Ministero della Giustizia
DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE E DI COMUNITÀ
Direzione Generale del Personale, delle Risorse e per l’Attuazione dei
Provvedimenti del Giudice Minorile

 

Alla Direzione generale per l’esecuzione penale esterna e di messa alla prova
Ai Dirigenti degli Uffici del Capo Dipartimento
Ai Dirigenti della Direzione generale del personale, delle risorse e per l’attuazione dei provvedimenti del giudice minorile
SEDE
Ai Dirigenti dei Centri per la Giustizia Minorile
Ai Dirigenti degli Uffici Interdistrettuali di esecuzione penale esterna
Alle OO.SS. rappresentative dei vari Comparti
LORO SEDI
e, p.c.                                                                                                     Al Sig. Capo Dipartimento
Al Sig. Vice Capo Dipartimento
SEDE
 

OGGETTO: Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”, e decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

Con Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è stata disposta la proroga sul territorio nazionale, fino al 31 luglio 2021, dello stato d’emergenza connesso all’epidemia in atto.
Ad essa ha fatto seguito il decreto legge del 22 aprile 2021, n. 52, pubblicato in pari data sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 96, con il quale, in relazione all’attuale quadro dell’emergenza epidemiologica e allo stato di attuazione della campagna vaccinale, sono state adottate urgenti misure volte a regolamentare una graduale ripresa delle attività economiche e sociali sul territorio nazionale.
Il suindicato decreto legge ha disposto, all’art. 1, comma 1, l’applicabilità dal 1° maggio al 31 luglio 2021 delle disposizioni di cui al d.P.C.M. 2 marzo 2021, confermandone l’efficacia ove il medesimo decreto-legge non rechi una diversa o contraria disposizione.
A tale disposizione normativa ha fatto seguito il decreto legge 30 aprile 2021, n. 56 che, all’art. 1, interviene sulla disciplina del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 263 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, apportandovi le modiche che, sinteticamente, si vanno ad indicare:
■ stante il perdurare dello stato emergenziale da COVID-19, si consente alle amministrazioni l’accesso al lavoro agile fino al 31 dicembre 2021 attraverso le modalità semplificate di cui all’art. 87, comma 1, lett. b) del decreto-legge n.18 del 2020, ovvero senza la necessità del previo accordo individuale e senza gli oneri informativi a carico della parte datoriale;
■ viene meno la soglia minima del 50% di personale, finora prevista, alla quale vincolare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile, consentendo a ciascuna amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento del COVID-19 e delle disposizioni emanate dalle autorità competenti, di avere piena autonomia operativa onde assicurare che l’erogazione dei servizi rivolti ai cittadini e ad imprese avvenga con regolarità, continuità ed efficienza;
■ permane la flessibilità organizzativa nell’articolazione giornaliera e settimanale dell’orario di lavoro dei dipendenti e dei servizi erogati, come pure trova conferma la modalità di interlocuzione programmata con l’utenza anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza;
■ si rimette alla contrattazione collettiva la definizione della disciplina del lavoro agile;
■ viene mantenuta, al di fuori del contesto emergenziale, l’ordinaria predisposizione del POLA (piano organizzativo del lavoro agile) riducendo dal 60% al 15% la misura minima di attività da svolgere in lavoro agile e prevedendo che, in caso di mancata adozione del piano, il lavoro agile sia svolto da almeno il 15% del personale che ne faccia richiesta (in luogo del 30% previsto in precedenza).
Risulta, pertanto, prorogato fino al 31 dicembre 2021, per effetto delle richiamate disposizioni, il termine per lo svolgimento del lavoro agile con le predette modalità semplificate, salvo che non intervenga prima di tale data una organica disciplina dell’istituto da parte della contrattazione collettiva recentemente avviata presso l’Aran.
Permangono, altresì, fino a tale data le misure di flessibilità organizzativa e dell’orario di lavoro adottate finora quale ulteriore mezzo di contrasto al rischio di contagio.
Pur rimanendo sostanzialmente invariato l’impianto complessivo definito dall’accordo sul lavoro agile emergenziale sottoscritto con le organizzazioni sindacali il 4 novembre 2020, non può più trovare applicazione, a seguito della richiamata decretazione d’urgenza, la previsione di cui all’art. 2, punto sub. 2, che disponeva, in forza della previgente formulazione del menzionato art. 263, l’accesso al lavoro agile emergenziale di almeno il 50% di personale impiegato in attività che possono essere svolte da remoto.
Nell’individuazione del contingente che potrà assicurare la prestazione lavorativa con tale modalità i responsabili degli uffici dovranno preventivamente tener conto della piena rispondenza dell’assetto organizzativo ai principi di efficacia, efficienza e customer satisfaction. In altri termini andrà ridotta la percentuale di dipendenti in lavoro agile laddove, per effetto della stessa, si rilevino ripercussioni negative sulla qualità dei servizi resi.
Quanto, infine, al numero di giorni da riservare alla prestazione in modalità di lavoro agile, resta confermato il meccanismo delineato in funzione della collocazione degli uffici nelle aree geografiche individuate dalle autorità governative in funzione delle diverse soglie di rischio.
Ulteriore modifica introdotta all’art. 263 D.L. 34/2020 è quella che prevede la possibilità di applicare l’istituto del lavoro agile anche “al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19”. Tale previsione deve essere interpretata in conformità con le indicazioni contenute nelle direttive dipartimentali emanate per il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria, con esclusivo riferimento al personale addetto ai servizi amministrativi e che non sia impiegato in compiti che richiedano la necessaria presenza fisica sul posto di lavoro.
Confidando nella massima collaborazione, si invitano le SS.LL. a dare completa diffusione tra il personale dipendente alla presente nota, adottando le conseguenti determinazioni.
 

Il Direttore Generale
Giuseppe Cacciapuoti