Tipologia: Accordo nazionale sulle agibilità sindacali
Data firma: 13 maggio 2021
Validità: 01.01.2021 - 31.12.2022
Parti: BCCRA-Federcasse e Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Ugl-Credito, Uilca
Settori: Credito Assicurazioni, Credito, BCCRA
Fonte: fabibcc.it


Sommario:


Accordo nazionale sulle agibilità sindacali per la categoria del credito cooperativo

Il 13 maggio 2021, mediante collegamento in videoconferenza, tra la Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane – Federcasse […], le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni sindacali del Credito Cooperativo: Fabi […], First/Cisl [...], Fisac/Cgil […], Ugl Credito […], Uilca […]

Premesso che
- in tema di libertà ed attività sindacali la legge 20 maggio 1970, n. 300 già attribuisce particolari prerogative agli organismi di Rappresentanza Sindacale Aziendale costituiti ad iniziativa dei lavoratori nell'ambito delle Associazioni Sindacali, identificate dall’art. 19 della stessa legge, ivi incluso il diritto dei dirigenti di detti organismi a permessi retribuiti e non retribuiti;
- a norma dell’art. 30 della citata legge n. 300/1970 i componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle Associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti;
- la contrattazione collettiva nazionale di Categoria prevede la regolazione dei diritti e delle libertà sindacali anche attraverso accordi collettivi nazionali;
- l’accordo nazionale del 31.7.2014 dal quale le Segreterie Nazionali delle OO.SS. con lettera del 30 settembre 2020 hanno dato recesso con effetti al 31 dicembre 2020 hanno dato recesso con effetti in data 31.12.2012, regolava la materia dei permessi sindacali per dirigenti nazionali e locali delle Organizzazioni sindacali stipulanti l’accordo medesimo;
- con il verbale d’incontro del 28.12.2020 Federcasse e le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si sono impegnate ad aggiornare la complessiva disciplina delle agibilità sindacali di Categoria;
- l’introduzione della Legge 49/16 e successive variazioni, la costituzione dei Gruppi Bancari Cooperativi, nonché l’adeguamento dell’art: 11 Bis del CCNL hanno reso necessaria una revisione del presente accordo, con particolare riferimento ai destinatari ed al monte ore dei permessi sindacali
- ai fini dell’applicazione del presente accordo per “Categoria” le Parti intendono i Lavoratori e le Aziende destinatari del CCNL Federcasse 9.1.2019 per i quadri direttivi e le aree professionali delle BCC/CRA e del CCNL 22.5.2008 per i dirigenti delle BCC/CRA e loro eventuali successive modificazioni stipulate fra Federcasse e Organizzazioni sindacali stipulanti detti CCNL; per “Parti” si intendono le Organizzazioni sindacali stipulanti i CCNL di cui sopra.
- In considerazione di quanto ai precedenti alinea, il presente accordo esaurisce il confronto relativo alla disciplina delle libertà sindacali, anche con riferimento agli impegni di cui all’art. 11 bis, comma 6) del CCNL 9 gennaio 2019. Il presente Accordo sostituisce integralmente il previgente accordo del 31 luglio 2014 ed ogni altro accordo in essere relativo alla materia delle agibilità sindacali, ad ogni livello di contrattazione.
In considerazione di quanto fin qui premesso, le Parti, convenendo che la premessa forma parte integrante ed essenziale del presente accordo, convengono di disciplinare la complessiva materia delle agibilità sindacali di Categoria come segue:

Art. 1 - Costituzione delle Rappresentanze Sindacali Aziendali di cui all’art. 19 della legge 300/1970
Fermo restando il disposto dell’art. 19, l. 20 maggio 1970, n. 300, Rappresentanze Sindacali Aziendali (nel prosieguo RSA) possono essere costituite, nell’ambito delle Associazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, con verbale sottoscritto da almeno 4 lavoratori iscritti alla Organizzazione Sindacale nell’ambito dell’unità produttiva, intesa, ai soli fini dell’applicazione del presente articolo, come il complesso delle strutture dell’Azienda insistenti nel territorio della stessa Regione o nel territorio della stessa Provincia in caso di Province Autonome.
Il verbale di costituzione della RSA, sottoscritto dai lavoratori di cui al precedente comma e recante l’indicazione del dirigente della stessa, verrà notificato dalla struttura sindacale territoriale di competenza all’Azienda entro 5 giorni lavorativi successivi alla costituzione ai fini della applicazione delle agevolazioni e delle tutele di cui al Titolo III della citata legge n. 300/1970.
Ove nel corso del tempo la RSA costituita ai sensi del presente articolo non sia più sostenuta dall’iscrizione di uno o più dei 4 lavoratori iscritti alla Organizzazione Sindacale di cui al primo comma, la RSA resta validamente costituita non oltre un periodo successivo pari a 6 mesi, fatto salvo il ripristino dei requisiti, entro tale periodo, ai sensi del primo comma.
Ai fini dell’applicazione degli artt. 20 e 22 della Legge n. 300/1970 per unità produttiva si intende il complesso delle strutture dell’Azienda insistenti nello stesso comune.
Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, trova applicazione la disciplina di cui al titolo III della legge n. 300/1970.
Chiarimento a verbale
Le Parti chiariscono che il monte ore di permessi retribuiti di cui all’art. 23 della Legge n. 300/1970 spetta a ciascuna Organizzazione sindacale che abbia costituito una rappresentanza sindacale aziendale ai sensi del presente articolo.

Art. 1bis - Assemblee del personale in orario di lavoro
Le assemblee del personale in orario di lavoro possono essere indette, singolarmente o congiuntamente, dalle RSA con un preavviso all’Azienda di almeno tre giorni lavorativi, comunicando ogni elemento utile per consentire all’Azienda di informare adeguatamente la clientela.
Al fine di assicurare la continuità del servizio alle comunità di riferimento, nelle filiali le assemblee avranno una durata minima di un’ora e si svolgeranno, salvo quanto previsto al comma successivo, nella fascia di orario lavorativo pomeridiano e non potranno tenersi nelle giornate destinate al pagamento degli stipendi (giorno 27, se lavorativo) e delle pensioni (primo giorno lavorativo del mese), il giorno di scadenza per il pagamento dei tributi (giorno 16), nell’ultimo giorno del mese o comunque quello stabilito per le chiusure contabili.
Per il personale che svolge orario ridotto antimeridiano le Aziende garantiscono la possibilità di partecipazione ad apposite sessioni assembleari coerenti con l’orario lavorativo osservato.
In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2021, fermo quanto ai due commi che precedono, le assemblee del personale indette, singolarmente o congiuntamente dalle RSA potranno tenersi anche in modalità “videoconferenza”, attraverso piattaforme informatiche individuate e messe a disposizione dall’Azienda.
Per assicurare l’adeguatezza del servizio informatico e delle infrastrutture per lo svolgimento delle assemblee a distanza, l’Azienda potrà richiedere, alle RR.SS.AA., di conoscere i nominativi, oltre che dei dirigenti sindacali esterni, dei partecipanti con un preavviso di almeno 1 giorno lavorativo.

Art. 2 - Destinatari dei permessi retribuiti
Il presente accordo definisce le modalità di svolgimento delle attività sindacali, per le quali i dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria che siano dirigenti nazionali, regionali, provinciali, o territoriali, o facenti parte delle Delegazioni di Gruppo delle Organizzazioni sindacali firmatarie il presente accordo, preventivamente segnalati a norma del presente articolo, hanno diritto a permessi retribuiti nei limiti di cui al successivo art. 4 (nel prosieguo indicati anche come i permessi).
Ogni Organizzazione Sindacale potrà segnalare dirigenti con carica extra-aziendale, inclusi gli eventuali fruitori dei permessi sindacali saltuari, calcolati su base nazionale, in misura non superiore al 4 % dei lavoratori iscritti alla stessa, come risultanti al 31 ottobre dell’anno immediatamente precedente a quello di fruizione.
Nell’ambito dell’intero territorio nazionale le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno nominare dirigenti nazionali fruitori di permessi sindacali continuativi a tempo pieno o a tempo parziale nel limite di 1 ogni 600 iscritti.
Nell’ambito del territorio di riferimento di ciascuna Federazione locale, inteso anche quale riferimento territoriale della sede di lavoro degli iscritti, le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie del presente accordo potranno nominare dirigenti regionali, provinciali o territoriali fruitori di permessi sindacali continuativi a tempo pieno o a tempo parziale nei seguenti limiti:
- n. 1 per i primi 100 iscritti;
- n. 1 ogni 450 iscritti successivi ai primi 100.
Ai fini del presente comma il personale in servizio presso gli Enti Centrali e presso le Capogruppo viene computato nell’ambito territoriale dove insiste la sede di lavoro.
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, per la costituzione delle Delegazioni sindacali di Gruppo, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 11bis del CCNL, e fermi restando i criteri di determinazione del numero complessivo dei componenti della Delegazione di Gruppo ivi previsti, potranno segnalare dirigenti della Delegazione di Gruppo medesima tra i dirigenti di cui ai commi che precedono nella misura massima del 65 % del numero di dirigenti di ciascuna delle categorie di cui ai commi tre e quattro. Restano esclusi da tale limite percentuali i dirigenti di cui all’art. 4 punto 1).
Le previsioni di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo fanno riferimento a quantitativi di cedole relativi a permessi sindacali continuativi a tempo pieno che complessivamente possono essere utilizzati anche da due dirigenti in permesso sindacale continuativo a tempo parziale, fermo restando i limiti di cui al comma 2.
Le Segreterie nazionali delle Organizzazioni firmatarie provvedono a segnalare, per iscritto, con un’unica comunicazione a Federcasse entro il 30 novembre di ciascun anno, nomi, cariche, qualifiche, eventuale tipologia di permesso, Azienda, Gruppo Bancario Cooperativo e/o Federazione di appartenenza dei propri dirigenti destinatari del presente accordo, ai sensi del comma 2.

Art. 3 - Ambito di utilizzazione
I permessi vanno utilizzati in attività sindacali svolte nell'ambito del settore del credito od in rappresentanza del settore medesimo.
Nell'ambito anzidetto, i permessi possono essere utilizzati, oltre che per le riunioni di organi o strutture di appartenenza, per le altre attività di organizzazione e di rappresentanza dell’interesse collettivo.
Nelle Aziende che occupino fino a 100 dipendenti, ciascuna Organizzazione firmataria del presente accordo non segnalerà più di un dirigente sindacale destinatario dei permessi.

Art. 4 - Tipologie e limiti di permessi
1) Permessi continuativi a tempo pieno per dirigenti sindacali nazionali (fuori monte ore permessi a cedola)
Le Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente accordo possono segnalare dirigenti sindacali nazionali con diritto alla fruizione di permessi continuativi a tempo pieno, comprensivi del periodo di ferie e dei permessi ex festività contrattualmente previsto, nei limiti che seguono:
a) n. 1 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 5% e fino al 10% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria;
b) n. 2 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 10% e fino al 20% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria.
c) n. 4 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 20% e fino al 30% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria.
d)n. 5 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 30% e fino al 40% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria.
e) n. 7 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 40% e fino al 50% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria.
f) n. 9 dirigenti a tempo pieno per le Organizzazioni Sindacali cui risultino iscritti oltre il 50% del totale dei lavoratori iscritti dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria
Per la durata indicata al punto 8.4), alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Accordo che non raggiungano la percentuale del 5% degli iscritti come computati al punto 2) che segue è riconosciuta una dotazione aggiuntiva pari a 400 ore di permesso annue oltre a quella prevista al medesimo punto 2).
Le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 11bis del CCNL, potranno nominare dirigenti sindacali facenti parte delle Delegazioni sindacali di Gruppo anche tra i dirigenti di cui al comma 1 che precede.
Inoltre, i Coordinatori delle Delegazioni sindacali di Gruppo, di cui all’art. 11 bis del CCNL, appartenenti alle Organizzazioni sindacali di cui sopra e con una quota superiore al 4% dei lavoratori iscritti nell’ambito delle Aziende aderenti a ciascun Gruppo Bancario Cooperativo, hanno diritto alla fruizione di permessi continuativi a tempo pieno, comprensivi del periodo di ferie e dei permessi ex festività contrattualmente previsto, fuori dal monte ore permessi a cedola.
2) Monte ore permessi a cedola
Nelle ipotesi ulteriori rispetto a quelle di cui al precedente numero 1) del presente articolo, i permessi possono essere usufruiti nel limite di un monte ore annuale, determinato per ciascuna delle Organizzazioni firmatarie in ragione del numero di dipendenti delle Aziende destinatarie dei CCNL di Categoria che risultino iscritti alle Organizzazioni medesime al 31 ottobre dell’anno precedente.
Il monte ore annuale di permessi retribuiti di cui al comma che precede è pari a 6 ore e 30 minuti per ciascun iscritto alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
2.1) Esclusioni
I dirigenti sindacali segnalati come fruitori di permessi retribuiti a norma dell’art. 2 possono fruire, al di fuori del monte ore di cui al precedente n. 2) di permessi retribuiti necessari per partecipare a riunioni sindacali indette dalla Federazione Italiana, dalle Federazioni Locali, dalle Capogruppo o da Aziende per cui il CCNL di categoria prevede contrattazione integrativa, per le trattative relative ai contratti collettivi, nazionali e di secondo livello.
I dirigenti sindacali di cui al comma precedente possono fruire altresì di permessi retribuiti al di fuori del monte ore di cui al precedente n. 2) necessari per partecipare alle riunioni degli Organi di amministrazione del Fondo Pensione Nazionale, della Cassa Mutua Nazionale, dell’Ente bilaterale di Categoria, del Fondo per l’Occupazione del Credito Cooperativo (F.O.C.C.) e del Fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo.
I componenti delle Delegazioni sindacali di Gruppo destinatari dei permessi retribuiti a norma dell’art. 2 possono fruire, al di fuori del monte ore di cui al precedente n. 2) di permessi retribuiti necessari per la partecipazione agli incontri relativi alle procedure di cui all’art. 11 bis, comma 4, del CCNL in misura massima pari alla durata delle procedure medesime e per un numero massimo pari, per ciascuna Organizzazione sindacale firmataria, alla metà dei dirigenti calcolati ai sensi dell’art. 11 bis, comma 2, escludendo i Coordinatori in “franchigia” e con arrotondamento all’unità superiore.
Per i permessi di cui ai commi che precedono non è prevista la consegna di cedole, e gli stessi vanno richiesti per iscritto, a firma e con preavviso di cui al successivo art. 6 lett. A, con specificazione della riunione in programma, e successiva certificazione della partecipazione, rilasciata da parte dell’Ente o Azienda che ha indetto la riunione, da consegnare all’Azienda di appartenenza entro la fine del mese successivo di fruizione del permesso.
I Rappresentanti Sindacali Aziendali nominati ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo, per la partecipazione agli incontri relativi alle procedure di cui all’art. 11 bis ed art. 22 del CCNL sono destinatari di permessi retribuiti, integrativi della dotazione di cui alla legge n. 300/1970, in misura massima pari alla durata delle procedure medesime.
2.2) Verifica
Ai fini della definizione del monte ore spettante a ciascuna delle Organizzazioni stipulanti, Federcasse, in base alle notizie che potrà chiedere alle Federazioni locali, Federazione Raiffeisen e/o alle Capogruppo dei Gruppi bancari Cooperativi, ed alle Aziende associate, comunicherà, entro il 30 novembre di ciascun anno, alle Segreterie nazionali delle stesse Organizzazioni, il numero dei rispettivi iscritti risultanti alla data del 31 ottobre dello stesso anno.
Dette Segreterie nazionali potranno formulare osservazioni e richiedere correzioni in merito, motivate, entro 30 giorni dalla ricezione dei dati da parte di Federcasse.
Il monte ore cedole oggetto delle osservazioni di cui al precedente comma avrà comunque effetti ai sensi del presente accordo solo dopo che la verifica sia stata conclusa con esito condiviso fra Federcasse e le Segreterie nazionali interessate.
2.3) Cedole
La utilizzazione del monte ore avverrà sulla base di cedole ad utilizzo unitario ed individuale rappresentanti ciascuna n. 15 minuti di permesso, distinte per ciascun anno.
Il limite minimo di utilizzo dei permessi sindacali a cedola è pari ad 1 ora.
A cura di Federcasse le cedole saranno rese disponibili alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali firmatarie entro i due mesi successivi alla sottoscrizione del presente accordo per l'anno 2021 e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello di riferimento, sulla base dei dati rilevati da Federcasse, salvi i tempi e gli esiti della verifica di cui al precedente punto 2.2)

Art. 5 - Limiti di utilizzazione
I permessi sindacali continuativi a tempo pieno e a tempo parziale vanno richiesti per periodi non inferiori a sei mesi, salva anticipata cessazione dell'incarico sindacale.
I permessi sindacali diversi da quelli continuativi a tempo pieno o a tempo parziale, per i quali è obbligatoria la consegna delle cedole, possono essere usufruiti come segue:
- in Aziende fino a 30 dipendenti, in misura non superiore a due giorni al mese con possibilità di cumulo nel bimestre;
- in Aziende con più di 30 dipendenti, e fino a 100, in misura non superiore a quattro tre giorni al mese con possibilità di cumulo nel bimestre;
- in Aziende con più di 100 dipendenti, in misura non superiore a quattro giorni al mese con possibilità di cumulo nel bimestre;

Art. 6 - Procedimento di utilizzazione
Le Parti condividono la necessità organizzativa e gestionale di pervenire ad una fruizione in modalità digitale dei permessi sindacali previsti dal presente Accordo, in conformità con le disposizioni di tempo in tempo vigenti in tema di riservatezza e trattamento dei dati personali.
Previo confronto tra le Parti stipulanti il presente accordo, Federcasse, a decorrere dal 1° gennaio 2022, potrà rendere effettivo, il processo condiviso di fruizione dei permessi di cui al presente accordo, attraverso una idonea strumentazione digitale, in sostituzione della cedola cartacea.
Con pari decorrenza, in esito di quanto sopra, e per ogni bimestre, Federcasse si impegna ad inviare a ciascuna delle Segreterie Nazionali i tabulati in formato elettronico recanti l’elenco dei rispettivi iscritti.
1) Richieste
L’organizzazione sindacale è tenuta a comunicare all’Azienda le richieste di permesso sindacale non continuativo, per iscritto, a firma di organo esecutivo (di livello uguale o superiore) dell'Organizzazione di appartenenza, con il maggiore preavviso possibile (comunque, di norma, con non meno di 1 giorno di preavviso).
L’organizzazione sindacale è tenuta a comunicare la richiesta di permesso sindacale continuativo per iscritto, a firma della segreteria nazionale dell'Organizzazione sindacale di appartenenza, con almeno 20 giorni di preavviso da inoltrare direttamente all’Azienda e per conoscenza alla Federazione Locale ed a Federcasse.
2) Cedole
Per ogni permesso sindacale di cui usufruisce, il dirigente è tenuto a consegnare all'Azienda un numero corrispondente di cedole, al rientro in servizio, salve le ipotesi di cui all’art. 4, punto 2.1.
Per i permessi sindacali continuativi le cedole vanno consegnate entro la fine di ciascun mese.
Per i permessi sindacali usufruiti nel periodo compreso fra la data di sottoscrizione dell’accordo e la data di consegna delle cedole da parte di Federcasse, le cedole stesse dovranno comunque essere consegnate a norma dei precedenti commi.
Le cedole dell’anno di competenza possono essere utilizzate non oltre il mese di gennaio dell’anno successivo.

Art. 7 - Trattamento spettante
Ai lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui al presente accordo compete, per il tempo in cui sono assenti a tale titolo, il normale trattamento economico e normativo.
Le indennità strettamente collegate all'espletamento di specifiche mansioni (come indennità di rischio, indennità per trasporto valori) od a modalità o ambiente particolari di lavoro (come indennità di preposto, indennità di turno, per lavoro in locali sotterranei) vanno invece corrisposte secondo criteri ordinati dal CCNL di Categoria.

Art. 8 - Disposizioni finali
1) Partecipazione a Congressi
Il monte ore di cui all'art. 4, punto 2 può essere impiegato per la partecipazione ai Congressi, nazionali o locali, anche da parte di delegati designati fra i dipendenti nominati dirigenti sindacali extra-aziendali e che non risultino compresi tra i dirigenti di cui all'art. 2. All'uopo vanno adottate tempestivamente le procedure di segnalazione e richiesta di cui agli artt. 2 e 6, con preavviso non inferiore a 7 giorni.
La partecipazione a Congressi nazionali e locali non incide sui limiti di utilizzazione di cui all'art. 5.
2) Organici
Ai soli fini dell’applicazione del presente accordo negli organici delle Aziende sono da computare i lavoratori con contratto di lavoro subordinato; i contratti a tempo parziale sono computati in ragione di una unità per ciascun rapporto di lavoro. Il dato cui riferirsi per il computo dell’organico è quello risultante, di anno in anno, alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla fruizione dei permessi.
3) Disposizione transitoria
In via transitoria, i dirigenti sindacali già segnalati a norma delle precedenti previsioni collettive restano destinatari dei permessi di cui al presente accordo non oltre il 31 maggio 2021, termine entro il quale le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo devono provvedere alle segnalazioni di cui all’art. 2, comma 6.
4) Decorrenza e durata
Il presente accordo decorre dal 1° gennaio 2021 e scade il 31 dicembre 2022; in caso di mancato recesso di una delle Parti entro la fine del mese di settembre dell’anno di scadenza, l’Accordo si intenderà prorogato esclusivamente per un anno.
La decorrenza operativa del presente Accordo è stabilita dal 1 luglio 2021.
5) Trattamento dei dati personali
Le Parti, ciascuna per quanto di propria competenza, nei confronti delle Aziende Associate e dei propri iscritti, si impegnano ad utilizzare i dati necessari alla esecuzione delle disposizioni del presente Accordo unicamente per le finalità ivi previste ed in conformità con la disciplina sul trattamento dei dati personali ai sensi delle normative di tempo in tempo vigenti.

Norma transitoria
Le cedole dell’anno 2021 saranno computate relativamente ad un unico semestre, con riferimento alla decorrenza operativa del 1 luglio.