Tribunale di Ascoli Piceno, 21 aprile 2021, n. 112 - Rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti e obbligo formativo nello studio odontoiatrico


REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

SENTENZA


(Artt. 544 e seg c.p.p)

 



Innanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Matteo Di Battista, alla pubblica udienza del 8 febbraio 2021 pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di

- (...)

del reato p. e p. dall'art. 61 c. 3 lett. e) del D.L.vo 230/1995,  perché in qualità di Titolare di Studio Odontoiatrico, "sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2 del suddetto articolo, e successivamente di quelle di cui all'art. 80 del medesimo Decreto Legislativo, non provvedeva a rendere edotti i lavoratori, nella specie l'assistente alla poltrona (...). "nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione e dei rischi cui essa era esposta, delle norme di protezione sanitaria, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lett. c) del medesimo articolo;

Fatto accertato in Ascoli Piceno in data 15/11/2017

Opponente il DP n. 173/18 con il quale CONDANNA- (...) - IN ORDINE AL REATO DI CUI SOPRA ALLA PENA DI Euro. 3.000.00 di ammenda

- ritenuto che la pena adeguata può essere determinata in euro 3.000,00 di ammenda;

SI DISPONE IL, PAGAMENTO DELLA PENA IN N. 30 RATE MENSILI.


 

FattoDiritto



1. Svolgimento del processo.

Nei confronti di (...), in data 12 ottobre 2018, il G.I.P. presso il Tribunale di Ascoli Piceno emetteva decreto penale di condanna alla pena di euro 3.000,00 di ammenda, in ordine al reato di cui all'art. 61, co. 3, lett. e), D.L.vo 230/1995, indicato in rubrica.

A fronte di opposizione, con contestuale richiesta di giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria, avanzata dalla difesa in data 23 ottobre 2018, il G.I.P., all'udienza camerale del 21 gennaio 2019, rigettata l'istanza de qua, poiché il supplemento istruttorio prospettato veniva ritenuto non necessario ai fini del decidere, emetteva decreto di giudizio immediato, con citazione di (...) a comparire all'udienza del 10 giugno 2019.

In tale sede, dichiarata l'assenza dell'imputata, in carenza di questioni preliminari, veniva aperto il dibattimento, con ammissione dei mezzi di prova richiesti dalle parti. All'udienza del 13 gennaio 2020, revocata l'ordinanza dichiarativa dell'assenza dell'imputata, in quanto presente in aula, venivano escussi il teste, indicato dalla pubblica accusa, (...), e quelli a discarico, (...).

Dopo il rinvio disposto in data 22 giugno 2020, in ragione dell'emergenza pandemica in atto, l'istruttoria proseguiva, all'udienza del 23 novembre 2020, con l'esame dei testi, indicati dalla difesa, (...).

Si perveniva, infine, all'odierna udienza, in seno alla quale, dichiarata l'utilizzabilità degli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del dibattimento, le parti illustravano e rassegnavano le proprie conclusioni nei termini riportati in epigrafe (la difesa depositava anche memoria ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen.).

Esaurita la discussione, il Giudice si ritirava in camera di consiglio e, terminata la deliberazione, veniva pronunciata la presente sentenza, dando lettura del dispositivo in udienza.

2. Ricostruzione dei fatti oggetto del processo.

Dall'istruttoria dibattimentale espletata sono emerse le seguenti circostanze di fatto:

- l'ispettorato del lavoro di Ascoli Piceno, in data 15 novembre 2017, nell'ambito di attività ispettiva in materia di radioprotezione, effettuava un primo sopralluogo presso lo studio odontoiatrico di (...), a seguito del quale veniva richiesta, alla dipendente (...), presente in loco, la documentazione che attestasse la sua formazione in tema di radioprotezione;

- l'accertatore intervenuto (...), si recava nuovamente, il 15 gennaio 2018, presso il detto studio professionale, poiché tra la documentazione ricevuta dalla titolare, (...), non figurava quella inerente la formazione della dipendente, (...), in tema di rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti;

- benché, infatti, fosse stato inviato l'attestato di partecipazione, conseguito da quest'ultima, in data 11 aprile 2015, ad un corso di aggiornamento per rappresentanti dei lavoratori e per la sicurezza (RLS), promosso dall'A.N.D.I. (cfr. allegato n. 6 produzioni della difesa all'udienza del 13.01.2020), in uno alla dichiarazione del tutor A.N.D.L. (...), comprovante come, nel corso del detto convegno, fossero stati affrontati, approfonditi e verificati con somministrazione di test di apprendimento, i temi riguardanti "la sorveglianza fisica della protesone dalle radiazioni ionizzanti", ai sensi del D.L.vo 230/1995 (cfr. allegato n. 6/2 produzioni della difesa all'udienza del 13.01.2020), l'ispettorato del lavoro rilevava, tuttavia, che il documento de quo richiamava, quale addentellato normativo di riferimento, l'art. 37, co. 6 e 11, del D.L.vo 81/2008, e non l'art. 61, co. 3, D.L.vo 230/1995, disposizione cardine in tema di disciplina dell'attività di formazione dei dipendenti in materia di radioprotezione; l'ente insisteva, dunque, affinché (...) fornisse documentazione attestante la specifica preparazione di (...) con riferimento ai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti, reputata necessaria poiché la stessa, in veste di assistente alla poltrona, poteva entrare a contatto con macchinari emittenti le dette radiazioni (cfr. verbale stenotipico di udienza del 13/01/2020, pag. 8);

- con p.e.c. del 28 febbraio 2018, l'imputata inviava, dunque, all'accertatore, due schede di prenotazione, rispettivamente a firma di (...), con riferimento ad un corso, sempre promosso dall'A.N.D.L., specificamente dedicato alla formazione in tema di rischi derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti, tenutosi in data 10 marzo 2018 (cfr. allegato n. 6/3 produzioni della difesa all'udienza del 13.01.2020);

" (...), preso, dunque, atto, dell'ottemperanza dell'imputata alle prescrizioni a lei imposte, a seguito del primo accesso ispettivo del 15 novembre 2017, la ammetteva al pagamento ridotto, a titolo di sanzione, dell'importo di euro 1.131,89, pari ad un quarto del massimo previsto; somma, tuttavia, mai versata da (...).

3. Inquadramento giuridico.

Merita prendere le mosse dal dato normativo.

L'art. 61 del D.L.vo 230/1995, per quanto qui di interesse, così recitava:

- 1. I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente eserciscono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto ed i preposti che vi sovraintendono devono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.

3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:

a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato;

b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82;

c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, ed in particolare nelle zone controllate;

d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione, in relazione ai rischi cui sono esposti;

e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di cui alla lettera c);".

Con l'art. 243, co. 1, lett. b), del D.L.vo n. 101/2020, a far data dal 27 agosto 2020, è stata disposta l'abrogazione del D.L.vo n. 230/1995.

Non si configura, tuttavia, un'ipotesi di abolitio criminis, ma di abrogatio sine abolitio, attesa la piena continuità normativa tra l'illecito contravvenzionale, prima previsto dal combinato disposto degli artt. 61 e 139 del D.L.vo n. 230/1995, e quello, speculare, o disciplinato dall'interazione degli artt. 109,111 e 211 del D.L.vo n. 101/2020:

" Art. 109

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 31,32,37, 2 comma, 38, 2 comma, 44, 1 comma, lett. b); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61).

1. I datori di lavoro e i dirigenti che rispettivamente svolgono e dirigono le attività disciplinate dal presente decreto e i preposti che vi sovraintendono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuano le misure di protezione e di sicurezza previste dal presente Titolo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.

2. Prima dell'inizio delle pratiche disciplinate dal presente decreto, il datore di lavoro acquisisce e sottoscrive una relazione redatta e firmata dall'esperto di radioprotezione contenente:

a) la descrizione della natura e la valutazione dell'entità dell'esposizione anche al fine della classificazione di radioprotezione dei lavoratori nonché la valutazione dell'impatto radiologico sugli individui della popolazione a seguito dell'esercizio della pratica;

b) le indicazioni di radioprotezione incluse quelle necessarie a ridurre le esposizioni dei lavoratori in tutte le condizioni di lavoro e degli individui della popolazione conformemente al principio di ottimizzazione.

3. Per le finalità di cui al comma 2 il datore di lavoro fornisce all'esperto di radioprotezione le informazioni in merito a:

a) descrizione degli ambienti, degli impianti e dei processi che comportano il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti, ivi compreso l'elenco delle sorgenti di radiazioni ionizzanti che si intendono impiegare;

b) organizzazione del lavoro;

c) mansioni cui sono adibiti i lavoratori;

d) ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'esperto di radioprotezione.

4. Il datore di lavoro comunica altresì preventivamente all'esperto di radioprotezione le variazioni relative allo svolgimento della pratica, ivi comprese quelle inerenti ai lavoratori interessati e all'organizzazione del lavoro, nonché le eventuali migliorie tecniche che si intendono apportare alla pratica stessa.

5. La relazione di cui al comma 2 costituisce il documento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti relativi ai rischi di esposizione alle radiazioni ionizzanti ed è munita di data certa, in qualsiasi modo attestata, nel rispetto dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.

6. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma 2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 131, comma 1, i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti, nell'ambito delle rispettive competenze:

a) provvedono affinché gli ambienti di lavoro in cui sussiste un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133, individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che l'accesso a esse sia adeguatamente regolamentato;

b) provvedono affinché i lavoratori interessati siano classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 133 e informano i lavoratori stessi in merito alla loro classificazione;

c) predispongono norme interne di protezione e sicurezza adeguate al rischio di radiazioni e curano che copia di dette norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori, e in particolare nelle zone classificate;

d) forniscono ai lavoratori, ove necessario, i mezzi di sorveglianza dosimetrica e i dispositivi di protezione individuale in relazione ai rischi cui sono esposti e ne garantiscono lo stato di efficienza e la manutenzione;

e) provvedono affinché i singoli lavoratori osservino le norme interne di cui alla lettera c), e usino i dispositivi e i mezzi di cui alla lettera d);

f) provvedono affinché siano apposte segnalazioni che indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti e i relativi tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;

g) forniscono al lavoratore classificato esposto, o comunque al lavoratore sottoposto a dosimetria individuale, i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione, che lo riguardino direttamente, nonché assicurano l'accesso alla documentazione di cui all'articolo 132 concernente il lavoratore stesso Art. III

Informazione e formazione dei lavoratori (direttiva 59/2013/EURATOM, articoli 14, 15, 82 comma 2, lettera 1); decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 61, comma 3).

1. Il datore di lavoro che svolge le attività disciplinate dal presente decreto provvede affinché ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riceva una adeguata informazione;

a) sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro connessi all'attività svolta;

b) sui nominativi del medico autorizzato e dell'esperto di radioprotezione;

c) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, sulle norme interne di protezione e sicurezza, sulle disposizioni aziendali in materia e sulle conseguenze legate al loro mancato rispetto;

d) sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate;

e) sull'importanza dell'obbligo, per le lavoratrici esposte di comunicare tempestivamente il proprio stato di gravidanza;

f) sull'importanza per le lavoratrici esposte di comunicare l'intenzione di allattare al seno un neonato.

2. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, in relazione alle mansioni cui è addetto, riceva una formazione sufficiente e adeguata in materia di radioprotezione anche con eventuale addestramento specifico.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico, sono effettuati, ove possibile, sul luogo di lavoro e devono avvenire con periodicità almeno triennale, e comunque in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie che modifichino il rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

3. I contenuti minimi dell'informazione e della formazione dei lavoratori soggetti ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti riguardano:

a) i concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della radioprotezione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, sorveglianza e assistenza;

b) i rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni sanitari e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione tipici delle pratiche in cui i lavoratori sono coinvolti;

c) il significato dei limiti di dose nonché i potenziali rischi associati al loro superamento;

d) le circostanze nelle quali sono richieste la sorveglianza fisica e sanitaria e gli obiettivi delle stesse;

e) le procedure di lavoro da utilizzarsi in relazione alle mansioni svolte;

f) l'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale in dotazione, nonché le modalità del loro controllo e verifica;

g) i comportamenti da tenere nell'attuazione dei piani e delle procedure di emergenza.

4. (...)

5. L'informazione e la formazione previste nel presente articolo sono svolte nell'ambito delle rispettive competenze dagli esperti di radioprotezione e dai medici autorizzati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente concernente il riconoscimento della figura del formatore in materia di salute e sicurezza.

6. La formazione di cui al comma 2 integra quella prevista dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti. La formazione di cui ai commi 3 e 4 integra quella prevista dall'articolo 37, comma 1, del suddetto decreto legislativo.

Art. 211

Sanzioni penali relative al Titolo XI (decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, articolo 139)

1. (...)

2. (...)

3. (...)

4. La violazione degli obblighi e delle prescrizioni di cui agli articoli 110, 111, 124, commi 1 e 2, è punita con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da euro 1.000,00 ad euro 5.000,00."

Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, ritiene il Tribunale che, fermo l'assolvimento degli obblighi di informazione (non contestato dall'Ispettorato del Lavoro di Ascoli Piceno), (...) abbia soddisfatto anche i doveri, sulla stessa incombenti, di formazione della propria dipendente, (...).

Posto, infatti, che l'obbligo de quo in capo al datore di lavoro è modulato dalla legge avuto riguardo alle mansioni cui il dipendente è addetto, e, sopra tutto, con riferimento all'essere o meno - lo stesso classificato come soggetto ai rischi da radiazioni ionizzanti, merita sottolineare che (...) veniva assunta, a far data dal 3 novembre 1994, come impiegata d'ordine nello studio dentistico che fa capo all'odierna imputata (cfr. contratto di lavoro part-time prodotto dalla difesa all'udienza del 13.01.2020), svolgendo mansioni di segreteria, rispondendo al telefono e prendendo gli appuntamenti (cfr. verbale stenotipico di udienza del 13/01/2020, pag. 36; "TESTIMONE (...) - Guardi, io sono impiegata, sono assunta come impiegata e quindi mi occupo di lavori di segreteria, rispondo al telefono, prendo gli appuntamenti. PUBBLICO MINISTERO - Ma prepara la postazione del medico?

TESTIMONE (...)-No").

(...) non risulta, dunque, rivestire il molo di assistente di poltrona.

Ma vi è di più.

E' emerso, infatti, nel corso dell'istruttoria dibattimentale che, nell'ambito degli studi dentistici, l'utilizzo dell'apparecchio radiografico è riservato, in via esclusiva, al medico odontoiatra.

Tanto è vero che, nella relazione redatta a norma del previgente art. 80 del D.L.vo 230/1995 (oggi prevista dall'art. 109, co. 2, D.L.vo 101/2020), l'esperto qualificato, dr. (...), ha rimarcato che: "il personale cui è attribuita l'esclusiva competente all'uso diagnostico dell'apparecchiatura viene classificato non esposto, il personale di studio non viene classificato in quanto non partecipa all'attività radiologica, nella sala ove è installato l'apparecchio RX".

Ne consegue che (...) fosse soggetto non classificato rispetto ai rischi da radiazioni ionizzanti, con l'ulteriore, necessitata implicazione che l'attività "lato sensu" di formazione, alla stessa garantita da (...) con la partecipazione al corso di aggiornamento per rappresentanti del lavoratori e per la sicurezza (RLS), promosso dall'A.N.D.L., in data 11 aprile 2015, in cui, giusta la dichiarazione del tutor (...), venivano trattati i temi riguardanti "la sorveglianza fisica della protezione dalle radiazioni ionizzanti", ai sensi del D.L.vo 230/1995, al pari di quanto accaduto in occasione del convegno, sempre promosso dall'A.N.D.L., specificamente dedicato alla formazione in tema di rischi derivanti dall'impiego delle radiazioni ionizzanti, tenutosi in data 10 marzo 2018, risulta addirittura "sovradimensionata" rispetto agli obblighi di legge, pensati a geometria variabile secondo il criterio della classificazione dei lavoratori dipendenti rispetto alla selezione ai rischi da radiazioni ionizzanti (cfr. verbale stenotipico di udienza del 13/01/2020, pag. 34).

A ben vedere, infatti, (...) aveva l'obbligo di formare (...) ai sensi della normativa contenuta nel D.L.vo 81/2008, ma non del previgente D.L.vo 230/1995 (oggi D.L.vo 101/2020), poiché lavoratrice esposta esclusivamente ai rischi relativi alla sicurezza negli ambienti di lavoro, considerato che le sue mansioni non ricomprendevano l'utilizzo di apparecchi radiografici. Conclusione avvalorata dalle deposizioni, convergenti sul punto, rese dai testi altamente qualificati, io quanto relatori ai detti corsi organizzati dall'A.N.D.L., escussi in dibattimento su indicazione della difesa:

"AVVOCATO (...) - Quindi volevo solamente capire se è corretto che nell'ambito di questo corso di aggiornamento dell'11 aprile 2015 la signora (...) è stata edotta di tutte quelle norme che riguardano anche la materia della radioprotezione in materia di radiazioni ionizzanti. Mi può confermare che questo corso la rendeva edotta anche su questo argomento? TESTIMONE (...) - Sì, assolutamente sì. Diciamo che il personale degli studi odontoiatrici non è abilitato a svolgere attività radiologica, solo il medico può scattare le radiografie. A prescindere da questo il personale è considerato non a rischio dalla legge in quanto non può proprio occuparsene, assolutamente. E quindi quello che facciamo noi nei corsi è soprattutto informazione, che poi è un corso di formazione sulla sicurezza del lavoro, a livello radiografico però non serve la formazione per gli addetti, per le assistenti, mentre è indispensabile per gli operatori che la utilizzano, cioè per gli odontoiatri... AVVOCATO (...) -Quindi la dottoressa (...) non aveva alcun obbligo di formare (...), ma solo di informare TESTIMONE (...) - Aveva l'obbligo di fare la formazione per la 81/08. (...) Che c'è, perché i lavoratori sono soggetti a rischio per quello che riguarda la sicurezza negli ambienti di lavoro, non lo sono per quello che riguarda la radiologia, perché non è competenza loro. (...) Loro non possono occuparsi di radiologia le assistenti, quindi non possono rischiare nulla e quindi non hanno bisogno di una formazione specifica" (cfr. verbale stenoripico di udienza del 13/01/2020, pagg. 25, 28);

"TESTIMONE (...) - Si. Il decreto 230 è, come ha precisato, adesso è sfato abrogato dal 101, ma in materia di formazione sono rimaste le medesime disposizioni, ovvero dal punto di vista di uno studio odontoiatrico dobbiamo fare una distinzione tra il medico odontoiatra ed altro personale di studio. Solo al medico odontoiatra è consentito l'uso dell'apparecchio RX. Questo è importante perché a lui è destinata una attività formativa, mentre a tutto il resto del personale, che ha il divieto di utilizzare l'apparecchio RX, è destinatario solo di una informazione, cioè dell'esistenza del rischio all'interno dello studio mediante norme di radioprotezione e sicurezza" (cfr. verbale stenotipico di udienza del 23/11/2020, pag. 5);

"TESTIMONE (...) - La Dottoressa era obbligata ad informare i suoi dipendenti sui rischi connessi presenti in studio derivati dall'81/08. Ma i dipendenti di uno studio odontoiatrico non vengono considerati esposti al rischio di radiazioni, quindi è un rischio che per loro non c'è. Nel momento in cui sono presenti le norme interne di radio protesone, nel rispetto delle norme interne di radio protezione, si considera che la Dottoressa abbia effettuato tutti gli obblighi ai sensi sia dell'81/08 e sia dell'art. 61 del 230/95" (cfr, verbale stenotipico di udienza del 23/11/2020, pag. 10).

Evidente, dunque, la fallacia logico-giuridica su cui poggia l'impianto accusatorio, vale a dire la pretesa di applicare la normativa, disciplinante l'attività di informazione e formazione dei dipendenti in materia di radioprotezione, prima contenuta nel D.L.vo 230/1995 ed oggi nel D.L.vo 101/2020, ad un lavoratore non soggetto ai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, ma "solo" a quelli connessi alla sicurezza dei luoghi di lavoro, contemplati e fronteggiati dalle disposizioni del D.L.VO 81/2008.

Invero, è lo stesso dato normativo supra richiamato, i.e. art. 61, co. 3, lett. e), D.L.vo 230/1995 (oggi art. III, co. 2, D.L.vo 101/2020) a riservare l'attività di formazione de qua ai lavoratori esposti al rischio in esso considerato, tra cui non figura (...), dipendente di uno studio dentistico, a cui è inibito l'utilizzo di macchinari radiografici e, pertanto, soggetto "non classificato".

Dalle esposte argomentazioni, consegue l'assoluzione dell'imputata con la formula indicata in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 463, co. 3, cod. proc. pen., deve disporsi, infine, la revoca del decreto penale opposto.

Il complessivo carico dì lavoro giustifica la previsione di un maggior tempo per il deposito della motivazione.


 


P.Q.M.



Letto l'art. 530, co. 2, c.p.p.

ASSOLVE

(...) dal reato ascrittole, perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 c.p.p., riserva motivazione in giorni novanta.