Regione Lombardia
Deliberazione 24 maggio 2021, n. XI / 4768
Campagna di vaccinazione anti COVID-19 nelle aziende lombarde: disciplinare”: aggiornamento della dgr n. XI/4401 del 10.03.2021 “Partecipazione delle aziende produttive con sede nella Regione Lombardia alla campagna vaccinale anti-COVID19 - (di concerto con l’assessore Guidesi)
 

VISTI:
• la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020;
• il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, ad eccezione dell'articolo 3 comma 6-bis, e dell'articolo 4;
• il decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito in legge n. 27 del 24 aprile e, in particolare, l’art. 17-bis;
• il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" come convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
• il decreto legge n. 23 del 8 aprile 2020 "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" come convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;
• il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 "Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, ulteriori misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19" come convertito con modificazioni dalla legge 25 giugno 2020, n. 70;
• il decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
• il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" come convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124;
• il decreto legge n. 172 del 18 dicembre 2020 “Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19. ” come convertito con modificazioni dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6;
legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” in particolare l’art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e, in particolare, il comma 457 che prevede che "per garantire il più efficace contrasto alla diffusione del virus SARS-CoV-2, il Ministro della salute adotta con proprio decreto avente natura non regolamentare il piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, finalizzato a garantire il massimo livello di copertura vaccina/e sul territorio nazionale";
• il decreto legge 12 febbraio 2021, n. 12 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.”;
• il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
• la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità”;
• la delibera di Giunta regionale 10 marzo 2021, n. XI/4401 “Partecipazione delle aziende produttive con sede nella Regione Lombardia alla campagna vaccinale anti-covid19 (di concerto con l’Assessore Guidesi)”;
VISTI inoltre in tema di protezione dei dati personali:
• il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;
• il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”;
• il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 “Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”;
• il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021.”, con particolare riferimento all’art. 3 in tema di “Disciplina dei sistemi informativi funzionali all'implementazione del piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” e l’Ordinanza 9-2-2021 n. 2/2021 “Disposizioni per l'attuazione del Piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS - CoV-2” contenente disposizioni finalizzate a consentire l'utilizzazione del Sistema tessera sanitaria come veicolo di comunicazione dei dati tra gli enti interessati al processo di somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2, al fine di dare attuazione al Piano strategico con l'immediatezza richiesta dal contesto emergenziale in atto;
RICHIAMATI tutti i provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri coinvolti nella gestione della situazione emergenziale per quanto di rispettiva competenza e le ulteriori indicazioni o chiarimenti forniti dall'Istituto Superiore di Sanità;
RICHIAMATI altresì:
• il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” di cui al decreto del Ministero della Salute prot. 0000001 - 02/01/2021 - GAB - GAB - P del 2 gennaio 2021 così come integrato in data 8 febbraio 2021 con il documento “Vaccinazione anti-SARSCoV- 2/COVID- 19 Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti- SARSCoV- 2/COVID-19 dell’8.02.2021” in considerazione delle modifiche e riduzioni delle quantità di vaccini disponibili nella prima fase della campagna vaccinale che hanno reso necessario aggiornare le categorie target prioritarie e le fasi della campagna vaccinale;
• le Ordinanze del Presidente Regione Lombardia in tema di emergenza sanitaria;
• i provvedimenti adottati dalla Giunta Regionale in ordine all’emergenza sanitaria da Covid -19 con particolare riferimento alla delibera di Giunta regionale XI/4353 del 24 febbraio 2021 “Approvazione del Piano Regionale Vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars - Cov 2 ”, con cui sono state programmate le azioni di sviluppo della campagna vaccinale, in osservanza delle disposizioni ministeriali secondo il modello più adeguato al territorio ed alla popolazione lombarda;
PRESO ATTO che il documento “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS- CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, sottoscritto in data 6 aprile 2021, è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali al fine di contribuire alla rapida realizzazione del Piano vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19, coordinato dal Commissario Straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19 e per l’esecuzione della campagna vaccinale nazionale;
CONSIDERATO che il documento “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, prevede, in particolare, che:
• i datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratrici e lavoratori occupati, con il supporto o il coordinamento delle Associazioni di categoria di riferimento, possono manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta;
• i datori di lavoro, nell’elaborazione dei piani aziendali oggetto del presente Protocollo, assicurino il confronto con il Comitato per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 24 aprile 2020, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle particolari condizioni di esposizione al rischio di contagio e con il supporto del medico competente, ovvero con altri organismi aziendali previsti nell’ambito dei Protocolli di settore;
• la somministrazione del vaccino è riservata ad operatori sanitari in grado di garantire il pieno rispetto delle prescrizioni sanitarie adottate per tale finalità e in possesso di adeguata formazione per la vaccinazione anti SARS-CoV- 2/Covid-19 e viene eseguita in locali idonei che rispettino i requisiti minimi definiti con le Indicazioni ad interim richiamate al paragrafo 2. Per l’attività di somministrazione del vaccino il medico competente potrà avvalersi di personale sanitario in possesso di adeguata formazione;
• in alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, laddove i datori di lavoro intendano collaborare all’iniziativa di vaccinazione attraverso il ricorso a strutture sanitarie private, possono concludere, anche per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento o nell’ambito della bilateralità, una specifica convenzione con strutture in possesso dei requisiti per la vaccinazione, con oneri a proprio carico, ad esclusione della fornitura dei vaccini che viene assicurata dai Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti;
PRESO ATTO che il documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti- SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8 aprile 2021, è stato trasmesso alle Regioni e Province Autonome dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Ministero della Salute, con nota congiunta del 12 aprile 2021, prot. 15126- DGPRE-MDS-P;
CONSIDERATO che il documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti- SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” intende fornire indicazioni per la vaccinazione anti-SARSCoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro, in coerenza con il “Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS- CoV-2” e le “Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” di cui al decreto del Ministero della Salute del 12 marzo 2021;
RILEVATO che il documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS- CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro” consente alle aziende, singolarmente o in gruppi organizzati, per il tramite delle Associazioni di categoria di riferimento, di attivare punti vaccinali territoriali anti-SARS-CoV-2/COVID-19 destinati alla vaccinazione delle lavoratrici e dei lavoratori, anche con il coinvolgimento dei medici competenti, prevedendo, in particolare, che:
• l’adesione alla somministrazione vaccinale possa essere comunicata all’ATS di riferimento dalla singola azienda o dall’Associazione di categoria;
• la somministrazione vaccinale sia riservata a tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dalla residenza, che può essere anche fuori Regione;
CONSIDERATO che con dgr n. XI/4401/2021 è stato:
• approvato lo schema di “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” per l’estensione della campagna vaccinale anti Covid-19 alle aziende produttive lombarde quale valido strumento di collaborazione tra le aziende lombarde, rappresentate dal sistema associativo, ANMA e il Servizio sanitario regionale a garanzia di un più efficace contrasto alla diffusione del virus Sars CoV 2;
• demandato alla Direzione Generale Welfare la sottoscrizione del Protocollo d’intesa con Confindustria Lombardia e Confapi, prevedendo la possibilità di attivazione anche mediante un progetto pilota;
• stabilito che le ulteriori indicazioni di carattere tecnico operativo, necessarie al fine di dare concreta operatività a quanto previsto nel richiamato Protocollo, saranno definite dalla Direzione Generale Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo;
CONSIDERATO che, in attuazione alla dgr n. XI/4401/2021 è stato:
• avviata la sottoscrizione del “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” da parte delle Associazioni di categoria, Associazione dei medici competenti/Associazioni scientifiche;
• predisposto il documento “Campagna di vaccinazione anti Covid-19 nelle aziende lombarde: DISCIPLINARE” che fornisce ulteriori indicazioni di carattere tecnico operativo per la realizzazione di quanto previsto dal “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” ex dgr n. XI/4401/2021;
RAVVISATA la necessità di aggiornare il contenuto del “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” ex dgr n. XI/4401/2021 alla luce delle indicazioni di cui ai documenti nazionali:
• “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid- 19 nei luoghi di lavoro”, sottoscritto in data 6 aprile 2021, è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali;
• “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8 aprile 2021;
PRESO ATTO dei contenuti del “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti- SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle PP.AA. l’8 aprile 2021”;
CONSIDERATO che la campagna vaccinale è iniziativa di salute pubblica, la vaccinazione sul luogo di lavoro, nella fattispecie:
• dell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile;
• delle attività agricole, con specifico riferimento alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro di cui all’art. 74 del D.Lgs 276/2003, è offerta anche ai familiari che svolgono di fatto, senza un regolare rapporto giuridico, un lavoro continuativo nell’impresa di famiglia;
CONSIDERATO altresì che alla campagna vaccinale possono aderire anche i datori di lavoro di aziende pubbliche;
ACQUISITO il documento “Campagna di vaccinazione anti Covid-19 nelle aziende lombarde: DISCIPLINARE”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, con cui la Direzione Generale Welfare, d’intesa con il Comitato Esecutivo, ha individuato ulteriori indicazioni di carattere tecnico operativo, tra cui il modello di “piano aziendale per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro”, necessarie alla attuazione di quanto previsto nel richiamato Protocollo, ex dgr n. XI/4401/2021;
PRESO ATTO che il documento “Campagna di vaccinazione anti Covid-19 nelle aziende lombarde: DISCIPLINARE”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, ha recepito le indicazioni fornite a livello nazionale attraverso i documenti:
• “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid- 19 nei luoghi di lavoro”, sottoscritto in data 6 aprile 2021, è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali;
• “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8 aprile 2021;
PRESO ATTO dei contenuti del “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti- SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro approvate dalla Conferenza delle Regioni e PP.AA. l’8 aprile 2021” - approvato nella seduta della Conferenza delle Regioni e PP.AA. del 20 maggio - che fornisce riscontri ai quesiti posti dalla Conferenza delle Regioni e PP.AA. e reca moduli utilizzabili per l’invio dei Piani aziendali alle Aziende Sanitarie di riferimento;
CONSIDERATA l’avanzata fase di realizzazione del piano vaccinale nella Regione Lombardia e l’attuale previsione di consegna di vaccini dalla Struttura Commissariale Nazionale, nonché la fase di prima attuazione della campagna vaccinale, che rendono possibile prevedere l’avvio sperimentale di alcune iniziative anche in previsione della eventuale necessità di organizzare attività vaccinale di richiamo nella prossima stagione autunno-invernale;
RITENUTO di considerare che con l’avvenuta sottoscrizione del “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” ex dgr n. XI/4401/2021, l’azienda o l’Associazione di categoria si impegna alla realizzazione della campagna vaccinale anti Covid-19 nelle aziende anche nel rispetto dei contenuti del documento “Campagna di vaccinazione anti Covid-19 nelle aziende lombarde: DISCIPLINARE”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, salvo esplicita rinuncia;
RITENUTO altresì che ove non vi sia ancora stata sottoscrizione del “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” ex dgr n. XI/4401/2021 da parte delle Associazioni di categoria, la Giunta regionale approvi il Modello di “Protocollo d’ intesa”, allegato 2 parte integrante del presente provvedimento, che recepisce le integrazioni apportate a livello nazionale dai seguenti documenti:
• “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid- 19 nei luoghi di lavoro”, sottoscritto in data 6 aprile 2021, è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali;
• “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8 aprile 2021;
STABILTO che in assenza di sottoscrizione del “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” ex dgr n. XI/4401/2021 da parte delle Associazioni di categoria le stesse debbano sottoscrivere il modello in allegato 2, previa approvazione da parte della Giunta regionale;
STABILITO di prevedere un tavolo di monitoraggio della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro anche con il coinvolgimento delle OO.SS.;
VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;
All’unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;
 

DELIBERA

1. di approvare il documento “Campagna di vaccinazione anti Covid-19 nelle aziende lombarde: DISCIPLINARE”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, che nel fornire ulteriori indicazioni di carattere tecnico operativo, tra cui il modello di “piano aziendale per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2 (Covid-19) nei luoghi di lavoro”, per la realizzazione di quanto previsto dal “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” ex dgr n. XI/4401/2021:
a) recepisce le indicazioni fornite a livello nazionale dai seguenti documenti:
◦ “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, sottoscritto in data 6 aprile 2021, è adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso il confronto tra le Parti sociali;
◦ “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV- 2/COVID-19 nei luoghi di lavoro”, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8 aprile 2021;
b) prende atto dei contenuti del “Documento tecnico operativo per l’avvio delle vaccinazioni in attuazione delle indicazioni ad interim per la vaccinazione anti- SARS-COV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro approvate dalla Conferenza delle Regioni e PP.AA. l’8 aprile 2021” - approvato nella seduta della Conferenza delle Regioni e PP.AA. del 20 maggio - che fornisce riscontri ai quesiti posti dalla Conferenza delle Regioni e PP.AA. e reca moduli utilizzabili per l’invio dei Piani aziendali alle Aziende Sanitarie di riferimento;
2. di considerare che la vaccinazione sul luogo di lavoro, concorrendo alla realizzazione della campagna vaccinale che è iniziativa di salute pubblica, è offerta anche ai familiari che svolgono di fatto, senza un regolare rapporto giuridico, un lavoro continuativo nell’impresa di famiglia, nella fattispecie:
• nell’impresa familiare di cui all’art. 230-bis del codice civile;
• nelle attività agricole, con specifico riferimento alle prestazioni che esulano dal mercato del lavoro di cui all’art. 74 del D.Lgs 276/2003;
3. di considerare che con l’avvenuta sottoscrizione del “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” ex dgr n. XI/4401/2021, l’azienda o l’Associazione di categoria si impegna alla realizzazione della campagna vaccinale anti Covid-19 nelle aziende anche nel rispetto dei contenuti del documento “Campagna di vaccinazione anti Covid-19 nelle aziende lombarde: DISCIPLINARE”, allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, salvo esplicita rinuncia;
4. di disporre che, ove non vi sia ancora stata sottoscrizione del “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti covid-19” ex dgr n. XI/4401/2021 da parte delle Associazioni di categoria, queste sottoscrivano il modello in allegato 2, previa approvazione da parte della Giunta Regionale;
5. di prevedere un tavolo di monitoraggio della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro anche con il coinvolgimento delle OO.SS.;
6. di prevedere l’avvio sperimentale di alcune iniziative, in considerazione dell’avanzata fase di realizzazione del piano vaccinale nella Regione Lombardia e dell’attuale previsione di consegna di vaccini dalla Struttura Commissariale Nazionale, anche in previsione della eventuale necessità di organizzare attività vaccinale di richiamo nella prossima stagione autunno-invernale;
7. di disporre la pubblicazione sul sito di Regione Lombardia.
 

Campagna di vaccinazione anti COVID-19 nelle aziende Lombarde

Regione Lombardia
DG Welfare

Disciplinare
Il presente disciplinare integra il documento “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” Allegato 1 parte integrante della dgr n. XI/4401 del 10/03/2021, il cui rispetto resta vincolante ed i principi relativi al “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS- CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” - e alle relative “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro” - sottoscritto il 6 aprile.

Premessa
L’estensione della campagna vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid 19 in favore delle Aziende produttive è iniziativa di tutela della salute pubblica e si configura quale opportunità ulteriore rispetto all’offerta vaccinale organizzata dal SSR.
La vaccinazione organizzata dai Datori di lavoro, come precisato dal piano nazionale, può procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori.
L’ATS di riferimento condivide con le Associazioni di categoria le modalità più appropriate per l’organizzazione dell’attività vaccinale, nel rispetto delle indicazioni nazionali e regionali e compatibilmente con la disponibilità dei vaccini, scegliendo tra due possibili opzioni:
1. Gestione di linee vaccinali all’interno dei Centri massivi organizzati dal SSR,
2. Gestione di attività vaccinale all’interno dei luoghi di lavoro con locali idonei per la somministrazione del vaccino che rispettino i requisiti minimi definiti nel paragrafo 2 “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-COV-2/Covid 19 nei luoghi di lavoro”.
In entrambe le opzioni organizzative di cui sopra, si auspica la stipula di rapporti di collaborazione interaziendali, diretti o per il tramite delle Associazioni di categoria, al fine di consentire anche alle Imprese di minori dimensioni di partecipare all’iniziativa di cui al presente Disciplinare.
L’ATS di riferimento, per il tramite del Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, può effettuare controlli sullo stato dei luoghi, sui requisiti essenziali e sulla correttezza delle procedure adottate per l’effettuazione dell’attività vaccinale.
I Datori di Lavoro possono aderire alla campagna vaccinale, con il supporto o sotto il coordinamento delle Associazioni di categoria, di riferimento, sviluppando il piano aziendale di adesione alla campagna vaccinale anti Covid-19 nelle aziende destinati alla somministrazione in favore delle lavoratrici e dei lavoratori che ne abbiano fatto volontariamente richiesta, nel rispetto delle Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti-SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro e dei requisiti definiti nel presente disciplinare.
I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche per il tramite delle rispettive Associazioni di categoria, all’Azienda Sanitaria di riferimento territoriale, nel pieno rispetto delle Indicazioni ad interim.
Nell’elaborazione dei piani aziendali, i datori di lavoro assicurano il confronto con il Comitato, per l’applicazione e la verifica delle regole contenute nel Protocollo del 6 aprile 2021.
In fase di prima attuazione, anche in considerazione dell’avanzata fase di realizzazione del piano vaccinale nella Regione Lombardia e della attuale previsione di consegna di vaccini dalla Struttura Commissariale Nazionale, è possibile prevedere l’avvio sperimentale di alcune iniziative anche in previsione della probabile necessità di organizzare attività vaccinale di richiamo nella prossima stagione autunno-invernale.
Fermo restando quanto indicato in Allegato 1 della dgr n XI/4401/2021, ed in particolare al paragrafo PRESUPPOSTI ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO, si evidenzia che:
✓ La sottoscrizione da parte dell’Associazione di categoria del protocollo d’intesa “Protocollo per la partecipazione delle aziende produttive lombarde alla campagna vaccinale anti SARS-COV-2/Covid-19” è presupposto utile a creare un canale di interazione diretto ed efficace con l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di riferimento e a facilitare l’adesione dell’Azienda associata alla campagna vaccinale anti-covid19 a favore dei cittadini che operano sul territorio regionale, sia nei Centri vaccinali massivi sia presso i luoghi di lavoro.
Le aziende non associate possono parimenti attivare in autonomia i punti vaccinali anti SARS-COV-2/Covid 19, a condizione che rispettino i criteri e i requisiti previsti dal presente disciplinare.
✓ L’attività vaccinale di cui ai punti precedenti è rivolta a tutti i cittadini, titolari e/o lavoratori, a prescindere dal luogo di residenza/domicilio e dalla tipologia di contratto applicato, che operano nell’azienda aderente od anche appartenenti ad altre aziende che operano presso quest’ultima (es. lavoratori che prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice, manutentori, cooperative di servizio, ...), previo accordo fra le parti.
✓ La partecipazione delle aziende lombarde alla campagna vaccinale anti SARS-COV- 2/Covid-19 può avvenire, con oneri in carico alle stesse aziende, secondo le due seguenti modalità:
1. L’Azienda, attraverso le rispettive Associazioni di categoria, concorda con l’ATS di riferimento in quale Centro vaccinale massivo poter disporre di linee vaccinali aggiuntive, beneficiando dell’organizzazione logistica del Centro e previo accordo con la Struttura che gestisce il Centro stesso per l’utilizzo di servizi comuni, quali, a titolo indicativo e non esaustivo, il servizio di accoglienza, di gestione del soggetto vaccinato in caso di comparsa di reazioni avverse, di pulizia degli ambienti e di gestione dei rifiuti. Tali linee aggiuntive saranno dedicate alle vaccinazioni dei lavoratori che a diverso titolo operano nell’ambito delle singole Aziende, attraverso sistemi di prenotazione concordati con ATS e con la Struttura che gestisce il centro vaccinale e secondo modalità indicate nei punti successivi.
2. L’Azienda che intende attivare la campagna di vaccinazione all’interno delle proprie sedi lavorative deve disporre di struttura organizzativa e logistica adeguata alla realizzazione della campagna vaccinale, in conformità ai requisiti previsti dai “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” di cui all’Allegato 1 alla DGR XI/4401/2021, nonché di locali idonei per la somministrazione del vaccino che rispettino i requisiti minimi definiti nel paragrafo 2 “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-COV-2/Covid 19 nei luoghi di lavoro”. In fase di prima attuazione, il limite minimo di vaccinazioni giornaliere che devono essere assicurate all’interno di un sito realizzato in una sede lavorativa viene fissato in 250 somministrazioni/die.
L’azienda che non dispone di adeguata struttura organizzativa e logistica può accedere ad strutture, previ accordi interaziendali con Strutture che si dovessero rendere disponibili, direttamente o per il tramite della propria Associazione di categoria.
✓ L’Azienda/Associazione di categoria che intende organizzare l’attività vaccinale ne dà comunicazione alla ATS territorialmente competente compilando il PIANO AZIENDALE DI ADESIONE ALLA CAMPAGNA VACCINALE ANTI COVID-19 (di cui al “Documento tecnico” approvato dalla Conferenza delle Regioni e PP.AA. nella seduta del 20 maggio)
✓ L’ATS, ricevuti i Piani aziendali, provvede a:
- programmare una verifica del rispetto dei requisiti necessari per le sedi lavorative destinate alla campagna vaccinale;
- rendere disponibile l’accesso a specifici materiali informativi, predisposti a livello nazionale e regionale;
- profilare il personale che opera presso il PUNTO STRAORDINARIO DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2/Covid 19 NEI LUOGHI DI LAVORO all’utilizzo di SIAVR;
- predisporre quanto necessario per la fornitura dei vaccini, nell’ambito della disponibilità complessiva degli stessi.
Fermo restando quanto indicato in Allegato 1 della dgr n XI/4401/2021, ed in particolare al paragrafo MODALITÀ DI REALIZZAZIONE, si evidenzia che:
Per lo svolgimento della campagna di vaccinazione, l’azienda deve individuare il medico responsabile dell’organizzazione e della gestione dell’attività vaccinale (di seguito medico).

1. Modalità di prenotazione
La raccolta delle adesioni volontarie dei cittadini lavoratori e/o titolari alla campagna vaccinale è realizzata dal medico che si avvale della struttura organizzativa (ufficio risorse umane, sistemi informativi intraziendali, ...) di cui dispone l’azienda, anche attraverso il coinvolgimento degli attori della sicurezza e nel rispetto della normativa sulla Privacy.
La prenotazione può avvenire sia attraverso la realizzazione da parte dell’Azienda/Associazione di apposita piattaforma informatica, sia acquisendo nominativi, codici fiscali, numero di tessera sanitaria e numeri di telefono degli aderenti ed invio di tali elenchi ad ATS per il caricamento degli stessi su specifiche agende aziendali del sistema di prenotazione regionale, con successiva possibilità di prenotazione da parte del singolo cittadino aderente.

2. Modalità di esecuzione e di registrazione
I medici coinvolti nell’attività vaccinale illustrano ai lavoratori che si sottopongono alla vaccinazione i contenuti dell’informativa ministeriale, raccolgono l’anamnesi del soggetto e acquisiscono il consenso, utilizzando la modulistica di cui al documento “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS-COV-2/Covid 19 nei luoghi di lavoro”.
Il medico, nel rispetto delle vigenti disposizioni per la tutela della riservatezza dei dati personali, assicura la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli strumenti informatici che sono messi a disposizione dell’azienda da parte del Servizio Sanitario Regionale.
Il medico ha cura di somministrare tutte le dosi fornite, senza alcuno spreco. A contenimento delle potenziali eccedenze di dosi di vaccino che nell’occasione della campagna vaccinale si possono determinare a causa della mancata presentazione estemporanea di lavoratori, nonché a salvaguardia del più alto grado di adesione, possono essere somministrate le dosi eccedenti ai lavoratori di altre aziende con cui l’aderente intrattiene contratti,- quali, a titolo di esempio, per la manutenzione, per la somministrazione pasti e/o cooperative di servizio - previo accordo tra le aziende e l’adempimento da parte di queste ultime delle specifiche attività informative ai propri lavoratori per l’ adesione volontaria.
Il medico accede alla piattaforma ISS che presenta materiale tecnico e moduli formativi specifici.

3. Fornitura dei vaccini
La fornitura dei vaccini è assicurata dal Servizio Sanitario Regionale secondo modalità concordate con il medico responsabile, compatibilmente con le dosi disponibili e sulla base del numero di lavoratori da vaccinare comunicati dal medico.
 

PROTOCOLLO D’INTESA
TRA

Regione Lombardia, Codice Fiscale 80050050154, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa dal Direttore Generale Welfare Dott. Giovanni Pavesi

E

................., Codice Fiscale ..., con sede nazionale in ............., via ...................., rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da .............., e le eventuali Associazioni Territoriali aderenti alla stessa e al presente Protocollo d’intesa, come infra meglio individuate

E

Associazione dei medici competenti/ Associazione scientifica ....................., Codice Fiscale ..., con sede nazionale in Milano, via ..., rappresentata per la firma del presente Protocollo d’Intesa da ...
 

PREMESSO CHE
 

• Regione Lombardia:
sulla base del dettato della Costituzione italiana ed ispirandosi ai valori e principi di equità, reciprocità, legittimità, protezione, promozione della salute e del benessere dei cittadini, è impegnata nella programmazione delle azioni di sviluppo della campagna vaccinale contro COVID-19, in osservanza delle disposizioni ministeriali, nonché nella definizione di modelli per la sua estensione adeguati al territorio ed alla popolazione lombarda;
• Sistema associativo delle imprese lombarde rappresentato da ...................................................................... e dalle Associazioni Territoriali aderenti alla stessa
rappresenta il sistema associativo delle imprese lombarde, il cui scopo è contribuire alla crescita economica del territorio attraverso la promozione dei principi di responsabilità sociale e l’affermarsi delle condizioni più favorevoli per lo svolgimento e lo sviluppo dell'attività d’impresa e per il benessere dei cittadini che vi lavorano;
• Associazione dei medici competenti/Associazione Scientifica ........................................................, rappresentata da ..................................:
è Associazione Scientifica che opera quale interlocutore autorevole nei confronti delle istituzioni per promuovere un metodo di lavoro condiviso che valorizzi la figura ed il ruolo del medico d’azienda nel garantire la salute ed il benessere dei lavoratori, anche nell’attuale contesto pandemico.
Tutto ciò premesso

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa
Con il perdurare dell’emergenza pandemica ed in seguito all’approvazione del piano strategico nazionale “Vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19” da parte del Ministro della Sanità con decreto del 2 gennaio 2021 e successivi aggiornamenti, emerge la necessità di sinergie, di interazioni istituzionali che assicurino efficienza nella realizzazione della campagna vaccinale in Lombardia, pur nella consapevolezza che ogni modello organizzativo è condizionato da molteplici fattori, tra cui, in primis, la disponibilità di vaccino, l’individuazione di target prioritari per la vaccinazione e la logistica necessaria a garanzia della catena del freddo (estrema/standard) per trasporto e stoccaggio dei vaccini.

Art. 2 - Oggetto e Finalità
Il presente Protocollo d’Intesa disciplina il rapporto di collaborazione tra Regione Lombardia e ... e ... per l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive con sede in Lombardia, anche partendo da un progetto pilota. A partire dalla disponibilità del datore di lavoro, il modello prevede la somministrazione, in azienda, del vaccino da parte:
- del medico competente, a sua volta resosi disponibile;
- del medico di riferimento, a sua volta resosi disponibile, della struttura sanitaria privata individuata dall’azienda/associazione di categoria.
La campagna vaccinale è rivolta a tutti i cittadini, titolari e/o lavoratori, a prescindere dal luogo di residenza/domicilio, dal contratto applicato e dalla tipologia, che operano nell’azienda aderente od anche appartenenti ad altre aziende che operano presso quest’ultima (es. lavoratori che prestano stabilmente servizio per l’azienda utilizzatrice, manutentori, cooperative di servizio, ...), previo accordo fra le parti.
Questo modello di estensione della campagna vaccinale consente di capitalizzare, a vantaggio di sanità pubblica, la disponibilità delle imprese e dei medici competenti:
- individuando ulteriori sedi erogative;
- facilitando l’accesso alla vaccinazione ai cittadini che lavorano.

Art. 3 - Attività
Il documento “Principi generali e requisiti per consentire in sicurezza l’estensione della campagna vaccinale anti-covid19 alle aziende produttive lombarde” definisce i principi generali per lo svolgimento dell’attività le cui fasi operative saranno dettagliate a cura della Direzione Generale Welfare d’intesa con il Comitato Esecutivo.

Art. 4 - Confronto e monitoraggio
Le parti si impegnano ad attivare un processo di confronto permanente finalizzato al monitoraggio dell’attività al fine di eventuale rimodulazione della procedura, che potrà rendersi necessaria in considerazione dell’evoluzione dello scenario epidemiologico e delle disposizioni nazionali.

Art. 5 - Oneri finanziari
Gli oneri del presente accordo ricadono interamente sulle aziende fermo restando la fornitura dei vaccini e consegna presso le sedi delle stesse da parte del SSR.

Letto, confermato e sottoscritto
Milano, li
Regione Lombardia
Associazione datoriale
Associazioni Territoriali
Associazione dei medici competenti/Associazione scientifica