Tribunale di Verona, Sez. Lav., 24 maggio 2021, n. 446 - Aspettativa non retribuita per la OSS che rifiuta il vaccino. Ricorso rigettato


 

RG n. 446/2021 Decreto di rigetto n. cronol. 2789/2021


TRIBUNALE DI VERONA
Sezione Lavoro


Il Giudice, dott.ssa Cristina Angeletti, nella causa di lavoro n. 446/2021 promossa dalla Lavoratrice
Contro l’Azienda
Ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/05/2021,


PREMESSO CHE

La ricorrente lavora con decorrenza dal 11.6.2019 e con mansioni di operatrice socio sanitaria (OSS) presso l’ente convenuto.
L’Azienda è una RSA avente ad oggetto l’attività di casa di riposo, i servizi alla persona e la promozione dell'assistenza sociosanitaria in favore di persone anziane. La struttura ospita circa 60 anziani, mediamente di anni 80.
In ragione del diniego della ricorrente alla sottoposizione al vaccino anti Covid-19, l’ente resistente ha collocato la stessa in aspettativa non retribuita per l’inidoneità temporanea allo svolgimento delle sue mansioni.
Parte ricorrente chiede, in via principale, accertarsi e dichiararsi l’illegittimità del provvedimento assunto dall’Azienda nei confronti della Lavoratrice, relativo all’aspettativa non retribuita e condannarsi l’Azienda alla reintegra della ricorrente nel suo posto di lavoro con le medesime mansioni e/o mansioni equivalenti/inferiori, oltre che alla corresponsione delle retribuzioni dovute dal momento della sua sospensione.
A fondamento della domanda in via cautelare espone in punto di fumus boni iuris che la vaccinazione non è prevista come obbligatoria e che comunque sarebbe irragionevole imporla atteso che un soggetto vaccinato può contrarre il virus e trasmetterlo ad altri soggetti.

Parte resistente ritiene inammissibili e/o nulle e/o comunque infondate, sia in fatto sia in diritto, le domande di parte ricorrente
 

OSSERVA

L’asserita assenza dell’obbligo vaccinale, invocata da parte ricorrente al punto 2 del ricorso ex art 700 c.p.c. a sostegno della domanda di reintegra, è infondata alla luce dell’entrata in vigore del D.L. 44/2021, in data successiva al deposito del ricorso. In seguito all’entrata in vigore del D.L. 44/2021, l’art. 4 dello stesso stabilisce come la vaccinazione per la prevenzione dell’infezione da Covid-19 costituisca un requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati.
Lo stesso articolo 4 del D.L. in questione, sancisce, inoltre, la finalità di tale normativa, ovvero quella di “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”, indice di come l’interesse prevalente, che qui dev’essere tutelato, risulta essere quello dei soggetti assistiti.
Come affermato in termini qui condivisi nell’ordinanza 328/2021 dal Tribunale di Belluno, è da “ritenere prevalente, sulla libertà di chi non intenda sottoporsi a vaccinazione contro il Covid-19, il diritto alla salute dei soggetti fragili che entrano in contatto con gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, in quanto bisognosi di cure, e, più in generale, il diritto alla salute della collettività, nell’ambito della perdurante emergenza sanitaria derivante dalla pandemia da Covid-19”.
Ai fini dell’inclusione di un soggetto nell’obbligo vaccinale, occorre che quest’ultimo svolga la propria attività “nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali”. Appare chiaro, quindi, come in capo alla parte ricorrente incomba l’obbligo di vaccinazione. Il provvedimento assunto dall’Azienda appare legittimo ed in linea con il dettato normativo precedentemente citato. Con riferimento alla richiesta di parte ricorrente relativa alla reintegrazione in mansioni equivalenti a quelle proprie dell’OSS, questa deve essere vagliata alla luce del dettato normativo del D.L. 44/2021, che all’art. 9, prevede che qualora “ l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato”. Essendo l’ente convenuto una RSA di non rilevanti dimensioni (la stessa ospita 60 anziani), appare nuovamente legittimo il provvedimento dell’Azienda con relativa sospensione della retribuzione, in considerazione dell’impossibilità di assegnare la ricorrente a mansioni che garantiscano la sua operatività lavorativa in spazi separati e non comunicanti con la struttura di accoglienza degli ospiti e vista la ferma volontà di parte ricorrente, formalizzata anche in udienza, di non sottoporsi alla somministrazione del vaccino.
La disposizione menzionata non si presta a censure di illegittimità costituzionale sotto il profilo della ragionevolezza (art. 3 Cost.) e della libera sottoposizione a trattamenti sanitari (art. 32 Cost.).
L’obbligo di vaccinazione, infatti, è circoscritto a settori del tutto peculiari, nel cui ambito è particolarmente avvertita l’esigenza di tutela della salute di soggetti fragili. Lo stesso documento prodotto da parte ricorrente (doc. 15), ossia il rapporto ISS (Istituto Superiore Sanità) chiarisce come la vaccinazione, benché non azzeri né il rischio di contrazione della malattia né il rischio della sua trasmissione, tuttavia diminuisce entrambi gli eventi avversi, ossia tanto la possibilità di contagio per il soggetto che si sottopone ad essa tanto la probabilità che lo stesso possa infettare altri soggetti con cui venga a contatto (cfr., doc. 15 all. al ricorso: “ Gli studi clinici condotti finora hanno permesso di dimostrare l’efficacia dei vaccini nella prevenzione delle forme clinicamente manifeste di COVID-19, anche se la protezione, come per molti altri vaccini, non è del 100%. Inoltre, non è ancora noto quanto i vaccini proteggano le persone vaccinate anche dall’acquisizione dell’infezione. È possibile, infatti, che la vaccinazione non protegga altrettanto bene nei confronti della malattia asintomatica (infezione) e che, quindi, i soggetti vaccinati possano ancora acquisire SARS-CoV-2, non presentare sintomi e trasmettere l’infezione ad altri soggetti. Ciononostante, è noto che la capacità di trasmissione da parte di soggetti asintomatici è inferiore rispetto a quella di soggetti con sintomi, in particolare se di tipo respiratorio.”).
Sulla base degli studi scientifici attuali, dunque, la vaccinazione è efficace ai fini dell’abbattimento del rischio di contagio per sé e per il prossimo, di tal che l’imposizione di un obbligo in tal senso nello specifico settore sanitario, alla luce del contemperamento fra l’interesse individuale alla libera scelta vaccinale e l’interesse collettivo alla salute pubblica, non è irragionevole.
In ragione della novità delle questioni trattate, è equo compensare integralmente le spese di lite.
 

P.Q.M.
 


Rigetta le domande di cui al ricorso. Compensa le spese di lite. Verona, 20/05/2021
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Angeletti