Cassazione Penale, Sez. 6, 18 maggio 2021, n. 19678 - Vigilanza ispettiva con preavviso all'azienda: rivelazione di segreto d'ufficio


 

Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE
Relatore: CRISCUOLO ANNA Data Udienza: 13/01/2021
 

 

Fatto


1. Il difensore di V.L. ha proposto ricorso avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale il Tribunale del riesame di Catania ha confermato quella emessa il 3 giugno 2020 dal G.i.p. presso il medesimo Tribunale, applicativa della misura degli arresti domiciliari per i reati di cui agli artt. 326 e 319 cod. pen..
All'indagato, dirigente della Agenzia Regionale Protezione Ambiente (di seguito ARPA) di Siracusa, si addebita di avere, in violazione dei doveri di correttezza e imparzialità, comunicato in anticipo a A.L., amministratore della Sicula Trasporti s.r.l. e della Sicula Compost s.r.I., le date dei controlli degli impianti da parte dell'ARPA per evitargli di incorrere in sanzioni, e assunto posizioni favorevoli all'imprenditore nel corso di riunioni o conferenze di servizi, ottenendo in cambio il pagamento di una somma mensile di 5 mila euro.
La sussistenza dei gravi indizia di colpevolezza è stata desunta da intercettazioni telefoniche e ambientali, da servizi di osservazione e controllo e da consulenze tecniche; è stato ritenuto altresì, sussistente un concreto pericolo di recidiva.
Il difensore del ricorrente chiede l'annullamento dell'ordinanza per i seguenti motivi:
1.1 violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 319-326 cod. pen.
Si deduce che erroneamente il Tribunale ha ritenuto configurabile la contrarietà degli atti compiuti dal V.L. nell'esercizio delle sue funzioni solo dalle dazioni di danaro, senza compiere alcuna verifica sul contenuto dei singoli atti, acriticamente ricondotti nella fattispecie della corruzione propria. A differenza di quanto affermato nell'ordinanza, si sostiene che la valutazione parcellizzata degli atti avrebbe consentito di inquadrare le condotte nello schema dell'art. 318 cod. pen. per lo stabile asservimento della funzione agli interessi del privato. Oltre a segnalare che dazione e ammontare della stessa sono privi di riscontro, la tesi accusatoria si fonda su tre vicende, ma il Tribunale non ha considerato che per l'impianto della Sicula Compost vi era, già all'atto del rilascio della autorizzazione di impatto ambientale, un piano di monitoraggio e controllo che contemplava modalità di esecuzione e termini dei controlli programmati, modalità previste dagli artt. 29 d. lgs. 152/2006 e dal d.m. n. 58/17; tuttavia, pur trattandosi di controlli programmati, il Tribunale ha qualificato tutti i collaudi e i controlli come atti ispettivi o a sorpresa, nonostante i controlli della vasca o del Bacino C dovessero essere effettuati dal ricorrente in contraddittorio con il direttore tecnico della Sicula Compost; inoltre, il Tribunale non ha chiarito la concreta condotta antigiuridica posta in essere dall'indagato al fine di pilotare l'esito dei controlli.
Quanto alla conferenza di servizi del 25 luglio 2018 nel corso della quale il ricorrente esprimeva il proprio parere favorevole alla variante proposta dalla Sicula Compost, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l'esame del verbale della conferenza rendeva palese che la posizione del ricorrente corrispondeva a quella espressa dagli altri enti, sicché la valutazione è espressa senza sindacato sull'atto; analoghe carenze si riscontrano per il tavolo tecnico convocato per il novembre 2018 avente ad oggetto la richiesta di modifica presentata dalla società, in relazione al parere favorevole espresso dal ricorrente circa la natura non sostanziale della modifica, rientrante nelle previsioni dell'art. 5 d.lgs. 156/06 in base alle evidenze progettuali, parere conforme a quello espresso dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, che riteneva la modifica funzionale alla migliore viabilità interna. Si sostiene pertanto, che il Tribunale non ha effettuato alcuna valutazione sul contenuto degli atti, non essendo erroneo il riferimento al colloquio intercettato tra il ricorrente e l'ingegner M., rappresentante della società, atteso che rientrava nelle funzioni del ricorrente agire in contraddittorio con il direttore tecnico e progettista della società; inoltre, il Tribunale non ha considerato la mancata partecipazione del V.L. al tavolo tecnico e la mancanza di qualsiasi contatto con rappresentanti degli altri enti né ha espresso alcuna argomentazione tecnica sulla natura invece, sostanziale della modifica proposta dalla società.
Relativamente alla vicenda della Edile Sud srl il Tribunale non ha tenuto conto delle dichiarazioni dell'ing. S. circa i non buoni rapporti esistenti tra il ricorrente e l'I., che escludono un intervento favorevole del ricorrente, né ha considerato l'assenza di contatti telefonici o ambientali con l'I. e il mancato rinvenimento di somme di denaro o beni incompatibili con il reddito da lavoro del ricorrente.
1.2 violazione di legge e vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, in quanto il Tribunale ha confermato la misura in assenza di concretezza e attualità del pericolo di reiterazione e basandosi su elementi congetturali, senza considerare la distanza temporale tra i fatti e l'adozione della misura. Il Tribunale ha escluso l'applicabilità della misura interdittiva, trascurando che i reati risultano connessi allo svolgimento dell'attività di lavoro nella pubblica amministrazione.

 

Diritto



1. Il ricorso è inammissibile per genericità dei motivi, già dedotti e confutati dal Tribunale con motivazione congrua e completa con la quale il ricorso non si confronta.
Premesso che in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti o che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017, Di Iasi, Rv. 269884), va precisato che il controllo di legittimità non concerne infatti, né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati indiziari, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Il ricorso, invece, si diffonde nel proporre una lettura alternativa dei fatti e degli episodi esaminati nell'ordinanza, trascurando del tutto la rilevanza e l'estrema chiarezza dei colloqui intercettati, giungendo persino a sostenere che l'entità e la consegna dello "stipendio mensile" fossero privi di riscontro contro l'evidenza del riscontro ottenuto dagli inquirenti in occasione del controllo mirato del 20 settembre 2018, successivo alla consegna della somma di 5 mila euro (pag. 11). Episodio questo ritenuto emblematico della periodicità e inderogabilità della dazione illecita, eseguita da A.L., nonostante il lutto che lo aveva colpito due giorni prima (p. 9), e della corrispondente, implacabile esigenza di puntualità pretesa dal ricorrente, che chiaramente ammette nei colloqui intercettati in ambientale con la moglie la correlazione tra le dazioni illecite e l'esercizio delle sue funzioni.
Correttamente il Tribunale ha rimarcato la struttura del patto corruttivo stipulato tra l'imprenditore e il ricorrente, connotato da una dazione mensile da corrispondere a data fissa e nello stesso luogo, modificato solo per esigenze contingenti, e fondato sul permanente interesse dell'imprenditore ad ottenere appoggio e protezione nell'esercizio dell'attività nel settore dei rifiuti e sul corrispondente interesse del V.L. a lucrare profitti dall'infedele esercizio delle sue funzioni.
E' quasi temeraria la contestazione della gravità indiziaria in relazione al reato di corruzione propria a fronte delle esplicite ed inequivoche ammissioni dell'indagato, risultanti dai colloqui intercettati, che privano di consistenza le censure difensive sull'assenza di collegamento tra i controlli e le dazioni illecite o sulla rivelazione anticipata delle date dei controlli.
La contrarietà ai doveri di ufficio degli atti o degli interventi compiuti in favore dell'imprenditore è stata correttamente ricavata dalle dichiarazioni dello stesso indagato, che, oltre a chiarire alla moglie che l'imprenditore non lo pagava perché era bello e intelligente, le spiegava in cosa consisteva la sua prestazione ("a lui tutto sommato più che il controllo gli interessa l'autorizzazione e io a livello di autorizzazione sono pesante, cioè non è che loro i soldi li regalano.. così, piedi a piedi, a chi?"). Anzi, le chiariva che il patto corruttivo copriva anche le attività di controllo ("io magari qualcosa l'ho vista di strano... però uno fa finta che non la vede.... che smaltiscono qualcosa di sbagliato.. però come dici tu, se le persone lavoravano, non è che gli puoi rompere i coglioni", pag. 10), a differenza di quanto sostenuto nel ricorso.
Pertanto, i colloqui illuminano senza possibilità di equivoco sul contenuto del patto illecito, che contemplava non solo la messa a disposizione del V.L., ma omissioni o il compimento di atti o di interventi condizionanti, dato il peso esercitabile sui componenti di organi collegiali, per ammissione dello stesso ricorrente, a favore dell'imprenditore, pacificamente contrari ai doveri d'ufficio e chiariscono la correlazione tra detti atti o comportamenti e la dazione illecita, il che esclude la configurabilità dell'ipotesi meno grave di cui all'art. 318 cod. pen. invocata dalla difesa, poiché tale fattispecie prescinde dalla individuazione dell'atto contrario ai doveri di ufficio, risultando soppresso il nesso sinallagmatico tra atto e dazione illecita .
Le censure difensive cedono a fronte della piana ricostruzione delle tre vicende illustrate nell'ordinanza, in cui le risultanze intercettative provano il concreto intervento del V.L. su sollecitazione del A.L., anche nell'interesse di terzi (i fratelli G. di Scordia, titolari della Edile Sud s.r.l. ), per "ammorbidire" il controllo cui questi erano sottoposti, per favorire l'imprenditore amico, preannunciando i controlli o esprimendo parere favorevole, sostenendo che il progetto di ampliamento dell'impianto della Sicula Compost del A.L. non integrava una modifica sostanziale in modo da evitare la richiesta di una nuova autorizzazione di impatto ambientale.
Ebbene, l'ordinanza chiarisce con argomentazioni lineari e immuni da vizi logici che il parere favorevole per l'ampliamento dell'impianto di compostaggio del A.L. era funzionale ad agevolare l'imprenditore ed affatto non problematico, avuto riguardo alle perplessità espresse dal dirigente regionale e dallo stesso tecnico dell'imprenditore (p. 16 dell'ordinanza); che i controlli erano tipicamente atti a sorpresa (p. 17), sicché l'anticipazione dell'informazione integra la rivelazione di segreto d'ufficio, consapevolmente commessa dal ricorrente (p. 18), come correttamente ritenuto dal Tribunale.

2. Inammissibili per genericità sono anche le censure in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura, a fronte della gravità dei fatti e dello stabile asservimento della funzione pubblica alle esigenze del privato corruttore, ma anche della reiterazione e della sistematicità delle condotte e degli interventi eseguiti dal ricorrente anche in favore di altri imprenditori, amici del A.L., interessando altri colleghi: pertanto, non è affatto congetturale la valutazione del Tribunale circa la necessità della misura autocustodiale per evitare la reiterazione dei reati anche tramite terzi.

Né va trascurato il rilievo correttamente attribuito dal Tribunale alla spregiudicatezza del ricorrente, dimostrata non solo dalla disponibilità e capacità di intervento sulle attività del proprio ufficio, ma dalla capacità propulsiva e di istigazione alla commissione di altri illeciti, sollecitando l'imprenditore a corrompere il sindaco di Lentini (p. 19) pur di ampliare la sua discarica, o proponendogli persino affari, sempre in settori nei quali avrebbe potuto garantirgli il suo appoggio, ritenuta espressiva di una spiccata inclinazione a delinquere, proiettata verso sempre maggiori profitti illeciti e pertanto, concretamente indicativa del pericolo di reiterazione di un radicato metodo di lavoro.
All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente determinata in tremila euro.

 

P.Q.M.




Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/01/2021