Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 4 febbraio 2010
Parti: Istituzioni, OO.AA., OO.SS.
Settori: Edilizia, Cantieri edili, Torino
Fonte: FILLEA-CGIL

Sommario:

 Premessa
1. Sicurezza sul lavoro
2. Regolarità
3. Formazione in materia di sicurezza e regolarità sul lavoro
 4. Attività di vigilanza
5. Lavori pubblici
6. Sistema di relazioni

Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Torino
Comitato Provinciale Permanente di Studio e Coordinamento in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro


Torino, 4 febbraio 2010
Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della provincia di Torino

L'anno duemiladieci, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 11,30, presso la Sede della Prefettura di Torino - Ufficio Territoriale del Governo, sotto la presidenza del Prefetto Dr. Paolo Padoin, sono presenti i rappresentanti degli Enti ed Istituzioni aderenti al Protocollo d'intesa per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro sottoscritto in data 26 giugno 2007 facenti parte del Gruppo C1 Edilizia del Comitato provinciale permanente di studio e coordinamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro costituito in Prefettura in attuazione del protocollo suddetto, di seguito indicati:
Prefettura di Torino, Regione Piemonte, Provincia di Torino, Comune di Torino, Direzione Regionale Inail, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, Camera di Commercio di Torino, Direzione Provinciale del Lavoro, Direzione Provinciale Inps, Asl To 1, Dipartimento Ispesl, Collegio Costruttori Edili, Confservizi, Cgil Torino, Cisl Torino, Uil Torino, Fillea Cgil, Filca Cisl, Feneal Uil, Ugl, Cisal, Confcooperative, Legacoop, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetti, Collegio dei Geometri.

Premesso che la problematica della regolarità e sicurezza nei cantieri edili assume, nella provincia di Torino, centrale rilevanza per numero di addetti e imprese nel quadro generale della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
Ritenuto che il rispetto delle norme di legge e di quelle contrattuali costituisce presupposto fondamentale per la tutela dei lavoratori e delle imprese che, operando nel rispetto delle regole, sarebbero gravemente pregiudicate da comportamenti contrari o elusivi delle norme sulla sicurezza del lavoro e contrattuali posti in essere da imprese concorrenti;
Considerato che il mancato rispetto delle normative in argomento determina in definitiva un peggioramento della qualità finale dell'opera;
Preso atto che attraverso la collaborazione ed il coordinamento di tutti i soggetti istituzionalmente competenti in materia di sicurezza del lavoro è possibile porre in essere utili sinergie al fine della piena attuazione delle norme in argomento nel settore edile e quindi della riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro;
Convengono
• di sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa allo scopo di assicurare la costante presenza di condizioni di legalità nelle varie fasi del processo produttivo, con particolare riferimento al contrasto del lavoro irregolare e all'osservanza delle norme di sicurezza nei cantieri, in un quadro generale di rispetto delle norme del settore edile, sia nel comparto delle OO.PP. sia in quello delle opere private.
In particolare, i soggetti tenuti al rispetto della normativa in materia di sicurezza e regolarità nei cantieri edili si adopereranno affinché le condizioni di lavoro nei cantieri di rispettiva responsabilità siano tali da garantire pienamente la sicurezza ed i diritti dei lavoratori, come dettato dal Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (recante il T.U. sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro), che ha introdotto il nuovo sistema istituzionale in materia di recente integrato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009 n. 106, dalle altre norme di legge di riferimento, dal CCNL edilizia e dagli accordi integrativi territoriali;
• di impegnarsi a porre in essere ogni attività ed iniziativa di rispettiva competenza volte a fare applicare quanto convenuto con il presente protocollo alle imprese appaltatrici e subappaltatrici operanti nel settore edile, nonché alle stazioni appaltanti, per quanto concerne il comparto delle opere pubbliche;
• di impegnarsi a sviluppare utili sinergie per la piena attuazione delle norme in argomento e favorire così la riduzione del fenomeno degli infortuni sul lavoro.

1. Sicurezza sul lavoro
Fatti salvi gli obblighi di legge previsti per i datori di lavoro ed i lavoratori autonomi, per ogni singola opera è compito del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori la verifica della attuazione delle misure di sicurezza indicate nei piani di sicurezza nonché la adozione delle stesse da parte di ogni appaltatore e subappaltatore.
Per la formazione e l'informazione di cui al Decreto legislativo 81/2008 come modificato dal Decreto legislativo 106/2009 si favorirà il coinvolgimento degli Enti Paritetici del settore edile (Comitato Paritetico Territoriale, Ente Scuola CIPET), chiamati a svolgere e promuovere attività di formazione e di assistenza a sostegno del sistema di gestione della sicurezza adottato dalle singole imprese secondo la normativa sopra richiamata.
Ai sensi del menzionato Decreto legislativo n. 81/2008 e s.m.i. le Parti sottoscrittrici si impegnano, nello svolgimento della rispettiva attività, a:

1.1 prevedere che sia fornita alla Amministrazione concedente da parte del committente o del responsabile dei lavori copia del DURC, e degli altri documenti previsti dalla normativa vigente - articolo 90 T.U. (tale documentazione prevede anche una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei documenti previsti per la "verifica dell'idoneità tecnico-professionale" delle imprese/lavoratori autonomi con le modalità di cui all'allegato 17, che prevedono l'esibizione, da parte di ciascuna impresa esecutrice, del documento di valutazione dei rischi (DVR), il quale deve contenere, tra l'altro, "l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento"), con successiva verifica a campione di tale documentazione da parte della Amministrazione stessa.

1.2 prevedere che l'impresa esecutrice si impegni a consultare il RLS o il RLST in merito all'organizzazione della formazione, documentando tale attività.
In attesa che siano adottati dalle aziende i modelli di organizzazione di gestione di cui all'articolo 30 del T.U., si raccomanda un'attenta verifica, da parte del committente o del responsabile dei lavori, dei requisiti tecnico professionali delle imprese affidatarie esecutrici e dei lavoratori autonomi coinvolti nella esecuzione dei lavori.

2. Regolarità
Nell'ambito del nuovo disegno normativo delineato dall'articolo 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche nella legge 133/08, uno degli strumenti più efficaci per contrastare il lavoro irregolare diviene la comunicazione obbligatoria anticipata al Centra per l'Impiego competente, cui sono tenuti tutti i datori di lavoro pubblici e privati. Infatti, sarà possibile, per il datore di lavoro, evitare la ed. "maxi-sanzione" per il lavoro sommerso (di cui all'articolo 36 bis del D.L. 223/2006, convertito con modifiche nella Legge 248/2006) solo nei casi in cui sia stata effettuata idonea comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego, ovvero, risulti possibile la verifica della regolarità del rapporto lavorativo attraverso altri adempimenti documentali.
Le parti sottoscrittrici, stante l'importanza della funzione svolta dalla comunicazione anticipata al Centro per l'Impiego, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le Imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva, nonché al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste dalla normativa vigente (ivi compresa la sospensione di attività), concordano di fornire indicazioni alle imprese esecutrici dei lavori commissionati, anche in assenza di una specifica disposizione normativa, e quindi della relativa sanzione, circa la opportunità della conservazione, presso la sede di lavoro, delle comunicazioni anticipate per poterne fornire immediata copia agli ispettori. È infatti onere del datore di lavoro dimostrare - nell'immediatezza dell'accertamento (anche con eventuali invii via fax, ove possibile) - la propria posizione di regolarità agli Organi di vigilanza.
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di tutela dei lavoratori, le stazioni appaltanti, tenute al rispetto della normativa sui LL.PP., si impegnano ad inserire nella contrattualistica che regola l'esecuzione di opere pubbliche e nel capitolato speciale le seguenti clausole:

2.1 Obbligo da parte dei datori di lavoro di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, impegnati nella realizzazione di opere edili ed affini (cosi come elencate nei CCNL del settore edile) il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL edilizia e affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi ed il versamento delle relative contribuzioni alla Cassa Edile di Torino, ferma restando la disciplina in materia di trasferta di cui all'art. 21 del CCNL per le imprese edili ed affini.

2.2 Applicazione del Decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000 avente ad oggetto la Attuazione della Direttiva Comunitaria n. 96/71/CE in materia di distacco in Italia di lavoratori extracomunitari. Obbligo di applicare ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, nell'ambito di una prestazione di servizi ex art. 27 T.U. 286/98 (appalti), durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché dal CCNL di riferimento, applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l'iscrizione alla Cassa Edile di Torino.

2.3 Obbligo da parte dell'appaltatore di effettuare le comunicazioni previste dall'art. 14 del vigente CCNL edilizia e affini e dall'art. 4 dell'Accordo Integrativo Provinciale. Analogamente per le Aziende Artigiane si applica quanto previsto dall'art. 17 del CCNL edilizia artigiana.

2.4 Obbligo dell'appaltatore di rispondere in solido dell'osservanza di quanto previsto al punto 2.1 da parte di eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni nell'ambito dei lavori eseguiti, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere ed agli eventuali importi evasi, in base all'art. 29 capo II, Decreto legislativo 276/03 e s.m.i. ed art. 118, comma 6 del Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

2.5 Obbligo per le stazioni appaltanti di subordinare il pagamento dello stato di avanzamento lavori e del saldo di fine lavori, in relazione alle maestranze impiegate nello specifico cantiere e all'eventuale importo evaso, alla verifica della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, ivi compreso il versamento alle Casse Edili, tramite il Documento Unico di Regolarità Contributiva. Per quanto di loro competenza, la corretta acquisizione e controllo del DURC, riguarda le Pubbliche Amministrazioni nei casi previsti dalla normativa vigente per i lavori pubblici ed anche per quelli privati.

2.6 Obbligo del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 18 lett. u) del Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i., nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, di munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

2.7 Al fine di una maggiore possibilità di verifica da parte degli organi di controllo in materia di sicurezza sul lavoro, i committenti od i responsabili dei lavori, ove incaricati ai sensi dell'art. 89 del Decreto legislativo 81/08, trasmetteranno la notifica preliminare, prevista dall'art. 99 dello stesso decreto, sia allo Spresal sia alla Direzione Provinciale del Lavoro, prima dell'inizio dei lavori.

2.8 Obbligo delle ditte esecutrici di fare effettuare ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile sedici ore di formazione presso l'Ente scuola - Cipet, secondo quanto previsto dal CCNL 18.6.2008.

2.9 Le imprese che nell'ambito del cantiere svolgono attività non ricomprese nei contratti nazionali del settore edile, la cui prestazione non ricade, quindi, nella sfera di applicazione degli stessi, ma in quella di altri contratti di specifici settori di riferimento, sono tenute al rispetto degli obblighi in materi di correttezza retributiva e contributiva, di trasparenza, di sicurezza e di formazione previsti ai punti precedenti, compatibilmente con le previsioni dei rispettivi contratti di riferimento.
2.10 Deve essere dedicata particolare attenzione al contrasto di qualsiasi fenomeno di natura criminale che possa interessare i cantieri sotto il profilo della sicurezza e della regolarità dei lavoratori impiegati, con particolare riguardo ai lavoratori immigrati e alle problematiche connesse (somministrazione illecita di manodopera, utilizzo di lavoratori clandestini ed altre forme di illecito).
Le parti sottoscrittrici adotteranno le iniziative ritenute opportune per assicurare la tempestiva informazione degli Uffici competenti in merito a problematiche legate al mondo del lavoro sommerso.
Ciascuna parte sottoscrittrice si impegna a favorire, nei limiti delle proprie competenze, una adeguata circolazione, nei confronti degli altri Enti sottoscrittori, delle informazioni emerse nel corso della attività istituzionale, al fine di favorire efficaci sinergie per il contrasto dei fenomeni di illegalità. A tal fine il Gruppo C1 Edilizia potrà, su richiesta anche di singoli Enti sottoscrittori, in apposite riunioni, esaminare le problematiche di carattere generale emerse e ritenute significative dai componenti del Gruppo.

3. Formazione in materia di sicurezza e regolarità sul lavoro
Si conviene di istituire corsi di formazione sui contenuti dell'art. 90 del T.U., in particolare sugli obblighi previsti nel comma 9, indirizzati ai tecnici delle stazioni appaltanti, sostenuti dagli Enti aderenti al protocollo con ricorso al cofinanziamento e tenuti da funzionari/professionisti Inps, Inail, Cassa Edile e CIPET. Tali corsi saranno svolti presso l'Ente Scuola CIPET che ne curerà l'attività di segreteria e logistica.
Per il corrente anno, nell'ambito dell'obiettivo suddetto, è stato presentato alla sede dell'Inail di Torino centro, a cura del Gruppo Edilizia, uno specifico progetto di prevenzione al fine del finanziamento delle spese per la organizzazione e la pubblicizzazione dell'iniziativa.

4. Attività di vigilanza
Le Parti sottoscrittrici convengono di mettere a disposizione della Direzione Provinciale del Lavoro, delle ASL e delle altre Autorità di vigilanza in materia di sicurezza e salute sul lavoro, i dati delle imprese iscritte alla Cassa Edile e, da parte dell'Inps, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni interne relative alla gestione e salvaguardia dei dati, delle imprese edili risultanti dai rispettivi archivi.
Quanto sopra al fine di dare applicazione alle indicazioni contenute nel Decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. ed alle Direttive del Ministero del Lavoro indirizzate ai Servizi Ispettivi e di Vigilanza che, ai fini dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, prevedono che si tenga conto della presenza di forme di controllo sociale come gli Enti Bilaterali, al fine di conoscere le situazioni che sono totalmente esenti da tale controllo, verso le quali potrà essere intensificata l'attività di vigilanza da parte degli Enti preposti, anche nelle giornate di sabato e festivi, nell'ambito delle risorse di personale e finanziarie disponibili da parte di ciascun Ente.
Per rendere più proficue le attività previste nel presente protocollo e per un opportuno coordinamento, il Comitato permanente di studio e coordinamento e per esso il Guppo C1-Edilizia concorderà con l'Ufficio Operativo per il coordinamento delle attività di vigilanza istituito dalla Regione Piemonte nell'ambito del Comitato regionale di coordinamento, previsto dal DPCM 21.12.2007, le modalità con cui realizzare lo scambio di informazioni e dei dati che emergeranno dalle rispettive attività, dandone informazione alle Parti sottoscrittrici del presente Protocollo.

5. Lavori pubblici
Alla luce della generale condivisione di quanto emerso nel corso dei lavori preparatori del presente protocollo, con specifico riferimento al settore delle opere pubbliche, e tenendo conto della crisi che detto comparto sta attraversando, appare essenziale che le Istituzioni in generale e le amministrazioni aggiudicatrici in particolare, ciascuna in relazione alle proprie competenze, si adoperino per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

5.1 programmazione triennale delle opere pubbliche: i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui LL.PP. si impegnano a predisporre programmi triennali ed elenchi annuali aderenti alla realtà, a garanzia di un miglior utilizzo delle risorse e a tutela di una corretta informazione e strategia d'impresa;

5.2 progettazione delle opere: i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui LL.PP. si impegnano a promuovere, in attesa dell'entrata a regime della nuova disciplina sulla validazione dei progetti, una cultura della progettazione a tutto campo, che porti alla predisposizione di un progetto unitario sotto il profilo architettonico, impiantistico, strutturale; l'attuazione della conseguente disciplina della validazione dei progetti deve portare ad appaltare progetti completi e realmente esecutivi, validati non solo nella forma ma anche nei contenuti, comprensivi del computo metrico estimativo dettagliato, il tutto in un'ottica di massima tutela dei principi in materia di sicurezza dei lavoratori;

5.3 procedura negoziata: sempre in una ottica di tutela della sicurezza e di contenimento dei ribassi temerari, occorre che le Pubbliche Amministrazioni si impegnino a valutare l'opportunità di utilizzare, per lavori di importo fino a 500.000,00 euro e per servizi di ingegneria fino a 20.000,00 euro, l'istituto della procedura negoziata (prevista dal Decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. così come modificato dalla legge n. 201/2008); detta procedura, finalizzata a garantire la semplificazione amministrativa, consentirebbe, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, di invitare imprese strutturate, attrezzate, radicate sul territorio, iscritte alla Cassa edile di Torino ed in regola con i contributi, con un evidente effetto calmierante sui ribassi e con una indubbia maggiore tutela anche in termini di sicurezza per le stazioni appaltanti, le imprese e le maestranze impiegate;

5.4 verifica delle offerte anomale: occorre che i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui contratti di opere pubbliche si impegnino a compiere una seria e puntuale verifica delle offerte anomale, anche per i servizi di ingegneria, eliminando dalla gara i soggetti che praticano ribassi temerari. Un puntuale e severo esercizio di detto potere fornirebbe un significativo contributo al rispetto delle norme in materia di sicurezza, ferma restando la facoltà delle stazioni appaltanti di utilizzare il criterio del massimo ribasso con esclusione automatica delle offerte anomale, oggi consentito per i lavori fino ad 1 milione di euro e per i servizi di ingegneria fino a 100.000,00 euro, procedura che, per sua natura, è fonte di calmieramento dei ribassi;

5.5 utilizzazione in sede di appalto di lavori, compatibilmente con la particolare natura delle opere da realizzare, del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in luogo del criterio del prezzo più basso, privilegiando tale metodo in presenza di interventi mirati che hanno alla base una progettazione definita, suscettibile di migliorie in sede di offerta;

5.6 introduzione, nell'ambito dei criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di elementi di analisi ed approfondimento della gestione della sicurezza del singolo cantiere da parte delle imprese partecipanti alla gara di appalto, volti a privilegiare proposte di concreto miglioramento delle procedure di sicurezza e dei sistemi di verifica/controllo dell'operato delle maestranze riferite allo specifico lavoro da eseguire;

5.7 ritardi nei pagamenti: i soggetti tenuti all'applicazione della normativa sui LL.PP. si impegnano a rispettare il principio fondamentale del pagamento del corrispettivo dell'appalto nei tempi legislativamente previsti, vincolando la destinazione delle somme stanziate per una determinata opera in termini di cassa;

5.8 dare maggiore importanza, nella fase di progettazione, alla nomina e all'azione del coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione a norma del Decreto legislativo n.81/2008, assegnando allo stesso precisi c puntuali compiti di verifica e controllo delle fasi progettuali. Redigere il Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC), secondo quanto disposto dall'art. 91, comma 1, del Decreto legislativo 81/2008 e s.m.i., in parallelo con lo sviluppo del progetto e non ad ultimazione dello stesso, prestando la dovuta attenzione alla esatta definizione e perizia degli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso di gara.

5.9 Verifica con opportune azioni di coordinamento e controllo a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, del rispetto delle disposizioni presenti nel PSC e nei POS delle singole ditte esecutrici, attivando periodicamente il relativo coordinamento per minimizzare le situazioni di interferenza e garantire un costante adeguamento dei piani di sicurezza all'evoluzione della situazione in cantiere, pretendendo altresì, durante le fasi di rischio sensibile, la presenza fisica assidua e continuativa in cantiere del coordinatore;

5.10 attenta verifica, da parte delle stazioni appaltanti, dell'applicazione, da parte dell'appaltatore e dei subappaltatori, delle norme contenute nei CCNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località ove sono eseguiti i lavori, e del rispetto di quanto previsto in relazione ai ed. "contratti assimilati" (noli a caldo e fornitura con posa in opera) e più in generale del rispetto della disciplina del subappalto, così come previsto dalla normativa ''antimafia";

5.11 verifica periodica, da parte delle stazioni appaltanti, della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale delle ditte appaltatrici e comunque esecutrici tramite il DURC, procedendo alla sospensione del pagamento del SAL (Stato Avanzamento Lavori), nella misura dell'irregolarità segnalata, in caso di rilevata non regolarità contributiva ai sensi dell' art. 118, comma 6 del Codice degli Appalti, rispetto all'ente/enti.
Nel caso di irregolarità contributiva del subappaltatore si procederà a trattenere sul SAL dell'appaltatore, responsabile in solido con il subappaltatore, una somma pari a quella dell'inadempienza segnalata in relazione al periodo in cui il subappaltatore ha operato in cantiere: ciò anche alla luce dell'art. 4 dell'emanando schema di Regolamento del Codice dei Contratti. Successivamente verrà comunicato agli Enti Previdenziali/Assicurativi/Paritetici l'ammontare delle somme trattenute, affinché questi possano disporre in merito all'eventuale incameramento delle stesse, ove le ditte interessate non provvedano direttamente alla regolarizzazione della propria posizione;

5.12 utilizzazione, da parte delle stazioni appaltanti di OO.PP., del prezziario di riferimento edito dalla Regione Piemonte nella versione più aggiornata e priva di preribasso forfettario, al fine di uniformare i prezzi delle opere pubbliche da realizzarsi sul medesimo territorio regionale, garantendo altresì la congruità della base d'asta dell'appalto;

5.13 garantire un costante aggiornamento dei dati relativi ai cantieri ed alla progressione dei lavori attraverso la regolare periodica comunicazione dei dati/eventi alla banca dati dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici.

6. Sistema di relazioni
I firmatari del presente accordo, allo scopo di avviare un utile scambio di informazioni, convengono di incontrarsi con cadenza semestrale per verificare congiuntamente e monitorare l'attuazione del presente protocollo e in generale l'andamento del settore delle costruzioni. In tale contesto l'Inail fornirà i dati relativi al fenomeno infortunistico, distinti per causali, con eventuali comparazioni riferite ad anni pregressi.
Sulla base della situazione complessiva emersa dalla valutazione dell'andamento del semestre precedente, sarà formulato, a cura del Gruppo C1 Edilizia, un documento di raccomandazione agli Enti sottoscrittori, in relazione al quale potranno essere adottate altre iniziative ritenute utili al fine del miglioramento della situazione rilevata.
Per garantire la costante attualità delle previsioni del presente protocollo ed assicurare la conformità del testo alle disposizioni che successivamente alla data di sottoscrizione andranno a modificare l'attuale quadro normativo di riferimento, le parti sottoscrittrici convengono di incontrarsi in apposite riunioni convocate dalla Prefettura, anche su richiesta di singoli Enti sottoscrittori, per apportare gli aggiornamenti necessari.