Tipologia: Accordo rinnovo CPL
Data firma: 15 febbraio 2017
Validità: 01.01.2016 - 21.12.2019
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil
Settori: Agroindustriale, Operai agricoli e florovivaisti, Treviso
Fonte: faicisl.it


Sommario:

 

Art. 1
Art. 2
Art. 3 [Art. 6 - Categorie di operai agricoli e di operai florovivaisti]
Art. 4 [Art. 6 bis - Trasformazione del rapporto]
Art. 5 [art. 7 classificazione del personale]
Art. 6

 

Art. 7 [art. 14 la retribuzione degli operai agricoli e florovivaisti]
Art. 8 [Art. 16 Premi di risultato]
Impegno a verbale sul premio di risultato
Art. 9 [Art. 17 bis - Permessi straordinari e congedi parentali]
Art. 10
Impegno a verbale


Contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Treviso

Il giorno 15 febbraio 2017, presso la sede di Confagricoltura Treviso, in località Castagnole di Paese, tra Confagricoltura di Treviso […], Federazione Provinciale Coldiretti di Treviso […], Confederazione Italiana Agricoltori di Treviso […], e Fai - Cisl […], Flai - Cgil […], Uila - Uil […], è stato stipulato il seguente accordo relativo al rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Treviso.

Art. 1
L’art. 1 del CCPL del 13.11.2012 è così sostituito:
Il presente contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Treviso è complementare al Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti in vigore per il periodo 01.01.2014 - 31.12.2017 firmato in data 22.10.2014.

Art. 2
Il 1° comma dell’art. 2 del CCPL del 13.11.2012 è così sostituito:
Il presente contratto modifica e integra quello firmato tra le Parti in data 13.11.2012 e ha decorrenza dal 1° gennaio 2016 e scadenza al 31.12.2019, mantenendo la sua efficacia fino al rinnovo successivo. Il negoziato per il rinnovo dovrà avere inizio un mese prima della scadenza.

Art. 6
L’art. 13 del CCPL del 13.11.2012, riguardante interruzione e recuperi operai agricoli e florovivaisti è così sostituito:
Per l’operaio a tempo indeterminato il recupero delle ore non lavorate a causa di intemperie o ad altre cause di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del datore di lavoro o del lavoratore, dovrà effettuarsi, nel rispetto delle leggi vigenti, entro quindici giorni dal verificarsi dell’evento, nel limite massimo di due ore giornaliere e dodici ore settimanali

Art. 10
L’art. 21 del CCPL del 13.11.2012 è così modificato:
Il comma 1 è così sostituito:
Le parti si danno reciprocamente atto che il protocollo di intesa in tema di “Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori” riportato nell’allegato n. 13 del CCNL vigente costituisce un quadro di riferimento per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Il capitolo “Sicurezza sul lavoro” è così sostituito:
Sicurezza sul lavoro
Premesso che:
L’art. 2 del Dlgs 81/2008 definisce
Il sistema di promozione della salute e della sicurezza: complesso di soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione di programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
le buone prassi: soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adattati volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro elaborati e raccolti dalle Regioni, dall’ISPESL, dall’INAIL e dagli organismi paritetici di cui all’art. 51;
la formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti;
l’informazione: complesso di attività dirette a fornire conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro;
organismi paritetici: organismi costituiti ad iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi ai fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza del lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altre attività e funzioni assegnate loro dalla legge ed ai contratti collettivi di riferimento;
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta e designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;
- l’art. 47 individua la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza:
- l’art. 49 48 individua la figura e le caratteristiche del rappresentante per la sicurezza territoriale;
- l’art. 50 individua le attribuzioni del RLS l’art. 51 prevede la costituzione, a livello territoriale, di organismi paritetici al fine di supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza nel lavoro;
le Parti, tutto ciò premesso e richiamato, convengono:
a) di individuare nell’Ente bilaterale, di cui all’art. 3 del presente CCPL, l’organismo paritetico individuato dagli articoli 2 e 51 del Dlgs 81/2008;
b) di affidare all’Ente bilaterale tutti i compiti e le funzioni individuate dall’art. 51 del Dlgs 81/2008, l’elaborazione delle buone prassi, la formazione, ivi compresa quella prevista dall’art. 37 del Dlgs 81/2008 per il RLS, l’informazione, il tutto in piena collaborazione e sintonia con l’attività svolta in materia dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore;
c) di affidare all’Ente la ricerca delle migliori soluzioni per rendere concretamente attuabile e gestibile nel comparto agricolo trevigiano la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
La gestione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale dovrà concretizzarsi in un servizio a favore delle imprese che lo richiedano e dei rispettivi lavoratori dipendenti.
Le imprese che intenderanno aderire al servizio di cui sopra saranno tenute a versare all’ Ente bilaterale uno specifico contributo che le parti firmatarie del presente contratto si impegneranno a definire.
d) l’Ente bilaterale è tenuto a relazionare, con periodicità almeno semestrale, alle organizzazioni firmatarie del presente contratto sull’andamento della gestione del RLST e sulle eventuali problematicità riscontrate.

Impegno a verbale
Le parti si impegnano a provvedere, di comune accordo, entro il 31.05.2017, alla ristesura del contratto collettivo provinciale in funzione delle nuove norme introdotte dal presente accordo e dalle nuove disposizioni di legge.