Responsabilità di un datore di lavoro per lesioni colpose gravi in danno di un lavoratore.
I giudici di merito hanno ritenuto in colpa l'imputato perchè aveva messo a disposizione della persona offesa, incaricata di eseguire lavori di saldatura, un'attrezzatura inidonea ad evitare lo sganciamento del pezzo in lavorazione che cadeva sulla gamba del lavoratore provocandogli lesioni.

Ricorre in Cassazione -  La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

La Corte afferma che mancano i presupposti necessari per dichiarare l'assoluzione dell'imputato: "la sentenza impugnata ha infatti individuato le ragioni per cui le caratteristiche della macchina cui era addetto il lavoratore infortunato non erano idonee ad evitare infortuni del tipo di quello verificatosi e il ricorrente deduce ragioni - lo scorretto uso della macchina da parte del lavoratore - che non valgono ad escludere la responsabilità del datore di lavoro non avendo, questa condotta, caratteristiche di abnormità."


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. BRUSCO Carlo G - rel. Consigliere -
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
1) C.M. N. IL (OMISSIS);
avverso la sentenza n. 366/2005 CORTE APPELLO di PERUGIA, del 09/03/2007;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO GIUSEPPE BRUSCO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essere il reato estinto per prescrizione.
La Corte:

FattoDiritto

1) C.M. ha proposto ricorso avverso la sentenza 9 marzo 2007 della Corte d'Appello di Perugia che ha confermato la sentenza 19 gennaio 2005 del Tribunale di Terni che, all'esito del giudizio abbreviato, l'aveva condannato (in qualità di datore di lavoro) alla pena di giorni ottanta di reclusione per il delitto di lesioni colpose gravi in danno di T.M.; lesioni subite a seguito di un infortunio sul lavoro verificatosi il (OMISSIS).
I giudici di merito hanno ritenuto in colpa l'imputato perchè aveva messo a disposizione della persona offesa, incaricata di eseguire lavori di saldatura, un'attrezzatura inidonea ad evitare lo sganciamento del pezzo in lavorazione che cadeva sulla gamba del lavoratore provocandogli lesioni.

2) A fondamento del ricorso si deduce la nullità della sentenza di primo grado perchè il primo giudice non avrebbe ammesso le prove cui il giudizio abbreviato era stato subordinato (interrogatorio ed esame dei consulenti di parte) e perchè l'imputato sarebbe stato condannato per una condotta non più presa in considerazione dal pubblico ministero che aveva modificato il capo d'imputazione.
Nel merito si deduce che i mezzi di protezione utilizzati erano idonei ad evitare il verificarsi di infortuni e che l'incidente era da attribuirsi ad un erronea manovra da parte del lavoratore.
3) Il reato addebitato all'imputato è da ritenere ormai prescritto fin dal 29 luglio 2007 e, in mancanza di cause di sospensione tali da coprire il periodo di tempo decorso fino ad oggi e di cause di inammissibilità, deve essere applicata l'indicata causa estintiva.
Va ancora precisato che nel presente giudizio non deve più ritenersi presente la parte civile, che neppure ha partecipato al giudizio di secondo grado, la cui presenza imporrebbe un accertamento anche dei presupposti per l'affermazione della responsabilità penale sia pure ai soli fini civili.
L'unico accertamento consentito al giudice di legittimità è dunque quello relativo alla possibilità di applicare il secondo comma dell'art. 129 cod. proc. pen. per verificare se sia possibile far prevalere la formula assolutoria di merito su quella di estinzione del reato.
Poichè sono state proposte eccezioni di natura processuale è però necessario verificare quali siano le conseguenze dell'estinzione del reato sotto questo profilo.
L'esistenza di una nullità anche di natura assoluta e insanabile e quelle dedotte dal ricorrente, seppure dovessero ritenersi esistenti, non lo sono trattandosi al più di nullità di ordine generale a regime cd. intermedio - deve sempre essere accertata e dichiarata dal giudice a meno che non esista una contemporanea causa di estinzione del reato perchè, per il disposto dell'art. 129 c.p.p., sul giudice grava, in questo caso, l'obbligo dell'immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato.
La giurisprudenza di legittimità si è già pronunziata sull'affermazione di questo principio (v. da ultimo Cass., sez. 6^, 26 marzo 2008 n. 21459, Pedrazzini, rv. 240066) ribadito anche dalle sezioni unite (sentenza 27 febbraio 2002 n. 17179, Conti, rv. 221403); principio che trova una limitata deroga nei casi in cui l'operatività della causa estintiva presupponga specifici accertamenti e valutazioni che competono al giudice di merito (per es. quando la prescrizione consegua al riconoscimento di attenuanti).
4) Passando al tema dell'applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 2 si osserva che il presupposto per l'applicazione di questa norma è costituito dall'evidenza della prova dell'innocenza dell'imputato.
In questo caso la formula di proscioglimento nel merito prevale sulla causa di estinzione del reato ed è fatto obbligo al giudice di pronunziare la relativa sentenza.
I presupposti per l'immediato proscioglimento (l'inesistenza del fatto, l'irrilevanza penale, il non averlo l'imputato commesso) devono però risultare dagli atti in modo incontrovertibile tanto da non richiedere alcuna ulteriore dimostrazione in considerazione della chiarezza della situazione processuale.
In presenza di una causa estintiva del reato non è quindi più applicabile la regola probatoria, prevista dall'art. 530 c.p.p., comma 2, da adottare quando il giudizio sfoci nel suo esito ordinario, ma è necessario che emerga "positivamente" dagli atti, e senza necessità di ulteriori accertamenti, la prova dell'innocenza dell'imputato (cfr. Cass., sez. 5^, 2 dicembre 1997 n. 1460, Fratucello; sez. 1^, 30 giugno 1993 n. 8859, Mussone).
E' stato affermato che, in questi casi, il giudice procede, più che ad un "apprezzamento", ad una "constatazione" (Cass., sez. 6^, 18 novembre 2003 n. 48527, Tesserin; 3 novembre 2003 n. 48524, Gencarelli; 25 marzo 1999 n. 3945, Di Pinto; 25 novembre 1998 n. 12320, Maccan).
Da ciò consegue altresì che non è consentito al giudice di applicare l'art. 129 c.p.p. in casi di incertezza probatoria o di contraddittorietà degli elementi di prova acquisiti al processo anche se, in tali casi, ben potrebbe pervenirsi all'assoluzione dell'imputato per avere, il quadro probatorio, caratteristiche di ambivalenza probatoria.
Coerente con questa impostazione è anche la uniforme giurisprudenza di legittimità che, fondandosi anche sull'obbligo di immediata declaratoria delle cause di non punibilità, esclude che il vizio di motivazione della sentenza impugnata, che dovrebbe ordinariamente condurre all'annullamento con rinvio, possa essere rilevato dal giudice di legittimità che, in questi casi, deve invece dichiarare l'estinzione del reato (cfr. la citata sentenza Maccan della 5^ sezione ed inoltre sez. 1^, 7 luglio 1994 n. 10822, Boiani).
Tutti questi principi hanno trovato conferma nella recente sentenza delle sezioni unite di questa Corte 28 maggio 2009 n. 35490, Lattanti alle cui motivazioni si rinvia integralmente.
5) La fattispecie in esame si caratterizza proprio per la totale mancanza dei ricordati presupposti per l'assoluzione dell'imputato nel merito.
La sentenza impugnata ha infatti individuato le ragioni per cui le caratteristiche della macchina cui era addetto il lavoratore infortunato non erano idonee ad evitare infortuni del tipo di quello verificatosi e il ricorrente deduce ragioni - lo scorretto uso della macchina da parte del lavoratore - che non valgono ad escludere la responsabilità del datore di lavoro non avendo, questa condotta, caratteristiche di abnormità.
Per il resto i motivi di ricorso sono addirittura inammissibili essendo diretti ad una rivalutazione del compendio probatorio preso in esame dai giudici di merito e logicamente valutato.
6) Alle considerazioni in precedenza svolte consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.

P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009