Provincia Autonoma Bolzano - Alto Adige
Deliberazione della Giunta Provinciale 8 giugno 2021, n. 503
Modifiche all'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 466 del 25.05.2021
B.U.R. 9 giugno 2021, n. 22 - n.s. n. 4
La legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, recante “Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 nella fase di ripresa delle attività", disciplina il graduale ritorno alla libertà di movimento delle persone e la ripresa delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.
Le misure di sicurezza per lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture sono contenute nell’Allegato A di detta legge, che include:
a) misure generali valide nei confronti di tutti e raccomandazioni di comportamento;
b) misure specifiche per le attività economiche e le altre attività, che hanno validità nel rispettivo ambito;
c) rinvii a provvedimenti nazionali e protocolli di sicurezza nazionali e territoriali.
Il comma 6 dell'articolo 1 della LP 4/2020 prevede che le misure ivi previste restino in vigore sino alla cessazione totale dello stato di emergenza dichiarato a livello nazionale, potendo tuttavia essere modificate dalla Giunta provinciale in ragione dell’andamento epidemiologico.
L'allegato A è stato aggiornato dalla Giunta provinciale e la versione del testo attualmente in vigore è stata approvata con delibera n. 466 del 25 maggio 2021.
Vista l'esigenza di aggiornare le regole vigenti e di disciplinare lo svolgimento delle varie attività nella fase delle riaperture dell'anno 2021, si ritiene necessario approvare le modifiche all’allegato A indicate nell'allegato alla presente delibera.
Ciò premesso,
LA GIUNTA PROVINCIALE
delibera
a voti unanimi legalmente espressi
l’approvazione delle accluse modifiche all'Allegato A “Regole e misure” della legge provinciale 8 maggio 2020, n. 4, che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, e successive modifiche, in quanto trattasi di un atto destinato alla generalità dei cittadini.
Allegato
Modifiche all'allegato A della legge provinciale 08.05.2020, n. 4, da ultimo aggiornato con deliberazione della Giunta provinciale n. 466 del 25.05.2021.
II. B. Misure specifiche per gli esercizi ricettivi
Viene inserito il seguente punto 2:
2. gli ospiti pernottanti in dormitori nei rifugi alpini, nei rifugi-albergo, negli ostelli e negli altri esercizi ricettivi sono tenuti a presentare la certificazione verde di cui al capo II.C.
II.D. Misure specifiche per le attività di ristorazione
Viene inserito il seguente punto 10:
10. Per la consumazione al banco, oltre alle ordinarie misure di sicurezza, deve essere assicurato il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro tra i clienti che non siano tra loro conviventi.
Viene inserito il seguente punto 11:
11. I buffet si svolgono nel rispetto delle generali misure di sicurezza su distanze interpersonali e protezione delle vie respiratorie e solo mediante somministrazione da parte di personale incaricato o, in modalità self-service, solo qualora vengano somministrati esclusivamente prodotti confezionati in monodose.
II.H. Misure specifiche per i trasporti
Viene inserito il seguente punto 1:
1. Sui mezzi pubblici urbani ed extraurbani vige l’obbligo generale di utilizzare come protezione delle vie respiratorie una mascherina chirurgica o equivalente.
II.K. Misure specifiche per spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche e spettacoli dal vivo
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri luoghi accessibili al pubblico, anche all'aperto, sono svolti esclusivamente con preassegnazione di posti a sedere.
Viene assicurato il rispetto delle linee guida vigenti e della distanza interpersonale di almeno 1 metro, sia per gli spettatori non conviventi che per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50% di quella massima autorizzata: il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Si applicano, inoltre, le misure di cui ai capi I e II non incompatibili.
Il punto 3 è cosi sostituito:
3. Qualora le attività di cui al punto precedente si svolgano al chiuso e l'ingresso sia condizionato alla presentazione della certificazione verde di cui al capo II.C, da parte di tutti gli spettatori, non si applicano le limitazioni del 50% della capienza massima e della distanza interpersonale di 1 metro.
II.L. Misure specifiche per eventi e manifestazioni, nonché per assemblee e riunioni
Il punto 2 è cosi sostituito:
2. Ad assemblee e riunioni che si svolgono in presenza si applicano le misure di sicurezza di cui al capo I.
Non trova applicazione la regola di 1/10 di cui al capo IL, punto 1.