Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 20 luglio 2021
Validità: 01.01.2020 - 31.12.2023
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Bari - BAT
Fonte: faicisl.it
Sommario:
Art. 3 Assunzione |
Art. … Nuovo Articolo Pari opportunità e contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro |
Verbale di accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Bari - BAT
Il giorno 20 luglio 2021 nella Sede della CIMALA-EBAT BARI e BAT, Via Marchese di Montrone n.47 - Bari, tra la Confagricoltura Bari, la Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Bari-BAT, la Confederazione Italiana Agricoltori Provinciale di Bari e la Flai Cgil Provinciale di Bari, la Flai Cgil Provinciale Bat, la Fai Cisl Provinciale di Bari, la Uila Uil Territoriale di Bari è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del Contratto Provinciale Operai Agricoli e Florovivaisti 2020-2023, con la condivisione e la sottoscrizione tra le parti degli articoli inseriti, modificati e/o implementati nel testo del nuovo contratto, di cui al documento allegato.
A tal proposito le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 luglio 2021 dal presente accordo per la stesura e sottoscrizione del testo definitivo del CPL.
Art. 3 Assunzione
L’assunzione della manodopera agricola è regolata dalle vigenti disposizioni di legge. Essa può avvenire a tempo indeterminato o a tempo determinato, con l’obbligo per il datore di lavoro di effettuare le comunicazioni prescritte dalle disposizioni vigenti all’atto dell’instaurazione del rapporto di lavoro.
[…]
Le principali colture agrarie tipiche presenti nelle provincie di Bari e B.A.T. sono: vite, olivo, frumento, mandorlo, colture ortensi, ciliegio, per le quali possono individuarsi le seguenti fasi lavorative:
Vite
• ciascuna aratura
• potatura secca
• agnellatura, defogliatura e diradamento
• legatura e sistemazione tralci
• potatura verde
• ciascun trattamento antiparassitario
• raccolta
• raccolta - selezione uva da tavola
• pigiatura dell’uva limitatamente a quelle aziende agrìcole che dispongono di adeguati stabilimenti vinicoli
Olivo
• ciascuna aratura
• trasporto e distribuzione concimi
• potatura secca
• potatura verde
• ciascun trattamento antiparassitario
• raccolta, scuotitura e trasporto olive
• raccolta olive con mezzi meccanizzati
• frangitura olive
Colture ortensi
• ciascun lavoro colturale del terreno
• semina e trapianto
• ciascuna irrigazione
• ciascun trattamento antiparassitario
• raccolta e selezione
Frumento
• aratura preparatoria (costituente singola fase lavorativa)
• aratura di ripasso (costituente singola fase lavorativa)
• concimazione alla semina (costituente singola fase lavorativa)
• semina (costituente singola fase lavorativa)
• spargimento diserbanti (costituente singola fase lavorativa)
• raccolta e trasporto frumento (costituente singola fase lavorativa)
Mandorlo
• ciascuna aratura (costituente singola fase lavorativa)
• potatura (costituente singola fase lavorativa)
• ciascun trattamento antiparassitario (costituente singola fase lavorativa)
• raccolta e trasporto mandorle (costituente singola fase lavorativa)
Ciliegio e/o altre colture fruttifere
• ogni altra irrigazione
• ciascuna aratura (costituente singola fase lavorativa)
• ciascun trattamento antiparassitario (costituente singola fase lavorativa)
• raccolta e trasporto ciliegio (costituente singola fase lavorativa)
Limitatamente alle fasi lavorative sopra individuate ed ai rapporti di lavoro a termine, l’assunzione […]
Art. 3 Bis (Nuovo) Rapporto di lavoro a tempo parziale per OTI
Le lavoratrici madri o, in alternativa, i lavoratori padri, con figli conviventi di età inferiore a tredici anni o portatori di handicap ai sensi dell’art. 3 della legge n. 104/1992, possono richiedere, compatibilmente con le esigenze aziendali, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, secondo quanto previsto dall’art. 17 del CCNL vigente, con facoltà di ripristinare, al termine del periodo richiesto, il rapporto di lavoro a tempo pieno.
Art. 6 Osservatorio Provinciale
Le parti firmatarie del presente CPL convengono di costituire, per le provincie Bari e B.A.T., l'Osservatorio che svolge le seguenti funzioni:
• fornire alle OO.SS., da parte delle Organizzazioni datoriali, le informazioni utili ad individuare il flusso ed il tipo di finanziamenti pubblici diretti allo sviluppo agricolo;
• fornire alle OO.SS., da parte delle Organizzazioni datoriali, le informazioni sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto, che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro, nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti Territoriali e Contratti di Area;
• esaminare, in presenza di rilevanti riduzioni dell’occupazione agricola, che si verifichino a causa di processi di ristrutturazione o di riconversione produttiva, od a seguito della diffusa estensione del lavoro per “conto terzi”, ogni possibile soluzione per il reimpiego della manodopera agricola, sollecitando, a tale riguardo, alle competenti Istituzioni Pubbliche, opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale;
• esaminare la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo di fare proposte all’Osservatorio regionale e di impegnare le Regioni e, per quanto di competenza le Province, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi e formazione specifici per l’agricoltura;
• analizzare l’andamento dell’occupazione di lavoratori stranieri in ambito provinciale, anche al fine di fornire indicazioni alle Parti costituenti circa il relativo fabbisogno a livello occupazionale annuo;
• concordare, per l’occupazione femminile, azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, in forza ed in applicazione dei criteri fissati dalle relative norme del Contratto Provinciale di lavoro, nonché le eventuali vertenze demandate dalle Organizzazioni Sindacali, in base all’ultimo comma dell’art.89 del CCNL;
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei Contratti Collettivi di lavoro e delle Leggi sociali;
• accertare tempestivamente, prima dell’inizio di ogni annata agraria, le condizioni del mercato del lavoro e preventivare la possibilità di impiego della manodopera agricola;
• procedere a studi sistematici sulla situazione agricola esistente nella provincia, allo scopo di avanzare concrete proposte per l’aumento dei livelli di occupazione, per l’addestramento professionale, per il miglioramento in genere delle condizioni sociali dei lavoratori agricoli (corsi, cantieri, opere pubbliche, case, scuole, luce, viabilità, ecc.);
• l’Osservatorio è autorizzato ad esprimere un parere sull’attuazione degli orientamenti statali e comunitari, tenendo conto della opportunità di incrementare congiuntamente la produzione, la convenienza economica e l’occupazione;
• l’Osservatorio è sede di interpretazione autentica del CPL;
• l’Osservatorio provvederà, inoltre, a valutare gli effetti di rilevante riduzione nelle assunzioni degli onerai a tempo indeterminato e non, verificatesi nell’ambito territoriale, anche a seguito di processi di ristrutturazione, per studiarne le cause ed individuare soluzioni, sollecitando, ove necessario, gli opportuni interventi di formazione e di riqualificazione professionale.
L’Osservatorio Provinciale è costituito da un Consiglio composto da un componente effettivo ed uno supplente, designati dalle parti datoriali e sindacali firmatarie del presente CPL.
I nominativi dei componenti dell'Osservatorio dovranno essere comunicati da ogni singola organizzazione entro trenta giorni dalla stipula del presente CPL.
Art. 10 Lavori nocivi e pesanti
Sono considerati lavori nocivi i lavori svolti dai soli lavoratori che effettuano esclusivamente trattamenti fitosanitari negli ambienti lavorativi poco areati o confinati.
Per il trattamento con liquido o polvere contro avversità delle coltivazioni e per lo spargimento di concimi animali o vegetali si richiede la fornitura degli idonei DPI (tuta e guanti).
Per le operazioni di irrorazioni di prodotti tossici e molto tossici, saranno forniti idonei DPI (Cat. 2° e 3°) ed è previsto che l’orario di lavoro giornaliero, a parità di retribuzione e di qualifica del lavoratore, non possa superare le 4 ore e 10 minuti continuative.
L'azienda oltre a dover assicurare le attrezzature protettive (DPI Cat. 1, 2 o 3 a seconda dei rischi previsti), attiverà la sorveglianza sanitaria del lavoratore in base alla normativa vigente, alle mansioni svolte ed ai rischi indicati nel DVR aziendale, in conformità al protocollo sanitario del Medico Competente.
Vanno escluse dai lavori nocivi e pesanti le donne in stato di gravidanza ed in maternità, garantendo alle stesse una diversa mansione adeguata dal loro stato.
Il tempo impiegato per lo svolgimento della visita medica è considerato orario lavorativo regolarmente retribuito nel limite massimo di 10 ore l’anno.
Nelle aziende che provvedono al trasporto degli operai dal Comune di residenza e viceversa, con riguardo agli operai addetti ai lavori nocivi, per il rientro al Comune di residenza, l’azienda provvederà a trovare soluzioni idonee per l’eventuale rientro anticipato dei lavoratori nei loro Comuni di residenza.
Lavori pesanti.
Consistono nel trasporto a spalla dei prodotti agricoli con peso unitario non inferiore a 40 Kg. Sono altresì, considerati lavori pesanti quelli eseguiti col piccone.
Per i lavori pesanti, forano giornaliero, di lavoro non può superare le cinque ore. Nelle aziende che provvedono al trasporto degli operai dal Comune di residenza a tutti i luoghi in cui si esercita l’attività e viceversa, con riguardo agli operai addetti ai lavori pesanti, per il rientro al comune di residenza, l’azienda provvederà a trovare soluzioni idonee per l’eventuale rientro anticipato dei lavoratori nei loro Comuni di residenza.
Art. 10/bis Sicurezza sul lavoro
Fermo restando quanto di competenza delle Aziende Agricole in merito alla normativa sulla sicurezza, D.lgs 81/2008 e successive modificazioni, si conviene di elaborare un avviso comune tra Sindacati dei Lavoratori firmatari del CCNL di categoria, Associazioni Imprenditoriali a livello provinciale ai fini del rafforzamento della prevenzione e della tutela dei lavoratori nell’ambito della sicurezza e della prevenzione nei luoghi di lavoro sollecitando le istituzioni ad attivare gli strumenti previsti dalla legge in materia.
Premessa: Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza dei lavoratori (Dlgs 81/08 - Sezione VI - articoli 47,48, 49 e 50) disciplina la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), le parti ritengono impegno comune e prioritario favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo.
La sua elezione avviene secondo quanto indicato all’art.47 del D.lgs 81/2008.
Nelle aziende in cui si sarà proceduto a regolare elezione o designazione dell’RLS, allo stesso saranno garantite le agibilità previste dalla legislazione per l'esercizio del proprio ruolo, ivi comprese misure adeguate di formazione professionale con i relativi permessi retribuiti. Per adempiere al meglio agli obblighi di aggiornamento formativo, nonché per consentirgli di svolgere le proprie funzioni di informazione, analisi e presidio dei processi di sicurezza per i lavoratori nei luoghi di lavoro, si prevedono a favore del RLS fino a 50 ore di permessi retribuiti, fruibili a tal fine, nel corso dell’anno.
Nelle aziende in cui non sarà eletto o designato alcun RLS, all’art.48 del D.lgs 81/08 è istituita la figura dell'RLST (Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza Territoriale).
L'RLST è individuato dall'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale CIMALA EBAT, su proposta delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, dopo accurata selezione dei profili disponibili e più adeguati alla funzione da espletare, mediante selezione dei curricula, dell’esperienza, della formazione e preparazione. L’RLST sarà a totale carico della CIMALA EBAT e sarà individuato tra i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n, 81/2008 con esclusione delle figure incompatibili previste dall’Allegato 17 del CCNL. La nomina durerà per la vigenza del presente CPL.
L'RLST opererà nelle aziende della Provincia di Bari e Bat salvo che nei 3 comuni di competenza del CPL di Foggia (Margherita di Savoia, Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia), nelle aziende agricole in cui non si sia potuto procedere alla elezione o designazione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
In mancanza dell’elezione o della designazione dell’RLS, l’Azienda dovrà darne comunicazione scritta all'Ente bilaterale Agricolo Territoriale CIMALA EBAT a mezzo raccomandata A/R o pec.
L’RLST designato dall’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale CIMALA EBAT, potrà svolgere la propria funzione nel rispetto di quanto normato dall’Art. 50 del D.lgs 81/2008 e s.m.
Naturalmente, alla luce della sua funzione, l’RLST deve avere una adeguata formazione, in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Sarà dunque cura del Cimala EBAT predisporre appositi percorsi formativi concernenti i rischi specifici delle imprese agricole di cui l’RLST si occuperà, che dovranno riguardare:
• concetti chiave complessivi per la tutela della sicurezza dei lavoratori agricoli;
• disposizioni sulla sicurezza per i datori di lavoro agricolo;
• misure preventive, tecniche procedurali ed organizzative;
• corretto utilizzo dei DPI in agricoltura.
Il percorso formativo dovrà svilupparsi su almeno 64 ore iniziali, delle quali una parte dedicata ai rischi specifici del settore agricolo, da effettuarsi entro 3 mesi dalla data di designazione, oltre ad 8 ore di aggiornamento annuale
Per consentire alla CIMALA EBAT di disporre delle risorse necessarie allo svolgimento delle attività ed alla formazione della figura del RLST si prevede quanto segue: le aziende che, in mancanza di elezione o designazione di RLS interno, avranno provveduto all’obbligo di darne comunicazione scritta a mezzo pec o raccomandata a/r alla CIMALA EBAT per avvalersi delle funzioni del RLST, dovranno altresì indicare in tale comunicazione il numero dei lavoratori assunti nell’anno civile precedente alla data in cui avviene la comunicazione stessa; l’Ente Bilaterale in riscontro a tale comunicazione invierà una PEC o una raccomandata a/r, in cui sarà indicata la modalità (bonifico o bollettino) con cui sostenere il pagamento da parte dell’azienda richiedente di un contributo annuale a favore della stessa CIMALA EBAT, denominato “Contributo Territoriale per la Sicurezza”, stabilito per singola azienda, secondo i seguenti criteri:
Per le aziende da 0 a 25 dipendenti assunti nell’anno precedente:
Per le aziende da 26 a 50 dipendenti assunti nell’anno precedente:
Per le aziende da 51 a 100 dipendenti assunti nell’anno precedente:
Per le aziende da 101 a 150 dipendenti assunti nelTanno precedente:
Per le aziende con oltre 151 dipendenti assunti nell’anno precedente:
Art. … Nuovo Articolo Pari opportunità e contrasto alle molestie nei luoghi di lavoro
In riferimento a quanto previsto dall'accordo quadro per il contrasto alle molestie e alla violenza nei luoghi di lavoro nel settore agricolo» di cui all’allegato n. 12 del CCNL, le parti, nell'intento di prevenire, isolare e condannare le casistiche riconducibili ad ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nei luoghi di lavoro, considerato l'accordo quadro sulle molestie e le violenze nei luogo di lavoro sottoscritto delle Parti Sociali Europee il 26 aprile 2007 e il D.lgs n. 198/2006 (Codice Pari Opportunità) libro III (Pari Opportunità tra uomo e donna nei rapporti economici) e in considerazione dell'accordo quadro sottoscritto in data 19 giugno 2018 con il rinnovo del CCNL di settore, s'impegnano reciprocamente a promuovere presso le aziende, nell'interesse dei lavoratori, iniziative di informazione atte a diffondere una cultura improntata al pieno rispetto della dignità della persona.
E' auspicabile che le aziende sottoscrivano la dichiarazione allegata al testo dell’accordo quadro, innanzi richiamato che dovrà essere affissa nella bacheca aziendale.
Al fine di sensibilizzare maggiormente i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti sul tema delle molestie e della violenza sul luogo di lavoro e di poter fornire a tutti i livelli un quadro di azioni concrete per individuare, prevenire e gestire tali eventuali situazioni, si prevede la possibilità di effettuare fino ad un massimo di 4 ore l’anno di assemblea retribuita in ciascuna azienda, sui temi in oggetto, da organizzarsi nei tempi e con la modalità preventivamente concordate con il datore di lavoro, avendo riguardo alle esigenze organizzative dei processi aziendali.
Art. … Nuovo Articolo Contrasto e prevenzione alle molestie e violenze
Alle donne lavoratrici vittime di violenza di genere si applica quanto previsto dall’art. 24 del D.lgs n.80/2015 e s.m.i..
Il congedo dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione può essere usufruito dalla lavoratrice oltre che su base giornaliera, anche su base oraria nell'arco temporale di tre anni, come previsto dall’art.66 del CCNL siglato il 19/06/2018.
Il predetto congedo può essere fruito anche dalle lavoratrici assunte a tempo determinato entro il termine finale apposto al contratto di lavoro.
Le parti si impegnano affinché l'Ente Bilaterale Agricolo Territoriale CIMALA EBAT, annualmente, possa prevedere l'erogazione di una indennità, nei limiti dei fondi messi a disposizioni dallo stesso Ente, in favore delle lavoratrici con contratto a tempo determinato vittime della violenza di genere che usufruiscono del periodo di congedo.
Art. 13 Riposo settimanale
Agli operai è dovuto un riposo settimanale di ventiquattro ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica.
Si riconosce ai lavoratori assunti che ne facciano richiesta di individuare il riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica, previo apposito accordo aziendale, che tenga conto delle esigenze organizzative aziendali.
Agli operai di età inferiore ai 18 anni compiuti deve, in ogni caso, essere assicurato un riposo continuativo di 24 ore decorrente dalla mezzanotte del sabato.
Art. … Nuovo Articolo Contratti di appalto
Il ricorso agli appalti deve avvenire nel rispetto dei requisiti della vigente legislazione in materia e in applicazione a quanto previsto dall’art. 30 del CCNL vigente.
Le aziende committenti provvederanno a notificare all’Ente Bilaterale Agricolo Territoriale CIMALA EBAT, l’avvio delle attività previste dall’appalto medesimo, nonché i dati più significativi del contratto di appalto in oggetto, tramite apposita comunicazione. La suddetta comunicazione, come da modello allegato, dovrà avvenire a mezzo raccomandata a/r ad indirizzo del CIMALA EBAT, o a mezzo PEC, all’indirizzo di seguito riportato: ……………………………………………………….
L’Ente Bilaterale dovrà dotarsi di apposito registro su cui protocollare le comunicazioni, in pari data rispetto al giorno di ricezione, in ordine cronologico di arrivo.