Tipologia: Rinnovo CPL
Data firma: 25 febbraio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2022
Parti: Coldiretti, Confagricoltura, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Matera
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 1 - Costituzione delle parti
Art. 2 - Oggetto del contratto
Art. 3 - Osservatorio Provinciale
Art. 4 - Organismo Bilaterale
Art. 5 - Assistenza contrattuale
Art. 6 - Welfare provinciale
Art. 7 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Art. 8 - Manodopera extra-comunitaria
Art. 9 - Tutela della maternità e della paternità
Art. 10 - Lavori nocivi e pesanti
Art. 11 - Orario di lavoro

 

Art. 12 - Interruzioni e recuperi per operai agricoli o.t.d.
Art. 13 - Aumento salariale provinciale
Art. 14 - Trasporto e indennità di percorso
Art. 15 - TFR
Art. 16 - Diritti sindacali, RSU - RSA
Art. 17 - Assemblea sindacale in azienda
Art. 18 - Classificazione del personale Operai agricoli
Art. 19 - Classificazione del personale Operai florovivaisti
Art. 20 - Decorrenza e durata
Tabelle paga


Verbale d’incontro per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Matera

L’anno 2021, il giorno 25 del mese di Febbraio in Matera, presso la sede EBAT Matera, tra la Coldiretti Matera […], la Confagricoltura Matera […], la Confederazione Italiana Agricoltori […] e la Flai-Cgil […], la Fai-Cisl […], la Uila-Uil […], si è convenuto e stipulato quanto segue:

Art. 1 - Costituzione delle parti
[…]
Le norme stabilite dal presente contratto provinciale devono intendersi applicative e vincolanti e dispiegano la loro efficacia direttamente nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori, e sono inderogabili per le organizzazioni stipulanti.
[…]

Art. 2 - Oggetto del contratto
Il presente contratto regola, su tutto il territorio provinciale, i rapporti di lavoro fra le imprese condotte in forma singola, societaria o comunque associata che svolgono attività agricole, nonché attività affini e connesse - comprese le aziende florovivaistiche e le imprese che svolgono lavori di creazione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico e privato - e gli operai agricoli da esse dipendenti.
Il presente contratto si applica, in particolare, alle imprese considerate agricole ai sensi dell’art. 2135 del c.c. e delle altre disposizioni di legge vigenti, quali a titolo esemplificativo:
1. aziende ortofrutticole;
2. aziende oleicole;
3. aziende zootecniche e di allevamento di animali domestici di qualsiasi specie;
4. aziende di allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura);
5. aziende vitivinicole;
6. aziende funghicole;
7. aziende casearie;
8. aziende tabacchicole;
9. aziende faunistico-venatorie;
10. aziende agrituristiche;
11. florovivaistiche;
12. aziende di servizi e ricerca in agricoltura;
13. apicoltura;
14. agricoltura sociale.

Art. 3 - Osservatorio Provinciale
Le funzioni dell’Osservatorio Provinciale confluiscono tra quelle del costituito EBAT della Provincia di Matera.

Art. 4 - Organismo Bilaterale
L’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale si occuperà di:
• incentivare il rispetto delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, così come previsto da leggi e contratti, garantendo le imprese e salvaguardando i diritti dei lavoratori anche attraverso la promozione e designazione delle figure dei RLST;
• effettuare il monitoraggio del mercato del lavoro finalizzato a promuovere l’incontro tra la domanda e l’offerta al fine di favorire il lavoro agricolo trasparente e tracciabile nella legalità, volto a contrastare il fenomeno dell’intermediazione illecita di manodopera e dello sfruttamento del lavoro in applicazione della L. 199/16 per il contrasto al caporalato;
• realizzare le attività utili all’inclusione ed all’ inserimento nella società dei lavoratori migranti;
• promuovere lo sviluppo delle relazioni sindacali e dell’applicazione della contrattazione collettiva finalizzate alla valorizzazione di un'agricoltura di qualità, capace di una visione innovativa sia nei metodi che nei processi produttivi, in grado di esaltare la responsabilità etica delle imprese verso il lavoro e l’ambiente;
• riscuotere la contribuzione appositamente istituita dal CPL per le attività dell’Ente;
• emanare bandi che mirino al sostegno economico e sociale delle lavoratrici e dei lavoratori agricoli (interventi ad integrazione di malattia, infortuni e maternità).
Con specifico riferimento alle funzioni originariamente svolte dall’Osservatorio Provinciale, l'EBAT si occuperà di:
• esaminare ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, ovvero, a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, sollecitare le competenti istituzioni pubbliche ad attuare opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• analizzare l’andamento dell'occupazione dei lavoratori stranieri in ambito provinciale anche al fine di fornire indicazioni alle parti circa il relativo fabbisogno occupazionale annuo;
• concordare, per l’occupazione femminile, azioni positive idonee: a superare le eventuali disparità, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l'esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
L'EBAT, inoltre, nell’esercizio delle funzioni proprie dell’Osservatorio Provinciale, è sede unica di interpretazione autentica del CPL; all'Ente saranno indirizzati i quesiti circa la corretta interpretazione delle norme in esso contenuti e trasmessi esclusivamente a mezzo PEC. L' Ente, valutato il contenuto dell’istanza, trasmetterà entro 30 giorni dalla ricezione, la risposta al quesito.

Art. 7 - Igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
Nell’ambito del rispetto delle norme sull' igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro le Parti convengono che le imprese agricole, o i conduttori delle stesse, garantiscano le misure minime di igiene.
Richiamando esplicitamente quanto previsto nel precedente CPL le Parti confermano quanto segue:
1. i costi per le visite mediche sono a carico del datore di lavoro;
2. si rinvia ad apposito accordo provinciale, da stipularsi successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, la determinazione delle modalità di elezione degli RLS/RLST;
3. le lavoratrici, nel periodo di gravidanza e puerperio, non devono essere adibite a lavori pesanti e nocivi e va loro garantita la possibilità di cambiare mansione nel rispetto dei divieti assoluti previsti dalla normativa vigente in materia.

Art. 8 - Manodopera extra-comunitaria
Lavoratori migranti: in considerazione del fatto che una rilevante percentuale degli addetti del settore è rappresentata da extracomunitari appartenenti a diverse etnie, che presentano tradizioni e momenti religiosi e familiari particolarmente partecipati, si ravvisa la necessità di promuovere azioni finalizzate a garantire una migliore integrazione. A tale scopo saranno avviati contatti con le Istituzioni locali ed il CSA di Matera.
Inoltre le parti concordano di avviare un percorso di sensibilizzazione nei confronti delle Autorità Locali rispetto ai temi dell'accoglienza (problema abitativo, problemi scolastici dei figli), dell’alfabetizzazione e dell'inserimento lavorativo.
Le Parti si impegnano ad incontrarsi per elaborare una proposta politico/operativa rispetto ai temi dell’immigrazione.

Art. 10 - Lavori nocivi e pesanti
Con riferimento a quanto previsto nel CPL e nei CCNL vigenti e alle disposizioni contenute nel Dlvo n. 81/2008, le parti concordano di riconoscere per i lavoratori adibiti a lavori nocivi una riduzione dell'erario giornaliero pari a 1,50 ore e per i lavoratori adibiti a lavori pesanti una maggiorazione del salario pari al 10%.

Art. 11 - Orario di lavoro
L’orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6,30 ore giornaliere.
L'orario settimanale può essere distribuito per particolari esigenze aziendali anche su cinque giorni.
Le ore non lavorate, in dette ipotesi, verranno aggiunte all’orario ordinario da effettuarsi nei rimanenti giorni della settimana.
Una diversa distribuzione dell’orario di lavoro, anche in regime di flessibilità, sarà concordate a livello aziendale con le RSA Flai Fai Uila ove presenti, in mancanza con le Segreterie Territoriali.

Art. 16 - Diritti sindacali, RSU - RSA
Oltre a quanto previsto dal CCNL e dalle disposizioni di legge vigenti, le parti convengono di riconoscere, come permesso sindacale retribuito, 1 giorno al mese di lavoro a RSA o RSU O.T.D. o O.T.I. per le aziende che superano i 5 dipendenti.

Art. 17 - Assemblea sindacale in azienda
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell' ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali su materia di interesse sindacale e del lavoro.
Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.