La società T. s.p.a. (successivamente divenuta B. s.p.a.) aveva appaltato alla F. s.r.l. lavori di demolizione e rimozione di coperture in un cantiere edile.
La F. aveva a sua volta subappaltato ad Ae. le opere di rimozione di lastre in amianto.
Nel corso della rimozione di tali lastre eseguita da Ae., il lavoratore A.A. che non era trattenuto da fune e cintura di sicurezza, cadeva al suolo a causa del cedimento del piano di appoggio e riportava lesioni personali.
Dal processo è emerso che l'avvio delle operazioni di rimozione delle strutture in amianto aveva avuto luogo prima che fosse stata approntata un'impalcatura che consentisse l'aggancio degli apparati di trattenuta dei lavoratori.
Gli amministratori di Ae. hanno definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
Al F., nella veste di amministratore della F. s.r.l., è stato mosso l'addebito di aver violato l'obbligo di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche con riguardo all'attività oggetto del subappalto, in violazione del D.Lgs. n. 626, art. 7.
Egli, nella veste di appaltatore, era titolare di posizione di garanzia; nè rileva la specificità dei rischi assunti da Ae. in relazione alla rimozione dell'amianto, poichè la misura mancata riguarda la generica predisposizione di adeguati ponteggi, preliminare rispetto all'avvio dell'attività specialistica.
Al T., nella veste di coordinatore per l'esecuzione delle opere nominato dal committente T./B., è stato contestato di non aver esercitato appropriata azione di vigilanza sulla regolarità del cantiere, prima dell'inizio dell'attività specialistica di Ae.. Egli avrebbe potuto segnalare l'irregolarità alla ASL o proporre la sospensione dei lavori.
In tal caso l'evento sarebbe stato evitato o la condotta sarebbe stta comunque scriminata.
Quanto alla B. la responsabilità civile viene desunta dalla disciplina generale di cui all'art. 2049 cod. civ., applicabile nel contesto in esame atteso il riferimento alla figura del committente.
Ricorrono per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.
Premesso che è ampiamente decorso il termine massimo di prescrizione, la sentenza va annullata senza rinvio per ciò che attiene alle statuizioni penali. Per quanto attiene alle statuizioni civili, sono fondate le censure di T. e del responsabile civile. E' invece infondato il gravame di F..
"Le censure esposte pongono in discussione la definizione del ruolo e della sfera di responsabilità delle diverse figure di garanti all'interno delle attività esercitate nei cantieri edili.
Si richiede, dunque, un preliminare chiarimento di carattere generale, alla luce del D.Lgs. n. 494 del 1996; con la precisazione che la normativa di settore è stata trasposta in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
La disciplina è stata parzialmente innovata dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 che, tuttavia, ha mantenuto l'impostazione del sistema prevenzionistico nella materia in questione, pur manifestando la tendenza a limitare e separare le sfere di responsabilità dei diversi soggetti.
Le considerazioni che seguono si riferiscono, dunque, alla situazione normativa esistente al momento del fatto."
Per quanto riguarda F. la Corte afferma che: "In tale quadro normativo trova razionale giustificazione il principio, ripetutamente enunciato da questa Corte, secondo cui, in caso di subappalto, il subappaltante è esonerato dagli obblighi di sicurezza solo nel caso in cui i lavori subappaltati rivestano una completa autonomia sicchè non possa darsi alcuna ingerenza di un soggetto rispetto all'altro": "le opere provvisionali per la sicurezza del cantiere erano comuni a tutte le imprese operanti, sicchè era obbligo del garante primario F. assicurarsi che esse fossero accuratamente eseguite prima dell'avvio di qualunque attività lavorativa."
Più complessa la disamina della posizione del ricorrente T., responsabile per la sicurezza nella fase esecutiva per conto del committente. "Effettivamente, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza la figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 494, più volte evocato art. 5.
Tale disciplina conferma che la funzione di vigilanza è "alta" e non si confonde con quella operativa demandata al datore di lavoro ed alla figure che da esso ricevono poteri e doveri: il dirigente ed il preposto." "Appare dunque chiara la rimarcata diversità di ruolo rispetto al datore di lavoro delle imprese esecutrici: un ruolo di vigilanza che riguarda la generale configurazione delle lavorazioni e non la puntuale stringente vigilanza, momento per momento, demandata alle figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto). Alla luce di tale lettura della disciplina erra la Corte d'appello quando attribuisce al coordinatore T. un ruolo di vigilanza addirittura superiore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro F.."
Il ruolo del committente nell'ambito cantieristico qui esaminato è oggetto di una definita disciplina di settore, che dedica un articolo (art. 6) alla definizione della sua sfera di responsabilità."
"Il D.Lgs. n. 464, art. 6, come si è visto, esonera il committente da responsabilità limitatamente all'ambito delegato al responsabile dei lavori.
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere -
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco M - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
1) F.M. N. IL (OMISSIS) imputato;
2) T.F. N. IL (OMISSIS) imputato;
3) B. ALIMENTARI SPA responsabile civile;
avverso la sentenza n. 4920/2006 CORTE APPELLO di MILANO, del 07/05/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 20/11/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCO MARCO BLAIOTTA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Amato M. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per prescrizione ed il rigetto dei ricorsi quanto ai profili civili;
udito, per la parte civile, l'avv. Ongaro, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori avv. Riccio e Ciotti che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi;
udito il difensore avv. Sciretti per il responsabile civile B. s.p.a., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
1. Il Tribunale di Como, sezione distaccata di Cantù, ha affermato la responsabilità degli imputati F.M. e T. F. in ordine al reato di lesioni colpose commesso con violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro; e li ha condannati, insieme al responsabile civile B. spa, al risarcimento del danno nei confronti della parte civile.
La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Milano che ha diminuito le pene ed ha escluso la provvisionale concessa dal primo giudice.
I fatti sono stati ritenuti dai giudici di merito nei seguenti termini.
Nel corso della rimozione di tali lastre eseguita da Ae., il lavoratore A.A. che non era trattenuto da fune e cintura di sicurezza, cadeva al suolo a causa del cedimento del piano di appoggio e riportava lesioni personali.
Dal processo è emerso che l'avvio delle operazioni di rimozione delle strutture in amianto aveva avuto luogo prima che fosse stata approntata un'impalcatura che consentisse l'aggancio degli apparati di trattenuta dei lavoratori.
Gli amministratori di Ae. hanno definito il giudizio con sentenza ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen..
Al F., nella veste di amministratore della F. s.r.l., è stato mosso l'addebito di aver violato l'obbligo di cooperazione e coordinamento per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione anche con riguardo all'attività oggetto del subappalto, in violazione del D.Lgs. n. 626, art. 7.
Egli, nella veste di appaltatore, era titolare di posizione di garanzia; nè rileva la specificità dei rischi assunti da Ae. in relazione alla rimozione dell'amianto, poichè la misura mancata riguarda la generica predisposizione di adeguati ponteggi, preliminare rispetto all'avvio dell'attività specialistica.
Infine la condotta non è neppure scriminata dalla ripresa dei lavori (interrotti per le avverse condizioni del tempo), da parte della ridetta Ae. senza preavviso, poichè tale contingenza è dovuta alla mancanza di appropriate riunioni di coordinamento.
Al T., nella veste di coordinatore per l'esecuzione delle opere nominato dal committente T./B., è stato contestato di non aver esercitato appropriata azione di vigilanza sulla regolarità del cantiere, prima dell'inizio dell'attività specialistica di Ae.. Egli avrebbe potuto segnalare l'irregolarità alla ASL o proporre la sospensione dei lavori.
In tal caso l'evento sarebbe stato evitato o la condotta sarebbe stta comunque scriminata.
Quanto alla B. la responsabilità civile viene desunta dalla disciplina generale di cui all'art. 2049 cod. civ., applicabile nel contesto in esame atteso il riferimento alla figura del committente.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati ed il responsabile civile.
2.1 F. deduce violazione di legge e vizio della motivazione.
Si premette che la società Ae. aveva avviato lavorazioni preventive finalizzate alla preparazione del cantiere e quindi anche alla predisposizione delle misure di sicurezza.
Tali lavorazioni erano state interrotte a causa del maltempo. In particolare, era stata realizzata solo una delle torri cui ancorare la fune di sostegno delle cinture di sicurezza.
Si prospetta, infine, che l'attività di smontaggio dei pannelli era in toto affidata ad Ae., sicchè ai sensi del D.Lgs. n. 626, art. 7, non vi era necessità di coordinamento dell'azione di diversi organismi e di diversi lavoratori appartenenti a distinte organizzazioni. Nel caso di specie il cantiere, per il suo carattere altamente specialistico, era segregato; sicchè è esclusa la responsabilità dell'appaltante per l'attività dell'appaltatore.
2.2. T. deduce quattro motivi.
2.2.1 Con il primo si prospetta che nel corso del giudizio ha avuto luogo la contestazione di nuovi, distinti profili di colpa afferenti alle condotte di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 5, lett. c).
Tale contestazione riguarda un fatto nuovo, distinto ed incompatibile rispetto a quello in precedenza contestato.
Infatti, mentre in origine si contestava la mancata realizzazione di piano di sicurezza, successivamente è stata contestata la mancata verifica dell'applicazione di tale piano.
Tale ontologica incompatibilità delle condotte rende evidente che si tratta di fatto nuovo e che, conseguentemente, la pronunzia è affetta da violazione dell'art. 522 cod. proc. pen.
La giurisprudenza richiamata dalla Corte d'appello per confutare la tesi difensiva è inconferente, giacchè nel caso di specie si verifica la dedotta situazione di fattuale incompatibilità delle condotte.
E' stato pure dimostrato che tale piano è stato recepito dall'impresa presso la quale il lavoratore prestava attività; e che hanno avuto luogo riunioni per discutere della sicurezza.
All'imputato viene mosso l'addebito di non aver tenuto le riunioni con maggiore frequenza.
L'altro addebito riguarda la mancata presenza all'avvio delle attività di rimozione delle piastre di amianto.
Tuttavia è emerso pacificamente che furono tenute diverse riunioni per il coordinamento nelle quali si parlò "anche" della sicurezza.
D'altra parte, si lamenta ancora, i giudici di merito hanno dato alla norma di cui al richiamato art. 5 un'estensione eccessiva, atteso che il ruolo del ricorrente non implica la continua presenza nel cantiere, condotta imposta ad altre figure del sistema prevenzionistico; trascurando comunque di esaminare il profilo causale della vicenda.
2.2.3 Con il terzo motivo si lamenta che, in violazione dell'art. 519 cod. proc. pen., la parte civile ha omesso di estendere la domanda alle nuove contestazioni introdotte nel processo.
Nella disciplina legale si colgono al contrario segni specifici.
L'art. 10 in particolare prevede specifici profili di professionalità che ne sottolineano l'autonomia rispetto al committente, che di tali requisiti difetta.
Tale diversità di ruoli emerge sul piano sanzionatorio, ove si delineano distinti obblighi e separate sfere di responsabilità (artt. 20 e 21).
E' in particolare da escludere che il committente mantenga un obbligo di vigilanza nei confronti del controllore che sia cioè controllore del controllore.
2.3.2 Con il secondo motivo si censura la mancata acquisizione di prova decisiva consistente nell'acquisizione del decreto di archiviazione degli atti del procedimento a carico di T. E., legale rappresentante di B., fondata sulla constatata assenza di violazione degli obblighi imposti al committente dal D.Lgs. n. 494, art. 6. La Corte d'appello ha del tutto taciuto al riguardo.
Quanto alle statuizioni civili, sono fondate le censure di T. e del responsabile civile.
Il D.Lgs. n. 626 del 1994 contiene il nucleo centrale ed i principi guida della disciplina della sicurezza del lavoro.
Il committente è definito (art. 2) come il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata. L'individuazione di tale peculiare figura è coerente con la complessiva configurazione del sistema di protezione di cui si parla, che tende a connettere la sfera di responsabilità con il ruolo esercitato da alcune figure che tipicamente intervengono nell'ambito delle attività lavorative.
Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell'impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità.
E' quindi razionale che nel diverso contesto dell'attività cantieristica di cui si parla emerga anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l'opera.
La normativa, peraltro, prevede ragionevolmente la possibilità che il committente non possa o non voglia gestire in proprio tale ruolo.
E' quindi possibile che egli designi il responsabile dei lavori che viene definito (art. 2) come il soggetto che può essere incaricato dal committente ai fini della progettazione, dell'esecuzione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.
L'intreccio tra il richiamato art. 2 e l'art. 6 relativo alla sfera di responsabilità del committente rende chiaro che l'incarico al responsabile dei lavori può assumere diverse configurazioni: può riguardare in tutto o in parte la fase progettuale, quella esecutiva o quella di vigilanza.
Ne discende in primo luogo che l'incarico in questione, che lo si voglia o meno tratteggiare come una forma di delega, per assumere rilevanza giuridica deve comunque presentare una chiara evidenza formale, di guisa che sia possibile inferire quale sia l'ambito del trasferimento di ruolo e di responsabilità.
Il D.Lgs. n. 494 coglie due momenti afferenti alle opere di cui si discute: quello progettuale e quello esecutivo. Ciascuno di tali ambiti implica conoscenze tecniche elevate.
Tali figure professionali devono essere dotate di particolari requisiti (art. 10) ed assolvono compiti delicati, come redigere il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo delle informazioni per la prevenzione e la protezione dai rischi (art. 4);
coordinare e controllare l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza redatto dal datore rilievo di lavoro dell'impresa esecutrice; organizzare la cooperazione ed il coordinamento delle attività all'interno del cantiere; infine segnalare al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze delle disposizioni di legge riferite ai datori di lavoro o ai lavoratori autonomi (art. 5).
Il committente o il responsabile dei lavori possono assumere su di sè le funzioni di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori, purchè in possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge (art. 3).
La designazione delle indicate figure di coordinatore può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori, tranne che per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi cui si è già fatto cenno; nonchè per ciò che attiene alla vigilanza sul corretto svolgimento dell'attività di coordinamento e controllo circa l'osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento (art. 6).
Se ne inferisce che il committente, o il responsabile dei lavori in sua vece, ha un peculiare ruolo in tema di alta vigilanza sulla sicurezza del cantiere, che può essere delegato ai coordinatori per la sicurezza, con le limitazioni che si sono accennate.
Tale impostazione della disciplina rende dunque chiaro che, per ciò che attiene alla sicurezza, il committente si trova in un ruolo critico-dialettico nei confronti del datore di lavoro dell'impresa esecutrice che, naturalmente, è a sua volta portatore di plurimi obblighi in tema di sicurezza.
Ciò giustifica il tenore dell'art. 2, lett. f) che, nel definire la figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, dispone che si tratti di soggetto diverso dal datore di lavoro dell'impresa esecutrice.
Alle figure cui si è sin qui fatto cenno si aggiungono le figure tradizionali del sistema prevenzionistico e quindi il soggetto che riveste la qualità di datore di lavoro nell'ambito dell'impresa esecutrice delle opere; il dirigente; il preposto.
In tale complesso contesto, che vede l'interazione tra diversi soggetti, il D.Lgs. n. 494 presta (prestava) speciale attenzione alle situazioni nelle quali si configura la presenza, nel medesimo cantiere, di più imprese.
La particolare attenzione al tema della coordinamento dell'azione delle imprese operanti nel cantiere, al fine di fronteggiare i rischi risultanti dalla eventuale presenza simultanea o successiva, è altresì rimarcata nel D.Lgs. n. 494, artt. 12.
In conclusione, il legislatore ha mostrato particolare consapevolezza dei rischi derivanti dall'azione congiunta di diverse organizzazioni e ne ha disciplinato la prevenzione, imponendo un penetrante reciproco obbligo di tutti i soggetti coinvolti di coordinarsi e di interagire con gli altri in modo attento e consapevole, affinchè risulti sempre garantita la sicurezza delle lavorazioni.
Tali premesse di carattere generale consento di esaminare le specifiche deduzioni difensive.
3.2 Le considerazioni sopra esposte a proposito del ruolo primario del datore di lavoro dell'impresa appaltatrice consentono di rispondere in modo pieno alle censure prospettate dal F..
Correttamente la Corte d'Appello richiama il dovere di coordinamento con la ditta subappaltatrice; e rileva altresì che la fase in cui avvenne l'incidente non era di tipo specialistico ma afferiva alla predisposizione del cantiere e segnatamente delle impalcature, sicchè non è ipotizzabile alcun esonero da responsabilità per il mancato controllo del rischio.
Il gravame deve essere conseguentemente rigettato agli effetti civili.
3.3 Più complessa la disamina della posizione del ricorrente T., responsabile per la sicurezza nella fase esecutiva per conto del committente.
3.3.3 E' con evidenza priva di pregio la censura inerente alla supposta diversità del fatto, che di certo non si configura quando, come nel caso in esame, venga semplicemente ridefinita la portata dell'addebito colposo, pur sempre afferente alla violazione dei doveri cautelari nascenti dal ruolo di coordinatore per la sicurezza.
3.3.2 Sono invece fondate le censure esposte con il secondo motivo.
Effettivamente, atteso l'indicato ruolo di collaboratore del committente cha caratterizza la figura del coordinatore per la sicurezza, la lettura della specifica sfera di gestione del rischio discende per un verso dalla funzione di generale alta vigilanza che la legge demanda al committente; e per l'altro dalla disciplina di cui al D.Lgs. n. 494, più volte evocato art. 5.
Alla luce di tale lettura della disciplina erra la Corte d'appello quando attribuisce al coordinatore T. un ruolo di vigilanza addirittura superiore rispetto a quello attribuito al datore di lavoro F..
Ma è di certo ancor prima, sul piano dell'individuazione di una specifica, tipica condotta colposa che le pronunzie di merito, pur lette in modo integrato, risultano inappaganti: esse non riescono a cogliere una condotta rimproverabile alla stregua dei principi sopra esposti.
Ancora più censurabile è la prospettazione in ordine alla violazione del dovere di vigilanza.
La statuizione civile deve essere conseguentemente annullata senza rinvio essendo stata esaurita ogni possibile indagine fattuale; e non essendovi spazio per diverse valutazioni alla luce dei principi di diritto enunciati.
3.4. Le valutazioni in ordine al coordinatore si riverberano su quelle che riguardano il committente, citato in giudizio quale responsabile civile.
Annulla senza rinvio la medesima sentenza ai fini civili nei confronti dell'imputato T. e del responsabile civile B. alimentari s.p.a..
Rigetta nel resto il ricorso di F. che condanna alla rifusione delle spese in favore della parte civile e liquida le stesse in Euro 2.500 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2010