Tipologia: Ipotesi di accordo rinnovo CCNL
Data firma: 2 febbraio 2004
Validità:01.01.2002 - 31.12.2005
Parti: Federturismo e Filcams, Fisascat, Uiltucs
Settori: Commercio, Turismo, Federturismo
Fonte: CNEL

Sommario:

 Premessa
Inscindibilità delle norme contrattuali
Sfera di applicazione
2° Livello di contrattazione
Art. ___ - Indicatori.
Forme di contratto di lavoro
Art. ___ - Lavoro a tempo determinato.
Art. ___ - Lavoro extra.
Art. ___ - Aziende a carattere stagionale.
Art. ___ - Diritto di precedenza.
Norma transitoria.
Ente bilaterale dell'industria turistica
Dichiarazione delle Parti.
Formazione continua
Art. ___ - Assistenza sanitaria integrativa.
Art. ___ - Infortunio.
Art. ___ - Malattia.
Art. ___ - Maternità.
Art. ___ - Classificazione del personale.
Art. ___ - Orario di lavoro.
Art. ___ - Doveri del lavoratore.
Art. ___ - Calcolo dei ratei.
Art. ___ - Permessi e congedi per motivi familiari.
Art. ___ - Paga base nazionale.
Norma transitoria.
 Una tantum
Art. ___ - Decorrenza e durata.
Parte Speciale - Aziende alberghiere
Classificazione del personale.
Norme per le residenze turistico-alberghiere
Art. ___
Norme per i centri benessere
Art. ___
Norme per i porti e gli approdi turistici
Art. ___ - Formazione.
Dichiarazione a verbale.
La classificazione del personale dei porti e degli approdi turistici
Parte Speciale - Pubblici esercizi
Art. ___ - Subentro in rapporti di concessione.
Appalti
Parte Speciale - Imprese di viaggi e turismo
Parte Speciale - Parchi
Convenzione per la fornitura del vitto e alloggio per le aziende alberghiere
Allegato 1:
a) protocollo ECPAT;
b) protocollo sociale per la tutela dei minori e dei diritti fondamentali nel lavoro nelle imprese che operano a livello internazionale.
Protocollo sulla cassa di assistenza sanitaria per i quadri (Quas)
Lettera Federturismo su assistenza sanitaria integrativa

Ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da aziende dell'industria turistica

Roma, 2 febbraio 2004
Federturismo - Filcams - Fisascat - Uiltucs

Sfera di applicazione
All'art. 1, parte I) Aziende Alberghiere del CCNL per i Dipendenti da Aziende dell'Industria turistica 10.2.99 viene aggiunto il seguente punto:
e) centri benessere, centri benessere integrati in aziende alberghiere.
All'art. 1, CCNL per i Dipendenti da Aziende dell'Industria turistica 10.2.99, viene aggiunta la parte speciale:
VIII) Parchi.

2° Livello di contrattazione
I commi 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, art. 15, CCNL 10.2.99, sono sostituiti dai seguenti:
La contrattazione di 2° livello si svolge a livello aziendale o territoriale.
I relativi accordi hanno durata pari a 4 anni.
Fermo restando gli accordi territoriali e collettivi vigenti che abbiano già disciplinato la materia.
Il negoziato di 2° livello si svolge:
(a) a livello aziendale per le aziende che occupano più di 15 dipendenti;
(b) a livello territoriale per le aziende che occupino più di 15 dipendenti laddove nelle stesse non si svolga la contrattazione aziendale; per le imprese di viaggi e turismo il livello territoriale cui operare riferimento è quello regionale;
(c) a livello provinciale per le imprese della ristorazione collettiva, salvo quanto appresso specificato in materia di contrattazione a livello di unità produttiva.
Il rinvio alla contrattazione territoriale potrà essere operato nelle imprese in cui sussista la contrattazione di 2° livello aziendale o in quelle che ricevano la piattaforma per il contratto di 2° livello aziendale esclusivamente previo accordo tra le parti. A tal fine, le Organizzazioni territoriali aderenti alle parti stipulanti il presente contratto potranno assumere iniziative congiunte volte a prevenire l'alimentarsi del contenzioso.
[...]
I contratti di 2° livello aziendali sono negoziati dall'azienda e dalle strutture sindacali aziendali dei lavoratori unitamente alle Organizzazioni stipulanti il presente contratto ai relativi livelli di competenza.
Di norma, la contrattazione di 2° livello territoriale si svolge per singoli comparti. I contratti di 2° livello territoriali sono negoziati dalle Organizzazioni aderenti alle parti stipulanti il presente contratto.
Le singole Organizzazioni nazionali si riservano la facoltà di partecipare ai relativi negoziati.

Forme di contratto di lavoro
Per quanto attiene le diverse forme di contratto di lavoro disciplinate nel CCNL 10.2.99 le parti stipulanti confermano, in relazione all'evoluzione del quadro legislativo, le normative contrattuali esistenti ad eccezione di quelle di cui al presente accordo.
Al fine di garantire alle imprese la possibilità di sviluppare efficacemente la competitività in un quadro di miglioramento della qualità dei servizi prestati e di adeguata salvaguardia e sviluppo dei livelli occupazionali, sulla scorta di quanto comunemente condiviso tra le Parti sociali nel recente Accordo interconfederale 19.6.03 "Per lo sviluppo, l'occupazione e la competitività del sistema economico nazionale", le Parti convengono sull'opportunità di insediare una Commissione paritetica che, con cadenza quadrimestrale, si incontri con l'obiettivo di verificare anche l'efficacia dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e relative norme attuative.
L'insediamento della predetta Commissione avrà luogo entro e non oltre la fine di febbraio 2004.

Art. ___ - Lavoro a tempo determinato.
[...]
Le aziende che vi ricorrono comunicheranno, quadrimestralmente, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL, il numero e le ragioni di tali contratti stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
La contrattazione di 2° livello potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di carattere temporaneo e/o contingente e ampliare i numeri e la percentuale dei lavoratori assumibili.
D) In coerenza con lo spirito del presente CCNL e con i compiti attribuiti all'EBIT e all'Anagrafe in tema di ausilio all'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, l'impresa - ad eccezione di quelle a carattere stagionale - che assume con la causale: contratti a tempo determinato per intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno quali:
- periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura annuale;
- periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
- periodi connessi a festività religiose e civili sia nazionali che estere;
- periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
comunica, con cadenza quadrimestrale, alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL che possono domiciliarsi presso l'EBIT o le sue articolazioni territoriali, il numero e le ragioni dei contratti a tempo determinato stipulati nel quadrimestre precedente, la durata degli stessi, e la qualifica dei lavoratori interessati.
In assenza di tale comunicazione saranno applicati i limiti di cui al punto A).
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato dovrà ricevere, come i lavoratori assunti a tempo indeterminato, una informazione/formazione riferita alla tipologia dell'attività oggetto del contratto atta a prevenire i rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
A tal fine le parti individuano nell'EBIT, e nelle sue declinazioni territoriali, lo strumento attraverso il quale possono essere realizzate tutte quelle iniziative che consentano, ai lavoratori a tempo determinato, di cogliere le opportunità di una formazione adeguata finalizzata ad aumentarne la qualificazione, promuoverne lo sviluppo e migliorarne la mobilità occupazionale.
[...]

Art. ___ - Lavoro extra.
Nei settori dell'Industria turistica sono speciali servizi - per ciascuno dei quali è ammessa l'assunzione diretta di manodopera per una durata non superiore a 3 giorni - quelli di banquetting, meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi, nonché eventi similari.
Ulteriori casi e ipotesi possono essere individuate dalla contrattazione di 2° livello.
[...]
Le imprese comunicheranno alle RSU/RSA, ovvero in loro assenza alle Organizzazioni territoriali delle OOSS stipulanti il presente CCNL - quadrimestralmente - gli elenchi nominativi e le qualifiche delle assunzioni di tali lavoratori.
Le prestazioni del personale adibito ai servizi speciali dovranno risultare da un separato libro paga e matricola - anche meccanografico - come previsto dal TU 20.6.65 n. 1124.
[...]

Art. ___ - Aziende a carattere stagionale.
[...]
Le prestazioni lavorative straordinarie eccedenti il normale orario di lavoro settimanale potranno dare luogo, per i lavoratori a tempo determinato delle aziende a carattere stagionale, anziché al trattamento economico di cui all'art. ___, CCNL 10.2.99, al godimento di riposi compensativi di pari durata alla scadenza del contratto a termine, che in tal caso deve intendersi automaticamente prorogato.
[...]
Il dipendente che non intenda avvalersi di quanto previsto dal presente articolo è tenuto a darne comunicazione scritta al datore di lavoro all'atto dell'assunzione.
Per i lavoratori dipendenti da aziende di stagione, il limite di cui all'art. 76, CCNL 10.2.99, è fissato in 3 ore giornaliere.

Norma transitoria.
I contratti di fornitura di lavoro temporaneo stipulati agli effetti dell'art. 1, legge n. 196/97, trovano applicazione nella misura massima dell'8% rispetto al totale dei dipendenti a tempo indeterminato.
Vengono abrogati gli artt. 54, 56, 57, CCNL per i Dipendenti da Aziende dell'Industria turistica 10.2.99.

Ente bilaterale dell'industria turistica
Dichiarazione delle Parti.
È istituita una Commissione paritetica incaricata di esaminare le problematiche concernenti la bilateralità e di proporre alle Parti le relative soluzioni entro il 31.3.04.
Le Parti elaboreranno una proposta di nuovo Statuto dell'EBIT, nonché uno statuto tipo per gli Enti Bilaterali Territoriali.
[...]

Formazione continua
Dopo l'art. 114, CCNL 10.2.99, è inserito il seguente:
Art. ___
Ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua le Parti convengono che l'EBIT nazionale, tramite la necessaria convenzione con Fondimpresa, è un utile strumento per le imprese dell'industria turistica e per i lavoratori al fine sia di effettuare l'analisi e il monitoraggio dei fabbisogni formativi del settore, sia a livello di assistenza tecnica ai fini della predisposizione dei progetti formativi.

Art. ___ - Classificazione del personale.
Le Parti istituiscono un'apposita Commissione che potrà formulare alle Parti stesse proposte per adeguare l'attuale classificazione del personale entro il 30.6.04, tenendo conto delle diverse caratteristiche di professionalità dei settori.
[...]

Art. ___ - Orario di lavoro.
Il comma 2, art. 76, CCNL 10.2.99, è sostituito dal seguente:
Il limite di cui ai commi 3 e 4, D.lgs. n. 66/03, è fissato in 6 mesi, elevabile sino a 12 mesi in sede di negoziazione di 2° livello, a fronte di esigenze produttive, tecniche od organizzative.

Dopo l'art. 80, CCNL 10.2.99, va inserito il seguente comma:
Ai sensi e per gli effetti del comma 1, art. 17, Decreto n. 66 dell'8.4.03, nelle attività di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che i 2 turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.

La dichiarazione a verbale inserita dopo l'art. 71, CCNL 10.2.99, è sostituita dalla seguente:
Le Parti - al fine di condurre una verifica dei contenuti del Decreto n. 66 dell'8.4.03 in materia di orario di lavoro, e quanto normativamente previsto nel presente CCNL - convengono circa l'opportunità di avviare tale ricognizione non oltre marzo 2004.

Art. ___ - Doveri del lavoratore.
Dopo la lett. g), art. 91, CCNL 10.2.99, va inserito quanto segue:
h) nei confronti di colleghi, clienti e terzi, i lavoratori dovranno attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione sessuale della persona e conseguentemente astenersi, anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie sessuali, nonché ad azioni sistematiche e protratte nel tempo contraddittorie al suddetto rispetto. Le aziende, assumendo quale valore fondamentale del lavoro la promozione e lo sviluppo delle capacità professionali, dei rapporti interpersonali e, più in generale, sociali, opereranno per impedire i comportamenti di cui sopra.
Al riguardo le parti stipulanti convengono di effettuare nel corso della vigenza del presente CCNL una specifica verifica congiunta al fine di valutare le ricadute nella normativa contrattuale di eventuali provvedimenti legislativi in materia.

Parte Speciale - Aziende alberghiere
Norme per i centri benessere
Art. ___

Le Parti concordano di istituire una Commissione paritetica per l'esame delle problematiche concernenti i centri benessere, al fine di favorire l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty farm, fitness, wellness, health through water e similari in seno alle aziende alberghiere.

Norme per i porti e gli approdi turistici
Dopo l'art. 184, CCNL 10.2.99, è inserito il seguente:
Art. ___ - Formazione.
Le Parti assegnano alla formazione professionale una funzione strategica orientata a favorire una maggiore e migliore qualificazione tecnico- professionale dei lavoratori e, per tale via, il raggiungimento degli obiettivi aziendali di efficienza e di qualità del servizio offerto alla clientela.
Per sviluppare tale funzione, le Organizzazioni stipulanti promuoveranno l'organizzazione di iniziative tese a valorizzare le risorse umane mediante l'addestramento individuale e/o la partecipazione ai corsi di formazione (lingue, nuove tecnologie, informatica, sicurezza sul lavoro. ecc.) anche avvalendosi dei servizi offerti dalla rete degli enti bilaterali dell'industria turistica.

Parte Speciale - Pubblici esercizi
Appalti

Le Parti s'impegnano, in fase di stesura, a inserire un apposito Protocollo.