CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

MM/COO/af                                                                                         Roma, 11 maggio 2021
 

Spett. le
Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili

di Lucca
Via Pubblici Macelli, 119
55100 Lucca

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 65/2021 Formazione – Privacy

Con il quesito pervenuto lo scorso 30 marzo, l’Ordine di Lucca chiede se gli utenti dei corsi online siano obbligati o meno a tenere la videocamera accesa e se l’Ordine possa richiedere il collegamento con videocamera senza violare le norme in materia di Privacy.
È indubbio che nel contesto della formazione a distanza, l’accensione della webcam durante le sessioni formative costituisce di fatto la modalità più immediata ed efficace per poter verificare l’effettiva frequenza della lezione da parte del corsista.
Spetta al Titolare del corso, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, regolamentare le modalità di trattamento dei dati personali e specificare con Regolamento l’utilizzo della webcam, indicando l’eventuale obbligatorietà, le finalità dell’obbligo (es. attestazione presenza, limitazione alla fase del testa finale ecc...) ed i limiti del trattamento, che deve sempre rispettare la riservatezza e la dignità degli interessati. Giova precisare, inoltre, che ove il Regolamento preveda la facoltà di registrare il corso, è comunque necessario dare specifica indicazione nell’Informativa e raccogliere il consenso esplicito del partecipante.
Dunque, in assenza di espressa regolamentazione, che preveda modalità limiti e scopo dei trattamenti dei dati, non sembra possibile imporre l’utilizzo della telecamera né ai docenti né ai corsisti.
Da ultimo, si conferma che non esiste un Regolamento unico, applicabile in via generale a tutti i corsi di formazione.

Cordiali saluti.

Massimo Miani