Tipologia: Accordo
Data firma: 8 luglio 2021
Parti: CallCenterOne e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, RSA
Settori: Servizi-TLC, CallCenterOne
Fonte: fistelveneto.cisl.it
Verbale di accordo
In data 08 luglio 2021 si sono incontrati in via telematica: la Società CallCenterOne srl […] e Slc-Cgil Veneto […], Fistel-Cisl […] e la RSA Aziendale […]
Premesso che:
1. Al fine di garantire la salute e la sicurezza dei dipendenti e contemporaneamente dare continuità alla attività lavorativa, a partire dal mese di febbraio 2020 e per tutta la durata dello stato di emergenza, poi prorogato con D.L. n. 83/2020 e D.L. n. 52/2021, l'azienda ha ritenuto opportuno e necessario collocare, nei limiti delle possibilità, i propri dipendenti in attività lavorativa da remoto;
2. Il ricorso al Lavoro Agile è strumento fondamentale per prevenire la diffusione pandemica originata dall'emergenza sanitaria scatenata dal virus COVID-19;
3. In coerenza con la normativa vigente, il Lavoro Agile non costituisce un nuovo contratto di lavoro bensì una modalità di svolgimento dello stesso che potrà avvenire in parte presso l'abituale sede di lavoro o all'esterno ad essa con l'ausilio di strumenti che assicurino una connessione protetta, l'uso del software aziendale necessario allo svolgimento dell'attività lavorativa nel rispetto dei relativi requisiti di legge;
4. Per tutto il periodo di emergenza sanitaria l'adesione al Lavoro Agile emergenziale è volontaria, fatto salvo il minimo indispensabile a garantire i protocolli di sicurezza sul luogo di lavoro.
5. Callcenterone su alcune commesse opera con copertura oraria h24 ivi compresi domenica e festivi, con la necessità di turni notturni.
Tutto ciò premesso si conviene quanto segue:
Le premesse formano parte integrante del presente Accordo.
Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica riferita al COVID-19 l'azienda ha sperimentato in modo massivo il ricorso al lavoro agile grazie alle normative speciali emanate dal Governo a decorrere da marzo 2020.
Attualmente lo stato di emergenza ha prorogato la possibilità di gestire l'attività in lavoro agile, senza la necessità di un accordo individuale fino a dicembre 2021.
Le Parti condividono la scelta di promuovere fino a tale data, con l'intento di valorizzare quanto sperimentato anche successivamente alla fase di emergenza, il lavoro agile per il "turno di notte", inteso quello compiuto tra le ore 22 e le 7 (CCNL Telecomunicazioni Art. 30 comma 4). Si potranno altresì definire in futuro eventuali nuovi modelli di organizzazione del lavoro, orientati alla flessibilità del luogo di lavoro e alla ricerca di un nuovo equilibrio tra lavoro e vita privata, tra esigenze organizzative ed esigenze delle persone, tra efficienza produttiva e autonomia professionale:
• L'adesione seppur definita dalla normativa, viene considerata su base volontaria e verranno valutate le situazioni di richiesta di rientro in ufficio da parte dei dipendenti per motivi organizzativi e/o personali.
• Si rileva la possibilità di una gestione al 100% fuori sede dato i dati di contagio nazionale, salvo richiesta aziendale per improrogabili necessità di presenza in azienda per alcune giornate da accordare con il proprio responsabile.
• Rimane consigliata la gestione in Lavoro Agile per l'intera settimana a:
Persone con disabilità psico/fisiche personali;
Persone in gravidanza;
Persone che rientrano nella categoria delle persone fragili;
Esigenze di cura nei confronti di figli minori di 14 anni;
Distanza dalla sede di lavoro superiore a 25 km.
• Fermo restando il rispetto dell'orario di lavoro, la prestazione in lavoro agile giornaliero dovrà essere svolta, anche al fine di garantire i tempi di riposo e di disconnessione.
Per lo svolgimento della prestazione in modalità agile il lavoratore è tenuto a utilizzare gli strumenti tecnologici per l'attività lavorativa in conformità con le disposizioni di legge e le normative aziendali in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, tutela e privacy, sicurezza informatica.
Ai lavoratori soggetti al turno notturno, inteso quello compiuto tra le ore 22 e le 7 (CCNL Telecomunicazioni Art. 30 comma 4), viene anche riconosciuta la possibilità lavorare in regime di Lavoro Agile, a patto d'aver già sottoscritto accordo individuale per le ore in fascia diurna. È facoltà del singolo lavoratore scegliere se svolgere la prestazione lavorativa notturna in regime Agile o recarsi presso la sede di lavoro. Nel caso scelga di lavorare in sede, dovrà comunicarlo all'azienda entro 24 ore prima della giornata in cui dovrà prestare servizio notturno. In caso di malattia, infortunio o altre problematiche insorte, il lavoratore in Lavoro Agile in fascia notturna dovrà tempestivamente contattare il reperibile per passare le consegne. Altresì in caso di problematiche legate ai sistemi informatici/connessione che impedissero il lavoro da remoto, sarà cura del lavoratore recarsi quanto prima in azienda ed informare il reperibile.
La prestazione lavorativa fatta in regime Agile o in sede, sia per il personale a turni avvicendati così come individuati al comma 6 dell’art. 26 (Orario di lavoro) sia per il restante personale verranno retribuite rispetto a quanto previsto al comma 12 dell'art. 30 (Lavoro supplementare, straordinario, festivo, notturno) al 32% per il lavoro notturno e al 60% per il lavoro notturno festivo.
L'azienda si impegna a continuare un percorso di condivisione con le OO.SS. e RSA firmatarie del presente verbale al fine di normare l'istituto del Lavoro Agile alla luce delle previsioni normative derivanti dallo stato pandemico dovuto al COVID-19 e ad attivare apposita bacheca elettronica per l'affissione di comunicazioni sindacali comma 2 art. 11 (Diritto di Affissione) accessibile dalle RSU/RSA e OO.SS. firmatarie del ex CCNL TLC 12 novembre 2020.
Letto, confermato e sottoscritto