segretario Generale, l’efficacia delle disposizioni del precedente decreto n. 226 del 28 ottobre 2020 è stata prorogata fino al 30 aprile 2021;
VISTO il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalle Legge 26 febbraio 2021, n. 21 ed, in particolare, l’articolo 19 in base al quale i termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all’allegato 1, tra le quali, al punto 32, è richiamato l’articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, sono prorogati fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e comunque non oltre il 30 aprile 2021;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 ed, in particolare, l’articolo 6, comma 2, secondo cui, in continuità con i precedenti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020, 3 dicembre 2020 e 14 gennaio 2021, le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibilmente con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 ed in particolare l’art. 1 e l’art. 11;
VISTO il decreto del Segretario generale n.64 del 30 aprile 2021 con il quale è stata ulteriormente prorogata l’efficacia delle disposizioni del decreto del Segretario Generale n. 146 del 26 ottobre 2020, già precedentemente prorogate;
RITENUTO necessario, nelle more dell’adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione previsti all’articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021, dare attuazione al citato decreto del Segretario generale n.64 e prorogare, per i dipendenti della Direzione generale per le politiche del personale, l’innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, le disposizioni del decreto n.79 del 9 aprile 2021 per il medesimo periodo di applicazione delle misure di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021,
 

DECRETA

Articolo 1
(Misure in materia di lavoro agile in forma semplificata)

1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in applicazione delle misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 e nelle more dell’adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione previsti all’articolo 6, comma 2, del citato decreto legge, l’efficacia delle disposizioni del proprio decreto del n.79 del 9 aprile 2021, prevista fino al 30 aprile 2021, è prorogata al 31 luglio 2021.

Roma, 6 maggio 2021

Stefania Cresti