Regione Liguria
Ordinanza 9 giugno 2021, n.26/2021
Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid - 19. Riaperture delle attività economiche e sociali.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
VISTI E RICHIAMATI:
l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), in forza del quale il Presidente della Giunta regionale può emanare ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa all'intero territorio regionale o a parte del suo territorio comprendente più comuni in materia di Igiene, Sanità pubblica e Polizia veterinaria;
il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 (Codice della Protezione Civile);
l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile in data 3 febbraio 2020 n. 630 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili";
il decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile - coordinatore interventi ai sensi dell'O.C.D.P.C. 27 febbraio 2020 n. 624 con il quale, tra l'altro, è stato nominato il Presidente della Regione Liguria quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, della O.C.D.P.C. 630 del 3 febbraio 2020;
il decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 (Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019) convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6 bis e dell'art. 4;
il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 e in particolare l’art. 3;
il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (Misure urgenti in materia di accesso al credito di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40;
Il decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 (Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 e, in particolare, l’articolo 1, comma 14 che prevede che “Le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali”;
il decreto legge 30 luglio 2020 n.83 (Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID - 19 deliberata il 31 gennaio 2020) convertito, con modificazioni, dalla L. 25 settembre 2020, n. 124;
il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 e disposizioni urgenti in materia di riscossione esattoriale) convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 159;
il decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19) convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020, n. 176;
il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 (Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19) convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 29 gennaio 2021, n.6;
il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021) convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 marzo 2021 n. 29;
il DPCM 2 marzo 2021 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID- 19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19);
il decreto legge 1 aprile 2021 n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici) convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021, n. 76;
il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19);
il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 (Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19) e, in particolare:
- l’articolo 1, comma 5, che prevede che “Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti di cui al presente articolo”.
- l’articolo 12 che prevede che “I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome”;
le Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, 29 luglio 2020, 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato, da ultimo sino al 31 luglio 2021, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
le ordinanze del Ministro della Salute:
- 10 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24 novembre 2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- 24/12/2020 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
- 16 gennaio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta”;
- 12 febbraio 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Toscana e Umbria e nelle Province autonome di Trento e Bolzano”;
- le successive ordinanze relative a misure di contenimento del contagio nelle altre Regioni italiane;
RICHIAMATA l’Ordinanza 21 maggio 2021 del Ministero della Salute e Ministero per le Pari opportunità e la Famiglia “Linee guida per la gestione in sicurezza di attività' educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante l'emergenza COVID-19”;
RICHIAMATA, altresì, l’ordinanza del Ministero della Salute 04 giugno 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto” con la quale “Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nelle Regioni Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto si applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n.65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021 (21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7, comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021”.
RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze recanti misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
RILEVATO che, nell’incontro svoltosi il 26.5.2021, tra l’altro, fra il Ministro della Salute e il Presidente della Conferenza delle Regioni, alla presenza del Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute e del Presidente dell’istituto Superiore di Sanità, è stata condivisa tra il Governo e il Presidente della Conferenza la proposta per la quale - fermi restando i criteri base della prevenzione, mascherine, distanziamento, areazione e sanificazione luoghi chiusi - una volta che una Regione entri nella zona bianca, sia superato il cosiddetto ‘coprifuoco’ e si possano anticipare al momento del passaggio le riaperture delle attività economiche e sociali per le quali la normativa vigente (d.l. n.52/2021 e d.L n.65/2021) dispone già la ripresa delle attività in un momento successivo per la zona gialla, dandosi applicazione alle “Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali”, adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e degli altri protocolli, ai sensi dell’art. 12 del d.l. 65/2021;
VISTI i documenti approvati il 28.5.2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e, in particolare:
- le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali;
- Indicazioni comuni per le riaperture delle attività economiche e sociali nelle zone bianche, da inserire nelle ordinanze regionali;
RICHIAMATA l’ordinanza del Ministro della Salute del 29 maggio 2021, che ha adottato, ai sensi dell’articolo 12 del decreto legge 65/2021, le Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;
RICHIAMATA, altresì, l’ordinanza del Ministro della Salute del 4 giugno 2021, con la quale “Fino al 21 giugno 2021, in zona bianca il consumo al tavolo negli spazi al chiuso è consentito per le attività dei servizi di ristorazione per un massimo di sei persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”;
VISTI l’articolo 1 comma 16 sexies del D.L. 33/2020 e l’articolo 7 del DPCM 2/3/2021;
Sentito il Ministero della Salute
Per le motivazioni di cui in premessa
ORDINA
1. Ferma restando l’applicazione delle misure di prevenzione sanitaria di cui alla normativa nazionale e alle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, predisposte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, di cui all’articolo 12 del decreto legge 65/2021, su tutto il territorio regionale è prevista l’anticipazione delle date di riapertura, rispetto a quelle previste dal decreto legge 52/2021 e dal decreto legge 65/2021, per le seguenti attività:
• parchi tematici e di divertimento, anche temporanei (attività di spettacolo viaggiante, parchi avventura e centri d’intrattenimento per famiglie);
• piscine e centri natatori in impianti coperti;
• centri benessere e termali;
• feste private anche conseguenti alle cerimonie civili e/o religiose all’aperto e al chiuso;
• fiere (comprese sagre e fiere locali), grandi manifestazioni fieristiche, congressi e convegni;
• eventi sportivi aperti al pubblico, diversi da quelli di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, che si svolgono al chiuso;
• sale giochi e scommesse, sale bingo e casinò;
• centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
• corsi di formazione.
2. In relazione alle sale da ballo e alle discoteche, si applicano le previsioni di cui all’articolo 5 del decreto legge 52/2021, fermo restando che le attività di ristorazione e bar sono equiparate a quelle già autorizzate dalla normativa vigente.
4. Al fine del contenimento dei focolai e del mantenimento delle condizioni di basso rischio sono rafforzate le misure di sanità pubblica previste, incluse quelle di contact tracing.
5. La presente Ordinanza entra in vigore alle ore 00:00 del giorno 10 giugno 2021 e ha efficacia fino a diversa ordinanza regionale o a modifica della normativa immediatamente vincolante.
La violazione delle presenti disposizioni comporta, salva la responsabilità penale per le pertinenti fattispecie, l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 e dall'art. 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33.
La presente Ordinanza è pubblicata sul sito web della Regione Liguria.
MANDA la presente ordinanza, per gli adempimenti di legge:
al Ministero della Salute;
al Ministero dell'istruzione;
al Direttore Generale dell'ufficio Scolastico Regionale per la Liguria;
ai Prefetti;
ai Sindaci;
ai Presidenti delle Province della Spezia, di Imperia e di Savona;
al Sindaco della Città Metropolitana;
alle Aziende ed Enti del SSR.
DISPONE la comunicazione del presente provvedimento all'ANCI e ALFA.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Genova, li 9 giugno 2021