Tipologia: Accordo interconfederale/intercategoriale
Data firma: 4 maggio 2021
Validità: 01.06.2021 - 31.05.2024
Parti: OO.AA. e OO.SS.
Settori: Artigianato-PMI, Lazio
Fonte: cnel.it


Sommario
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Accordo interconfederale/intercategoriale Regione Lazio per il settore dell’Artigianato e delle PMI

Premesso che:
Le Parti Sociali, fermo restando la loro reciproca autonomia di rappresentanza, ritengono fondamentale dare continuità al lavoro sino ad oggi svolto:
- per lo sviluppo della contrattazione collettiva di lavoro di livello regionale
- per il consolidamento del sistema bilaterale funzionale allo sviluppo del comparto artigiano e delle piccole e medie imprese coperte dal sistema di contrattazione collettiva e a più avanzate relazioni sindacali nel Lazio
L’esperienza bilaterale laziale ha dato prova di essere centrale per lo sviluppo del comparto artigiano e per garantire idonee forme di sostegno alle imprese e ai lavoratori. In particolare durante la grave crisi economica ed occupazionale connessa all’emergenza “Covid-19” il sistema della bilateralità del comparto artigianato e PMI ha dimostrato di essere un valido e necessario strumento per il sostegno del reddito dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso l’erogazione delle integrazioni salariali previste da FSBA.
Per questa ragione, tale esperienza va valorizzata e sviluppata sfruttando tutte le opportunità concesse dal territorio e dal sistema delle imprese per:
- il conseguimento di obiettivi finalizzati al sostegno delle politiche del lavoro
- la formazione di una cultura della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro e un efficace sistema di sorveglianza sanitaria;
- lo sviluppo del sistema delle imprese artigiane e PMI anche attraverso investimenti nell’innovazione e ricerca nonché la salvaguardia delle professionalità delle lavoratrici e lavoratori
- la diffusione di un “Welfare di bilateralità” per il comparto artigiano e PMI.
- lo sviluppo di un confronto strutturato con la Regione Lazio per sistemi di convenzionamento e/o legislazione di sostegno alle funzioni della bilateralità.
Considerato che
Le Parti sociali intendono:
- rilanciare e valorizzare il settore e la qualità dell’occupazione
- confermare la centralità della bilateralità (EBLART/FSBA) quale strumento della partecipazione e dialogo costruttivo e non la sede di confronti negoziali
- riconfermare l’importanza del settore artigiano e delle PMI e la necessità di recuperare i livelli di attività e di occupazione precedenti alla crisi
- richiamare integralmente gli Accordi Interconfederali nazionali e le delibere della bilateralità nazionale sottoscritti
- confermare che la contrattazione regionale si attua sulla base delle reciproche convenienze e rappresenta un’opportunità per lo sviluppo delle imprese e per l’occupazione, tenendo conto delle peculiarità territoriali e delle esperienze precedenti
ribadire che il modello contrattuale è articolato su due livelli di contrattazione nazionale e regionale ed è regolato dal principio di inscindibilità. Ne consegue che l’applicazione del CCNL comporta l’obbligo per il datore di lavoro dell’applicazione integrale del CCRL
si conviene quanto segue:

1. Campo d’applicazione del presente accordo
Il presente accordo si applica ai lavoratori dipendenti delle imprese dislocate sul territorio del Lazio che applicano i CCNL sottoscritti dalle parti in epigrafe nelle seguenti aree:
CCNL Area Meccanica per i lavoratori dipendenti delle imprese artigiane dei settori Metalmeccanica, Installazione di Impianti, Orafi, Argentieri ed Affini, e delle imprese del settore Odontotecnico;
CCNL Area Alimentazione Panificazione per i dipendenti dalle imprese artigiane e dalle imprese non artigiane che occupano fino a 15 dipendenti del settore Alimentare, e per i dipendenti delle imprese della Panificazione;
CCNL Acconciatura ed Estetica;
CCNL Area Legno Lapidei per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI;
CCNL Area Comunicazione per i dipendenti delle imprese artigiane e delle PMI;
CCNL Area Tessile Moda - Chimica Ceramica per i dipendenti delle Imprese artigiane;
CCNL Logistica Trasporto merci e spedizioni;
CCNL Tessile Moda-Chimica Ceramica e Decorazione piastrelle in terzo fuoco per i dipendenti della piccola e media industria;
CCNL Servizi di pulizia per i dipendenti delle imprese artigiane;
CCNL per le Imprese private operanti nel settore della distribuzione, del recapito e dei servizi postali;
CCNL Noleggio bus con conducente per i dipendenti delle Imprese artigiane;
CCNL per i dipendenti dell’impresa Cine-audiovisiva;
Le parti recepiscono integralmente l’accordo interconfederale per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni sindacali del 26 novembre 2020
Resta espressamente inteso che l’accordo non si applica al comparto dell’Edilizia.

2. Decorrenza e durata.
L’accordo decorrerà dal 1 Giugno 2021 e fino al 31 Maggio 2024.
Resta inteso che l’accordo continuerà a produrre i suoi effetti normativi ed economici alla data di scadenza e fino all’eventuale rinnovo.

3. Procedure e tempi dei negoziati
In merito ai rinnovi dei contratti regionali di lavoro si fa riferimento alle procedure indicate dagli accordi interconfederali e CCNL sottoscritti in materia di model contrattuale e relazioni sindacali.

4. Relazioni sindacali
Fermo restando il mantenimento della propria autonomia le parti si impegnano a promuovere iniziative congiunte per la massima diffusione del sistema di bilateralità anche attraverso specifiche azioni realizzate con l’Eblart e a regolamentare un sistema di informazioni che consenta l’analisi dei comparti produttivi ed eventuali soluzioni di sostegno produttivo e occupazionale ed affronti allo stesso tempo le criticità del sistema appalti e il rispetto della legalità anche attraverso un confronto con la regione Lazio e più in generale con le principali stazioni appaltanti attive sul territorio regionale.

5. Accordi di sospensione e/o riduzione FSBA
Le parti intendono supportare aziende e lavoratori anche nei momenti di difficoltà temporanea attraverso l’attività dei delegati di bacino, ove non presenti RSU/RSA, e degli Sportelli territoriali EBLART costituiti sul territorio regionale.
A tal fine le parti, entro tre mesi dalla sottoscrizione di tale accordo, sottoscriveranno una apposita intesa per potenziare l’intervento dei delegati di bacino e il ricorso agli sportelli Territoriali Eblart per l’accesso agli strumenti previsti da FSBA, anche incentivando sinergie tra formazione continua (Fondartigianato) e sostegno al reddito.

6. Osservatorio
Per superare la complessità della struttura e delle dinamiche del settore, le Parti intendono costituire un Osservatorio, in collaborazione con la Regione Lazio, l’EBLART e UnionCamere Lazio, al fine di monitorare ed elaborare i principali fenomeni di settore per analizzarli e farne oggetto di politiche di settore. A titolo esemplificativo potranno essere analizzati i seguenti temi:
andamento della congiuntura economica;
- struttura delle imprese;
- andamento dell’occupazione;
- sistema appalti;
- qualifiche e mansioni degli occupati;
- ore lavorate e massa salariale;
- attività di Fondartigianato e sistema della formazione continua
- sostegno al reddito.
Tale Osservatorio sarà costituito presso l’EBLART
Presso l’Osservatorio sarà istituita una commissione bilaterale (di seguito commissione contratto) finalizzata al monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto in questo accordo in merito a: possibilità di utilizzare gli istituti qui normati relativamente al contratto a tempo determinato ed accesso agli ammortizzatori sociali previsti per il comparto (FSBA).

7. Contratto a tempo determinato
Le parti riconoscono, secondo i dettami legislativi e i rispettivi CCNL, il contratto a tempo indeterminato quale tipologia prevalente di rapporto di lavoro.
Ferme restando le modalità di calcolo dei limiti quantitativi dei contratti a termine instaurabili previsti da ogni CCNL, dalla data di decorrenza prevista dal presente accordo, il numero dei contratti a termine instaurabili è incrementato di 1 unità rispetto alla quota prevista dal CCNL di riferimento di cui all’art. 1 del presente accordo.
Sono fatte salve le modalità di determinazione di predetto limite da parte dei CCNL. Le aziende che intendono usufruire dalla possibilità prevista da tale accordo dovranno inviare a mezzo email all’indirizzo ***@eblart.org la comunicazione di assunzione dell’unità ulteriore a tempo determinato, entro 5 giorni dall’assunzione, attraverso la modulistica allegata al presente accordo.

8. Lavoro stagionale
Le imprese possono ricorrere al lavoro stagionale nei casi previsti dai CCNL sottoscritti dalle parti in epigrafe ed in tutte le attività elencate nel D.P.R. 1525/1963.
Le assunzioni effettuate con contratto a tempo determinato stagionali, cosi come previsto dall’attuale normativa, non si computano nei limiti previsti dalla normativa per i contratti a tempo determinato. Eventuali ulteriori causali legate alla stagionalità saranno oggetto di confronto nei CCRL.

9. Appalti
La parti ritengono che il rispetto delle leggi e degli accordi sia il requisito essenziale per garantire condizioni di partenza uguali per imprese e lavoratori. Si impegnano quindi ad attivarsi nei confronti dei principali Enti Committenti, sia pubblici che privati, affinché introducano nei propri bandi di gara e nei propri capitolati d’appalto, la verifica della corretta ed integrale applicazione da parte delle imprese dei CCNL e dei CCRL sottoscritti dalle Parti firmatarie del presente accordo, con particolare riferimento all’adesione alla bilateralità del comparto o del riconoscimento dell’elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R).

10. Sicurezza e sorveglianza sanitaria
Le parti sociali riconoscono il ruolo centrale della cultura della sicurezza e quello della sorveglianza sanitaria nei confronti dei lavoratori e lavoratrici e il sistema bilaterale rappresenta lo strumento indispensabile per la realizzazione dei suddetti obiettivi. Le Parti intendono valorizzare l’attuale sistema bilaterale regionale (OPRA) che ha il privilegio indiscusso, rispetto ad altri istituti operanti nei settori della sicurezza e della prevenzione, di essere rappresentativo del sistema artigiano laziale e sintesi degli interessi dei lavoratori e delle imprese anche dando riconoscimento ai Comitati Territoriali sulla sicurezza in applicazione dell’accordo sottoscritto dalle parti il 4/05/2020. Il RLS aziendale e/o territoriale ha diritto ad una formazione iniziale e continua. A tal fine le parti ribadiscono il ruolo di OPRA Lazio nella formazione e aggiornamento degli RLST e nella promozione della formazione e aggiornamento degli RLS aziendali. Gli strumenti per l’espletamento delle funzioni degli RLS/RLST sono stabiliti dagli Accordi Interconfederali.

11. Formazione continua
La formazione continua è essenziale per lo sviluppo delle competenze professionali dei lavoratori/ici occupati, nonché per la qualificazione/riqualificazione di quelli sospesi (FSBA) o espulsi dall’attività produttiva. Si individuano nel sistema di Fondartigianato, nei Piani Formativi regionali condivisi da tutti i soggetti sottoscrittori del presente accordo e nel Nuovo Fondo Competenze art.88 Decreto Rilancio, gli strumenti più idonei per realizzare questo tipo di formazione rispondente alle esigenze di imprese e lavoratori/ici.

12. Apprendistato
Le Parti ritengono che nell’artigianato e nelle PMI l’apprendistato rappresenti la modalità prevalente per l’accesso dei giovani nel mondo del lavoro. In un’ottica di maggiore diffusione dello strumento, le Parti si impegnano ad avviare un confronto con la Regione Lazio per approfondire le opportunità offerte dall’apprendistato duale nel territorio laziale.

13. Banca dati delle competenze e per l’occupazione
Le Parti si impegnano a realizzare all’interno di Eblart una Banca dati che possa rappresentare uno strumento di valorizzazione delle competenze dei lavoratori de settore attraverso la formazione e con funzioni di contrasto del lavoro nero e sommerso. Le Parti inviteranno inoltre l’Eblart a valutare di sottoscrivere in via sperimentale una convenzione con i CPI, al fine di mettere in relazione le richieste dei lavoratori - con particolare attenzione a quelli espulsi dai processi produttivi o che usufruiscono degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro - e le esigenze delle imprese in relazione alla selezione e formazione del proprio fabbisogno professionale. Le Parti, anche attraverso l’Osservatorio di settore, concorderanno opportuni strumenti di monitoraggio di tale sperimentazione.

14. Ricambio generazionale e richiesta intervento al sistema della bilateralità
Le parti intendono incentivare l’assunzione dei lavoratori over 35, attraverso lo strumento della bilateralità regionale. A tale fine in via sperimentale verrà avviato un confronto in sede bilaterale per definire modalità e risorse a favore delle aziende che assumono con contratto a tempo indeterminato (ivi compresa la trasformazione dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato) lavoratori che abbiano compiuto 35 anni di età.
Le parti ritengono altresì che il sistema bilaterale debba avviare una riflessione circa l’opportunità di prevedere forme di incentivazione per il turnover generazionale. A tal fine le parti, in via sperimentale, intendono prevedere l’erogazione di prestazioni a favore delle aziende che assumono a tempo indeterminato (ivi compresa la trasformazione dei contratti a termine in contratto a tempo indeterminato) lavoratori under 35 in sostituzione di lavoratori che hanno risolto il proprio rapporto di lavoro per accedere ai trattamenti pensionistici.
Le misure sopra individuate mirano a concretizzare l’impegno assunto dalle parti in sede di sottoscrizione del Protocollo regionale per le politiche attive del lavoro sottoscritto in data 4.03.2021.
Le Parti Regionali si attiveranno inoltre per l’avvio di un confronto con le Parti Nazionali per individuare interventi strutturali e risorse per favorire il turnover generazionale.

15. Politiche di genere
Le Parti si impegnano a recepire gli accordi quadro sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, e a promuovere attività di sensibilizzazione sul territorio atte a favorire comportamenti antidiscriminatori per sesso, identità di genere e orientamento sessuale.

16. Lavoratori migranti
Considerato che le modalità con le quali si sviluppano le politiche occupazionali possono essere utili alle tematiche concrete d’integrazione per superare le problematiche connesse alle differenze linguistiche e culturali, le Parti si impegnano a promuove tutte le azioni formative per la conoscenza della lingua e della legislazione italiana da parte dei lavoratori immigrati.
Per favorire il rientro nei luoghi d’origine dei lavoratori immigrati, dietro presentazione della documentazione necessaria, i CCRL di settore potranno altresì prevedere che i periodi di ferie maturati possano essere cumulabili, previo accordo con il datore di lavoro.

17. Elemento economico accordo interconfederale intercategoriale
Ai lavoratori dipendenti da imprese che applicano i CCNL rientranti nella sfera di applicazione del presente accordo a partire dal mese di Giugno 2021 sarà riconosciuto un elemento definito “Elemento economico regionale” pari ad 10 euro lordi mensili non riparametrabili, per il numero di mensilità previste dal CCNL di riferimento.
Tale elemento riconosciuto a titolo di anticipo sui futuri aumenti contrattuali, verrà riassorbito dagli aumenti retributivi dei futuri rinnovi dei CCRL di categoria.
Ai lavoratori part-time l’elemento di cui sopra sarà riproporzionato secondo l’orario di lavoro contrattuale.
L’Elemento economico regionale sarà integralmente riconosciuto ai lavoratori in forza con contratto di apprendistato.

18. Salario di bilateralità e welfare integrativo
Al fine incentivare l’adesione e lo sviluppo della bilateralità e per consentire l’ampliamento delle prestazioni erogate sia in favore dei lavoratori che in favore delle imprese, le Parti concordano che, a far data dal 1 Giugno 2021, la somma da versare ad EBNA è rideterminata come segue:
A) Per le imprese che non rientrano nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015, che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti in epigrafe di cui all’art. 1 del presente accordo, l’importo della contribuzione alla bilateralità, comprensivo delle quote nazionali (già stabilite dai vigenti accordi in materia alla data di sottoscrizione del presente accordo) e regionali, ammonterà per ciascun lavoratore a:
Quota nazionale € 7,65 +
Quota regionale € 4,35 =
____________________
Totale mensile € 12,00 in cifra fissa per 12 mensilità.
B) Per le imprese rientranti nel campo di applicazione del Titolo I del D.lgs. 148/2015 che applicano i CCNL sottoscritti dalle Parti in epigrafe di cui all’art. 1 del presente accordo, l’importo della contribuzione alla bilateralità, comprensivo delle quote nazionali e regionali, ammonterà per ciascun lavoratore a:
Quota nazionale € 10,42 +
Quota regionale € 4,35 =
____________________
Totale mensile € 14,77 in cifra fissa per 12 mensilità.
La quota di contribuzione prevista ai punti A) e B) è dovuta per intero anche per i lavoratori con contratto part-time e con contratto di apprendistato.
Le Parti ribadiscono che le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità nazionale e regionale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, il quale matura il diritto all’erogazione diretta delle prestazioni equivalenti a quelle erogate dal sistema della bilateralità nel caso in cui l’impresa non sia aderente e non versi al sistema della bilateralità. In aggiunta, l’impresa non aderente e non versante alla bilateralità dovrà riconoscere un ulteriore importo di euro 12 a ciascun lavoratore quale “Elemento aggiuntivo retributivo regionale”, da aggiungersi ai 25 euro a titolo di “Elemento aggiuntivo retributivo” previsto dagli Accordi Interconfederali del 23/07/2009 e del 7/2/2018 per le mensilità previste dai CCNL.
C) Ammortizzatori sociali di comparto
Le parti ribadiscono che per le tutte le imprese artigiane, in forza di quanto previsto dall’art. 27 comma 1 e ss. D.lgs. 148/2015 e dai successivi accordi interconfederali costitutivi ed attuativi del fondo FSBA, è previsto un versamento mensile per ciascun lavoratore pari allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale a carco dell’impresa e pari allo 0,15% della retribuzione imponibile previdenziale a carico del lavoratore.
Si ribadisce che il versamento dell’obbligazione di cui al punto C), previsto in forza di legge (art. 27 comma 1 e ss. D.lgs. 148/2015) dovrà essere effettuato, attraverso versamento unico unitamente alle quote di bilateralità previste dalla lettera A) del presente articolo per il tramite di F24 “causale EBNA”

19. Sanità integrativa
Le parti riconoscono quale modello virtuoso il sistema di sanità Integrativa del FONDO SAN.ARTI.
Le Parti ribadiscono che le prestazioni di sanità integrativa erogate dal FONDO SAN.ARTI, costituiscono un diritto soggettivo di matrice contrattuale dei lavoratori. Pertanto, come previsto dall’Accordo Interconfederale del 21/09/2010, l’azienda che ometta i relativi versamenti è responsabile nei confronti dei lavoratori della perdita delle relative prestazioni sanitarie.
La mancata iscrizione al fondo SAN.ARTI. e gli omessi versamenti determinano l’obbligo per il datore di lavoro di erogare in busta paga un importo forfettario qualificato come “Elemento aggiuntivo della retribuzione” pari a 25 euro lordi mensili per le mensilità previste dal CCNL. Le modalità tese a favorire la diffusione degli sportelli SAN.ARTI. sul territorio regionale saranno oggetto di confronto tra le parti.

20. Welfare integrativo ditte individuali e soci
Le Parti riconoscono che il tessuto produttivo laziale presenta un’elevata concentrazione di ditte individuali e di lavoratori autonomi, soprattutto nell’artigianato. Sulla scorta di quanto già avvenuto per SAN.ARTI., ritengono quindi necessario estendere la copertura della bilateralità, su base volontaristica, anche ai titolari di impresa e lavoratori autonomi, reputando che il complessivo miglioramento del welfare a sostegno dei questi soggetti possa rappresentare anche un utile incentivo nel percorso di progressiva crescita dimensionale delle loro imprese.
Pertanto le Parti concordano che, in via sperimentale, a decorrere dal 1 Giugno 2021, gli imprenditori artigiani, titolari, legali rappresentanti e soci delle imprese artigiane laziali senza dipendenti potranno aderire alla bilateralità regionale versando l’importo di € 100,00 (cento/00) annuali, suddivisi in due versamenti semestrali da effettuarsi su c/c appositamente predisposto dall’EBLART.
L’adesione darà diritto di accesso alle prestazioni che saranno individuate in sede di confronto tra le Parti e il sistema della bilateralità in favore dei titolari di impresa; l’EBLART determinerà le modalità di versamento, i criteri di regolarità contributiva per l’accesso alle provvidenze nonché gli eventuali massimali.

Disposizioni finali
Il presente accordo è recepito con la sottoscrizione delle federazioni delle Categorie delle OO.SS e delle Organizzazioni Datoriali.
Le parti si danno atto che gli allegati e le intese attuative che saranno successivamente sottoscritte sono parte integrante dell’accordo stesso e dunque di pari cogenza.

Roma, 4 Maggio 2021
 

Cgil Lazio
Cisl Lazio
Uil Lazio
Fiom Cgil Lazio
Uilm Uil Lazio
Fim Cisl Lazio
Flai Cgil Lazio
Uila Uil Lazio
Fai Cisl Lazio
Fillea Cgil Lazio
Cna Installazione Impianti
Cna Cinema Audiovisivo
Cna Fita
Cna Benessere e Sanità
Feneal Uil Lazio
Filca Cisl Lazio
Filcams Cgil Lazio
Fisascat Cisl Lazio
Uiltucs Uil Lazio


Femca Cisl Lazio
Uiltec Uil Lazio
Slc Cgil Lazio
Slp Cisl Lazio
Uil Post Lazio
Fistel Cisl Lazio
Uilcom Uil Lazio
Filt Cgil Lazio
Fit Cisl Lazio
Uil Trasporti Lazio
Cna Lazio
Cna Produzione
Cna Alimentare
Cna Artistico e Tradizionale
Cna Costruzioni
Cna Federmoda
Confartigianato Orafi
Cna Servizi alla Comunità

Cna Comunicazione e Terziario
Confartigianato Imprese Lazio
Confartigianato Alimentazione
Confartigianato Autoriparazione
Confartigianato Meccanica e Subfomitura
Confartigianato Impianti
Confartigianato Odontotecnici
Confartigianato Ceramisti
Confartigianato Moda
Confartigianato Acconciatori
Confartigianato Estetica
Confartigianato Legno e Arredo
Confartigianato Marmisti
Confartigianato Trasporti
Confartigianato Chimica, Gomma, Plastica, Vetro
Confartigianato Impresa di Pulizia
Confartigianato Comunicazione
Casartigiani Lazio
Claai Lazio


AZIENDA ____
Sede __________
P.Iva _________
Mail __________

Alla Segreteria dell’EBLART
Via Galilei 35 - 00185 Roma
***@eblart.org


OGGETTO: COMUNICAZIONE DI CUI ALL’ART. 7 DELL’ACCORDO INTERCONFEDERALE/INTERCATEGORIALE REGIONE LAZIO PER IL COMPARTO DELL’ARTIGIANATO E DELLE PMI.

In relazione all’art. 7 dell’Accordo di cui all’oggetto, l’azienda ___________________ con sede in _________________, p.iva ____________________, dichiara di aver assunto con contratto a tempo determinato il/la sig./ra ____________________ in data _____________________.
Si specifica che l’azienda applica il CCNL _____________ e che l’assunzione a tempo determinato del/lla sig./ra ___________________________ è relativa all'unità ulteriore prevista dall’Art. 7 dell’Accordo interconfederale/intercategoriale, rispetto al limite quantitativo del CCNT. applicato.

Distinti saluti
L’azienda
Roma,