Provincia Autonoma di Trento
Ordinanza 14 giugno 2021, n. 75
Ulteriore ordinanza in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in seguito all’adozione dell’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021 (G.U. n. 139 del 12-6-2021) che prevede l’applicazione nella Provincia autonoma di Trento delle misure di cui alla c.d. «zona bianca».

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

VISTO l’articolo 32 della Costituzione;
VISTO l’articolo 8, comma 1, punto 13) del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige) che prevede la competenza legislativa primaria in materia di opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamità pubbliche e l’articolo 52, comma 2, che prevede l’adozione da parte del Presidente della Provincia di provvedimenti contingibili e urgenti in materia di sicurezza e di igiene pubblica nell'interesse delle popolazioni di due o più comuni;
VISTO l’articolo 35, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 che dispone, per le Province autonome di Trento e Bolzano, che gli interventi dello Stato hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli regionali e provinciali e, in presenza di tali interventi, sono fatte salve le competenze provinciali e l’operatività dell’ordinamento provinciale;
VISTO l’articolo 9, comma 1, numero 10), dello Statuto di autonomia che attribuisce alla Provincia autonoma di Trento competenza in materia di igiene e sanità;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, recante Norme di attuazione dello Statuto per la regione Trentino - Alto Adige in materia di igiene e sanità e, in particolare, quanto previsto dall’articolo 3, che individua le competenze degli organi statali;
VISTA la legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, “Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento”;
PRESO ATTO delle delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, il cui termine è ad oggi determinato nel giorno 31 luglio 2021;
VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27;
VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, che nell’articolo 5, comma 2, prevede espressamente che “Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione”, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;
VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74;
VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020 n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;
VISTO il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»”;
VISTO il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19”;
VISTO il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19”;
CONSIDERATO l’ultimo report settimanale disponibile (n. 55), effettuato dal Ministero della Salute, Istituto Superiore della Sanità, che per la Provincia di Trento per il periodo di riferimento 24 maggio 2021 - 30 maggio 2021 individua “Casi con data prelievo/diagnosi nella settimana 24/5/2021-30/5/2021: 229 | Incidenza: 42.04 per 100000 - Rt: 0.89 (CI: 0.68-1.06) [medio 14gg];
VISTE le precedenti ordinanze del Presidente della Provincia in tema di misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

Applicazione delle misure previste per la zona “bianca” sul territorio della Provincia Autonoma di Trento a partire dal 14 giugno 2021

VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 11 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e nella Provincia autonoma di Trento” (G.U. n. del n. 139 del 12-6-2021), secondo cui nella Provincia autonoma di Trento, a partire dal 14 giugno 2021, cessa l'applicazione delle misure di cui alla «zona gialla» e si applicano le misure di  cui alla c.d. «zona bianca», nei termini e secondo le decorrenze di cui al decreto legge 22 aprile 2021, n. 52 e 18 maggio 2021, n. 65;
VISTO l’art. 12 del decreto legge n. 65/2021, che prevede come i protocolli e le linee guida di cui all’art. 1, comma 14, del decreto legge n. 33/2020 (ossia quelli relativi alle attività economiche, produttive e sociali) sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di data 29 maggio 2021, con la quale sono state adottate le nuove “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali” (All.to 2 all’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 del 31 maggio 2021);
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute di data 21 maggio 2021, con la quale è stato adottato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle parti sociali il 6 aprile 2021 (All.to 3 all’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 del 31 maggio 2021);
VISTO quanto disposto dagli artt. 4 del decreto legge n. 65/2021 e 6 del decreto legge n. 52/2021, secondo cui l’attività di piscine, palestre e l’attività sportiva in genere devono svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;
VISTE le “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport e aggiornate al 1 giugno 2021; (All.to 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza);
VISTO quanto disposto dall’art. 5 del decreto legge n. 52/2021 e dall’art. 5 del decreto legge n. 65/2021, secondo cui gli eventi sportivi aperti al pubblico devono svolgersi in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico;
VISTE le “Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport e aggiornate al 1 giugno 2021; (All.to 2 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza);
CONSIDERATO che le “Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” di cui sopra sono state adottate successivamente (con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport del giorno 1 giugno 2021) all’adozione dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021, con cui è stato approvato, per lo svolgimento degli eventi e delle competizioni sportive in presenza di pubblico sia all’aperto che al chiuso, il Protocollo elaborato dall’Azienda provinciale per i Servizi Sanitari (All.to 3 alla medesima ordinanza n. 73 del 21 maggio 2021);
RITENUTO opportuno applicare, anche a livello provinciale, le più aggiornate “Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport e aggiornate al 1 giugno 2021, che vanno a sostituire il suddetto Protocollo previsto dall’ordinanza n. 73 del 21 maggio 2021;
PRESO ATTO del fatto che, con il passaggio nella zona c.d. “bianca” della Provincia Autonoma di Trento, ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione anti-contagio previste dalle disposizioni nazionali e dalle Linee Guida e Protocolli sopracitati, le attività attualmente sospese in zona gialla, ai sensi del Dpcm 2 marzo 2021 e dei decreti legge n. 52/2021 e 65/2021, possono riaprire anticipatamente rispetto ai termini previsti da tali disposizioni normative;
VISTA l’ordinanza del Ministero della Salute del 4 giugno 2021, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in zona bianca”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 del 5 giugno 2021, secondo la quale fino al 21 giugno 3
2021, per le attività dei servizi di ristorazione negli ambienti al chiuso, il consumo al tavolo è consentito per un massimo di sei persone, salvo che queste siano conviventi;
DATO ATTO che quelle prescrizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia recanti misure più restrittive o incompatibili rispetto a quelle previste dalle Linee Guida, dai Protocolli di prevenzione da ultimo aggiornati e dalle più recenti disposizioni nazionali previste per la zona bianca, hanno cessato di avere efficacia, salve quelle la cui efficacia viene espressamente ribadita secondo il dispositivo di cui sotto e per le quali si ritiene opportuno conservarne l'efficacia in considerazione delle motivazioni di cui alle ordinanze pregresse;
VISTA la misura di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. 318493/1 del 13 giugno 2020 e successive conferme, secondo la quale “è confermata, fino al 31 luglio 2020, la possibilità per i prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 11 del DPP 5 novembre 2008, n. 52-159/Leg, attuativo della legge 1 agosto 2002, n. 11 e ss. mm., determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all’orario notturno, festivo e ai turni di riposo”;
RITENUTO che la sopracitata misura non riguarda le disposizioni di prevenzione anti-contagio riportate dal protocollo previsto in materia di servizi alla persona e che pertanto ne rimane confermata l’efficacia fino al 31 luglio 2021;
Tutto ciò premesso,
 

IL PRESIDENTE
ORDINA QUANTO SEGUE

Applicazione delle misure previste per la “zona bianca” sul territorio della Provincia Autonoma di Trento a partire dal 14 giugno 2021

1) fermo restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle linee guida ex art. 12 del decreto legge n. 65/2021, è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge n. 52/2021 e dal decreto legge n. 65/2021, per le seguenti attività:
- parchi tematici e di divertimento, anche temporanei;
- piscine e centri natatori in impianti coperti;
- centri benessere e termali;
- feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
- fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, convegni e congressi;
- eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’art. 5 del d.l. 52/2021, che si svolgono al chiuso;
- sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- corsi di formazione;
2) in relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’art. 5 del decreto legge n. 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente;
3) si prende atto che in “zona bianca” non si applicano limiti orari agli spostamenti e alle attività (c.d. coprifuoco), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 65 del 18 maggio 2021; è fatta salva l’applicazione, anche all’aperto, delle generali misure di prevenzione relative all’obbligo di utilizzare la mascherina a protezione delle vie respiratorie e di mantenere il distanziamento sociale previsto dalla normativa vigente;
4) si richiama l’applicazione, per le diverse attività economiche, sociali e produttive che possono essere esercitate in questa fase, dei Protocolli e delle Linee Guida da ultimo adottati ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, in particolare:
- “Linee Guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome (All.to 2 all’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 del 31 maggio 2021), che stabiliscono le indicazioni di prevenzione da rispettare per le seguenti attività:
- Ristorazione e cerimonie;
- Attività turistiche e ricettive;
- Cinema e spettacoli dal vivo;
- Piscine termali e centri benessere;
- Servizi alla persona;
- Commercio;
- Musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura;
- Parchi tematici e di divertimento;
- Circoli culturali e ricreativi;
- Congressi e grandi eventi fieristici;
- Sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
- Sagre e fiere locali;
- Corsi di formazione.
- “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali il 6 aprile 2021 (All.to 3 all’ordinanza del Presidente della Provincia autonoma di Trento n. 74 del 31 maggio 2021), che prevede la disciplina di prevenzione da rispettare negli ambienti di lavoro e nell’esercizio delle attività produttive;
- “Linee Guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere”, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport e aggiornate al 1 giugno 2021 (All.to 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), che stabiliscono le indicazioni di prevenzione da rispettare per le attività ivi riportate (ad esempio, per lo svolgimento di attività in piscine pubbliche/private e palestre):
- “Linee Guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive”, redatte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo sport e aggiornate al 1 giugno 2021 (All.to 2 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza), che forniscono le misure di prevenzione da adottare nell’organizzazione e nella gestione di eventi sportivi, sia al chiuso che all’aperto; le medesime Linee Guida sostituiscono il Protocollo di cui alla nota del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di data 25 agosto 2020, All.to 3 parte integrante e sostanziale all’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 del 21 maggio 2021;
- si conferma quanto previsto ai punti 3), con i relativi allegati ivi citati, e 4) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 73 di data 21 maggio 2021, in merito alla riapertura degli impianti di risalita nei comprensori sciistici e per il turismo estivo;
- si conferma, nell’ambito dei “luoghi di riparo in montagna”, l’efficacia della misura precauzionale di cui al punto 39. dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 di data 26 aprile 2021 secondo cui “in tutti i luoghi di riparo presenti in montagna, a prescindere dalla relativa denominazione, tutti gli escursionisti che lo richiedono devono essere accolti nella struttura in caso di condizioni meteorologiche avverse (non solo pioggia, ma anche vento, basse temperature, ecc.), nonché nelle ore serali o notturne e in caso di difficoltà dell’escursionista o di necessità di sosta. In queste situazioni critiche che possono comportare sovraffollamento degli ambienti e mancato rispetto delle disposizioni sul distanziamento, il luogo di riparo dovrà accogliere gli escursionisti e si dovrà assicurare che tutte le persone indossino una mascherina adeguata a protezione delle vie respiratorie. In questa fase non potranno essere somministrati alimenti e, se possibile, si dovrà tenere aperta una porta o una finestra verso l’esterno. Ai luoghi di riparo viene data in via provvisoria la possibilità di ricavare spazi aggiuntivi esterni coperti di carattere temporaneo per dare riparo agli escursionisti”;
- si conferma l’efficacia del punto 13) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021, secondo cui '' [...] è ammesso lo svolgimento delle attività in presenza presso i circoli anziani e nei luoghi ad essi assimilati (compresa l’Università della terza età) che hanno finalità meramente ludico/ricreative o di socializzazione o animazione; in particolare si dispone che l’accesso ai predetti luoghi sia consentito solo a persone che abbiano ricevuto quantomeno la prima dose di vaccino anti-Covid da almeno 3 settimane”;
- si conferma l’efficacia del punto 24) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 secondo cui sussiste la “possibilità di accedere agli uffici aperti al pubblico e agli ambulatori dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e continuità assistenziale, esclusivamente previo appuntamento e con onere di esporre, all’esterno degli uffici e degli ambulatori, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente, in rapporto alla dimensione dei locali e nel rispetto del distanziamento sociale”;
- in tutti gli eventi/attività in cui vi sia la presenza di più persone in un unico luogo chiuso (ad es. conferenze, riunioni di organi elettivi anche eventualmente in presenza di pubblico ecc.), anche laddove il protocollo di settore non preveda quanto segue, è obbligatorio ove presenti mantenere aperte in via continuativa, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre, vetrate e similari al fine di favorire il ricambio d’aria naturale negli ambienti interni; ove tale apertura continuativa non sia possibile, l’apertura deve essere garantita almeno ogni sessanta minuti e per il tempo necessario al ricambio d’aria naturale (semprechè le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non consentano tale apertura ogni sessanta minuti);
5) alla luce di quanto previsto dai Protocolli e dalle Linee guida di cui al punto 4) della presente ordinanza (ai quali si rimanda per la disciplina relativa alle misure di prevenzione da adottare per lo svolgimento delle diverse attività produttive, economiche e sociali) e salva l’efficacia delle specifiche misure espressamente confermate al medesimo punto 4), viene meno l’efficacia di tutte quelle disposizioni più restrittive o incompatibili recate dalle precedenti ordinanze del Presidente della Provincia per i settori di riferimento (a titolo meramente esemplificativo, fatta salva l’applicazione degli attuali protocolli/linee guida per il settore di riferimento, viene meno l’efficacia delle disposizioni previste per i parchi avventura dal punto 12. dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021 ovvero viene meno l’efficacia delle disposizioni previste in materia di esercizio dell’attività commerciale dai punti 7.- 8.- 9.- 10. dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 ovvero viene meno l’efficacia delle disposizioni previste in materia di sagre, fiere e mercati dai punti 26.- 27.- 28.- 29. dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 ovvero viene meno l’efficacia delle disposizioni previste per le conferenze ed altri eventi simili dal punto 16. dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 74 del 31 maggio 2021);
6) per quanto concerne l’attività dei servizi di ristorazione, si prende atto che in zona “bianca”, fino al 21 giugno 2021, il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
7) in materia di divieti di incontro in luoghi pubblici, cessa l’efficacia del punto 22) dell’ordinanza del Presidente della Provincia n. 71 del 26 aprile 2021 che reca “divieto di incontro (salvo che nell’ambito delle attività regolamentate dai protocolli anti-contagio vigenti), oltre il numero massimo di 6 persone e salvo il caso in cui si tratti di un gruppo di persone conviventi, in tutti i luoghi pubblici (a titolo esemplificativo piazze, vie, parchi); si precisa che le aree all’aperto di pertinenza delle scuole di ogni ordine e grado non rientrano nella categoria dei luoghi pubblici. Sono consentite, oltre il numero superiore alle 6 persone, le manifestazioni pubbliche in forma statica di cui al Dpcm 2 marzo 2021 e alle condizioni ivi previste, ossia con osservanza delle distanze sociali prescritte e delle altre misure di contenimento e nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773”;
8) fino al 31 luglio 2021, si conferma la seguente misura di cui all’ordinanza del Presidente della Provincia prot. n. 318493/1 del 13 giugno 2020, ossia: “è confermata ... la possibilità per i prestatori di servizi alla persona di estetisti e acconciatori di organizzare le rispettive prestazioni lavorative secondo la modalità oraria più confacente in deroga a quanto stabilito ai sensi dell’articolo 11 del DPP 5 novembre 2008, n. 52-159/Leg, attuativo della legge 1 agosto 2002, n. 11 e ss. mm., determinando liberamente gli orari di apertura e di chiusura delle proprie attività, nel rispetto della disciplina vigente in materia di lavoro e, in particolare, delle disposizioni relative all’orario notturno, festivo e ai turni di riposo”;
 

Disposizioni finali

9) le disposizioni della presente ordinanza sono efficaci dal 14 giugno 2021 e sono valide fino al 31 luglio 2021, salvo ove indicati termini diversi; restano altresì impregiudicate le ulteriori disposizioni recate dalle pregresse ordinanze del Presidente della Provincia adottate in tema di emergenza epidemiologica da COVID-19 qualora non in contrasto con la presente ovvero se non esplicitamente modificate o superate;
Il mancato rispetto degli obblighi nascenti dalla presente ordinanza comporta l’applicazione sanzionatoria di quanto previsto dall’art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge 22 maggio 2020, n. 35, cosi come specificato dal decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020 n. 74.
La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento. La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge, nei confronti di tutti gli interessati.
La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute e al Commissario del Governo della Provincia di Trento.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
La presente ordinanza sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento e trasmessa tempestivamente in copia a cura del dirigente del Dipartimento competente in materia di protezione civile, alla Questura di Trento, ai Comandi provinciali dei carabinieri e della Guardia di Finanza e a tutti i Comuni.
 

LINEE GUIDA PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA DI BASE E L'ATTIVITÀ MOTORIA IN GENERE
REDATTE Al SENSI DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, l\l. 52
ROMA, 7 MAGGIO 2021
(AGGIORNATE AL 1 ° GIUGNO 2021)

 

LINEE GUIDA PER L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI E COMPETIZIONI SPORTIVE
REDATTE Al SENSI DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2021, l\l. 52 E DEL DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 2021, N. 65
ROMA, 1 ° GIUGNO 2021