Cassazione Penale, Sez. 3, 10 agosto 2021, n. 31375 - Ricorso straordinario avverso la sentenza 32210/2020. Inammissibile
Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA
Data Udienza: 10/06/2021
Fatto
1. C.P., per il tramite del difensore di fiducia munito di procura speciale, propone ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod.proc.pen. avverso la sentenza n. 32210/2020 pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 27/10/2020, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso dallo stesso presentato avverso l'ordinanza del 26/02/2020 della Corte di appello di Messina, che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di revisione proposta dal predetto nei confronti della sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Catania in data 14/04/1994, irrevocabile il 14/06/1994; tale ultima sentenza aveva dichiarato il C.P. responsabile del reato di cui all'art. 590 cod.pen. (per aver cagionato ad A.M. lesioni gravissime - consistenti in esiti di trauma cranico con contusione e commozione cerebrale, frattura dell'osso occipitale ed otorragia sx, esiti di fratture multiple delle Rocche petrose interessanti l'antro timpanico sx la chiocciola e la volta tempora-mandibolare, labirintopatia globale bilaterale, sordità completa bilaterale, grave difficoltà della favella - per colpa consistita nella violazione dell'art. 27 d.P.R. n. 547/55 per non aver provvisto il balcone posto al piano dell'abitazione sita in Francofonte via Ragusa 31 ad un' altezza circa un metro privo di spalliera ai lati aperti di parapetti normali con arresto al piede e la difesa equivalente, in Francofonte, il 17 giugno 1987) e lo aveva condannato alla pena di lire 600.000 di multa,
L'istanza di revisione proposta si fondava sul fatto nuovo costituito dalla condanna riportata dalla parte civile A.M. con la sentenza del Gup del Tribunale di Siracusa del 08.01.2018 perché ritenuto responsabile del delitto di cui agli artt. 81 cpv, 640, comma 2, 61 n. 7 cod.pen. per aver simulato nel corso di diversi anni una sordità completa bilaterale in realtà assolutamente insussistente, derivata dall'infortunio sul lavoro occorsogli il 17/06/1987; nonché sulla deduzione di omessa valutazione di ulteriori circostanze evidenziate dal ricorrente, in base alle quali avrebbe dovuto essere riconosciuto che l'infortunio era dovuto a colpa esclusiva dell'A.M. e che, comunque, quest'ultimo non potesse essere considerato un dipendente del C.P..
La Corte di appello di Messina aveva dichiarato l'istanza di revisione inammissibile sul presupposto che il nuovo elemento di prova addotto non fosse idoneo a ribaltare il giudizio di colpevolezza, in quanto dalla sentenza del Tribunale di Siracusa avrebbe potuto derivare la sola esclusione di una circostanza aggravante e non del fatto reato; aveva, inoltre, evidenziato che la Corte catanese aveva compiutamente valutato e ritenute infondate le deduzioni difesive del C.P. riproposte nella istanza di revisione.
La Corte di Cassazione con la sentenza n. 32210/2020, oggetto del presente ricorso, dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal C.P. avverso l'ordinanza di inammissibilità della Corte messinese, affermando che la valutazione di inidoneità delle "nuove prove" era sorretta da adeguata e logica motivazione, in linea con il costante insegnamento della Corte regolatrice, secondo cui è inammissibile l'istanza di revisione fondata sulla prospettazione di elementi tali da dar luogo, se accertati, non al proscioglimento ma alla dichiarazione di responsabilità per un diverso e meno grave reato.
Il presente ricorso ex art. 625- bis cod.proc.pen. proposto dal C.P. si basa su motivi, con i quali si deduce che, nella sentenza di questa Corte, si era incorso in errore materiale o errore di fatto consistito nella omessa valutazione di fatti e prove, documentate da una serie di verbali dibattimentali dimostrativi di azioni colpose con calunnia, travisamento e occultamento dei fatti e prove; la Corte di Cassazione avrebbe dovuto valutare e chiarire i fatti commessi dalle due controparti nei confronti del ricorrente, rilevare l'errore giudiziario verificatosi in suo danno ed assolverlo dal reato per il quale era intervenuta la sentenza di condanna irrevocabile.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza n. 32210/2020 pronunciata dalla Quarta Sezione di questa Corte in data 27/10/2020 per errore materiale o di fatto con ogni conseguente statuizione di legge.
Il ricorrente ha fatto pervenire, a mezzo posta, in data 12/05/2021 memoria difensiva, dallo stesso sottoscritta.
Si è proceduto in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore generale e dei difensori delle parti, in base al disposto dell'art. 23, comma 8 d.l. 137/2020, conv. in L. n. 176/2020.
Il Pg ha depositato requisitoria scritta.
Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte.
Diritto
1. In via preliminare, va osservato che, in considerazione dei presupposti richiesti dall'art. 618 cod.proc.pen., non sussistono le condizioni per la rimessione del procedimento alle Sezioni Unite.
Sempre in via preliminare, va rilevata l'inammissibilità della memoria difensiva depositata in data 12/05/2021, in quanto sottoscritta dal solo ricorrente. Nel giudizio per cassazione le memorie difensive non possono, infatti, essere sottoscritte dalla parte personalmente atteso che, a seguito della riforma dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come interpolato dall'art. 1, comma 63, della legge 23 giugno 2017, n. 103, tali atti vanno redatti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (dr in termini, Sez.6, n.31560 del 03/04/2019, Rv.276782 - 01).
2. Ciò posto, va ricordato che il ricorso straordinario di cui all'art. 625 bis cod.proc.pen. è previsto in relazione a due distinti tipi di errore: da un lato l'errore materiale e dall'altro l'errore di fatto.
2.1. La nozione di errore materiale di cui all'art. 625 cod.proc.pen. va mutuata dalla nozione data dall'art. 130 cod.proc.pen. (omissione o errore dovuto a mero scostamento fra volontà ed estrinsecazione della medesima) sicché le due procedure sarebbero, con riguardo alle sentenze della Corte di cassazione, sovrapponibili, residuando, in cassazione, spazio per l'applicazione dell'art. 130 cod.proc.pen. laddove la sentenza non riguardi una sentenza di condanna.
2.2. L'errore di fatto viene costantemente definito come consistente in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso (da ultimo, Sez. 2, n. 2241/14 del 11/12/2013, Pezzino, Rv. 259821).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità, l'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità deve consistere in un errore percettivo determinato da una svista in cui sia incorsa la Corte di Cassazione e non in un errore di valutazione di fatti esposti nella sentenza a suo tempo impugnata; sono, pertanto estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazioni di norme giuridiche, sostanziali e processuali, owero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, la deduzione di una errata valutazione di elementi probatori (Sez. Un. n.16103 del 30/04/2002, rv. 221280; sez. 6 n.12893 del 20/03/2003, Rv. 224156; Sez.2, n.45654 del 24/09/2003, Rv.227486;Sez.U, n.37505 del 14/07/2011, Rv.250527; Sez.6, n.35239 del 21/05/2013, Rv.256441; Sez.U,n.18651 del 26/03/2015, Rv.263686).
Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625- bis cod. proc. pen.nella parte in cui esclude che con lo speciale mezzo di impugnazione possa essere dedotto l'errore valutativo o di giudizio, precisandosi che tale disciplina è compatibile con la fisionomia dell'istituto, introdotto al solo fine di porre riparo a mere sviste o errori di percezione nei quali sia incorso il giudice di legittimità e non anche per introdurre un ulteriore grado di giudizio, ciò che si porrebbe, del resto, in contrasto con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo (Sez.5, n.37725 del 05/04/2005, Rv.232313).
2.3. Tanto premesso, gli attuali motivi di ricorso costituiscono la mera riproposizione degli stessi motivi di ricorso, motivatamente disattesi dalla Corte di Cassazione, nella sentenza impugnata.
Essi, quindi, rappresentano un errore di giudizio, che, come tale, involgerebbe l'aspetto valutativo della decisione e si concreterebbe, pertanto, in una errata valutazione giuridica e non in un errore materiale o di fatto.
Una siffatta doglianza, quindi, non è deducibile con il rimedio straordinario previsto dall'art. 625 bis cod.proc.pen.
3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cast. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura ritenuta equa indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 10/06/2021