Tipologia: CCNL Integrativo
Data firma: 10 febbraio 2004
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: Sanità, P.A., Area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo
Fonte: ARAN

Sommario:

  Indice
Titolo I -Norme generali
Capo I

Art. 1 Campo di applicazione e finalità
Capo II -Diritti sindacali
Art. 2 Diritto di assemblea
Art. 3 Contributi sindacali
Art. 4 Patronato sindacale
Titolo II -Disciplina del rapporto di lavoro
Capo I -Struttura del rapporto di lavoro
Art. 5 Determinazione dei compensi per ferie non godute
Art. 6 Riposo compensativo per le giornate festive lavorate
Art. 7 Lavoro notturno
Art. 8 Indennità per servizio notturno e festivo
Capo II - Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 9 Assenze per malattia
Art. 10 Aspettativa
Art. 11 Altre aspettative previste da disposizioni di legge
Art. 12 Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 13 Tutela dei dirigenti portatori di handicap
Art. 14 Congedi per eventi e cause particolari
Art. 15 Congedi dei genitori
Capo III - Mobilità
Art. 16 Mobilità interna
Art. 17 Passaggio diretto ad altre amministrazioni dei dirigenti in eccedenza
Capo IV - Formazione
Art. 18 Formazione
Art. 19 Congedi per la formazione
Art. 20 Comando finalizzato
Capo V - Disposizioni di particolare interesse
Art. 21 Ricostituzione del rapporto di lavoro
Art. 22 Clausole speciali
Art. 23 Diritti derivanti da invenzione industriale
Art. 24 Mensa
Art. 25 Attività sociali, culturali e ricreative
Titolo III - Trattamento economico
Capo I - Istituti particolari

Art. 26 Retribuzione e sue definizioni
  Art. 27 Struttura dello stipendio
Art. 28 Lavoro straordinario
Art. 29 Indennità di rischio radiologico
Art. 30 Bilinguismo
Art. 31 Trattenute per scioperi brevi
Art. 32 Trattamento di trasferta
Art. 33 Trattamento di trasferimento
Art. 34 Trattamento di fine rapporto
Capo II - Integrazioni ed interpretazioni dei CCNL dell’8 giugno 2000
Art. 35 Incrementi contrattuali e stipendio tabellare dei dirigenti
Art. 36 Fondo per la retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento per i dirigenti con incarico di direzione di struttura complessa
Art. 37 Clausole integrative ed interpretative dei CCNL dell’8 giugno 2000
Titolo IV - Disposizioni particolari e finali
Capo I - Disposizioni particolari

Art. 38 Modalità di applicazione di benefici economici previsti da discipline speciali
Capo II: Conciliazione ed arbitrato
Art. 39 Tentativo obbligatorio di conciliazione
Art. 40 Procedure di conciliazione in caso di recesso
Capo III - Dirigenza delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica
Art. 41 Istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica . Norma programmatica
Art. 42 Incarichi provvisori
Capo IV - Disposizioni finali
Art. 43 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro
Art. 44 Errata corrige
Art. 45 Norma finale
Art. 46 Disapplicazioni
Allegato 1 - Schema di codice di comportamento da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Art. 1 Definizione
Art. 2 Principi
Art. 3 Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
Art. 4 Procedura informale: intervento della consigliera/del consigliere
Art. 5 Denuncia formale
Art. 6 Attività di sensibilizzazione
Dichiarazioni congiunte

CCNL integrativo del CCNL area della dirigenza ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno 2000

In data 10 febbraio 2004, alle ore 11, ha avuto luogo l’incontro per la firma del CCNL integrativo del CCNL dell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo del SSN stipulato l’8 giugno 2000, nelle persone di:
Per l’Aran:
[. . . ]
Per i rappresentanti sindacali le seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Cgil Fp Sanità, Cisl Fps-Cosiadi, Uil Fpl, Cida / Sidirss, Sinafo, Aupi, Confedir sanità (con riserva), Snabi Sds
Confederazioni sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Cida, Confedir

Al temine della riunione le parti sopraindicate sottoscrivono il contratto nel testo che segue:

Titolo I Norme generali
Capo I
Art. 1 Campo di applicazione e finalità

1. Il presente contratto si applica a tutta la dirigenza destinataria del CCNL stipulato l’8 giugno 2000 ed ha le seguenti finalità:
a) completare il processo di trasformazione della disciplina del rapporto di lavoro riconducendo alla disciplina pattizia gli istituti non ancora regolati dai contratti collettivi vigenti;
b) modificare ed integrare la normativa contrattuale vigente considerando gli eventuali mutamenti legislativi.
2. Per quanto riguarda i riferimenti normativi e le abbreviazioni, si richiama l’art. 1 del CCNL dell’8 giugno 2000, precisando che tali riferimenti si intendono, comunque, comprensivi di tutte le modificazioni ed integrazioni nel frattempo intervenute. In particolare, i riferimenti al d. lgs. 29/1993 sono da intendersi aggiornati in conformità degli articoli del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ove sono confluiti. Nel presente testo, gli originari articoli del d. lgs. 29/1993 saranno riportati unitamente con il riferimento al d. lgs. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). La legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modificazioni ed integrazioni, l’ultima delle quali con la legge 8 marzo 2000, n. 53, sono confluite nel d. lgs. 51/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità).

Capo II Diritti sindacali
Art. 2 Diritto di assemblea

1. I dirigenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali concordati tra le organizzazioni sindacali e le aziende, per n. 12 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione.
2. Le assemblee che riguardano la generalità dei dirigenti o gruppi di essi possono essere indette, con specifico ordine del giorno, su materie di interesse sindacale e del lavoro, singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nell’area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo ai sensi dell’art. 1, comma 5 del CCNQ del 27 febbraio 2001 sulle prerogative sindacali.
3. Per quanto non previsto e modificato dal presente articolo, resta ferma la disciplina del diritto di assemblea prevista dall’art. 2 del CCNQ 7 agosto 1998 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali.
4. È disapplicato l’art. 26 del D. P. R. 28 novembre 1990, n. 384.

Titolo II Disciplina del rapporto di lavoro
Capo I Struttura del rapporto di lavoro
Art. 7 Lavoro notturno

1. Svolgono lavoro notturno i dirigenti sanitari tenuti ad operare su turni a copertura delle 24 ore.
2. Per quanto attiene alle limitazioni al lavoro notturno, alla tutela della salute, all’introduzione di nuove forme di lavoro notturno, ai doveri del datore di lavoro, anche con riferimento alle relazioni sindacali, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 532/1999 e successive modificazioni ed integrazioni. Quanto alla durata della prestazione, rimane salvaguardata l’attuale organizzazione del lavoro dei servizi assistenziali che operano nei turni a copertura delle 24 ore.
3. Salvo che non ricorra l’applicazione dell’art. 28 del CCNL 5 dicembre 1996 che regola il passaggio ad altra funzione per inidoneità fisica, nel caso in cui le sopraggiunte condizioni di salute comunque comportino l’inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal medico competente, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D. Lgs. 532/1999, è garantita al dirigente l’assegnazione ad altra attività o ad altri turni di servizio da espletarsi nell’ambito della disciplina di appartenenza.
4. Al dirigente che presta lavoro notturno sono corrisposte le indennità di cui all’art. 8.
5. L’ articolo si applica dall’entrata in vigore del presente contratto, fatto salvo il comma 4.

Art. 8 Indennità per servizio notturno e festivo
1. Ai dirigenti del ruolo sanitario di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000, il cui servizio si svolga durante le ore notturne spetta una “indennità notturna” nella misura unica uguale per tutti di £. 4. 500 lorde (pari a € 2,32) per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6.
2. Per il servizio prestato nel giorno festivo compete un’indennità di £. 30. 000 lorde (pari a € 15,49) se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell’orario, ridotte a £. 15. 000 lorde (pari a € 7,75) se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell’orario di servizio, con un minimo di 2 ore. Nell’arco delle 24 ore del giorno festivo non può essere corrisposta più di una indennità festiva per ogni singolo dirigente.
3. Il presente articolo non si applica ai dirigenti di struttura complessa per i quali, non essendo previsto un orario di servizio, la retribuzione di posizione e di risultato deve tener conto anche delle eventuali particolari condizioni di lavoro.
4. È disapplicato l’art. 52 del D. P. R. 384/1990.

Capo II Cause di sospensione del rapporto di lavoro
Art. 12 Tutela dei dirigenti in particolari condizioni psico-fisiche

1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali e regionali vigenti, lo stato di tossicodipendenza o di alcoolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi a un progetto terapeutico di recupero predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 23, comma 6, del CCNL del 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
[...]
3. Qualora risulti -su segnalazione della struttura che segue il progetto -che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa.
[...]

Art. 13 Tutela dei dirigenti portatori di handicap
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione e il recupero dei dirigenti a tempo indeterminato nei confronti dei quali sia stato accertato, da una struttura sanitaria pubblica o convenzionata in base alle leggi nazionali o regionali vigenti, la condizione di portatore di handicap e che debbano sottoporsi ad un progetto terapeutico di riabilitazione predisposto dalle predette strutture, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di sviluppo ed esecuzione del progetto:
a) il diritto alla conservazione del posto per l’intera durata del progetto di recupero, con corresponsione del trattamento economico previsto dall’art. 23, comma 6 del CCNL del 5 dicembre 1996; i periodi eccedenti i 18 mesi non sono retribuiti;
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore, per la durata del progetto;
c) riduzione dell’orario di lavoro, con l’applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto di lavoro a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) assegnazione del dirigente a compiti diversi da quelli abituali, quando tale misura sia individuata dalla struttura che gestisce il progetto di recupero come supporto della terapia in atto.
2. I dirigenti, i cui parenti entro il secondo grado o, in mancanza, entro il terzo grado, ovvero i conviventi stabili si trovino nelle condizioni previste dal comma 1 ed abbiano iniziato a dare attuazione al progetto di recupero, possono fruire dell’aspettativa di cui all’art. 10 comma 8 lett. c) nei limiti massimi ivi previsti.
3. Qualora risulti - su segnalazione della struttura che segue il progetto -che i dirigenti di cui al comma 1 non si sottopongono per loro volontà alle previste terapie, l’azienda dispone, con le modalità previste dalle norme vigenti, l’accertamento dell’idoneità allo svolgimento della prestazione lavorativa. Il dirigente deve riprendere servizio presso l’azienda nei 15 giorni successivi alla data di completamento del progetto di recupero.
4. Durante la realizzazione dei progetti di recupero i benefici previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in tema di permessi non si cumulano con quelli previsti dal presente articolo.
5. È disapplicato l’art. 22 del D. P. R. 384/1990.

Art. 15 Congedi dei genitori
1. Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel D. Lgs. 151/2001.
[...]
b) in caso di parto prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino ;
[...]
h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 41 del dlgs 151 del 2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dall’art. 39, comma 1 dello stesso decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del dlgs 151 del 2001, qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 25 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.

Titolo III Trattamento economico
Capo I Istituti particolari
Art. 28 Lavoro straordinario
1. Il lavoro straordinario non può essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro. Le relative prestazioni hanno carattere eccezionale e devono rispondere ad effettive esigenze di servizio.
2. Le prestazioni di lavoro straordinario sono consentite ai soli dirigenti sanitari di cui all’art. 16, comma 1 del CCNL 8 giugno 2000 per i servizi di guardia e di pronta disponibilità previsti agli artt. 18 e 19 del CCNL 5 dicembre 1996 nonché per altre attività non programmabili. Esse possono essere compensate, a domanda del dirigente, con riposi sostitutivi da fruire compatibilmente con le esigenze del servizio, di regola, entro il mese successivo.
[...]
7. Per i dirigenti di struttura complessa si rinvia al principio indicato nell’art. 8, comma 3 del presente contratto.
8. È disapplicato l’art. 10 del D. P. R. 384/1990.

Art. 29 Indennità di rischio radiologico
1. Ai dirigenti sanitari che siano esposti in modo permanente al rischio radiologico, l’indennità di rischio radiologico continua ad essere corrisposta nella misura £. 200.000 lorde (pari a € 103,29) per 12 mensilità, per tutta la durata del periodo di esposizione.
2. L’accertamento delle condizioni ambientali che caratterizzano le “zone controllate” deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nella sede aziendale in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche dei dirigenti esposti al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.
3. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma precedente ai fini della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. a) del CCNL 8 giugno 2000.
4. Ai dirigenti di cui al comma 1 competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.
5. Alla corresponsione dell’indennità di cui al comma 1, si provvede col fondo del trattamento accessorio legato alle condizioni di lavoro di cui all’art. 51 del CCNL 8 giugno 2000. Essa è pagata in concomitanza con lo stipendio, e non è cumulabile con l’indennità di cui al D. P. R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre indennità eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. È, peraltro, cumulabile con l’indennità di profilassi antitubercolare confluita nel citato fondo dell’art. 51.
6. È disapplicato l’art. 54 del D. P. R. 384/1990, le cui risorse sono confluite nel fondo di cui all’art. 60 del CCNL 5 dicembre 1996, ora art. 51 del CCNL 8 giugno 2000.

Titolo IV Disposizioni particolari e finali
Capo IV Disposizioni finali
Art. 43 Codice di comportamento relativo alle molestie sessuali nei luoghi di lavoro

1. Le aziende, nel rispetto delle forme di partecipazione di cui al CCNL dell’8 giugno 2000, adottano con proprio atto il codice di condotta relativo ai provvedimenti da assumere nella lotta contro le molestie sessuali nei luoghi di lavoro, come previsto dalla raccomandazione della Commissione Europea del 27 novembre 1991, n. 92/131/CEE. Le parti, allo scopo di fornire linee guida uniformi in materia, allegano a titolo esemplificativo il codice-tipo valido per tutte le aree negoziali del comparto Sanità.

Allegato n. 1 Schema di codice di comportamento da adottare nella lotta contro le molestie sessuali
Art. 1 Definizione

1. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato, anche verbale, a connotazione sessuale arrecante offesa alla dignità e alla libertà della persona che lo subisce, ovvero che sia suscettibile di creare ritorsioni o un clima di intimidazione nei suoi confronti.

Art. 2 Principi
1. Il codice è ispirato ai seguenti principi:
a) è inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale nella definizione sopra riportata;
b) è sancito il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale:
c) è sancito il diritto delle lavoratrici/dei lavoratori a denunciare le eventuali intimidazioni o ritorsioni subite sul luogo di lavoro derivanti da atti o comportamenti molesti;
d) è istituita la figura della Consigliera/del Consigliere di fiducia, così come previsto dalla risoluzione del Parlamento Europeo A3-0043/94, e denominata/o d’ora in poi Consigliera/Consigliere, e viene garantito l’impegno delle aziende a sostenere ogni componente del personale che si avvalga dell’intervento della Consigliera/del Consigliere o che sporga denuncia di molestie sessuali, fornendo chiare ed esaurimenti indicazioni circa la procedura da seguire, mantenendo la riservatezza e prevenendo ogni eventuale ritorsione. Analoghe garanzie sono estese agli eventuali testimoni;
e) viene garantito l’impegno dell’Amministrazione a definire preliminarmente, d’intesa con i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione del presente Codice, il ruolo, l’ambito d’intervento, i compiti e i requisiti culturali e professionali della persona da designare quale Consigliera/Consigliere. Per il ruolo di Consigliera/Consigliere gli Enti in possesso dei requisiti necessari, oppure individuare al proprio interno persone idonee a ricoprire l’incarico alle quali rivolgere un apposito percorso formativo;
f) è assicurata, nel corso degli accertamenti, l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti;
g) nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori autori di molestie sessuali si applicano le misure disciplinari ai sensi di quanto previsto dagli articoli 59 e 59 bis del Decreto Legislativo n. 29/1993, così come modificato dal Decreto Legislativo n. 80/1998, viene inserita, precisandone in modo oggettivo i profili ed i presupposti, un’apposita tipologia di infrazione relativamente all’ipotesi di persecuzione o vendetta nei confronti di un dipendente che ha sporto denuncia di molestia sessuale. I suddetti comportamenti sono comunque valutabili ai fini disciplinari ai sensi delle disposizioni normative e contrattuali attualmente vigenti;
h) l’azienda si impegna a dare ampia informazione, a fornire copia ai propri dipendenti e dirigenti, del presente Codice di comportamento e, in particolare, alle procedure da adottarsi in caso di molestie sessuali, allo scopo di diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
2. Per i dirigenti, il predetto comportamento costituisce elemento negativo di valutazione con le conseguenze previste dai CCNL in vigore.

Art. 3 Procedure da adottare in caso di molestie sessuali
1. Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale sul posto di lavoro la dipendente/il dipendente potrà rivolgersi alla Consigliera/al Consigliere designata/o per avviare una procedura informale nel tentativo di dare soluzione al caso.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere dovrà concludersi in tempi ragionevolmente brevi in rapporto alla delicatezza dell’argomento affrontato.
3. La Consigliera/il Consigliere, che deve possedere adeguati requisiti e specifiche competenze e che sarà adeguatamente formato dagli Enti, è incaricata/o di fornire consulenza e assistenza alla dipendente/al dipendente oggetto di molestie sessuali e di contribuire alla soluzione del caso.

Art. 4 Procedura informale: intervento della consigliera/del consigliere
1. La Consigliera/il Consigliere, ove la dipendente/il dipendente oggetto di molestie sessuali lo ritenga opportuno, interviene al fine di favorire il superamento della situazione di disagio per ripristinare un sereno ambiente di lavoro, facendo presente alla persona che il suo comportamento scorretto deve cessare perché offende, crea disagio e interferisce con lo svolgimento del lavoro.
2. L’intervento della Consigliera/del Consigliere deve avvenire mantenendo la riservatezza che il caso richiede.

Art. 5 Denuncia formale
1. Ove la dipendente/il dipendente oggetto delle molestie sessuali non ritenga di far ricorso all’intervento della Consigliera/del Consigliere, ovvero, qualora dopo tale intervento, il comportamento indesiderato permanga, potrà sporgere formale denuncia, con l’assistenza della Consigliera/del Consigliere, alla dirigente/al dirigente o responsabile dell’ufficio di appartenenza che sarà tenuta/o a trasmettere gli atti all’Ufficio competenze dei procedimenti disciplinari, fatta salva, in ogni caso, ogni altra forma di tutela giurisdizionale della quale potrà avvalersi.
2. Qualora la presunta/il presunto autore di molestie sessuali sia la dirigente/il dirigente dell’ufficio di appartenenza, la denuncia potrà essere inoltrata direttamente alla direzione generale dell’azienda.
3. Nel corso degli accertamenti è assicurata l’assoluta riservatezza dei soggetti coinvolti.
4. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/1991, qualora l’Amministrazione, nel corso del procedimento disciplinare, ritenga fondati i dati, adotterà, ove lo ritenga opportuno, d’intesa con le OO.SS. e sentita la Consigliera/il Consigliere, le misure organizzative ritenute di volta in volta utili alla cessazione immediata dei comportamenti di molestie sessuali ed a ripristinare un ambiente di lavoro in cui uomini e donne rispettino reciprocamente l’inviolabilità della persona.
5. Sempre nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91 e nel caso in cui l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare ritenga fondati i fatti, la denunciante/il denunciante ha la possibilità di chiedere di rimanere al suo posto di lavoro o di essere trasferito altrove in una sede che non gli comporti disagio.
6. Nel rispetto dei principi che informano la legge n. 125/91, qualora l’Amministrazione nel corso del procedimento disciplinare non ritenga fondati i fatti, potrà adottare, su richiesta di uno o entrambi gli interessati, provvedimenti di trasferimento in via temporanea, in attesa della conclusione del procedimento disciplinare, al fine di ristabilire nel frattempo un clima sereno; in tali casi è data la possibilità ad entrambi gli interessati di esporre le proprie ragioni, eventualmente con l’assistenza delle Organizzazioni Sindacali, ed è comunque garantito ad entrambe le persone che il trasferimento non venga in sedi che creino disagio.

Art. 6 Attività di sensibilizzazione
1. Nei programmi di formazione del personale e dei dirigenti le aziende dovranno includere informazioni circa gli orientamenti adottati in merito alla prevenzione delle molestie sessuali ed alle procedure da seguire qualora la molestia abbia luogo.
2. L’amministrazione dovrà, peraltro, predisporre specifici interventi formativi in materia di tutela della libertà e della dignità della persona al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali. Particolare attenzione dovrà essere posta alla formazione delle dirigenti e dei dirigenti che dovranno promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona volta alla prevenzione delle molestie sessuali sul posto di lavoro.
3. Sarà cura dell’Amministrazione promuovere, d’intesa con le Organizzazioni Sindacali, la diffusione del Codice di condotta contro le molestie sessuali anche attraverso assemblee interne.
4. Verrà inoltre predisposto del materiale informativo destinato alle dipendenti/ai dipendenti sul comportamento da adottare in caso di molestie sessuali.
5. Sarà cura dell’Amministrazione promuovere un’azione di monitoraggio al fine di valutare l’efficacia del Codice di condotta nella prevenzione e nella lotta contro le molestie sessuali. A tale scopo la Consigliera/il Consigliere, d’intesa con il CPO, provvederà a trasmettere annualmente ai firmatari del Protocollo ed alla Presidente del Comitato Nazionale di Parità un’apposita relazione sullo stato di attuazione del presente Codice.
6. L’Amministrazione e i soggetti firmatari del Protocollo d’Intesa per l’adozione del presente Codice si impegnano ad incontrarsi al termine del primo anno per verificare gli esisti ottenuti con l’adozione del Codice di condotta contro le molestie sessuali ed a procedere alle eventuali integrazioni e modificazioni ritenute necessarie.

Dichiarazione congiunta n. 13
Le parti si danno atto che per la lotta al Mobbing sarà adottato uno specifico codice di comportamento da allegare al CCNL del quadriennio 2002 - 2005.